Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4127/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima sezione protezione internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4127/2024 RG avente ad oggetto ricorso avverso provvedimento di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari promossa da nato in [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucilla Filipponi ed elettivamente domicilio in Roma, via Aurelio
Cotta n. 30
RICORRENTE
contro
in persona del p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 14 e da questa rappresentato e difeso
RESISTENTE
Conclusioni delle parti : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 4.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, nato in [...] il [...], residente in Italia, ha presentato, in data 29.08.2023, alla Questura di Terni domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari – congiunti U.E., in quanto coniugato dal 5.08.2019 con la cittadina italiana nata a [...] il Persona_1
9.04.1951, dalla cui unione non sono nati figli.
Con provvedimento del 15.07.2024, notificato in data 26.09.2024, la Questura di Terni ha rigettato l'istanza ritenendo l'unione coniugale meramente fittizia e strumentale a consentire al ricorrente, destinatario negli anni di plurimi provvedimenti di espulsione oltre che di rigetto di altra domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, confermato dal Tribunale di Perugia e dalla Corte
d'Appello di Perugia con provvedimento del 2.4.2024.
pagina 1 di 6
2023 ha dichiarato di non sapere dove vive il marito e di non conoscerne neanche il domicilio effettivo.
Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione il ricorrente. Ha censurato la decisione dell'organo amministrativo sostenendo di convivere stabilmente con la moglie, invalida civile al
100%, della quale si occupa dedicandosi alla sua assistenza e cura;
ha sostenuto che le dichiarazioni della donna sarebbero state “ travisate” e, comunque, rese esclusivamente per il timore della moglie che lui potesse essere portato via ed espulso dal territorio dello Stato come già accaduto in passato.
Sostenuto l'erronea valutazione della sua asserita pericolosità sociale esclusa anche dalla Corte di Cassazione all'esito di impugnazione di provvedimento di convalida dell'espulsione emesso dal giudice di pace di Roma nel 2021.
Ha chiesto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, l'annullamento e l'accertamento del suo diritto al rilascio del titolo.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso. Si è costituito in giudizio il che ha sostenuto la correttezza del Controparte_1 provvedimento impugnato avuto riguardo agli indici “ sintomatici” del carattere fittizio del matrimonio, al quale non è mai seguita alcuna effettiva convivenza, come del resto espressamente dichiarato dalla moglie nel corso del controllo del mese di aprile del 2024 e come emerso, peraltro, già nel 2019 in occasione dell'arresto del ricorrente, nel mese di dicembre. Ha contestato che il ricorrente – affetto da epatite B e soggetto a ricoveri ospedalieri – si faccia cura dell'assistenza della moglie che risulta, invece, aver rilasciato dichiarazione allegata alla domanda di permesso di soggiorno con la quale è lei a farsi carico del mantenimento del coniuge. Ha evidenziato le condanne penali riportate dal ricorrente che :in data 25.03.2010, è stato condannato alla pena della reclusione di anni sei per il grave delitto di violenza sessuale continuata ai sensi degli artt. 81, 609 bis e 609 ter n. 2 c.p.; è stato condannato dalla Corte d'Appello di Perugia, con sentenza divenuta irrevocabile in data 22.09.2022, alla pena pari a mesi 5 e giorni 9 di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, co. 13 del D. Lgs. 286/98, per aver fatto rientro nel territorio italiano senza la speciale autorizzazione del , fatto accertato in Terni il 04.12.2019; è stato inserito Controparte_1 nella banca dati S.D.I. per ulteriori gravi reati, quali quelli di tentata rapina, estorsione, furto aggravato, simulazione di reato, ingiuria, molestia e disturbo alle persone, danneggiamento e false attestazioni e dichiarazioni a p.u.; è stato più volte destinatario di provvedimenti espulsivi con accompagnamento coattivo alla frontiera, nonché tratto in arresto in data 27.12.2018 per la violazione dell'art. 13, co. 13 D. Lgs. 286/98 e, in seguito a ciò, sottoposto alla misura alternativa al trattenimento con obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Spoleto, con il ritiro del passaporto e, in data 03.01.2019 nuovamente accompagnato coattivamente alla frontiera per l'esodo dal territorio italiano;
