Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9065 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
L E A N IT IO Z A O C R SSA R I I 0 90 65 / 0 2 L U O B A B C B C I U I D D A 1 - M A 0 E 1 IN NOME DEI T - R S 6 P 2 O SU P L E L E M D I T 2 Oggetto R A D INDENNITA' DI SEZIONE PRIMA CIVILE D E ESPROPRIAZIONE E DI T B OCCUPAZIONE LEGITTIMA . l N l E a 8 posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . S b E a t a 2 R.G.N. 9071/00 2 Dott. Giovanni OLLA - Presidente 10669/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.24665 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep.1823 Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 27/02/2002 Consigliere CORTE S ONE ha pronunciato la seguente U Richiesta copią studio SEN TEN ZA Cole dal Sig. per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: 211 GIU. 2002GIU.2002 elettivamente domiciliato in ROMA MARSELLA ALESSANDRO, VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MORESCHINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CANCELLERI COMUNE DI FOLLONICA;
intimato e sul 2° ricorso n° 10669/00 proposto da: 2002 COMUNE DI FOLLONICA, in persona del Sindaco pro 500 tempor e, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1 TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, dall'avvocato NICOLA TAMBURRO,rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MARSELLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARESCHINI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1576/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
chel'Avvocato Antonucci, ha udito per il ricorrente, dell'accoglimento ricorso principale e il chiesto rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Tamburro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso sia 2 per il rigetto del ricorso principale che del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 26.7.1996 RO LA esponeva che con ordinanza del Sin- daco di Follonica n 226 del 19.6.1996 era stata deter- minata in £ 21.035.175 l'indennità provvisoria di esproprio di un terreno di mq. 1945, di sua proprietà. Nell'ordinanza notificatagli il 27.6.1996 si preci- sava che l'indennità provvisoria di esproprio era stata calcolata ai sensi dell'art. 5 bis L. 359/1992 talchè non sussistevano dubbi in ordine all'edificabilità del suolo, sottoposto a procedura espropriativa. Rilevava il LA che l'indennità provvisoria era di gran lunga inferiore all'importo risultante da un'esatta applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992, ra- gione per cui conveniva avanti alla Corte di appello di Firenze il comune di Follonica, per sentir determinare la giusta indennità di esproprio dovuta. Resisteva l' Amministrazione comunale assumendo che l'indennità offerta al LA era stata esattamente calcolata e corrispondeva a quella effettivamente dovu- ta. Con sentenza in data 16.12.1999 la Corte di appello di Firenze respingeva la domanda attrice in relazione 3 alla richiesta di liquidazione dell'indennità di espro- priazione e liquidava all'attore la somma di £ 2.108.125 a titolo di indennità di occup azione, compen- sando in ragione del 50% le spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su sei motivi, Alessan- dro LA. Resiste con controricorso il comune di Follonica che propone altresì ricorso incidentale, fondato su uni- co motivo, al quale resiste con controricorso Alessan- dro LA. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992, della normativa in materia di programmi di fabbricazio- ne ( artt. 4,7,34 e 36 L. 17.8.1942 n 1150; L.r.T. n 16 y n a l /1975 ), nonchè omessa insufficiente e contraddittoria l i M motivazione circa un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che, ai fini espropriativi e di inedificabilità, la Corte territoriale non avrebbe dovu- to tenere conto del programma di fabbricazione predi- sposto dal comune di Follonica, entrato in vigore nel- l'agosto del 1973, considerato che in base alle leggi regionali che disciplinano la materia, i programmi di fabbricazione possono avere rilievo esclusivamente ai 4 fini urbanistici ma non possono incidere sulla determi- nazione dell'indennità di esproprio, attraverso la pre- visione di vincoli di inedificabiltà. