Sentenza 13 maggio 2025
Massime • 1
Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco.
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Nella vigenza del d.g. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c. La Corte di Cassazione si è così pronunciata in tema di contratti di apertura di credito con carta revolving (Cass., 13 maggio 2025, n. 12838) sancendo, appunto, la loro nullità anche nel …
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Nella vigenza del d.g. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c. La Corte di Cassazione si è così pronunciata in tema di contratti di apertura di credito con carta revolving (Cass., 13 maggio 2025, n. 12838) sancendo, appunto, la loro nullità anche nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 12838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12838 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EA Postiglione, che ha concluso nel senso che nella vigenza del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, non era consentita l’apertura di una linea di credito Oggetto: carte di credito cd. revolving Civile Sent. Sez. 1 Num. 12838 Anno 2025 Presidente: DI MARZIO MAURO Relatore: CATALLOZZI PAOLO Data pubblicazione: 13/05/2025 2 utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario non iscritto nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi (in seguito, U.I.C.). ex art. 3 d.lgs. 374 del 1999 e che un tale contratto deve ritenersi nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ.; uditi gli avv. Matteo Massimo D’Argenio e, in sostituzione dell’avv. EA RU, AL EL MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Dalla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata ex art. 363 bis cod. proc. civ. la Corte di appello di Firenze si evince che la causa sottoposta al suo esame traeva origine dalla proposizione da parte di AT Di SA di una domanda di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta cd. revolving concluso, per il tramite del venditore Conforama Italia s.p.a., con la IN Banca s.p.a. (all’epoca, Credirama s.p.a.) per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare degli artt. 3 d.lgs. 374 del 1999 e 2 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, in base ai quali la promozione e la raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato, in quanto costituente esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, era riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l’U.I.C., tra cui non figurava il venditore. 2. La Corte di appello ha reso noto che il Tribunale adito aveva accolto la domanda attorea e dichiarato la nullità del contratto dedotto in giudizio e l’obbligo dell’attrice di restituire esclusivamente le somme ricevute a titolo di capitale, maggiorate del solo tasso legale. 3. Ha, quindi, riferito che la IN Banca s.p.a. aveva 3 interposto appello avverso tale decisione evidenziando che al momento della sottoscrizione del contratto i venditori convenzionati potevano distribuire carte di credito, essendo il relativo divieto stato introdotto solo successivamente, con l’entrata in vigore del d. lgs. N. 141 del 2010 e che, in ogni caso, la contestata violazione del d.lgs. 374 del 1999 non costituisce causa di nullità. 4. La Corte di appello, dopo aver dato atto della esistenza presso la giurisprudenza di merito di due orientamenti contrastanti sulla materia in questione, ha pronunciato ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cod. proc. civ. sottoponendole la seguente questione di diritto: «se nella vigenza del D. Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D. Lgs. 374/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.». 5. L’ordinanza ha superato il vaglio preliminare previsto dall’art. 363-bis, terzo comma, cod. proc. civ., avendo la Prima Presidente ammesso il rinvio pregiudiziale con decreto del 11 settembre 2024, nel quale ha ritenuto ricorrenti le condizioni oggettive richieste dall’art. 363-bis, primo comma, cod. proc. civ. condividendo la valutazione della Corte territoriale in ordine alla denunciata gravità interpretativa delle questioni di diritto prospettate, sottolineando che «la difficoltà di ricostruzione del quadro normativo e il contrasto riscontrabile anche in ordine alla ratio delle normative che si sono succedute … inducono a escludere che, allo stato, il quesito oggetto del rinvio abbia natura esplorativa» e aggiungendo che «l’incidenza 4 attuale potenziale delle controversie aventi questo oggetto riguardanti, quali fruitori delle carte revolving, soggetti privati qualificabili, nella stragrande maggioranza dei casi, come consumatori, completano la positiva valutazione di ammissibilità». 6. Orbene, giova preliminarmente rammentarsi che la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell’intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest’ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. 7. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l’addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l’utilizzatore è tenuto al pagamento le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un’unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. 8. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all’emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un’aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi. 5 9. Con riferimento all’attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l’art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'U.I.C. (primo comma), rinviando a un regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l'U.I.C., la indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l’individuazione delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma). 10. L’attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell’espresso richiamo operato all’art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all’art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all’epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell’assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. 11. Il regolamento attuativo, emanato con d.m. Ministero dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 («Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all’art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle 6 attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari». 