Sentenza 28 ottobre 2020
Massime • 1
E' configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità. (Vedi Sez. 5, n. 8043 del 02/05/1983, Amitrano, Rv. 160511-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 09857-21 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2147/2020 - Presidente - MIRELLA CERVADORO UP 28/10/2020- LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 49059/2019 SERGIO BELTRANI - Relatore IGNAZIO PARDO AB DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP ST nato a [...] il [...] SO CO nato a [...] il [...] ON IA nato a [...] il [...] DI RT UA nato a [...] il [...] EP AN nato a [...] il [...] EP DO nato a [...] il [...] EP MA nato a [...] il [...] AL IO nato a [...] il [...] LE LO nato a [...] il [...] OV ES nato a [...] il [...] PU DO nato a [...] il [...] US DO nato a [...] il [...] GL AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 26/06/2019 dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale LU BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi: · per la parte civile Associazione Mutua Consumatori Campania, l'Avv. AGOSTINO LA - RANA, che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato;
per l'imputato AP ST, l'Avv. AS DIANA;
per l'imputato - SO CO, l'Avv. LU DI MONACO, in sostituzione dell'Avv. EMILIO RT;
per l'imputato ON IA, l'Avv. FILIPPO TROFINO;
per gli imputati EP AN e EP MA;
l'Avv. MICHELE DI FRAIA;
per l'imputato EP DO, l'Avv. MASSIMO GUADAGNI;
per l'imputato AL IO, l'Avv. AF CHIUMMARIELLO, in sostituzione dell'Avv. ROCCO BRIGANTI;
per l'imputato LE LO, l'Avv. AS DIANA, in sostituzione dell'Avv. MARCO TRASACCO;
per l'imputato PU DO, l'Avv. MIRELLA BALDASCINO;
per l'imputato GL AB, l'Avv. AS CIRO SEPE, in sostituzione dell'Avv. ALFONSO STILE, e l'Avv. CARLO FABBOZZO: tutti hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso, ai quali si sono riportati. fé N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AP ST, SO CO, ON IA, DI RT UA, EP AN, EP DO, EP MA, AL IO, LE LO, OV ES, PU DO, US DO, GL AB ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha rigettato, totalmente o parzialmente (come in dettaglio sarà precisato in riferimento a ciascuno) gli appelli contro la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di NA in data 20 luglio 2017 (di condanna per i reati che saranno in dettaglio indicati in riferimento a ciascuno). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi di SO CO, AL IO e OV ES sono infondati e vanno rigettati. I ricorsi di AP ST, ON IA, DI RT UA, EP AN, EP DO, EP MA, LE LO, PU DO, US DO e GL AB sono, per varie cause, inammissibili.
1. E' opportuno premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nella formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende 1 essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., intenda far valere il vizio di travisamento della prova >> deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18/05/2006, Rv. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.1. La mancanza, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Sez. U, sentenza n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, sentenza n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad 2 essi relativi>> (Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20/03/2006, Rv. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22/04/2008, Rv. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28/09/2006, Rv. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22/04/2008, Rv. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.2. Non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04).
1.3. La giurisprudenza di questa Corte è, inoltre, condivisibilmente orientata nel senso di ritenere che difetti della specificità necessaria ex art. 581 e 591 cod. proc. pen. il ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle 3 esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
conforme, Sez. 6, sentenza n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>. La disposizione, sia se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. previgente (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta >>), sia se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. come attualmente vigente a seguito dell'intervento novellatore di cui alla I. n. 103 del - 2017 (a norma del quale è onere del ricorrente l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta >>), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. 2, sentenza n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
1.4. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133 e sentenza n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza 4 7 della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, osservato che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 cod. proc. pen. (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>>. Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>. Si è, pertanto, concluso che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo 5 quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>>.
1.5. Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata. Inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello che richiami per relationem quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi Su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, sentenza n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615).
1.6. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole 6 dubbio sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema per tutte, Sez. U, sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sentenza n. 16357 del 02/04/2008, Rv. n. 239795). In argomento, si è successivamente affermato (Sez. 2, sentenza n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, Rv. 254025) che La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>.
1.7. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
2. SS NE, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole del reato di cui al capo 19) [concorso continuato in traffico di cocaina aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (lo stesso P.G. distrettuale aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato; i collaboratori di giustizia AN GIUSEPPE e LAISO SALVATORE renderebbero nei suoi confronti dichiarazioni generiche e non riscontrate); -II violazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) in difetto della prova della ritenuta "finalità mafiosa" riferibile anche alle condotte dell'imputato. -III violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuznti generiche.
2.1. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., 7 reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati.
2.1.1. La Corte di appello ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità (ff. 78 s. della sentenza impugnata) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AN GIUSEPPE e LAISO SALVATORE per diretta conoscenza, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità (trascurabile essendo apparsa una marginale imprecisione che sembrerebbe viziare le dichiarazioni del AN) ed enucleando il necessario riscontro individualizzante reciproco (il ricorso non contesta apprezzabilmente l'autonomia delle "chiamate"), oltre ad alcuni riscontri non individualizzante desumibili dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VENOSA e CATERINO.
2.1.2. In diritto, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143), a parere della quale persino la chiamata in correità o in reità "de relato", e quindi a magior ragione quella operata per diretta conoscenza delle vicende riferite, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate come nelal specie - le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.
2.1.3. Ai fini della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (ff. 80 s. della sentenza impugnata), per confutare l'assunto difensivo secondo il quale le sostanze stupefacenti di cui alla contestazione sarebbero state usate per essere distribuite in festini organizzati dai capi del clan, o comunque per uso personale degli associati, sono state valorizzate le dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, motivatamente ritenute attendibili e che si riscontrano reciprocamente, nette nel ricostruire 8 "un vero e proprio sistema di rifornimento e logistico delle piazze di spaccio del Clan": di qui, la ritenuta finalità di agevolazione delle attività dell'evocato sodalizio di tipo mafioso.
2.1.4. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (f. 81 della sentenza impugnata) è stata valorizzata la premessa notevole gravità del reato nonché l'assenza di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza: la Corte di appello è, comunque, nel complesso pervenuta all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
3. ON NC, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole dei reati di cui ai capi 1) [mera partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata/armata], 5) [concorso nel reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 - ora art. 512-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.] e 9) [concorso nel reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I-violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 416-bis cod. pen. ed in subordine degli artt. 110/416-bis cod. pen., con mancanza o apparenza di motivazione, o comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1), quanto ai seguenti profili: -ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da una serie di collaboratori di giustizia in danno del ricorrente (passate in rassegna a f. 3/19); mancata riqualificazione dei fatti accertati come mero "concorso esterno" (f. 19/22); mancata retrodatazione della condotta agli anni 2005/2006, o quantomeno al maggio - del 2014 (f. 22/26); ritenuta ascrivibilità al ricorrente dell'aggravante della disponibilità di armi (f. 26); II - violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 5) (diversamente da quanto ritiene la Corte di appello, il capo d'imputazione non indicherebbe i fratelli US tra i preponenti;
non si sarebbe tenuto conto di quanto osservato dal Tribunale del riesame, che aveva annullato la misura proprio in ordine al reato di cui al capo 5 per carenza di indizi;
la sopravvenuta integrazione dell'imputazione non sarebbe dirimente quanto alla posizione del ricorrente, permanendo la carenza dell'elemento soggettivo in relazione alla carenza di capacità elusiva dell'intestazione al figlio AS;
la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta potrebbe acquisire 9 connotazioni di illiceità solo se "fraudolenta"; si lamenta, infine, che sia stata negata la chiesta retrodatazione della cessazione della condotta al 2 aprile 2010 e sua stata immotivatamente configurata l'aggravante della finalità mafiosa); -III violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 110, 513-bis, 416-bis.1 e 112, comma 1, n. 1, cod. pen., con mancanza o comunque manifesta illogicità della stessa, in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 9) (si lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità, D'LO EN AL e TI LU;
la non configurabilità degli elementi costitutivi della fattispecie, non essendo mai stati individuati singoli atti di "illecita concorrenza"; la non configurabilità delle circostanze aggravanti contestate e ritenute, quella di cui all'art. 112 cod. pen. perché non vi è prova del fatto che tutti gli imputati indicati dal capo d'imputazione abbiano di fatto concorso nel reato, quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per insussistenza della valorizzata finalità mafiosa, per le medesime ragioni illustrate in relazione al reato di cui al capo 5; quanto al metodo mafioso, per mancata indicazione delle circostanze fattuali nelle quali esso si sarebbe concretizzato); IV - violazione di undici norme sostanziali nonché mancanza o apparenza di motivazione quanto: - al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, o quantomeno di equivalenza, rispetto alle circostanze aggravanti "bilanciabili"; all'entità dell'aumento operato per la continuazione;
- alla conferma della misura di sicurezza. - 3.1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
3.1.1. I motivi inerenti alle affermazioni di responsabilità sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), c.p.p., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati.
