Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2006, n. 42451
CASS
Sentenza 13 dicembre 2006

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In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, quinto comma, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), né possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito circa la utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di P.G. relativa all'attività di investigazione successivamente sviluppata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2006, n. 42451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42451
    Data del deposito : 13 dicembre 2006

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