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992, della normativa in tema di durata dei vincoli ai fini espropriativi o comportanti inedificabilità po- sti dagli strumenti urbanistici generali ( art. 2 L. n 1187/1968; art. 1 L.R.T. n 16/1975 ), di norme di di- ritto nonchè omessa о insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Osserva che il P.d.F. cui ha fatto riferimento la Corte di appello è stato approvato nel 1973 e che i vincoli di inedificabilità in esso previsti ed in par- ticolare il vincolo di destinazione a verde pubblico previsto per il terreno in questione era già scaduto all'atto dell'adozione, nel 1985, del P.R.G., approvato nel 1991, posto che non era stato approvato alcun piano di attuazione del P.d.F. nè era stato dato inizio ad alcun procedimento espropriativo. Di conseguenza la Corte territoriale avrebbe dovuto 10/1977,4 della legge n con l'ulte- applicare l'art. conseguenza il terreno doveva considerarsi che riore munito di edificabilità legale, oltre che dell'edifica- bilità di fatto. 5 Con il terzo motivo il ricorrente censura la sen- applicazionetenza di merito per violazione e falsa dell'art. 5 bis L. 359/1992 nonchè per omessa insuffi- ciente o contraddittoria motivazione. Assume che sia la destinazione prevista dal P.d.F. che la destinazione prevista dal P.R.G. erano funziona- li alle residenze abitative della zona, circostanza sottolineata dal C.T.U. nominato dalla Corte territo- 1riale che ha accertato, per l'area in esame una previ- sione di utilizzo del tutto difforme dall'uso agricolo L ritenuto dal giudice di merito. La Corte territoriale ha del tutto disatteso quanto a z assunto dal C.T.U. senza motivare sul punto e senza y considerare che l'area de qua era inserita nel catasto urbano come area urbana. La Corte d'appello pertanto avrebbe dovuto ritenere edificabile l'area in questione. Con il quarto motivo RO LA impugna la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 nonchè per omessa o insuf- ficiente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia. Osserva che la questione della cumulabilità ° al- ternatività del criterio dell'edificabilità legale e di fatto è ancora dibattuta in dottrina e giurisprudenza, 6 avendo la sentenza della Corte suprema del 27.1.1998 n 774 stabilito che" il carattere edificatorio di un suo- lo può essere desunto o in via diretta in base alla de- stinazione risultante dagli strumenti urbanistici о in via indiretta in base ad altri elementi che ne attesti- no l'attitudine ad essere edificato in concreto" Concetto contenuto anche nella sentenza 17.9.1997 n 9242 e nel parere reso dall'Adunanza plenaria del Con- Login siglio di Stato n 68/1996 che propende per l'autonoma rilevanza ed applicazione dell'edificabilità di fatto, mentre varie sentenze della Corte suprema esprimono di- saccordo con "1' aut aut" introdotto dal IV comma del- l'art. 5 bis L. 359/1992. Comunque il predetto art. 5 bis sarebbe viziato di incostituzionalità qualora non si volesse interpretare estensivamente il concetto di edificabilità, escludendo tutte quelle aree che non potendo essere qualificate edificabili, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sarebbero ricondotte nel concetto di aree agricole con una vistosa sperequazione nel prezzo. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione dell'art. 20 III comma L. n 865/1971, della L. n 2359/1865, dell'art. 5 bis L. insufficiente 0 contraddittoria 359/1992 nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. 7 Rileva in primo luogo che in seguito dell'auspicat o annullamento del capo dell' impugnata sentenza, relati- Vo alla determinazione dell'indennità di espropriazio- ne, l'indennità di occupazione dovrà essere determinata con riferimento alla nuova indennità di espropriazione;
in secondo luogo che la Corte di merito ha erroneamente indicato nel 19.6.1996 la data dell'esproprio. Invero la Corte territoriale avrebbe dovuto prende- re in considerazione il secondo decreto di esproprio e non il primo, posto che solo il secondo di tali atti ha comportato il passaggio di proprietà del bene. Con il sesto motivo RO LA deduce vio- lazione e falsa applicazione degli artt.90, 91 e 92 c.p.c.. Espone che in conseguenza dell'auspicata cassazione dell'impu gnata sentenza dovrà essere riformato anche il capo relativo alle spese di giudizio, con conseguen- te condanna del comune di Follonica al pagamento delle spese di giudizio. In ordine logico va per primo esaminato il terzo assorbente rispetto agli motivo, per il suo carattere altri motivi. Al riguardo si Osserva in linea di principio che non tutti i vincoli di inedificabilità previsti dal P.d. F. o dal P. R. G. hanno natura conformativa del ter- 8 reno, posto che tale natura va riconosciuta solo a quei vincoli che riguardando tutti i terreni ricompresi in una determinata zona del territorio, non sono singolar- mente