3.1.2. La Corte di appello ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1 (ff. 113 ss. della sentenza impugnata) le dichiarazioni rese per diretta conoscenza: -· dai collaboratori di giustizia LUCARIELLO LA e COMPAGNONE GE, quanto al coinvolgimento dell'imputato in una serie di estorsioni, dai collaboratori di giustizia fratelli 10 DI ZI (OL e RD) ed TI LU quanto al ruolo svolto dall'imputato come elemento di contatto tra il capocloan ET e gli altri sodali e di organizzatore di riunioni;
dai collaboratori di giustizia DI ZI OL ed TI LU quanto al coinvolgimento dell'imputato nella detenzione illecita di armi in dotazione al sodalizio enucleato. Sono state indicate dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità ed enucleati i necessari elementi di riscontro individualizzante reciproco. L'intraneità dell'imputato al sodalizio è dimostrata dalla stabilità e continuità della partecipazione, dall'accertato rapporto fiduciario con i vertici dell'enucleato sodalizio e dai plurimi compiti svolti (in dettaglio riepilogati a ff. 117 s. della sentenza impugnata); né può ritenersi cessata la sua condotta di partecipazione negli anni 2005-2006 od al novembre del 2012, come in alternativo richiesto dal ricorrente, poiché le valorizzate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia innanzi menzionati riguardano anche il periodo successivo, come analiticamente illustrato a f. 118 della sentenza impugnata. Quanto alla consapevolezza dell'imputato della disponibilità in capo al sodalizio di armi, tra i plurimi elementi all'uopo valorizzati dalla sentenza impugnata appaioni invero ineludibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ricollegano direttamente l'imputato a vicende inerenti ad armi in disponibilità del sodalizio (ff. 119 s. della sentenza impugnata). La Corte di appello ha anche dettagliatamente esaminato, e puntualmente confutato, le censure (perlopiù riguardanti, secondo la Corte di appello, "elementi di dettaglio e scarsamente incidenti") mosse con i motivi di appello.
3.1.3. Con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 5 (ff. 120 ss. della sentenza impugnata), la Corte di appello ha ricordato in premessa che il Tribunale del riesame aveva annullato l'emessa ordinanza coercitiva limitatamente al reato de quo con una motivazione "stringata" che evidenziava la "assenza di elementi intercettizi che comprovassero il rapporto tra il preponente RT AN ed il preposto SO CO", evidenziando che la difesa non aveva tenuto conto, nei motivi di gravame, dell'intervenuta modifica del capo d'imputazione (integrato con l'indicazione, tra i preponenti di SO AS - figlio dell'odierno imputato, e socio della BET & PLAY s.r.l. insieme a DI IO MA " dello stesso imputato SO CO e dei fratelli US) e degli elementi probatori acquisiti dopo la valutazione del Tribunale del riesame. д Ciò premesso, ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità: о 11 -le dichiarazioni rese da quattro collaboratori di giustizia, puntualmente riepilogate a partire da f. 121 della sentenza impugnata, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità ed enucleando i necessari elementi di riscontro individualizzante;
le sopravvenute intercettazioni telefoniche, sintetizzate a f. 124 della sentenza impugnata, dalle quali è stata desunta prova di rapporti abituali tra l'imputato, il MA ed il ON per la gestione delle apparecchiature da intrattenimento riconducibili alla Bet & Play, con l'imputato in veste di socio di fatto, emergendone con evidenza la continuativa intromissione nelle attività della predetta società; i prospetti forniti dalla AAMS attestanti la "penetrazione" della nuova società nel mercato delle apparecchiature da intrattenimento in zone tradizionalmente costituenti area di influenza dell'enuclato sodalizio di tipo mafioso;
- gli esiti di un controllo di p.g. intervenuto in data 25/11/2010; -le dichiarazioni del ON quanto all'ingerenza del SO padre nella gestione delle attività della predetta società. La Corte di appello ha ineccepibilmente concluso che "il nuovo inquadramento del capo d'imputazione, maggiormente corrispondente alle evidenze probatorie illustrate, ed alla posizione assunta da SO CO e da RT AN, rende priva di pregio la censura difensiva che si limita a reiterare l'argomento costituito dall'assenza di intercettazioni tra il RT e SO AS. Il ruolo di gestore di fatto assunto da SO CO, comprovato dallo schiacciante materiale probatorio qui illustrato, ben chiarisce il ruolo del tutto formale (e di prestazione opera materiale) offerto dal figlio AS, ed elide (visto lo stretto vincolo familiare con uno dei preponenti) la necessità di contatti diretti con il RT che come visto operava in piena sinergia con ON e SO CO". La richiesta di retrodatazione della condotta, asseritamente cessata non oltre il 02/04/2010, è stata motivatamente disattesa (ff. 125 s. della sentenza impugnata) in considerazione del tenore delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TI LU e del ON, puntualmente riepilogate, anche quanto ai successivi sviluppi delle vicende societarie. A fondamento della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato valorizzato (f. 126 della sentenza impugnata) il fatto che, come in dettaglio illustrato dalle parti della motivazione inerenti alla configurazione dell'enucleato sodalizio, l'imputato, stabilmente inserito all'interno del predetto sodalizio, operava su mandato dei fratelli US, soggetti in posizione verticistica nell'ambito di esso, gestendo nel suo interesse 12 "l'affare delle macchinette"; la Corte di appello ha valorizzato altresì "l'operatività dell'interposizione fittizia non solo a vantaggio dello stesso associato SO, ma anche di esponenti apicali quali i fratelli US e RT AN;
proprio tale sinergia illustra come l'attività di reato fosse svolta complessivamente a vantaggio dell'intero clan, cui confluivano i proventi dell'accordo illecito conseguiti alal egstione ed imposizione delle apparecchiature da gioco della Bet & Play".
3.1.4. Con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 9 (ff. 127 ss. della sentenza impugnata), la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TI LU e D'LO EN AL, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità ed enucleando i necessari elementi di riscontro individualizzante, anche di natura testimoniale: dalle predette dichiarazioni è emerso il coinvolgimento dell'imputato negli atti d'illecita concorrenza contestati, commessi con messaggi intimidatori anche impliciti o silenti per imporre l'installazione negli esercizi commerciali dei propri apparecchi da intrattenimento, essendo notori in zona gli interessi del sodalizio camorristico di riferimento nel settore. In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento (Sez. 2, sentenza n. 34214 del 15/10/2020, Rv. 280237) per quale integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. pen., l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore.
3.1.5. Il motivo inerente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. è infondato. Questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 8043 del 02/05/1983, Rv. 160511) ha tradizionalmente ritenuto che è sufficiente a configurare la circostanza aggravante del numero delle persone il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra anche il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi: si è conseguentemente ritenuto che la suddetta aggravante rimane configurabile anche quando alcuno dei partecipi sia deceduto prima della sentenza di condanna o sia stato accertato che sia infermo di mente o benefici dell'amnistia o abbia voluto il reato meno grave o abbia ignorato la circostanza. Occorre, pertanto, che la partecipazione del numero necessario di correi non sia stata giudizialmente esclusa, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza. 13 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la Corte di appello ha operato la necessaria delibazione incidentale (non risultando tutti gli imputati giudicati contestualmente) valorizzando (sia pur implicitamente) la descrizione delle vicende contestate contenuta nei capi d'imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti di prova poste a fondamento del disposto rinvio a giudizio di tutti i soggetti imputati dei reati di cui ai capi 5 e 9 cui la circostanza aggravante de qua è stata contestata. D'altro canto, la doglianza è argomentata dal ricorrente in termini estremamente generici, senza allegare con precisione il fatto che numero minimo dei concorrenti valorizzato nei menzionati capi d'imputazione sia venuto meno per effetto di separati proscioglimenti dei coimputati, disposti per ragioni di merito con sentenza irrevocabile.
3.1.6. Il motivo inerente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), c.p.p., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondato. Valgono, quanto alla finalità di agevolazione, i rilievi svolti sul punto in relazione al reato di cui al capo 5); la Corte di appello ha, peraltro, fondatamente valorizzato anche il "metodo mafioso" con il quale gli accertati atti di illecita concorrenza sono stati perpetrati.
3.1.7. Anche i motivi inerenti alle plurime statuizioni contestate con il quarto motivo sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati. La Corte di appello (f. 129 della sentenza impugnata), dopo aver premesso che, per la loro genericità, i motivi di appello riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, o quantomeno di equivalenza, rispetto alle circostanze aggravanti "bilanciabili" ed il complessivo trattamento sanzionatorio (comprensivo dell'aumento operato per la continuazione) erano da ritenersi inammissibili, ha comunque valorizzato la premessa notevole gravità dei reati nonché l'assenza di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, pervenendo comunque, nel complesso, all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 14 Alla conferma della misura di sicurezza, applicabile ex lege, si è ineccepibilmente giunti valorizzando l'intervenuta conferma della misura della pena e gli illustrati profili di pericolosità sociale.
4. NT AN, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole del reato di cui al capo 15) [concorso nel reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992. ora art. - 512-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta - di giustizia, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I/II - violazione degli artt. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 ora art. 512-bis cod. pen. - e 416-bis.