è stato anche sottoposto al provvedimento dell'Avviso Orale emesso dal Questore di Perugia, con scadenza in data 08.11.2006, in quanto già in precedenza ritenuto persona socialmente pericolosa;
oltre ad essere stato controllato mentre si accompagnava con altro pagina 2 di 6 soggetto con pregiudizi penali e di polizia per gravi reati quali i maltrattamenti verso i familiari, la violenza privata, la violenza sessuale, l'appropriazione indebita, le percosse e la violazione delle norme sui rifiuti, anche durante il periodo in cui è stato sottoposto alla misura cautelare non custodiale dell'obbligo di firma, irrogatagli con l'ordinanza del Tribunale di Terni del 04.12.2019 di convalida del suo arresto nell'ambito del procedimento penale N. 3108/19 R.G.N.R./Mod. 21 e
R.G. Dib. N. 1542/19, per il grave reato 3 p. e p. 13, co. 13 bis del D. Lgs. 286/98, non si presentava alla firma senza giustificarne adeguatamente il motivo. Ha infine rappresentato che il ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa dal 31.12.2021. Ha pertanto sostenuto la correttezza del rigetto dell'istanza ed ha chiesto il rigetto del ricorso.La causa, istruita in via documentale, all'esito della discussione è stata trattenuta in decisione.
2.In via preliminare si osserva che il ricorrente ha già formulato, in epoca antecedente al mese di agosto del 2023, richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per ragioni familiari, ex art. 30 co.6°
D.lvo 286/1998, fondata sul matrimonio con ( che ha assunto il cognome del Persona_1 marito), che tale richiesta è stata rigettata e che in sede giurisdizionale sia il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 20.6.2022 resa nell'ambito del procedimento nr. 3971/2021 RG, sia la Corte d'Appello di Perugia, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale, con sentenza pronunciata in data 2.4.2024, resa nell'ambito del procedimento iscritto al nr. 454/2022 ( che non pare essere stata impugnata), hanno ritenuto la natura sostanzialmente “ strumentale” del vincolo matrimoniale, contratto per aggirare il divieto di rientro in Italia a seguito di espulsione eseguita nel 2019 nei confronti del ricorrente. In particolare, la Corte d'Appello di Perugia, che ha confermato il provvedimento del Tribunale ha osservato tra l'altro che “ .. Lo straniero, più volte espulso dal territorio nazionale, ha reiterato la violazione del divieto di reingresso ed ha tentato di eludere la normativa italiana, contraendo matrimonio in Albania con una cittadina italiana, di anni 68 ed invalida al 100%, al fine di avanzare richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari,e non certo allo scopo di costituire una famiglia.Il matrimonio tra i due coniugi si è celebrato il 5.8.2019, ed appena 5 giorni dopo lo otteneva il passaporto albanese con il _1 nuovo cognome assunto grazie alla moglie, con il quale partiva alla volta dell'Italia ove, a novembre dello stesso anno, presentava l'istanza per il permesso ex art. 30 del T.U.I.,nonostante la pendenza dell'ordine di espulsione avente la durata di 5 anni. Dunque, lo , invece di _1 attendere il decorso del termine di espulsione, ha deciso di aggirarlo, con ciò fornendo ulteriore prova della sua personalità ostile al rispetto delle regole.Si consideri inoltre che, al momento dell'ultimo arresto nel dicembre del 2019, l'odierno appellante è stato trovato nella sua abitazione in Terni, via Fratti n. 8, insieme ad altri due connazionali, mentre la moglie, , Persona_1 avvisata telefonicamente dell'arresto del coniuge, riferiva al personale della polizia di Stato di abitare a Terni, in Via Campomicciolo n. 28, come risulta dal verbale di arresto del 4.12.2019…” ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la concessione del titolo ( cfr. allegati 2) e 3) comparsa di costituzione del ). Controparte_1
Il ricorrente, pur a fronte di tali pronunce, ha sostanzialmente “ reiterato” la richiesta di titolo di soggiorno già in precedenza rigettata senza, peraltro, indicare elementi “ sopravvenuti” nuovi rispetto alla situazione già valutata in sede giurisdizionale con pronunce che ben possono essere pagina 3 di 6 valutate anche in questa sede anche laddove non ancora passate in giudicato in forza del principio c.d. di atipicità delle prove civili.
