Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
La polizia giudiziaria, al fine di sviluppare le indagini in merito a quanto appreso, può utilizzare le dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto senza la presenza del difensore e sugli esiti di tali indagini, nonché sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato, è legittima l'acquisizione nel dibattimento della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che tali accertamenti ha svolto.
Commentario • 1
- 1. La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2008, n. 41040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41040 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 24/09/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1563
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 037729/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ LO ES, n. il 31/08/1970;
avverso SENTENZA del 10/04/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore Generale, Dott. De Sandro Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 20 dicembre 2005 il Tribunale di Monza dichiarava LO MU colpevole del reato di cui agli artt.110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7, commesso in Desio il 21
maggio 2002, condannandolo per l'effetto alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
L'imputato era stato tratto a giudizio con l'accusa di essersi impossessato, in concorso con il minore BI EG, di un ciclomotore di proprietà di IO Adalberto.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Torino, in data 10 aprile 2007, confermava l'impugnata pronuncia.
In motivazione osservava il giudicante che le dichiarazioni del minore BI, ancorché inutilizzabili come prove a carico del MU, avevano consentito il rinvenimento, all'interno del cortile dello stabile ove era ubicata l'abitazione dell'imputato, del ciclomotore rubato col bloccasterzo rotto. Aggiungeva che testimoni oculari avevano poco prima visto aggirarsi il mezzo, con a bordo due ragazzi. Conseguentemente, "anche nell'illegittimità rilevata dall'appellante", tali emergenze istruttorie erano state correttamente ritenute dimostrative della responsabilità del prevenuto, il quale aveva del resto giustificato il possesso del ciclomotore con argomentazioni assolutamente inattendibili. La Corte riteneva infine la pena adeguata "ai fatti e alle responsabilità accertate".
1.2 Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il difensore LO MU, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento al motivo di gravame volto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di inutilizzabilità della deposizione resa dal maresciallo MA, perché lesiva del disposto dell'art. 350 c.p.p., di modo che alla mancanza di motivazione della predetta ordinanza, assunta dal giudice di primo grado, si era sommata quella del giudice d'appello. Nè era chiaro il senso della locuzione usata nella sentenza impugnata, nella parte in cui "anche nella illegittimità rilevata dall'appellante", si erano ritenute comunque valide "le prove testimoniali con i soggetti vicini al bar ove avvenne il furto, la denuncia da parte del IO e le indagini di polizia nell'immediato effettuate", laddove la deposizione del MA, in quanto resa de relato, era inutilizzabile sia con riferimento a quanto pretesamente riferito dal correo BI, sia alle informazioni fornite da altri soggetti. In tale contesto, venuta meno la predetta prova, a carico del prevenuto non resterebbero che indizi tutt'altro che chiari, precisi e concordanti;
2) difetto di motivazione ed errata applicazione delle regole di valutazione probatoria, segnatamente dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in punto di criteri di apprezzamento delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, con riferimento al giudizio di inattendibilità della versione dei fatti fornita dal prevenuto e di attendibilità, invece, di quella del BI, peraltro neppure esaminato direttamente;
3) errata applicazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, in considerazione della non particolare gravità dei fatti e del comportamento processuale del prevenuto.
2.1 Le censure sviluppate nei primi due motivi di ricorso, attinendo ai criteri di valutazione delle emergenze istruttorie, si prestano a essere esaminate congiuntamente.
Esse ruotano, a ben vedere, sulla inutilizzabilità della deposizione del RE MA, la cui espunzione dalla piattaforma probatoria avrebbe, secondo il ricorrente, "inevitabilmente portato alla riforma della sentenza impugnata per mancanza di prove": la ricostruzione dei fatti da quegli fornita avrebbe invero pregiudicato e inquinato l'intero processo di formazione del conoscimento del decidente, ingenerando l'apodittico giudizio di inattendibilità delle allegazioni difensive dell'imputato.
Trattasi di prospettazioni destituite di ogni fondamento. Contrariamente all'assunto dell'impugnante, infatti, la sentenza ha utilizzato come fonte di convincimento circostanze non controverse, come il luogo di rinvenimento del ciclomotore, i danni sullo stesso riscontrati, nonché i risultati dell'attività investigativa degli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto. E invero, se la deposizione del RE MA era inconferente, quanto alle dichiarazioni del minore BI, non lo era tuttavia quanto agli esiti delle indagini espletate subito dopo la denuncia del furto del ciclomotore, e quindi, tra l'altro, quanto alle informazioni fornite dagli avventori di un bar che avevano visto due ragazzi aggirarsi a bordo dello scooter. In tal senso va dunque letta l'ellittica espressione contenuta nella sentenza impugnata, laddove si da per scontata "l'illegittimità rilevata dall'appellante", ma si conferma il giudizio di colpevolezza già espresso dal primo decidente. Orbene, siffatto approccio è conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, in base all'art. 350 c.p.p., comma 5, la polizia giudiziaria, la quale ben può assumere sul luogo o nel l'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie e indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni, ancorché le stesse non potranno poi essere utilizzate (art. 350 c.p.p., comma 6), o formare oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.), ha comunque il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. In tale contesto deve quindi considerarsi pienamente legittima, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto (confr. Cass. pen., Sez. 2, 13 dicembre 2006, n. 42451). A ciò aggiungasi che il giudizio di colpevolezza è stato dal giudice di merito confermato con motivazione nella quale ha dimostrato di avere esaminato tutti gli elementi disponibili e in cui ha dato esauriente risposta alle prospettazioni difensive, correttamente applicando le regole della logica e le massime di comune esperienza.
In definitiva le censure, in quanto volte a denunciare violazioni dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in realtà inesistenti, e a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità, sono inammissibili.
2.2 Miglior sorte non hanno le critiche relative al trattamento sanzionatorio e al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti.
In proposito è sufficiente ricordare che per giurisprudenza consolidata di questo giudice di legittimità, in tema di determinazione della pena, di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché di giudizio di comparazione tra circostanze (art. 69 c.p.), il dovere del decidente di dar conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, e segnatamente del compiuto apprezzamento della personalità del colpevole e della reale entità del fatto, al fine di conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto, non deve esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli elementi previsti dagli artt. 133 e 62 bis c.p., essendo sufficiente che il giudicante mostri di avere valutato le varie componenti del fatto (confr. Cass. pen., sez. 4, 10 dicembre 2004, n. 5821), contestualmente indicando il criterio o i criteri in concreto ritenuti prevalenti e atti a consigliare la concessione o il diniego del beneficio, nonché il "peso" delle riconosciute attenuanti nel giudizio di comparazione (confr. Cass. pen., sez. 2, 19 gennaio 2005, n. 3288; Cass. pen., sez. 2, 23 settembre 2005, n. 40793): la relativa valutazione, se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (confr. Cass. pen., Sez. 4, 28 giugno 2005, n. 30432). Nella fattispecie ritiene il collegio che la Corte territoriale, confermando il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche e la determinazione della pena in sette mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, abbia fatto un uso ponderato dei suoi poteri discrezionali, avendo tenuto conto, con valutazione ispirata a corretti criteri prudenziali, e dell'oggettiva entità dei fatti, di non trascurabile offensività, e della personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
Trattasi di motivazione sintetica ma logica e persuasiva, che rende il convincimento in tal modo espresso impermeabile al controllo di questa Corte (Cass. pen. 8 ottobre 2002, n. 751). In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008