1. cod. pen. con vizi di motivazione (si lamenta carenza di offensività della condotta contestata, carenza del necessario dolo specifico, carenza della valorizzata finalità di agevolazione e mancata consapevolezza della stessa, carenza degli elementi costitutivi del reato contestato: sarebbero inattendibili le valorizzate dichiarazioni collaborative, non adeguatamente vagliate, e prive di rilievo le conversazioni intercettate;
la condotta accertata sarebbe inerente ad una attività d'impresa posta in essere dai US in autonomia, non finalizzata quindi ad utilità del clan camorristico di riferimento).
4.1. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati.
4.1.1. La Corte di appello ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità (ff. 130 ss. della sentenza impugnata) le dichiarazioni rese da sette collaboratori di giustizia sempre per diretta conoscenza, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità (previo dettagliato esame e puntuale confutazione delle contrarie deduzioni dell'appellante) ed enucleando i necessari elementi di riscontro individualizzante, sia reciproco (il ricorso non contesta apprezzabilmente l'autonomia delle "chiamate") sia desumibile ab externo dalle plurime intercettazioni, interpretate incensurabilmente (ancora una volta previo esame e puntuale confutazione delle contrarie deduzioni dell'appellante), in difetto di documentati travisamenti, dalle quali è emerso che l'imputato, lungi dall'essere un mero ed inconsapevole prestanome, era a pieno titolo coinvolto nelle attività sociatarie in contestazione. A fondamento della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per escludere che l'imputato agisse per un interesse esclusivamente proprio e non riferibile all'enucleato sodalizio di tipo camorristico, la Corte di appello ha valorizzato le predette dichiarazioni collaborative, dalle quali è emerso che alla società de qua erano interessati 15 elementi di vertice nell'ambito del clan, e che la sala bingo di cui si discute forniva costantemente guadagni al clan ed ai singoli associati (cfr., in dettaglio, f. 139 della sentenza impugnata).
5. Di IN DO, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole del reato di cui al capo 11) [concorso in tentata estorsione non in detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo come inizialmente indicato a f. 4 della sentenza impugnata - aggravata anche ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dalla recidiva] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, determinata in aumento per la continuazione con reati separatamente giudicati, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I/II violazione degli artt. 416-bis.1, comma 3, 81, 132, 133, 62-bis cod. pen., nonché "mancanza, arbitrarietà e manifesta illogicità della motivazione" (per mancato esame del motivo di gravame riguardante la concessione della "vecchia" diminuente della collaborazione di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 nella massima estensione, l'eccessivo aumento per la continuazione ed il diniego delle attenuanti generiche).
5.1. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono in parte non consentiti, in parte del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati.
5.1.1. Il motivo che deduce "motivazione arbitraria" non è consentito, non rientrando tra quelli deducibili in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
5.1.2. Nel resto, deve rilevarsi che all'imputato è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), ma ai fini della valutazione dell'entità dell'operata riduzione deve tenersi conto del fatto che il reato attenuato è divenuto reato satellite, unificato in continuazione con reati separatamente giudicati, di tal che all'uopo non può che farsi riferimento alla complessiva entità del relativo aumento. Ciò premesso, correttamente la Corte di appello (f. 63 s. della sentenza impugnata) ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche valorizzando la premessa notevole gravità del reato e la negativa personalità del ricorrente desumibile dai suoi gravissimi precedenti penali, nonché l'assenza di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza (essendo stata la condotta collaborativa già valorizzata ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad hoc), ed operato per i reati giudicandi un 16 aumento per la continuazione con reati separatamente giudicati estremamente contenuto (mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa), perché di entità ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
6. EP AN (NI di EP DO e EP MA), dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole del reato di cui al capo 4) [concorso nel reato di cui art. 12-quinquies I. n. 356/92 - ora 512-bis cod. pen. - aggravato ex art. 416- bis.1 cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I-violazione dell'art. 12-quinquies cit. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla dimostrazione della provenienza delle risorse economiche in contestazione (oggetto d'interposizione fittizia non sarebbero beni o denaro sottoponibili a misura di prevenzione patrimoniale;
non sarebbe sufficiente dimostrare la difformità tra titolarità formale e sostanziale delle quote della New Free Play s.r.l. senza nulla dire quanto alla provenienza del relativo compendio patrimoniale, occorrendo ricondurre detto compendio al US, e ritenerlo, in quanto tale, suscettibile di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, laddove vi sarebbe prova della preesistenza della società rispetto al fittizio ingresso di US CO, e quindi della implicita provenienza dei beni da attività lecita riferibile ai fratelli EP, e non da conferimenti imputabili al US;
il Tribunale di S. AR Capua Vetere, in applicazione dei principi ad avviso della difesa applicabili, ha assolto i coimputati EP UG ed ZO CA, genitori del ricorrente, dal reato di cui al capo 4 perché il fatto non sussiste, e la decisione è divenuta irrevocabile); II mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico del reato (nulla dimostrerebbe che il ricorrente nel 2012, al momento dell'intestazione formale delle quote societarie in oggetto, fosse consapevole del fatto che il US fosse animato dal fine specifico di eludere la normativa in matertia di misure di prevenzione, non essendo all'uopo sufficienti i rapporti di parentela tra i coimputati ed il contenuto delle valorizzate intercettazioni, a fronte dell'assoluta carenza di prova dell'esistenza di rapporti diretti tra il ricorrente e US CO); III mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (c.d. finalità mafiosa); IV- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in premessa si lamenta 17 anche il diniego di ulteriori benefici di legge, ma la censura non è specificata quanto all'oggetto né in alcun modo argomentata); V- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca delle quote della New Free Play s.r.l. e degli apparecchi da gioco indicati in sentenza (non risulterebbe congruamente dimostrato che gli apparecchi da gioco ed il residuo compendio aziendale della predetta s.r.l. fossero di fatto riferibili a US CO o che i redditi derivanti dall'esercizio di quell'attività d'impresa risultassero condizionati in positivo dall'appartenenza di quest'ultimo alla fazione US-SCHIAVONE del clan dei AL).
6.1. EP DO (zio di EP AN), dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole dei reati di cui ai capi 2-ter) [concorso esterno in associazione ex art. 416-bis cod. pen.], 4) [concorso nel reato di cui art. 12-quinquies I. n. 356/92 - ora 512-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.], 9) [concorso nel reato di cui - all'art. 513-bis cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I - violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 2-ter (non sarebbero stati compiutamente indicati gli elementi valorizzati ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità, essendosi la Corte di appello limitata a ribadire le considerazioni del primo giudice;
la frequentazione con la camorra avrebbe danneggiato più che favorito l'impresa dell'imputato; l'imputato in sede d'interrogatorio avrebbe chiarito la natura dei rapporti con il US, che gli assicurava protezione da malavotosi terzi in cambio di denaro, e ciò sarebbe emerso anche dalle conversazioni intercettate che non indica -; il contributo concorsuale esterno in ipotesi - fornito dall'imputato al clan dei AL sarebbe stato irrilevante, e mancherebbe il necessario dolo dell'imputato; il EP sarebbe vittima, non adepto, del clan camorristico cui fa riferimento la contestazione); violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta II- illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 4 (le intestazioni oggetto di addebito non sarebbero fittizie, risultando provata in atti la gestione delle attività in oggetto direttamente da parte dei EP, in particolare da DO;
nulla dimostrerebbe il necessario dolo, ovvero che le intestazioni fossero state disposte al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione in danno del US;
ribadisce che anche le conversazioni intercettate che ancora una volta non indica - - dimostrerebbero che il EP fosse vittima, non sodale, del US); 18 III-violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 9 (sarebbero inaffidabili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO AF e generiche quelle degli altri collaboratori;
gli esiti delle intercettazione, pur suggestivi, evidenzierebbero una contiguità in realtà inesistente con il clan); IV mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (sarebbe argomentabile al più il concorso del fratello UG e di US CO); V- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ora art. - 416-bis.1 cod. pen. (mancherebbe la volontà dell'imputato di agevolare il clan;
non- sarebbe ascrivibile all'imputato l'impiego del c.d. "metodo mafioso"); VI violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio argomentativo quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
VII violazione degli artt. 2 e 416-bis cod. pen. per la mancata applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 (la pena irrogata sarebbe stata determinata partendo dal minimo edittale di anni dieci di reclusione introdotto dalla I. n. 69 del 2015, e non da quello di anni sette di reclusione previsto alla data di commissione del fatto, poiché la permanenza sarebbe esaurita al più nel 2012).
