Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 2888
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. Tra le ipotesi di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 comma terzo cod. proc. pen. e la mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di nullità, dall'art. 292, comma secondo, stesso codice. Ne consegue che, qualora il g.i.p. abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 2888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2888
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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