Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, quinto comma, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), né possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito circa la utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di P.G. relativa all'attività di investigazione successivamente sviluppata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2006, n. 42451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42451 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/12/2006
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1121
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 23602/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, sezione penale, in data 6.2.2006;
udita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna MA De Sandro, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore Avv. Colacino Vincenzo in sostituzione dell'Avv. Donnino Donnini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 29.11.2001, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Pesare dichiarò ST AR e SI MA IS responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 197 del 1991, art. 12, commesso il 14.6.1999 (consistito nell'indebito utilizzo della carta di credito e bancomat compendio di furto in danno di EC IA, prelevando L. 500.000 allo sportello bancomat) e - con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato - condannò ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa, pena sospesa. Avverso tale provvedimento gli imputati proposero impugnazione e la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 6.2.2006, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, assolse SI MA IS per non aver commesso il fatto, confermando nel resto il provvedimento impugnato e condannando ST AR al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Ricorre per Cassazione il difensore di ST AR deducendo:
1. la violazione dell'art. 350 c.p.p., in quanto, essendo inutilizzabili le dichiarazioni spontanee rese da ST AR, come già ritenuto dal primo giudice, per la mancata documentazione delle stesse e per l'assenza del difensore, le stesse sarebbero state surrettiziamente utilizzate dalla Corte d'appello, attraverso quanto riferito dai Carabinieri al G.U.P. in sede di giudizio abbreviato, dichiarazioni a loro volta inutilizzabili, non potendo formare oggetto di testimonianza da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria le dichiarazioni rese dall'imputato;
2. il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in quanto, comunque, le dichiarazioni rese dai Carabinieri non proverebbero i fatti di cui al capo di imputazione oltre ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto si deve rilevare che la sentenza di appello richiama quella di primo grado e che comunque le sentenza di primo grado e di appello, sui punti in cui sono conformi, si integrano vicendevolmente (v. Cass. Sez. 2^, sent. n. 5112 del 2/3/1994 dep. 4/5/1994 rv. 198487: "In materia di impugnazione, anche in base al nuovo codice di procedura penale, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile. Ne consegue che la motivazione adottata dal primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello").
Nel caso in esame, dalla sentenza di primo grado, si evince che ST AR dichiarò, in sede di interrogatorio in data 25.10.2001 che il figlio minore gli aveva mostrato L. 500.000 dicendogli di averli prelevati dal bancomat di solito utilizzato dal ricorrente e di aver invece egli riferito ai Carabinieri di essere stato lui ad effettuare il prelevamento in quanto intendeva coprire il figlio. Non si è quindi in presenza di utilizzazione di dichiarazioni spontanee del ricorrente indebitamente riferite dai Carabinieri (che non le avevano documentate e rese in assenza del difensore), ma di utilizzazione di quanto riferito dall'imputato che ha affermato innanzi al giudice di avere reso tali dichiarazioni, sia pure deducendo la falsità delle stesse.
Tale affermazione dell'imputato è utilizzabile ai fini della decisione ed il giudice di merito ben può scindere nella stessa la parte che ritiene non attendibile (l'asserita falsità della dichiarazione fatta) da quella che giudica invece attendibile. Il giudice di primo grado ha infatti motivato, in modo immune da vizi di logicità, che non sarebbe stato verosimile che il figlio minore del ricorrente avesse preso la bicicletta allontanandosi prima di cena per andare a quattro chilometri di distanza per fare il prelievo indebito, per poi immediatamente ravvedersi informando il padre. Pertanto correttamente il giudice ha considerato l'affermazione dell'imputato di aver detto ai Carabinieri di aver effettuato l'indebito prelievo ed ha escluso che la stessa fosse falsa. Quanto alle dichiarazioni rese dai Carabinieri, il Collegio condivide l'orientamento di questa Corte secondo il quale "in tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350 c.p.p., comma 5, consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350 c.p.p., comma 6,), ne' possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto". (Cass. Sez. 2^, sent. n. 11811 del 4/11/1997 dep. 17/12/1997 rv 209337. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, esclusa la possibilità di tener conto della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria nella parte concernente la confessione dell'indagato, aveva ritenuto utilizzabile quell'altra parte relativa all'esito positivo dell'attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all'acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni dello stesso indagato).
I Carabinieri hanno riferito di essere stati accompagnati dal ricorrente e dalla SI al bancomat dove era stato effettuato il prelievo e di aver a lungo, ma vanamente cercato il portafoglio che gli stessi avevano riferito di aver gettato e ciò attiene all'attività investigativa svolta.
Il giudice di primo grado ha rilevato che fosse inverosimile che gli imputati avessero preso in giro i Carabinieri inducendoli a cercare per ore il portafoglio ed anche tale argomento non presenta vizi di logicità.
Sulla scorta di tali elementi è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente e nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv. 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv. 196955). Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2006