6.2. EP MA (zio di EP AN), dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole del reato di cui al capo 4) [concorso nel reato di cui all'12- quinquies I. n. 356/92 - ora art. 512-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I - violazione dell'art. 12-quinquies cit. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla dimostrazione della provenienza delle risorse economiche in contestazione (oggetto d'interposizione fittizia non sarebbero beni o denaro sottoponibili a misura di prevenzione patrimoniale;
non sarebbe sufficiente dimostrare la difformità tra titolarità formale e sostanziale delle quote della New Free Play s.r.l. senza nulla dire quanto alla provenienza del relativo compendio patrimoniale, occorrendo ricondurre detto compendio al US, e ritenerlo in quanto tale suscettibile di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, laddove vi sarebbe prova della preesistenza della società rispetto al fittizio ingresso di US CO, e quindi della implicita provenienza dei beni da attività lecita riferibile ai fratelli EP, e non da conferimenti imputabili al US;
il Tribunale di S.AR Capua Vetere, in applicazione dei 19 principi ad avviso della difesa applicabili, ha assolto i coimputati EP UG ed ZO CA, genitori del ricorrente, dal reato di cui al capo 4 perché il fatto non sussiste, e la decisione è divenuta irrevocabile); II mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico del reato (nulla dimostrerebbe che il ricorrente nel 2012, al momento dell'intestazione formale delle quote societarie in oggetto, fosse consapevole del fatto che il US fosse animato dal fine specifico di eludere la normativa in matertia di misure di prevenzione, non essendo all'uopo sufficienti i rapporti di parentela tra i coimputati ed il contenuto delle valorizzate intercettazioni, a fronte dell'assoluta carenza di prova dell'esistenza di rapporti diretti tra il ricorrente e US CO); III mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (c.d. finalità mafiosa); IV- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in premessa si lamenta anche il diniego di ulteriori benefici di legge, ma la censura non è specificata quanto all'oggetto né in alcun modo argomentata); - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca delle quote della New Free Play s.r.l. e degli apparecchi da gioco indicati in sentenza (non risulterebbe congruamente dimostrato che gli apparecchi da gioco ed il residuo compendio aziendale della predetta s.r.l. fossero di fatto riferibili a US CO o che i redditi derivanti dall'esercizio di quell'attività d'impresa risultassero condizionati in positivo dall'appartenenza di quest'ultimo alla fazione US-SCHIAVONE del clan dei AL). Il ricorso ripropone, nella sostanza, le medesime doglianze di EP AN.- 6.3. I ricorsi di EP AN, EP DO e EP MA possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono tutti integralmente inammissibili, perché proposti per motivi in parte non consentiti, in parte del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), c.p.p., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati.
6.3.1. La Corte di appello ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità di EP DO in ordine al reato di cui al capo 2-ter (f. 157 ss. della sentenza impugnata) le dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia sempre per diretta 20 conoscenza, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità ed enucleando i necessari elementi di riscontro individualizzante, sia reciproco (il ricorso non contesta apprezzabilmente l'autonomia delle "chiamate") sia desumibile ab externo dalle plurime intercettazioni (riportate a ff. 159 ss. della sentenza impugnata), cospicue ed interpretate incensurabilmente, in difetto di documentati travisamenti, dalle quali è emersa la "cointeressenza" esistente tra EP DO (ed il fratello UG) ed il sodalizio camorristico di riferimento, confermata anche da dichiarazioni nella sostanza confessorie rese dallo stesso imputato EP DO, oltre che dalle dichiarazioni rese dal fratello EP UG, riportate a ff. 163 ss. della sentenza impugnata, anche quanto alla comune consapevolezza delle finalità elusive perseguite dal f capoclan US CO detto "FRANCO" ed all'accettazione della compartecipazione con il sodalizio, con compartecipazione agli utili;
la Corte di appello si diffonde dettagliatamente sui vantaggi lucrati a ff. 164 ss. della sentenza impugnata). Sono state esaminate, e puntualmente confutate, le contrarie deduzioni dell'appellante, in particolare quelle miranti ad avvalorare l'assunto che egli (ed il fratello UG) sarebbero stati vittime del sodalizio (cfr. ff. 167 ss. della sentenza impugnata).
6.3.2. Ai fini dell'affermazione di responsabilità dei tre imputati in ordine al reato di cui al capo 4, ed in particolarità per dimostrare che i tre imputati avrebbero assunto effettivamente il ruolo, ascritto loro dall'imputazione, di soggetti interposti, la Corte di appello (ff. 170 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato l'accertata ingerenza, di fatto, del capoclan US (che perseguiva la finalità di sottrarre i propri beni ai pregiudizievoli effetti di un temuto futuro provvedimento autoritativo a contenuto ablativo) nella conduzione di aziende formalmente intestate ad altri, acquisendo la qualità di socio occulto di società presistenti e partecipando alla gestione degli utili della relativa attività imprenditoriale: in proposito, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 5647 del 15/01/2014, Rv. 258343), per il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 - ora art. 512-bis c.p. -. E' stata valutata del tutto irrilevante la circostanza che i tre coimputati non fossero stati definitivamente estromessi dalla gestione societaria, ma continuassero a partecipare, di fatto, alla vita dell'azienda, percependo una parte degli utili e conservando una (parziale e/o formale) titolarità di quote: anche con riferimento a tale affermazione, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 23131 del 21 08/03/2011, Rv. 250561) per il quale integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (conforme, Sez. 2, sentenza n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 274963, per la quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti). Non è apparso rilevante il fatto, invocato dalla difesa di EP DO, che nella società Expansion Srl vi fosse anche una quota (peraltro di ridotto valore) che il US aveva fatto intestare ad un parente (tal LE IA), «dato che tale condotta si pone eventualmente sul piano del concorso e non esclude la compartecipazione di EP DO, socio e amministratore della società, nella attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità della società in capo al socio occulto». Sotto il profilo squisitamente soggettivo, osserva la Corte di appello che le risultanze acquisite, ed in particolare una intercettazione di tenore inequivocabile, inducono a ritenere che nel caso di specie US NC, soggetto intraneo ad una temibile organizzazione camorristica, già condannato per reati di criminalità organizzata (cfr. sentenza Tribunale Santa AR Capua Vetere 21/11/00, irrev. il 21/10/05), può aver fondatamente temuto l'inizio di procedure di prevenzione nei suoi confronti e tanto basta a far ritenere la sussistenza del dolo specifico a sostegno di un'operazione di schermatura societaria che, con la complicità dei formali intestatari delle quote sociali (ben consapevoli della caratura criminale dell'interponente), era chiaramente finalizzata ad eludere potenziali provvedimenti ablatori. Meccanismo, questo, ben noto al US, che ritiene opportuno non figurare quale titolare delle società da lui sostanzialmente gestite ("lo stiamo facendo noi ... lo sto facendo io, io però non posso comparire nella ... e tengo il NI di mia moglie in queste società ahhhh")». Anche con riferiemnto a tale profilo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 24379 del 04/02/2015, Rv. 264178), per il quale il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - ora art. 512-bis c.p. -, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne 22 l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato, ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione. La Corte di appello ha infine desunto il dolo dei coimputati EP MA e EP AN, ed in particolare la loro consapevolezza della gestione anche in favore del socio occulto, dalle acquisite e già riepilogate e valorizzate intercettazioni (ff. 173 ss. della sentenza impugnata), osservando, tra l'altro, che «le telefonate illustrano ulteriormente la consapevolezza di UR del ruolo di esponenti del clan nella società, consapevolezza che del resto costituisce dato inferenziale certo se si tiene conto dello stretto rapporto di parentela di UR con TO e DO. ND, figlio di TO, dal canto suo ancora nel settembre 2015 si propone di creare nuove società e perpetuare, cosi, la tradizione di famiglia: in tal modo palesa di essersene attivamente interessato anche per il passato, affiancando il padre e lo zio nella conduzione dell'azienda (cfr. conversazione n. 1175 del 17/09/15)»; ha anche dettagliatamente esaminato, e puntualmente confutato, le eccezioni della difesa, in particolare quanto alla presunta presenza "passiva" dei due, che avrebbero al più svolto un ruolo meramente esecutivo (ff. 176 s. della sentenza impugnata), motivatamente concludendo come segue: «tali evidenze, e l'inserimento nella concreta gestione, anche economica della azienda, a stretto contatto con TO e DO, consentono di affermare, con criterio di logica implicazione, che a UR e ND fossero ben note le vicende societarie, l'assidua "ventennale" frequentazione tra TO, DO e US NC, l'intreccio di affari sussistente (anche relativo alla gestione di un ristorante) e il "peso" della presenza muta) di quest'ultimo all'interno della struttura societaria. Tali considerazioni valgono vieppiù per UR che, come abbiamo visto, interloquiva nel giugno 2011 direttamente il boss per risolvere problematiche inerenti alla manutenzione delle slot-machines, ancor prima di assumere la formale qualità di socio. Alla luce di tali evidenze, anche la circostanza che il subingresso nelle quote dei congiunti da parte di UR e ND fosse resa necessaria per il pericolo di revoca delle concessioni per alcune violazioni al Tulps in cui erano incappati gli amministratori, costituisce solo "occasione" del subingresso e non incide sulla consapevolezza di subentrare in posizioni che coprivano le quote del socio occulto US NC. UR e ND devono ritenersi dunque pienamente consapevoli del carattere meramente fittizio della intestazione e dediti alla gestione di fatto della società, condividendo, anche sotto il profilo soggettivo, la responsabilità concorsuale per il reato in contestazione: essi, infatti, sono pienamente a conoscenza delle dinamiche organizzative interne della società, della quale partecipano a pieno titolo, conoscendo anche la cointeressenza nell'azienda di US NC e dela, criminalità organizzata». 