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato per i motivi e le ragioni che seguono. Il matrimonio c.d. fittizio o di convenienza costituisce titolo preclusivo al rilascio di permesso di soggiorno per ragioni familiari, ai sensi dell'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE, del D.lvo 30/2007 e della previsione di cui all'art. 30 co.1° bis D.lvo 286/98. Si ricorda in via generale, come affermato da ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui al D.lvo 30/2007 (attuativo della richiamata normativa unionale) non implica né il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi né quello della pregressa regolarità del soggiorno in Italia salvo però che sia accertato un matrimonio c.d. fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 30 comma 1 bis D.lvo 286/98 per il quale “Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o
l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.” Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che dalla documentazione acquisita in giudizio – comprensiva anche dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Perugia e dalla Corte d'Appello di Perugia che hanno rigettato domanda sostanzialmente analoga – emergono plurimi elementi sintomatici del carattere meramente strumentale e “ fittizio”1 del matrimonio.
Il matrimonio è stato contratto il 5.8.2019 in Albania e dopo solo 5 giorni il ricorrente ha ottenuto il passaporto albanese grazie alla scelta della moglie di assumere il suo cognome, rientrando in Italia dove ha presentato, nonostante ordine di espulsione di durata quinquennale e nonostante già in passato il ricorrente, più volte espulso dal territorio dello Stato, avesse violato il divieto di reingresso. Nel mese di dicembre del 2019, come già osservato nei provvedimenti giurisdizionali del Tribunale e della Corte d'Appello citati, il ricorrente è stato arrestato presso abitazione sita in Terni, via Fratti nr. 8 ( differente dall'abitazione dove viveva la moglie) e in tale occasione la signora , avvisata telefonicamente dell'arresto del coniuge, ha dichiarato al personale della _1 polizia di Stato di abitare a Terni, in Via Campomicciolo n. 28. In occasione di accertamento del
30.11.2023 il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Terni ha riscontrato che presso l'abitazione in uso alla signora all'epoca, sita in Terni, via Salvo D'Acquisto nr. 4, era _1 presente in casa solo la moglie del ricorrente e una vicina di casa intenta a prestarle aiuto e la moglie ha dichiarato agli agenti di polizia di non convivere con il marito e di vederlo solo saltuariamente e di non essere a conoscenza del suo domicilio abituale né di eventuale utenza telefonica dove poterlo contattare. Nella stessa occasione la moglie del ricorrente ha dichiarato di non sapere nulla dell'attività lavorativa prestata dal coniuge ( cfr. relazione di servizio del 15.4.2024 della P.S. di Terni in all. 5 comparsa di costituzione del ). Controparte_1
Il ricorrente sul punto ha sostenuto che tali dichiarazioni sarebbero state rese dalla moglie per timore che la polizia potesse trovarlo e espellerlo dal territorio nazionale ed ha prodotto dichiarazione sottoscritta della moglie ( all. 5 ricorso introduttivo) nella quale si legge testualmente che “ .. “preciso che in data 15/04/2024 ho dichiarato alla polizia che ha suonato alla mia abitazione di non vivere con mio marito poiché sono stata presa dal panico, temendo che fossero venuti a prenderlo per espellerlo come già accaduto in precedenza..”. Tale dichiarazione appare all'evidenza inidonea a smentire dichiarazioni rese spontaneamente dalla signora – su _1 circostanza fattuale peraltro già riscontrata dal personale di PG nel mese di dicembre del 2019 quando il ricorrente è stato tratto in arresto in abitazione diversa da quella della moglie – a pubblici ufficiali e riportate nella relativa relazione in quanto fondata su dichiarazione resa ex post dalla signora , funzionale alla presentazione del ricorso giurisdizionale, e che appare connota da _1 evidente “ distorsione” temporale posto che il controllo è stato eseguito dalla PG nel mese di novembre del 2023 e non certo in data 15.4.2024 ( che è, invece, la data di redazione della relazione) e che, peraltro, come già in altre occasioni, anche nel mese di novembre del 2023 il ricorrente non si trovava nell'abitazione dove vive invece la moglie.