preordinati all'espropriazione ma costituiscono l'assetto del territorio, mentre dovrà attribuirsi na- tura di vincolo preordinato all'esproprio a quei vinco- li che, gravando solo su una determinata area siano , chiaramente posti in vista della successiva costruzione dell'opera pubblica. ( Cass. civ. SS. UU. 23.4.2001 n 173) Nella specie l'indicata indagine non è stata com- piuta dalla Corte territoriale considerato che la stes- sa dopo avere accertato che sulla base del P.R.G. vi- gente il terreno del LA era destinato a parcheggi e strade e che sulla base del precedente P.d.F. aveva destinazione a verde pubblico ha concluso per l'inedi- ficabilità dell'area senza tenere conto delle asserzio- ni del C.T.U., riferite dal ricorrente, secondo le qua- li il terreno era inserito in una zona del territorio comunale destinato ad edilizia residenziale sicchè il terreno costituiva esso solo, secondo la versione del ricorrente, rimasta unasenza risposta, enclave desti- nata alla costruzione di strade e parcheggi a servizio delle aree limitrofe a loro volta destinate ad edilizia residenziale. 9 La Corte di merito avrebbe dovuto pertanto valut are la destinazione del terreno, prevista dal P.R.G. se a strade e parcheggi, corrispondesse alla zonizzazione del territorio talchè tutte le aree ricomprese in un a zona topograficamente determinata avessero la medesima destinazione di piano regolatore oppure si trattasse di localizzazione prevista esclusivamente per il ter- una reno del ricorrente, sicchè il vincolo sullo stesso gra- vante fosse chiaramente preordinato all'esproprio, in quanto a servizio delle opere pubbliche da costruire, strade e parcheggi, per cui del vincolo stesso non si poteva tenere conto, mentre si doveva fare riferimento alla destinazione prevista dal P.R.G. per la zona nella quale il terreno stesso era compreso. ( vedi cass. civ. SS.UU. 23.4.2001 In 173 nella quale è precisato che non si deve tenere conto dei vincoli di inedificabilità "ove si tratti di vincoli particolari incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera, implicante di per sè la necessaria traslazione dei quei beni all'ente pubblico.") Il terzo motivo va pertanto accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso prin- cipale, in quanto in parte irrilevanti in quanto atti- nenti alla validità ed efficacia dei vincoli di inedi- ficabilità contenuti nel P.d. F. ed all'edificabilità di 10 fatto ed in parte contenenti temi e questioni che do- vranno essere necessariamente rivisti dal giudice di rinvio. Con il ricorso incidentale il comune di Follonica impugna la sentenza di merito per violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., violazione de- gli artt. 112 e 113 c.p.c. nonchè insufficiente, illo- gica e contraddittoria motivazione. Espone l'Amministrazione che erroneamente la Corte territoriale le ha posto a carico il 50% delle spese h del giudizio di merito, sulla base del parziale acco- o g glimento della domanda attrice, senza considerare che y la domanda principale del LA è stata respinta, che il Comune non si era mai rifiutato di pagare l'in- dennità di occupazione da calcolarsi in riferimento al- ESPROPRIAZIONE l'indennità di occupazione. Riguardo quindi alle spese di C.T.P. osserva il Co- mune di Follonica che il LA non ha mai depositato in giudizio la parcella del professionista talchè sul punto non si è mai radicato il contraddittorio. Dovendo il giudice di rinvio procedere al riesame della vertenza ed ad una nuova regolamentazione delle spese di giudizio anche il varicorso incidentale di- chiarato assorbito Pertanto l'impugnata sentenza va cassata in acco- 11 glimento del solo terzo motivo del ricorso principale, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, diversa sezione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi accoglie il terzo motivo del ri- corso principale, assorbiti gli altri motivi ed il ri- corso incidentale, cassa l'impugnata sentenza con rin- vio alla Corte di appello di Firenze, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità. O 2 L 7 L - 0 O 1 - B Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 6 2 I L D E D A la prima sezione civile, in data 27 febbraio 2002. 2 T 4 S 6 O . R P . P . M Il Consigliere estensore I Il Presidente D B A . l l D a . E Giovanni Olla Mario Adamo b T a t д N Магеллани 2 E 2 S . t E r a CORTE Andre Depe il 21 th 2002 ERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 109T129,11 Reggae data 5 SEL2002erie 4. 37133 129.11 CENTOMENINOVE/11 456T Area Servizi p. DI FAPPO), TOT. 002 12