23 6.3.3. La Corte di appello, infine, ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità di EP DO in ordine al reato di cui al capo 9 (ff. 177 ss. della sentenza impugnata) quanto dichiarato dai già menzionati collaboratori di giustizia e quanto emergente dalle già considerate intercettazioni telefoniche, dettagliatamente esaminando e puntualmente confutando le eccezioni difensive riguardanti la mancata prova del verificarsi di un iapprezzabile ncremento delle quote di mercato (tema in ordine al quale si rinvia anche alla disamina di analoga doglianza proposta nell'interesse dell'imputato GL AB), o del raggiungimento di una posizione dominante, per effetto di atti di illecita concorrenza ascrivibili all'imputato e la presunta inattendibilità di LO AF, così motivatamente concludendo: «Il ricorso sistematico da parte del clan a comportamenti violenti o intimidatori nell'ambito delle attività di imposizione delle apparecchiature video-gioco (...) emerge da una serie di convergenti contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia (cfr. tra gli altri il verbale di interrogatorio di AT LV del 10/06/11, (...), in cui si fa espresso riferimento alla decisione assunta dal clan di "fare un intervento minatorio nei confronti di tutti i baristi che non accettavano le 'macchinette' in modo da convincerli ad accettarle"; nonché le dichiarazioni di D'NI ZO SS, secondo il quale, "il concreto collocamento dei video-giochi avviene attraverso una vera e propria imposizione degli affiliati al clan, che anzi a Gricignano non hanno nemmeno bisogno di presentarsi o di dire chi li manda"); trova riscontro nelle rivelazioni dei singoli esercenti che subirono Vimgosizione delle macchinette di aziende favorite dal clan (cfr., soprattutto, le deposizioni di TA CH e UA IO) che documentano con plastica evidenza le con cui la famiglia US rioccupò il mercato all'indomani del sequestro GR e nel compendio delle intercettazioni versato in atti (cfr. i progr. n. 22184 del 21/09/10, n. 393 del 27/09/10, n. 473 del 29/09/10); specifico riguardo alla posizione dei fratelli IS, si è già evidenziata (...) la piena condivisione del sistema di illecita concorrenza attuata con violanza, a vantaggio esclusivo delle aziende di TO e DO: "le macchinette le devono mettere loro" afferma espressivamente il boss US NC nel corso della più volte citata conversazione del 15 giugno 2011, dove il pronome personale ("loro") coinvolge senza mezzi termini entrambi i fratelli EP nella realizzazione della finalità impositiva a discapito degli altri imprenditori (ai quali è preclusa la possibilità di accesso al mercato: "per me tu le macchinette non le metti che vuoi fare "). Facendo proprie le modalità impositive dei pericolosi soci in affari, EP DO, nell'ambito della stessa conversazione, rivolge a proprio vantaggio la caratura criminale e la provenienza geografica evocativa di contesti di invincibile sopraffazione del clan ("hai capito che adesso ci prendiamo collera e non devi venire con nessuno ci vediamo a Ca... gli dissi vieni a Casale quale è il problema ...")».
6.3.4. A fondamento della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione ai reati di cui ai capi 4 (a tutti) e 9 (al solo EP 24 DO) è stata valorizzata (ff. 179 ss. della sentenza impugnata) la innegabile preordinazione delle condotte di interposizione fittizia e di illecita concorrenza alla finalità di favorire l'operatività e gli interessi dell'enucleato sodalizio camorristico, essendo apparso certo il finalismo agevolativo della intestazione, in capo a US CO, delle aziende di noleggio dei EP, poiché è evidente, per tutto quanto fin qui evidenziato, la strumentalità dell'iniziativa agli interessi del clan, che all'indomani del sequestro RA ha inteso rioccupare il mercato ed espandere la propria forza e il proprio prestigio sul territorio (...) Analoghe considerazioni valgono per il reato di illecita concorrenza, rispetto al quale l'integrazione dell'aggravante non si apprezza solo sotto il profilo della innegabile funzionalizzazione della violenza impositiva agli interessi del clan, ma anche avuto riguardo alla metodologia utilizzata, espressiva di una chiara modalità intimidatoria mafiosa (...) Analoghe considerazioni possono essere fatte per EP MA e EP AN che rispondono del solo reato di interposizione fittizia ascritto al capo 4 e la cui condotta si pone, quale schermatura del socio occulto US CO, in piena continuità con l'attività in precedenza svolta da EP DO e UG».
6.3.5. La doglianza riguardante la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. non è consentita, essendo stata formulata nell'atto di appello «con formula di stile” (f. 182 s. della sentenza impugnata), ovvero senza considerare il numero dei coimputati indicati nel capo d'imputazione e la struttura concorsuale del reato come contestato: in ordine al predetto riferimento della Corte di appello, il ricorente non svolge argomentazioni pertinenti.
6.3.6. I rimanenti motivi, in parte comuni, riguardanti il diniego delle attenuanti generiche, il trattamento sanzionatorio, il diniego della sospensione condizionale, le statuizioni di confisca sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), c.p.p., poiché reiterano doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati, avendo la Corte di appello - sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede valorizzato (f. 183 ss. della sentenza - impugnata) la premessa estrema gravità dei reati, reiterati nel tempo, nonché l'assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza (tale non essendo per legge l'attuale incensuratezza degli imputati, e tale non apparendo il comportamento parzialmente collaborativo di EP DO, perché, come osserva la Corte di appello, necessitato dalle già intervenute acquisizioni): la Corte di appello è, comunque, nell complesso pervenuta all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontanal dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 25 Non può essere riconosciuto quoad poenam a EP AN il beneficio di cui all'art. 163 c.p. essendo state le condotte accertate commesse in epoca in cui l'imputato aveva già compiuto 21 anni. Ai fini delle statuizioni di confisca (f. 184 s. della sentenza impugnata), contestate in appello dagli appellanti "in maniera generica", secondo quanto osserva la Corte di appello, è stata comunque valorizzata «l'esistenza di un rapporto causale effettivo, diretto e immediato tra la realizzazione delle finalità proprie del sodalizio camorristico "favorito" e le predette strutture societarie (gestite dagli imputati, nelle rispettive qualità di amministratori di fatto e/o di diritto), oggettivamente asservite alio svolgimento di attività economiche nelfinteresse del clan ed esse stesse derivazione dell'indebito arricchimento conseguito attraverso l'esercizio dell' "impresa mafiosa". Ciò vale in precipuamente per quelle società (come le imprese riconducibili a IS DO (e successivamente a IS UR e ND per la New Free Play Srl) e per la Bet & Play di RO NI AR) nelle quali si è realizzato una pressoché integrale contaminazione del tessuto societario, secondo il modello della interposizione fittizia e l'ingresso di soci occulti all'interno delle compagini societarie, direttamente awantaggiate dagli investimenti della criminalità organizzata». E' stata anche ritenuta motivatamente irrilevante «la circostanza che le quote di partecipazione di alcune delle società interessate dal provvedimento ablatorio risultino formalmente intestate a soggetti diversi dagli odierni imputati».
6.3.7. Il motivo di EP DO riguardante la presunta violazione degli artt. 2 e 416-bis c.p. non è consentito perché non proposto in appello, come possibile (poiché la Corte di appello si è limitata a confermare la pena irrogata dal primo giudice), ma soltanto, per la prima volta, in sede di legittimità; tenuto conto del fatto che la pena conclusivamente irrogata non sarebbe comunque illegale, ma al più superiore al minimo consentito, non vi è da valutare l'opportunità di eventuali statuizioni officiose, peraltro da coniugare, in ipotesi, con l'inammissibilità, in toto, del ricorso dell'imputato. Esso sarebbe, comunque, manifestamente infondato, atteso che la contestazione indica la permanenza delle condotte contestate, che cessano quindi alla data della sentenza di primo grado, ovvero il 20/07/2017; la doglianza riguardante l'intervenuta cessazione della permanenza in epoca antecedente, presupponendo accertamenti di natura fattuale, andava necessariamente proposta in appello (ma non lo è stata: cfr. riepilogo dei motivi di appello a f. 9 della sentenza impugnata, che il ricorrente non contesta) e non può in ogni caso essere proposta per la prima volta in questa sede. 26 7. AL IO, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole del reato di cui al capo 2-ter) [concorso esterno in associazione ex art. 416-bis cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I - contradittorietà ed illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenaunti generiche (asseritamente viziato dalla mancata considerazione di specifici atti processuali, dai quali risulterebbe il comportamento collaborativo dell'imputato, inopinatamente negato dalla Corte di appello); II erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., quanto alla disposta confisca di beni in disponibilità del ricorrente ed acquisiti a cavallo tra il 2008 ed il 2009: il AL si sarebbe avvicinato agli ambienti criminali cui fa riferimento la contestazione solo a far data dal settembre 2009, e quindi non sarebbe possibile confiscare beni acquisiti in precedenza, quali l'immobile sito in Marano di NA (f. 18 del ricorso) acquisito nel 2008; sarebbe stata fornita prova adeguata della legittima provenienza dei fondi impiegati per acquistare i due beni indicati (f. 19 del ricorso) e l'autovettura (f. 23 del ricorso).
