Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2016, n. 26102
CASS
Sentenza 19 dicembre 2016

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Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005). Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005.

La disposizione dell’art. 2645-bis c.c., secondo cui la trascrizione del preliminare non si può eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, comporta che l'interessato, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, provveda all'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza egli potrà ottenere l'effetto della prenotazione dell'opponibilità ai terzi della (futura) trascrizione del definitivo, con decorrenza dalla data in cui è stata trascritta la domanda di accertamento.

Gli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell'art. 2645-bis, comma 1, c.c. si estendono anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali, con la conseguenza che queste, qualora siano successive alla trascrizione del preliminare, sono inopponibili al promissario acquirente, alle condizioni, per gli effetti e nei limiti di cui allo stesso art. 2645-bis c.c., commi 2 e 3, c.c..

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    FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Colao Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo, per violazione del combinato disposto degli artt. 136, comma 2, c.p.c., 45 disp. att. c.p.c., 15, comma 4, d.m. n. 44/2011, come novellato dall'art. 2 d.m. n. 209/2012, 20, 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1526/2014, depositata il 28 ottobre 2014. Resiste con controricorso la Engineering …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2016, n. 26102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26102
Data del deposito : 19 dicembre 2016

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