Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2018, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
02080-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio 06/12/2018 Sentenza n. 2036 Reg. gen. n.40296/2018 Composta da: MATILDE CAMMINO Presidente- DE SANTIS ANNA MARIA DANIELA BORSELLINO SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO- Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2018 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv.to Giovanni Castronovo che si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 3 agosto 2018 il tribunale della libertà di Palermo accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta da BR LV avverso il provvedimento del GIP dello stesso tribunale del 10-7-2018, annullando il titolo limitatamente ai reati di cui ai capi nn. 40 e 42 e mantenendo ferma la misura cautelare del divieto di dimora nel comune e nella Provincia di Palermo applicata al predetto. Riteneva il giudice del riesame che gli elementi valorizzati nel provvedimento applicativo fossero idonei a fare ritenere l'indagato raggiunto da gravi indizi in ordine al reato di intestazione fittizia da parte del BR della 1 società ED AM s.r.l. riconducibile all'associato mafioso NA PP, reato aggravato ex art. 7 L.203/91. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il BR, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Giovanni Castronovo, il quale deduceva: nullità dell'ordinanza cautelare di applicazione della misura per violazione dell'art. 292 comma secondo cod. proc.pen. per difetto di autonoma valutazione delle risultanze indiziarie, posto che il provvedimento applicativo riportava integralmente l'intera richiesta del pubblico ministero;
inoltre il giudice aveva espresso considerazioni generiche ed insufficienti, non idonee a fare ritenere che avesse esercitato un reale controllo sulla istanza;
- erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al delitto di cui all'art. 12 quinquies L.356/92, posto che la ED AM risultava costituita nel corso del 2011 quando il NA si trovava ancora recluso in carcere e non aveva mantenuto alcun contatto con il BR, che mancava il dolo specifico, che l'indagato risultava avere svolto sin dal 2000 legittimamente il ruolo di imprenditore nel settore giochi e scommesse,che non risultava sussistere alcuna gestione finanziaria comune tra i due, bensì, BR aveva fornito consulenze ad un cliente così come a numerosi altri;
erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per l'insussistenza delle esigenze cautelari posto che il delitto contestato risaliva al 2011 e la giustificazione fornita dal riesame doveva ritenersi solo apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo deve essere premesso come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare;
ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti - nella richiesta del PM (nella specie, il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, Rv. 269970). E si è anche ribadito che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre, invece, gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). 2 Del resto va sottolineato come la necessaria esposizione degli elementi di fatto sulla base dei quali la misura viene disposta è obbligo che incombe sia sul pubblico ministero che richiede l'applicazione della misura che del giudice che la dispone;
ed infatti, ai sensi dell'art. 291 cod.proc.pen., è previsto che le misure sono sempre disposte su richiesta del pubblico ministero il quale presenta al giudice gli elementi sui quali si fonda. In forza poi del successivo art. 292 lett. c) cod.proc.pen. l'ordinanza applicativa del giudice delle indagini preliminari contiene, a pena di nullità, l'esposizione "degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti...." sicchè appare evidente, che per precisa scelta legislativa e non potendo essere emesso un provvedimento cautelare mancante della esposizione degli elementi indiziari sui cui è basato, il giudice delle indagini preliminari è obbligato a riportare quegli elementi ritenuti significativi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che può trarre, solo ed esclusivamente, dalla richiesta del pubblico ministero. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta la infondatezza del primo motivo di gravame posto che, come specificamente osservato dal tribunale del riesame alle pagine 6-8 della motivazione, non ha alcun rilievo l'avere il G.I.P. riportato le intercettazioni contenute nella richiesta del PM ed anzi corretta appare tale prassi mentre, particolarmente rilevanti, paiono le considerazioni del tutto autonome contenute proprio nella ordinanza impugnata alle pagine 775, 1043, 1052, 1079, 1084, confermate dalle differenti conclusioni cui lo stesso G.I.P. perveniva quanto alle posizioni di altri soggetti indagati anche per fatti che si assumevano commessi in concorso con il BR.
2.2 In relazione al secondo motivo si rileva come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(per tutte v. Cass. Sez. U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv. 215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013 Cc. (dep. 20/06/2013) Rv. 255460). Orbene nel caso in esame il giudice del riesame sulla base della concreta ed approfondita 3 valutazione delle emergenze probatorie compiuta alle pagine da 9 a 27 del provvedimento ed in particolare di numerose intercettazioni in parte anche riportate nell'ordinanza impugnata è giunto alla conclusione che la ED AM sia società fittiziamente intestata al BR ma in realtà riconducibile, quanto meno per una rilevante quota, proprio al soggetto accusato di partecipazione mafiosa NA PP già condannato per gravissimi fatti di reato. Ed a tale conclusione il giudice collegiale perviene sulla base dell'analisi delle conversazioni tra i due indagati ed anche tra questi e terzi dalle quali risulta l'esistenza di un flusso costante di denaro diretto tra i predetti non giustificabile se non in virtù di un rapporto societario simulato. Si tratta di considerazioni del tutto logiche, fondate sul materiale probatorio attentamente esaminato a fronte delle quali il ricorrente propone una versione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità ed anche sfornita di qualsiasi riscontro alla sola ricostruzione dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia. E quanto alla doglianza con la quale si evidenzia l'impossibilità di contestare il delitto di cui al citato art. 12 quinquies L. 356/92 essendo avvenuta la costituzione della ED AM in un periodo temporale in cui il NA era detenuto, tale circostanza non assume rilievo dirimente;
difatti l'intestazione fittizia punibile ex art. 12 quinqueis sussiste certamente quando l'interponente acquisisca una attività, in tutto o pro quota, già in precedenza costituita da altri che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti. Va ricordato che con l'introduzione del delitto di cui all'art. 12 quinquies il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla acquisizione del cespite od alla costituzione della compagine sociale ovvero attuata attraverso l'acquisizione di quote sociali di compagini già attive nel panorama economico e/o finanziario. E' ben possibile quindi che l'interponente acquisisca di fatto quote di società commerciali o di servizi già operative lasciando immutata la titolarità formale in capo a terzi, dato questo, che può anche essere ricavato dalla interpretazione di conversazioni dalle quali emergano appunto rapporti societari tali da rendere punibile sia la condotta dell'interponente che quella dell'interposto trattandosi di delitto a concorso tendenzialmente necessario.
2.3 Quanto al terzo motivo, deve essere ricordato come in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. Sicchè è immune da censure l'ordinanza cautelare che valorizzi le 4 1 specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose ed i comportamenti successivi ai fatti (Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Rv. 266749). L'applicazione del sopra indicato principio comporta il rigetto del motivo poiché, sebbene i fatti siano contestati con riguardo alla data del 2011, il giudice del riesame correttamente ha tenuto conto della molteplicità delle condotte intercorrenti tra NA e BR, seppur prive di contestazione, e della permanenza di tali operazioni anche in anni successivi sino al 2015 senza che sussista alcun elementi specifico per fare ritenere cessata ogni relazione tra i predetti. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 6 dicembre 2018 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardol IL PRESIDENTE Dott. Matilde Cammino ماه عسل DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 GEN. 2019 IL CASSA CANCELLERE Claudia Pianelli I Z O A E N 800 W 5