7.1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va, pertanto, rigettato.
7.1.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), c.p.p., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondato. La Corte di appello (f. 102 della sentenza impugnata), ai fini della contestata statuizione, ha valorizzato la premessa notevole gravità del reato (caratterizzato dal contribruto di non breve durata fornito ad un clan camorristico) nonché l'assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza (tali non apparendo il rispetto della misura cautelare degli AA.DD. che è doveroso, e non può quindi legittimare il riconoscimento delle predette circostanze attenuanti, ma al più legittimarne il diniego in caso d'inosservanza - ed il comportamento asseritamente collaborativo, ma in realtà, come osservato dalla Corte di appello, volto esclusivamente a sminuire o presentare sotto un aspetto più favorevole la propria posizione, e che non ha dato alle indagini un concreto contributo conoscitivo, essendosi il dichiarante limitato a confutare o fornire una propria versione dei dati già acquisiti alle emergenze processuali. Tali dichiarazioni di comodo, infatti, oltre che contrastate dal complessivo materiale probatorio, non appaiono segno di alcun concreto ravvedimento»), pervenendo, comunque, nel complesso, all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 27 7.1.2. Il secondo motivo è infondato. Deve premettersi che, secondo questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 52626 del 26/10/2018, Rv. 274468; Sez. F, sentenza n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753), la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale. Ciò premesso, la Corte di appello (ff. 100 s. della sentenza impugnata) ha evidenziato che l'appello riproponeva pedissequamente difese già svolte in primo grado (essenzialmente sulla base di una consulenza tecnica di parte) e già puntualmente confutate dal Tribunale (ff. 565 ss. della sentenza di primo grado) con argomentazioni condivise e richiamate, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme statuizione. Ha, in particolare, osservato che: a) «nessuna adeguata giustificazione è stata fornita in ordine alla provenienza delle liquidità di cui il GA NC disponeva né delle somme necessarie a saldare le rate del mutuo stipulato da quest'ultimo unitamente al figlio NI nell'anno 2004. Tale prova avrebbe dovuto essere fornita dalla difesa poiché, attesa la finalità sottesa alla speciale ipotesi di confisca "estesa" di cui all'art. 12 sexies (che colpisce anche i beni posseduti per interposta persona), li dove il terzo intestatario data l'assenza di autonoma capacità patrimoniale tale da giustificare l'acquisto ricorra ad una allegazione probatoria coinvolgente altre persone (come nel caso in esame assumendo di aver ricevuto una donazione), l'indagine circa la effettiva capacità patrimoniale debba estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della "sostenibilità" dell'esborso patrimoniale sostenuto»; b) «l'unica somma di cui è stata documentata la tracciabilità in favore del GA (sia pure attraverso una trasferimento "indiretto", realizzato mediante deposito sul conto corrente intestato alla di lui suocera, EM AL) ascende ad € 412.980,00 euro»>; c) «tale somma non risulta adeguata a giustificare la totalità degli investimenti immobiliari realizzati nel tempo dall'odierno imputato e dalla sorella pari a oltre 28 1.200.000,00, e ciò pur tenendosi in considerazione i proventi dell'attività imprenditoriale non dichiarati all'ER (che il consulente quantifica in circa 130.000,00 euro)»; d) «le movimentazioni in uscita dal conto corrente intestato a EM AL, sul quale è stata accreditata in data 2/12/08 la somma di € 412.980,00 euro, che dovrebbero giustificare la provvista finanziaria utilizzata dall'imputato per l'acquisto dei beni in contestazione, non hanno carattere di completezza, riscontrandosi un vuoto documentale in relazione al periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 29 giugno 2009, sicché non è dato conoscere la provenienza delle somme che risultano nuovamente accreditate il 30 giugno del 2009, pari ad € 330.599,74». Deve aggiungersi che l'accertamento che l'imputato ha commesso reati soltanto a partire dall'aprile 2009 costituisce, come è tipico della disciplina di cui al vigente art. 240-bis cod. pen., mera "spia" della situazione di sospetto che, ai sensi della predetta disposizione, legittima le disposte confische;
da esso consegue l'onere dell'imputato di dimostrare la legittimità degli acquisti de quibus, nel caso di specie non adeguatamente soddisfatto. In virtù di tali rilievi, si è motivatamente ritenuto che fosse stata accertata la sproporzione tra la redditività (dichiarata) dall'imputato e le sue disponibilità patrimoniali, e conseguentemente confermata la confisca disposta in primo grado, avente ad oggetto consistenze economiche risultate acquisite negli anni 2008 e 2009, oltre ai gioielli, denaro contante, giacenze di c. c., valori finanziari e mobiliari, ivi compresi quelli nella disponibilità della moglie NO MO, nonché l'autovettura Mercedes B 180 CDI intestata a quest'ultima.
8. LE LO, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole dei reati di cui ai capi 1) [mera partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata/armata dal 2000 all'ottobre 2010] e 10) [qualificato come tentata estorsione aggravata] e condannato alla pena ritenuta di giustizia (in continuazione con reati separatamente giudicati), con sentenza integralmente confermata in appello, ricorre deducendo: I - "nullità della sentenza per violazione, ex art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., dell'art. 192 stesso codice, in relazione al reato contestato al capo 1" (lamenta omessa motivazione sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia e sulla "c.d. verifica esterna della chiamata di correità o reità", nonché valorizzazione in proprio danno di vicende che sarebbero accadute successivamente al periodo limitatamente al quale è stato ritenuto accertato l'inserimento dell'imputato nell'enucleato constesto associativo); II violazione di leggi e vizi di motivazione per l'eccessività degli aumenti per la continuazione. 29 8.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati.
8.1.1. Con riguardo alle affermazioni di responsabilità, l'imputato si doleva essenzialmente del fatto che non vi fossero elementi nuovi rispetto alla precedente condanna riportata per analoga condotta di tipo associativo, che invece ci sono, e sono stati dettagliatamente indicati dalla Corte di appello, senza incorrere in alcun travisamento o discrasia (cfr. dettagliati rilievi a ff. 69 ss. della sentenza impugnata).
8.1.2. Ai fini della determinazione del conclusivo trattamento sanzionatorio, l'imputato aveva genericamente chiesto operarsi un minimo aumento per la continuazione, ed effetivamente la Corte di appello (f. 72 della sentenza impugnata) ha operato al predetto titolo aumenti di pena estremamente contenuti, pervenendo, nel complesso, all'irrogazione di una pena finale estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
9. OV ES, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole del reato di cui al capo 10) [qualificato come tentata estorsione aggravata, anche ex art. 7 I. n. 203 del 1991 ora art. 416-bis.1 c.p.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia (in - continuazione con reati separatamente giudicati), rimodulata in appello per effetto della ritenuta continuazione con reati separatamente giudicati, ricorre deducendo: I-omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale;
II "errore sulla prova" (l'imputato non è mai stato intercettato e non avrebbe quindi profferito la frase riportata a f. 73 della sentenza impugnata); III-violazione degli artt. 112 e 114 cod. pen. e vizi di motivazione: sarebbe stata erroneamente esclusa la possibilità di valutare il ricorrere della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cit., ricorrendo quella aggravante di cui all'art. 112 cit., che al contrario non ricorrerebbe, perché il numero dei concorrenti non sarebbe pari o superiore a cinque;
IV-omessa motivazione ed illogicità della motivazione quanto alla richiesta di ridurre la pena al minimo.
9.1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va, pertanto, rigettato. 30 9.1.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.: il ricorrente non indica, infatti, quale era l'oggetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale disattesa, né le ragioni per le quali la prova non acquisita avrebbe potuto decisivamente incidere sul quadro probatorio complessivamente valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità. Questa Corte (Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820) ha già chiarito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Ed ha affermato (Sez. 2, sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218) che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. In ordine a tale profilo, il ricorso è rimasto del tutto silente.
9.1.2. Da analogo vizio risulta affetto il secondo motivo: avendo la Corte di appello chiaramente argomentato il coinvolgimento dell'imputato nel reato ascrittogli anche sulla base del riconoscimento operato dalla p.o., motivatamente ritenuto attendibile, e di ulteriori risultanze (cfr. ff. 73 s. della sentenza impugnata), in ordine alla cui valenza probatoria il ricorso è del tutto silente, il ricorso non indica le ragioni per le quali il dedotto travisamento abbia decisivamente inciso sul quadro probatorio complessivamente valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità.