12. Può aggiungersi che l’art. 3 d.lgs. 374 del 1999 è stato abrogato dall’art. 28, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 141 del 2010, il quale, peraltro, al secondo comma, ha disposto che «ogni riferimento (…) all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Il richiamato art. 128-quater stabilisce che è «agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali»; prevede, poi, che «l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies». L’art. 128-sexies dispone, infine, che «è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela 7 per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» (primo comma) e che «l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128- undecies». 13. Secondo un primo orientamento la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del d.lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell’apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. Si sostiene, in proposito, che dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l’esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Da ciò si fa conseguire che ove l’attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell’albo, il contratto di apertura di credito sarebbe nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale. 14. Secondo altro orientamento i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving promossi e conclusi secondo le modalità indicate non sarebbero nulli, sia perché il d.lgs. n. 374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla «distribuzione di carte di pagamento», in quanto tale non richiedente l’iscrizione nell’albo istituito presso l’UIC se non a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 che ha modificato sul punto la disciplina escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga 8 di cui all’art. 3, secondo comma, d.m. n. 485 del 2001. 15. Con riferimento alla prime delle due questioni oggetto del rinvio pregiudiziale, questo Collegio ritiene che il primo dei due orientamenti meriti condivisione. 16. Infatti, la richiamata normativa riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell’elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all’obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell’albo istituito presso l’U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia. 18. In tale senso si è espressa, condivisibilmente, la Banca d’Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010 rivolta agli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del credito revolving attraverso l’emissione di carte di credito e sollecitante una scrupolosa osservanza delle disposizioni in esame (cfr., sulla idoneità della cd. interpretazione amministrativa a influire sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo, Cass. 25 maggio 2015, n. 20739). 19. Analoga interpretazione è fatta propria da una cospicua giurisprudenza di merito e dell’Arbitro Bancario Finanziario, esemplificamene indicata nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale. 20. Il secondo degli orientamenti riportati, espresso da altra 9 giurisprudenza di merito e sostenuto dalla appellante IN Banca s.p.a., nel ritenere che l’attività dal rivenditore di concessione, nell’interesse dell’intermediario finanziario, di una carta di credito cd. revolving, contestualmente alla stipula di un contratto di compravendita di beni o servizi, rientri nelle ipotesi derogatoria prevista dall’art. 2 del menzionato regolamento attuativo, poggia sull’assunto che la carta di credito revolving costituisca una carta di pagamento, ai sensi del secondo comma, lett. a), di tale norma. 21. Un siffatto assunto non è corretto in quanto, per le ragioni illustrate in precedenza, la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest’ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale. 22. Non smentisce tale conclusione la delibera della Banca d’Italia del n. 107/2023, avente a oggetto «Il credito cd. "revolving". Orientamenti di Vigilanza di tutela», pubblicata il 19 aprile 2023, richiamata dalla IN Banca s.p.a. nella sua memoria, non ravvisandosi in tale documento elementi che negano le precipue caratteristiche delle carte di credito cd. revolving, così come individuate e, in particolare, la sua funzione di finanziamento. 23. È vero che, come nota la società, in alcuni casi il legislatore attribuisce espressamente al termine «carte di pagamento» un significato più ampio, tale da includere al suo interno anche le carte di credito;
tuttavia, in quei casi la scelta legislativa è dettata dalla necessità di utilizzare un termine più omnicomprensivo e generale, in relazione alle esigenze perseguite di assoggettare a unica disciplina tutte le diverse tipologie di mezzi di pagamento. 24. Può aggiungersi che il controverso secondo comma dell’art. 3 del regolamento attuativo n. 485 del 2001 nell’indicare le attività che non costituiscono agenzia in attività finanziaria introduce una deroga rispetto alla norma generale e, dando luogo a una previsione 10 eccezionale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. 25. Si sostiene, poi, che solo con l’approvazione del d.lgs. n. 141 del 2010 il legislatore avrebbe esteso lo spettro della riserva di attività esercitabili dai soggetti iscritti nell’albo istituito presso l’U.I.C. anche alla distribuzione e al collocamento delle carte di credito revolving, escludendo espressamente la distribuzione di carte di credito dalle attività oggetto di deroga, e tale intervento legislativo sarebbe espressivo della volontà di innovare l’ordinamento giuridico sul punto, in applicazione del brocardo ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit. 26. In proposito, si osserva che, secondo consolidato, autorevole e condiviso principio di questa Corte ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2022, n. 23051; Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8091; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24165). 27. È proprio in applicazione di questo principio che va ribadita l’interpretazione fornita delle disposizioni in esame e in particolare dell’art. 3, secondo comma, d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, desunta principalmente dal loro tenore letterale, e va escluso che una siffatta interpretazione conduca ad effetti distorsivi del sistema ed incompatibili con la disciplina generale (per il periodo antecedente alla modifica del 2010) della attività di agenzia nelle attività 11 finanziarie. 28.