Il ricorrente, che senza contrarre matrimonio non avrebbe potuto rientrare in Italia né ottenere alcun titolo di soggiorno, non ha fornito alcuna concreta prova idonea a dimostrare l'effettività del vincolo coniugale e la pretesa attività di assistenza prestata in favore della moglie invalida al 100% che, in occasioni del controllo della P.S. del mese di novembre del 2023, era invece aiutata nelle pulizie da una vicina di casa. Non ha depositato alcuna documentazione attestante che è lui a tenere i contatti con i sanitari che hanno in cura la coniuge, a richiedere le prestazioni assistenziali dovute né che stabilmente, negli anni, ha dimorato con lei costituendo un effettivo vincolo “ affettivo” ed una reale comunione di vita.
E' di tutta evidenza, sul punto, l'inidoneità a superare i plurimi elementi sintomatici dell'abuso del diritto, la richiesta “ audizione” della moglie, soggetto che ha reso dichiarazioni di segno esattamente contrario a pubblici ufficiali già in due diverse occasioni ( nel 2019 e nel 2023), che versa in evidenti condizioni di fragilità e che, tra l'altro, ben potrebbe essere coinvolta nella stipulazione di vincolo coniugale “ fittizio” funzionale a consentire al ricorrente di poter far rientro in Italia nonostante il divieto di reingresso e i provvedimenti di espulsione eseguiti a suo carico “ prima” del matrimonio.
Conclusivamente deve ritenersi – in conformità peraltro ad analoghe valutazioni già espresse dai recenti provvedimenti del Tribunale di Perugia e della Corte d'Appello di Perugia – che sussistono plurimi elementi sintomatici della natura “ fittizia” del matrimonio e della sua funzione essenzialmente strumentale a consentire al ricorrente di ottenere, a fronte del divieto di reingresso in Italia, titolo di soggiorno ( cfr. da ultimo, sugli indici sintomatici della natura fittizia del vincolo e sugli oneri probatori gravanti sul richiedente il titolo Cass. Civ. nr. 13189/2024) e, pertanto, che il pagina 5 di 6 ritenuto carattere “ fittizio” del matrimonio è preclusivo al riconoscimento in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con liquidazione della sola fase di studio ed introduttiva, avuto riguardo alla semplificazione del rito e alla natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese di lite che Controparte_1 liquida nella somma di 1453,00 per compenso professionale ( applicati i valori minimi di cui al DM
147/22 in materia di cause di valore indeterminabile a bassa complessità, euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva) oltre IVA, CAP e spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 14.5.2025 Il Giudice
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come evidenziato dalla Corte di Cassazione “Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nell'individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari. Essi tengono conto della circostanza che il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un'ipoteca per l'acquisto di una casa), nonchè della durata del matrimonio. La
Commissione ha anche redatto un Manuale contente i c.d. indizi di abuso che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l'entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio.” (cfr. Cass. n. 6747/2021). pagina 4 di 6