9.1.3. Il terzo motivo è infondato. Pur essendo fondato il rilievo che dalla espressa formulazione del capo 10), come contestato, non si evince espressamente il concorso di 5 o più persone, ma unicamente di due soggetti noti ed alcuni soggetti ignoti in numero non precisato, appare tuttavia evidente che quella dell'imputato non sia stata una partecipazione di minima importanza, essendosi concretizzata in un contributo attivo e sicuramente incisivo alla condotta estorsiva, cui ha certamente partecipato in prima persona, essendo stato riconosciuto dalla p.o.
9.1.4. Del tutto generico è l'ultimo motivo: l'imputato non indica compiutamente le ragioni per le quali avrebbe a suo dire avuto diritto all'irrogazione del minimo edittale;
dal canto suo, la Corte di appello ha argomentato la contestata statuizione valorizzando la 31 premessa notevole gravità del reato nonché l'assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, comunque pervenendo, nel complesso, all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 10. PU DO, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole dei reati di cui ai capi 1) [mera partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata/armata] e 19) [concorso continuato in traffico di cocaina aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora 416- bis.1 cod. pen.] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, confermata in appello, ricorre deducendo: I [due ricorsi a firma degli Avv. Baldascino e Iannettone] mancanza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) (mancherebbe prova della affectio societatis e di concreti atti di partecipazione;
i collaboratori di giustizia sarebbero inattendibili); II [ricorso a firma dell'Avv. Baldascino] travisamento della prova e violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; III [ricorso a firma dell'Avv. Baldascino] violazione dell'art. 73 1. droga per mancata qualificazione dei fatti accertati ai sensi del comma 5, ed omessa valutazione di circostanze decisive indicate in ricorso;
-IV [ricorso a firma dell'Avv. Baldascino] immotivato diniego delle attenuanti generiche;
[ricorso a firma dell'Avv. Iannettone] mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. quanto al reato di cui al capo 19). 10.1. I motivi sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati. 10.1.1. I motivi riguardanti le affermazione di responsabilità in ordine ad entrambi i reati ascritti all'imputato sono particolarmente generici ed assertivi (il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Baldascino si limita a riportare più massime una di seguito all'altra, senza nulla osservare in ordine al caso concreto), e non si confrontano con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello a ff. 83 ss. e ff. 85 ss. della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni rese da cinque collaboratori di giustizia sempre per diretta conoscenza, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità (previo esame e puntuale confutazione delle contrarie deduzioni dell'appellante) ed enucleando i 32 necessari elementi di riscontro individualizzante, sia reciproco (il ricorso non contesta apprezzabilmente l'autonomia delle "chiamate") sia desumibile ab externo aventi natura di riscontro oggettivizante (gli esiti di una perquisizione domiciliare riferiti a ff. 83 s. della sentenza impugnata;
la disponibilità di due autovetture FIAT Punto;
le ulteriori evidenze probatorie ricordate a f. 84 della sentenza impugnata). Sono anche state dettagliatamente esaminate, e puntualmente confutate, le eccezioni difensive (ff. 82 ss. e ff. 85 ss. della sentenza impugnata). 10.1.2. Il motivo riguardante la qualificazione ex art. 73, comma 5, 1. droga dei traffici di sostanze stupefacenti di cui al capo 19 non è consentito (poiché dedotto in appello "con mera formula di stile", come osservato dalla Corte di appello), e comunque è manifestamente infondato, ove si consideri la gravità dei fatti reiteratamente commessi, aventi ad oggetto grossi quantitativi di cocaina (tra 500 grammi ed un chilogrammo per partita, come ricorda la Corte di appello) 10.1.3. Anche il motivo riguardante l'immotivato diniego delle attenuanti generiche non è consentito (poiché dedotto in appello "con mera formula di stile", come osservato dalla Corte di appello), e comunque è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello (f. 88 della sentenza impugnata), ai fini della contestata statuizione, valorizzato la premessa notevole gravità dei reati (con durevole adesione all'enucleato clan camorristico e reiterati traffici di droga) nonché l'assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, pervenendo, comunque, nel complesso, con somma benevolenza, all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 10.1.4. Il motivo riguardante la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 c.p. quanto al reato di cui al capo 19) è a sua volta generico, perché reiterativo, e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello (ff. 88 s. della sentenza impugnata), ai fini della contestata statuizione, valorizzato la evidente finalità agevolatrice perseguita attraverso i traffici di droga, volti a rifornire le piazze di spaccio della consorteria malavitosa enucleata ed «a rafforzare i rapporti con altri Clan (Clan Aprea) anche tramite scambio di armi e vetture di lusso quali prezzo delle partite di droga». 11. US DO, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole dei reati di cui ai capi 1) [partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata/armata in qualità di promotore] e 9) [concorso nel reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora 416-bis.1 c.p. -] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, ridotta in appello, ricorre deducendo: 33 I - violazione dell'art. 62-bis cod pen. e vizi di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 11.1. Il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondato. La Corte di appello (f. 60 della sentenza impugnata), ai fini della contestata statuizione, ha valorizzato la premessa notevole gravità del reato (con durevole adesione all'enucleato clan camorristico) nonché l'assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, pervenendo, comunque, nel complesso, all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 12. GL AB, dichiarato dal GUP del Tribunale di NA colpevole dei reati di cui ai capi 2-ter) [concorso esterno in associazione ex art. 416-bis cod. pen.] e 9) [concorso in art. 513-bis cod. pen. aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora 416-bis.1 c.p.-] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello, ritenuta cessata la condotta di concorso esterno nel 2011, ha ridotto, ricorre deducendo: (ricorso avv. Stile e Fabbozzo) I - mancanza e/o apparenza della motivazione: a) circa le cause del valorizzato aumento del volume di affari in concomitanza con la stipula del pactum sceleris enucleato in contestazione tra l'imputato ed il clan dei AL (fazione US); b) quanto all'identificazione dell'imputato come il soggetto del quale parlano gli interlocutori di alcune coinversazioni intercettate, da una delle quali (n. 2355 del 3.2.2011) si evincerebbe l'estraneità dell'imputato al sodalizio, e del quale parla il collaboratore di giustizia COMPAGNONE GE (che riferisce di soggetto che ha un cognato di nome AU ed ha installato apparecchi da gioco presso locali siti in Carinaro, circostanze entrambe non riferibili all'odierno imputato); c) quanto all'attività nel medesimo settore commerciale di altri soggetti di cognome GL, e di nome EN e non AB come l'odierno imputato (intercettazione n. 4463 del 13.6.2011); 34 II erronea applicazione dell'art. 513-bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 l. n. 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. pen. (la relativa affermazione di responsabilità, già viziata per l'apparenza di motivazione argomentata nel primo motivo, sarebbe erronea, in difetto degli elementi costitutivi del reato e della circostanza aggravante: non sarebbe corretto affermare che il valorizzato aumento del volume di affari dipenderebbe dall'installazione di apparecchi in provincia di Caserta propiziata dai rapporti con i AL, poiché esso sarebbe consistito nell'installazione di soli 38 apparecchi;
non sarebbe stato, inoltre, valorizzato l'effetto prodotto dall'uscita dal giro dell'impresa GR, che in precedenza gestiva il settore in regime monopolistico grazie agli accordi stretti con i AL;
le dichiarazioni dei titolari dei bar NA E SA, più che i rapporti tra i AL e l'imputato, confermerebbero il disinteresse dell'imputato per l'affare del quale si discute;
infine, non sarebbe ascrivibile all'imputato il metodo mafioso, non avendo egli preso parte ad alcuna imposizione); III erronea applicazione degli artt. 110/416-bis cod. pen. (in difetto della prova di un contributo rilevante idoneo a conservare o rafforzare il clan); IV - erronea applicazione dell'art. 62-bis e mancata riduzione della pena;
(ricorso avv. Fabbozzo) I - plurimi vizi riguardanti le affermazioni di responsabilità, che contesta più o meno nei medesimi termini dell'altro ricorso, riportando brani di motivazione della sentenza impugnata e di atti. 12.1. I motivi riguardanti le affermazioni di responsabilità (primi tre motivi del ricorso a firma degli avv. Stile e Fabbozzo;