Ritenuto che
nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, non era consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito cd. revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C., occorre valutare, in risposta al secondo quesito formulato dalla Corte di appello, se la richiamata normativa di settore ha carattere imperativo e, in quanto tale, determina la nullità virtuale del contratto concluso in violazione della stessa. 29. In proposito, si rammenta che l’evoluzione giurisprudenziale ha condotto a individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto non solo in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio. È stato, a tal fine, evidenziato che il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, ne vietano la stipulazione di un contratto non può che considerarsi nullo per violazione di norme imperative (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724). 30. Si è osservato che «pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione – e quella di norma imperativa – come strumento di reazione dell’ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali», imponendo, conseguentemente, di verificare che la norma violata abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso e individuato e di esaminare la natura dell’interesse che la norma violata intende 12 tutelare e, in particolare, la sua idoneità a costituire un preminente interesse generale della collettività (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472). 31. Seguendo queste coordinate deve osservarsi che la normativa in esame si inserisce nell’ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell’attività finanziaria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento. 32. Non può, poi, considerarsi estraneo a tale normativa l’obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori, risultante dalla previsione dell’obbligo di iscrizione dell’intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell’autorità preposta. 33. Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell’attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l’iscrizione all’albo tenuto dall’U.I.C. per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell’applicazione dell’art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista. 34. È vero che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», 13 impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (cfr., in tema, Cass. 6 aprile 2018, n. 8499; Cass. 28 settembre 2016, n. 19196). Ed è altrettanto vero che, valorizzando tale inciso, può escludersi la sussistenza di una causa di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in casi in cui la norma violata non ha immediata valenza civilistica, attendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa di una determinata attività, e la sua inosservanza sia assistita da una espressa sanzione amministrativa o penale (cfr., in proposito, Cass. 18 marzo 2024, n. 7243; Cass. 15 gennaio 2020, n. 525). 35. Tuttavia, ove una norma si limiti a comminare una sanzione penale o amministrativa per la violazione del divieto di stipulazione di un contratto, senza nulla disporre in ordine alla validità dello stesso, non può in linea di principio escludersene l'invalidità, ma occorre verificare caso per caso se le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, la natura degli interessi che la norma imperativa intende proteggere e il grado di compromissione di tali interessi per effetto della inosservanza di tale norma imperativa (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4760). 36. Orbene, ritiene questo Collegio che nel caso in esame la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all’autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma. 14 37. Una siffatta conclusione – oltre a trovare il conforto del consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario – si pone in linea di continuità con quanto questa Sezione ha affermato con la menzionata ordinanza n. 4760 del 2018, in cui è stato ritenuto nullo per contrasto con norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., il contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 t.u.b., stante (anche) la rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, nonché con la sentenza n. 3372 del 7 marzo 2001, in cui è stato ritenuto nullo un contratto di swap stipulato da un intermediario abusivo, atteso l’interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale, in relazione sia alla tutela dei risparmiatori uti singuli, sia a quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale. 38. Nella memoria depositata in questa sede l’appellante sostiene, richiamando la distinzione tra norma di validità e norme di comportamento delineata dalla menzionata Cass., Sez. Un., n. 26724 del 2007, che nel caso in esame si sarebbe in presenza della violazione di una norma di comportamento e non di validità, per cui la reazione dell’ordinamento non potrebbe mai dare luogo alla nullità del contratto a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., ma, semmai alla individuazione di una responsabilità della parte inottemperante 39. Tale argomento non risulta persuasivo essendosi in presenza di non già di norme che impongono specifici comportamenti, ma di norme che introducono specifici requisiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nel rilascio di carte di credito. 15 40. La società appellante rileva, altresì, che la ipotizzata causa di nullità interessa non già una delle due parti del contratto di apertura di credito mediante carta di credito cd. revolving, bensì un soggetto terzo – vale a dire il fornitore del bene acquistato attraverso il credito concesso dall’intermediario finanziario – che ha promosso il contratto senza tuttavia concluderlo, né esserne parte, e ritiene che tale circostanza non consenta di poter dichiarare la nullità (virtuale) del contratto. 41. In proposito, è corretta l’affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell’albo tenuto dall’U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l’avvalimento di tale attività da parte dell’intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l’utilizzo dell’attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell’operazione nonostante l’intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall’ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l’intermediario finanziario. 43. D’altra parte, come rilevato in precedenza, la nullità virtuale del contratto per contrarietà a norma imperativa può essere predicata anche laddove la norma imperativa violata riguardi elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, per cui la circostanza che la norma imperativa riguarda un requisito soggettivo dell’intermediario non assume portata dirimente. 44. Nella sua memoria la società appellante lamenta, da ultimo, la 16 «slealtà» dell’azione avversaria, la violazione dell’obbligo di buona fede e del divieto di venire contra factum proprium, in relazione al fatto che la appellata avrebbe dato esecuzione al contratto dedotto in giudizio per sedici anni, giovandosi della carta revolving e del credito con essa ottenuto, senza mai nulla eccepire, salvo poi dare inopinatamente impulso all’azione di nullità. 45. Tale deduzione non può essere esaminata in questa sede, esulando dall’oggetto del quesito, per cui va rimessa all’esame del giudice di merito. 46. In conclusione, la questione sollevata dall’ordinanza di rimessione va risolta in senso adesivo alle conclusioni della Procura Generale, attraverso l’enunciazione dei principi di diritto riportati nel dispositivo. 47. Sul regolamento delle spese processuali relative alla presente fase provvederà il giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza del 17 luglio 2024, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., enuncia i seguenti principi di diritto: nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non 17 iscritto nell’elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025.