Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. Tra le ipotesi di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 comma terzo cod. proc. pen. e la mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di nullità, dall'art. 292, comma secondo, stesso codice. Ne consegue che, qualora il g.i.p. abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 9/4/1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 2888
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 02197/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AN NI n. il 13.06.1972
avverso ordinanza del 10.12.1998 G.I.P. TRIBUNALE di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 10/12/1998 il G.I.P. del Tribunale di Lecce applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RE ON, sottoposto a indagini, unitamente ad altre numerose persone, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di detenzione e spaccio delle suddette sostanze ed altro.
Il G.I.P. desumeva l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato da convergenti dichiarazioni di collaboranti di giustizia, da numerose intercettazioni telefoniche e da accertamenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria. In particolare da tutti i suddetti elementi, riportati in modo dettagliato e specifico nell'ordinanza impugnata, emergeva un quadro di elevato spessore indiziario tale da legittimare un giudizio di probabilità qualificata circa l'attribuzione dei reati per i quali si procede all'indagato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 271 e 267 c.p.p. sul rilievo che l'autorizzazione alla intercettazione ambientale nei confronti dello RE all'interno della sua autovettura era stata disposta dal G.I.P. con decreto del 3/11/1997 senza una adeguata motivazione e che, comunque, non era stato emesso un nuovo decreto autorizzativo dopo che era stato accertato che lo RE aveva cambiato autovettura. Con un ulteriore motivo il ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione in relazione all'art. 273 c.p.p. sul rilievo che il G.I.P. aveva fondato il proprio convincimento su brevissimi stralci di poche righe risultanti dalle dichiarazioni dei collaboranti senza tenere conto che detti interrogatori non erano stati trasmessi nella loro interezza dal Pubblico Ministero.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero, quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che dallo stesso ricorso risulta non solo che le intercettazioni furono autorizzate con decreto del G.I.P. nel confronti dello RE all'interno della sua autovettura, ma anche che lo stesso G.I.P., avendo l'indagato nel frattempo cambiato autovettura, autorizzò le successive intercettazioni all'interno di altra autovettura sempre nella disponibilità dello stesso indagato. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi era alcun bisogno di altro decreto autorizzativo per eseguire le intercettazioni nell'altra autovettura rientrante nella disponibilità dello stesso indagato, essendo sufficiente, come in effetti avvenne, che il G.I.P. autorizzasse semplicemente le intercettazioni nella nuova autovettura. Infatti la successiva autorizzazione data dal G.I.P., apposta in calce alla richiesta del P.M., non poteva che riferirsi all'originario decreto, del quale nel successivo provvedimento autorizzativo erano indicati gli estremi. Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare che, al sensi dell'art. 311 co. 2 c.p.p., il ricorso diretto per Cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per il vizio di motivazione. Non vi è dubbio che tra le ipotesi di violazione di legge che comportano l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva rientrano quelle attinenti alla mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 co. 3 c.p.p., nonché quelle previste a pena di nullità dall'art. 292 co.
2 c.p.p.. Infatti solo in tale circoscritto ambito è possibile esperire il ricorso "per saltum", essendo precisa in sede di legittimità qualsiasi controllo sul provvedimento diretto alla verifica del ragionamento logico posto alla base della decisione. Ne consegue che - qualora il G.I.P. abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza - è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato sia con riferimento alla gravità degli indizi, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari (Cass. Sez. Un. 1-8-1994, ric. De Lorenzo;
Cass. sez. fer. 29-8-1995, ric. Campanale).
Orbene nel caso di specie il ricorrente si è limitato a denunciare vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta gravità degli indizi, mettendo in evidenza la scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei collaboranti. Ma tali censure - risolvendosi in critiche al ragionamento logico seguito dal G.I.P., che ha ritenuto attendibili tali dichiarazioni sulla base di considerazioni di natura logica non suscettibile di censura in questa sede - sono incompatibili con il mezzo di impugnazione prescelto, che è proponibile solo per violazione di legge.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500.000 a favore della cassa delle ammende.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a favore della cassa delle ammende. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999