ricorso a firma dell'avv. Fabbozzo) sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondati. 12.1.1. Deve premettersi, per seguire l'ordine in cui sono state dedotte le questioni, che la Corte di appello ha espressamente dichiarato (f. 142 della sentenza impugnata) di ritenere COMPAGNONE GE non attendibile: la relativa doglianza delle difese appare, pertanto, francamente incomprensibile. 12.1.2. E', inoltre, manifestamente infondata la censura riguardante la confusione tra l'odierno imputato ed altro soggetto di cognome GL, ma di nome "EN" operate nel medesimo settore commerciale degli apparecchi da intrattenimento: invero, tutti gli elementi valorizzati dalla Corte di appello a fondamento della contestata affermazione di responsabilità sono personalmente riferibili a GL AB. 35 12.1.3. Ciò premesso, la Corte di appello (f. 140 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato ai fini delle affermazioni di responsabilità le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LO AF per diretta conoscenza, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali deve ritenersene l'attendibilità ed enucleando i necessari elementi di riscontro individualizzante, desumibili ab externo dalle plurime intercettazioni (riportate a ff. 485 ss. della sentenza del Tribunale e riepilogate a ff. 143 ss. della sentenza impugnata), cospicue ed interpretate incensurabilmente, in difetto di documentati travisamenti, i dati dell'AAMS, i sequestri di documenti (anche assegni della società gestita dall'imputato, rinvenuti a casa del malavitoso RT AN: di ciò non viene fornita credibile giustificazione) e le dichiarazioni delle pp.oo. SA e NA. I rapporti dell'imputato con il clan dei AL, in ordine ai quali ha riferito il collaboratore di giustizia LO AF, sono in primis confermati dal tono confidenziale adoperato dal boss US nei colloqui intercettati e dall'appena ricordato rinvenimento di assegni della società gestita dall'imputato in casa del malavitoso appartenente al sodalizio RT AN. Sono state esaminate, e puntualmente confutate, le deduzioni dell'appellante riguardanti il riferimento a soli 38 apparecchi da intrattenimento, con argomentazioni delle quali i ricorsi non tengono conto, analizzando atomisticamente solo parte dei materiali probatori valorizzati dalla Corte di appello, chiara nell'evidenziare che il numero di apperecchi aumentò nel tempo e con esso aumentarono esponenzialmente i guadagni, in ordine ai quali i ricorsi restano del tutto silenti (cfr. ff. 143 ss. della sentenza impugnata). Invero, per chiarire i vantaggi derivati alla società gestita dall'imputato dalla sinergia con il clan dei AL, la Corte di appello ha osservato incensurabilmente quanto segue (f. 144 della sentenza impugnata): "Secondo il rilievo statistico desumibile dalla fonte A.A.M.S., se nel periodo successivo al sequestro GR (rilievo concernente le sole installazioni in rete con concessionari ufficiali), il totale delle apparecchiature elettroniche gestite dalla IZ e collocate nei comuni della provincia di Caserta ascendeva a 57 unità, successivamente la penetrazione era certamente più capillare. Tale incremento numerico registrato nel 2009 va coordinato, con il più ampio sistema di imposizione che ha visto lievitare, nei mesi successivi all'aprile 2009, il parco clienti delle società comunque collegate al clan US di oltre novecento unità, a discapito della King slot in amministrazione giudiziaria. Di tale parco macchine un quota significativa venne coperta dalla IZ. In tal senso, un indice non eludibile è quello del volume di affari della IZ S.r.l. (che riflette specularmente il numero di apparecchi collocato nel Casertano). Non altrimenti giustificabile- e non giustificato- appare Fincremento registrato dal volume di affari della IZ s.r.l., a partire dagli anni successivi al 2009. A fronte di un dato estremamente ridotto nell'anno 2008 (risultando il volume di affari originario pari a soli 36 36.589,00 euro, a fronte di un imponibile di 3.119,00 euro), si assiste proprio nell'anno 2009 e, dunque, nel periodo già contrassegnato -almeno a far data dal mese di ottobre- dalla capillare penetrazione-del clan nel settore dei videogiochi a un notevole incremento (di quasi il 900%: per un totale di 291.672,00 euro), per poi raggiungere nel 2010, sempre stando alle indagini patrimoniali della p. g. operante, i. valore di ben 658.294,00 euro (un nuovo raddoppio) pure a fronte di un imponibile dichiarato di consistenza ancora del tutto irrisoria: euro 4.793,00. Che poi, nel tempo, la IZ s.r.l. abbia maturato proprie esposizioni debitorie, tanto da costringere i suoi amministratori a predisporre nel 2013 un adeguato piano di rientro, appartiene al fisiologico andamento di un'impresa e non contraddice la effettività di quell'accordo con il Clan rimasto provato dalle evidenze sopra riassunte. In quanto imprenditori sul mercato, anche le imprese vicine al Clan sopportano interamente il rischio di impresa, risultando esposte alle imprevedibili fluttuazioni del soprattutto in settore che ha registrato imprevedibili evoluzioni tecniche e normativa (si pensi alla concorrenza del gioco in internet e alle repentine modifiche legislative più volte intervenute nella disciplina di settore". Sono state inoltre esaminate, e puntualmente confutate (essenzialmente sulla base di una lettura delle acquisite intercettazioni non viziata da documentati travisamenti), le contrarie deduzioni dell'appellante riguardanti: la presunta estraneità alle condotte tenute dai sublocatori AN DO e RT AN (ff. 145 ss. della sentenza impugnata); - la presunta giustificazione delle richieste di denaro dello GL in riferimento al versamento del PREU previsto dal subnoleggio (ff. 151 s. della sentenza impugnata); -la presunta effettività della sublocazione delle apparecchiature a EP UG nel genaio 2011 (ff. 152 ss. della sentenza impugnata).; Ha trovato, pertanto, conferma l'assunto accusatorio, secondo il quale lo GL, dopo il crollo del c.d "sistema GR" (ovvero dell'imposizione delle "macchinette" da intrattenimento fornite da una società facente capo alla famiglia GR), aveva iniziato a gestire l'affare in sinergia con il clan dei AL (di qui il contestato concorso esterno): l'imputato gestiva società PAIZO ed altre società, operando nel settore della fornitura agli esercizi commerciali dell'agro aversano di apprecchi da intrattenimento (le "macchinette") operando sotto l'egida di US CO, soggetto in posizone verticistica nell'ambito del predeto sodalizio, "che ne garantiva l'imposizione presso gli esercenti attraverso RT NO (noto esponente del Clan già condannato per reato associativo) e AN Alfredo, in epoca compresa tra il 2009 ed il gennaio 2011. A fronte di tale vantaggio lo LI concordava con il Clan lo storno di una quota del profitto d'impresa che versava periodicamente (o di cui consentiva il prelievo diretto) in proporzione 37 alle macchinette imposte;
nel periodo immediatamente successivo (gennaio 2011) si registra l'ingresso nella società del noto imprenditore IS DO (ingresso "concordato" in un incontro con US NC) ed un breve periodo di cogestione, fino alla definitiva estromissione dello LI dall'affare macchinette occorsa a fine 2011; la vicenda, per come emersa dal materiale probatorio, evidenzia nella parte finale la crisi dei rapporti tra LI e il Clan come plasticamente rappresentato dalla sostituzione presso gli esercenti nel 2011 (cfr. pag. 504 sit testi Fontana e TA) degli apparecchi della IZ con quelli della imprenditrice Di Vico Angela. L'ultimo riferimento a questioni inerenti alle macchinette che coinvolge lo LI è collocabile in alcune intercettazioni del giugno 2011, ed in senso analogo sia il Tribunale del Riesame che la sentenza impugnata delineano la durata del rapporto criminoso in un arco temprale compreso tra il 2009 e fine giugno 2011". 12.1.4. Nel qualificare giuridicamente la condotta accertata, la Corte di appello si è correttamente conformata all'ormai consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474), secondo il quale integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. 12.1.5. Il motivo riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non è consentito perché non proposto in appello, ma soltanto, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. riepilogo dei motivi di appello a f. 9 della sentenza impugnata, che il ricorrente non contesta). 12.1.6. Infine, il motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche non è consentito (poiché proposto in appello in modo assolutamente generico, senza alcuna argomentazione a sostegno, nonostante la gravità dei fatti accertati), e comunque - anche per come dedotto in ricorso è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. - C), cod. proc. pen., reiterando doglianze già formulate, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, in virtù delle quali il provvedimento impugnato le ha disattese, nonché manifestamente infondato. La Corte di appello (f. 155 della sentenza impugnata), ai fini della contestata statuizione, ha valorizzato la premessa notevole gravità del reato (con durevole concorso esterno 38 all'enucleato clan camorristico) nonché l'assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza. 12.1.7. Anche quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il motivo è generico, poiché non indica gli elementi decisivamente sintomatici di ulteriore meritevolezza in ipotesi sussistenti e non considerati: la Corte di appello è, peraltro, pervenuta, nel complesso, all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 13. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi degli imputati AP ST, ON IA, DI RT UA, EP AN, EP DO, EP MA, LE LO, PU DO, US DO e GL AB comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essi hanno proposto i - rispettivi ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 13.1. Il rigetto dei ricorsi degli imputati SO CO, AL IO e OV ES comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. 13.2. Tutti i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASSOCIAZIONE MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA, in persona del leg. rappr. p.t., liquidabili come indicato in dispositivo;
la parte civile non ha documentato né allegato i presupposti che dovrebbero indurre a porre la predetta somma a carico dell'ER. عالم 39
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di SO CO, AL IO e OV ES, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AP ST, ON IA, DI RT UA, EP AN, EP DO, EP MA, LE LO, PU DO, US DO e GL AB, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASSOCIAZIONE MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 28 ottobre 2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Mirena Cervadoro Sergio Beltrani Отива DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2021 IL IL CANCELLIERE CANCELLIERE Claudia Planelli 40