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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2024, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1638/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA TOPPETTA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni LD (AR), Corso Italia, 145;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA PINTO ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Montevarchi (AR), via F. Cataliotti,
16;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica della regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento esclusivamente ad alcuni aspetti relativi al regime di affidamento, collocamento e visita
Per_ delle figlie minori e come segue: “parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza Per_2
n. 15/2023 del Tribunale di Arezzo nel senso che: a) il fine settimana che il padre potrà trascorrere con le minori, in via alternata con la madre come già previsto nella sentenza 15/2023, inizierà dal venerdì dall'uscita da scuola o comunque da quando il padre esce dal lavoro fino alla domenica sera alle ore 21:00 per consentire l'organizzazione delle figlie per la settimana successiva;
b) nella settimana in cui il padre trascorre con le figlie il fine settimana, il padre trascorrerà con le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dal lavoro del sig. con cena delle figlie presso il Pt_1
padre, e rientro delle figlie a casa dalla madre entro le ore 22:30 come già previsto dalla sentenza n.
15/2023;”.
Sui restanti aspetti, alla medesima udienza, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: “che il Tribunale disponga che c) nella settimana in cui il padre non trascorre con le figlie il fine settimana potrà trascorrere con loro tre cene infrasettimanali dalle 18:30, ossia dall'uscita dal lavoro del sig. , fino alle 22:30, con rientro delle figlie presso la madre per il Pt_1
pernotto, indicandoli orientativamente nel lunedì, martedì, giovedì, salvi diversi accordi;
d) mantenimento dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e) dal punto di vista CP_1 economico, percezione dell'assegno unico al 50% come allo stato attuale, corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore delle figlie a carico del padre nella misura ridotta di €
300,00 mensili salvo il diverso importo che il Tribunale dovesse ritenere più congruo, con spese straordinarie al 50%, alla luce della documentazione depositata”.
Per la parte resistente: “quanto agli aspetti economici, si riporta agli atti introduttivi e alle richieste formulate sulla scorta delle rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti e delle aumentate esigenze della figlia , ovvero alle seguenti conclusioni: “accertato il miglioramento delle Per_2
condizioni economiche-patrimoniali del ricorrente e/o il peggioramento delle condizioni economiche- patrimoniali della resistente e/o l'aumento delle esigenze attuali delle figlie, dichiarare tenuto il sig.
a corrispondere a , con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento delle figlie, in ragione delle circostanze menzionate, l'importo mensile complessivo di euro 700,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese o della somma maggiore o minore che risulterà congrua a seguito di istruttoria, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito dell'espletando istruttoria, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e altresì a corrispondere il mantenimento straordinario nella misura del 50% in applicazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei
pagina 2 di 7 procedimenti di diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Arezzo. Percezione dell'Assegno
Unico in parti uguali fra i genitori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337-quinquies c.c. e 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, il ricorrente
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di affidamento e di mantenimento delle Parte_1
figlie minori nata il [...], e nata il [...], dalla relazione more Per_3 Per_4
uxorio intrattenuta con la resistente stabilite nella sentenza n. 15/2023 del Tribunale di CP_1
Arezzo, nel senso che venisse disposta la loro collocazione paritaria presso entrambi i genitori nonché che questi ultimi potessero provvedere al loro mantenimento ordinario in maniera diretta, nei periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno di loro, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse. Di conseguenza, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare posta in Cavriglia (AR), via la Chapelle Saint Mesmin
n. 10 alla madre.
In particolare, il sig. ha dedotto che a seguito della crisi della relazione sentimentale intrattenuta Pt_1
fra le parti, nel 2023, il sig. e la sig.ra adivano il Tribunale di Arezzo con ricorso congiunto Pt_1 CP_1
per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, recepite con sentenza n. 15/2023, nella quale veniva disposto l'affidamento condiviso di Per_ e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella Per_2
casa familiare sita in Cavriglia (Ar), via La Chapelle Saint Mesmin n. 10, alla stessa assegnata, pagamento al 50% del mutuo gravante su tale immobile e la facoltà per il padre di tenere con sé le figlie due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 22.30 e due fine settimana al mese, alternandoli con la madre, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 22.30 della domenica e festività alternate, salvi diversi accordi tra i genitori. Inoltre, nella suddetta sentenza veniva stabilito che il sig.
versasse un assegno di mantenimento in favore delle due figlie pari a complessivi € 500,00 Pt_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che l'assegno unico fosse erogato ad entrambe le parti nella misura del 50%.
Tuttavia, nel proprio ricorso il sig. ha dedotto che, nelle more, le parti avevano congiuntamente Pt_1
concordato, a far data dal mese di febbraio 2024, che le figlie fossero collocate in maniera paritetica presso entrambi i genitori, anche tenuto conto della vicinanza delle abitazioni delle parti e della volontà delle figlie in tal senso, ma che la resistente non avrebbe aderito ad una formalizzazione di tale accordo, non permettendo senza alcuna ragione alle figlie minori di pernottare presso il padre durante la settimana e di rimanere a cena presso di lui nei giorni stabiliti.
pagina 3 di 7 Pertanto, il ha chiesto che venisse disposta dal Tribunale la collocazione paritaria delle figlie Pt_1
Per_ minori e di anni 16 e 13, presso entrambi i genitori, il loro mantenimento ordinario in Per_2
maniera diretta durante i periodi di permanenza delle figlie minori con ciascuno di loro, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse e la revoca della assegnazione della casa familiare alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.10.2024, la resistente ha CP_1
resistito al ricorso, deducendo che non sarebbero maturati i presupposti per la modifica delle condizioni concordemente rassegnate dalle parti con ricorso congiunto nel giugno 2023. Ha inoltre dedotto che il sig. , a seguito dell'emissione della sentenza n. 15/2023 del Tribunale di Arezzo, sarebbe divenuto Pt_1
scontroso nei confronti delle figlie ed offensivo nei confronti della sig.ra e che le figlie non CP_1
avrebbero mai manifestato il desiderio di trascorrere maggior tempo, neppure in maniera alternata e paritaria, con il padre, sicché non sarebbe mai stato attuato un collocamento paritario come dedotto dal ricorrente. Quanto alle questioni economiche, la resistente ha dedotto che il disporrebbe di Pt_1
maggiori capacità economiche rispetto alla e che pertanto potrebbe contribuire in maniera CP_1
Per_ maggiore al mantenimento di e rispetto a quanto stabilito congiuntamente con la sentenza Per_2
n. 15/2023.
Dunque, la resistente ha chiesto, in via principale, che venisse rigettato il ricorso in quanto inammissibile, con conferma delle modalità di visita già concordemente delineate nonché conferma dell'assegnazione della casa familiare alla resistente. Quanto alle questioni economiche, la resistente ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione dell'assegno unico al 50%, avanzando ulteriori domande subordinate nell'eventualità in cui fosse stato accolto il ricorso avversario.
All'udienza del 30.10.2024, sulla base degli atti e sentite le parti, è stata formulata alle stesse la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: “conferma dell'assetto previsto dalla sentenza del 2023, con integrazione del fine settimana di spettanza paterna dal venerdì anziché dal sabato mattina.”, con invito alla coppia genitoriale ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. verbale d'udienza del 30.10.2024).
Alla medesima udienza, la parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, mentre la parte ricorrente non ha aderito, ed ha insistito affinché venissero sentite le figlie minori.
Alla successiva udienza del 05.12.2024, le parti hanno dato atto di aver intrapreso un percorso di
Per_ sostegno alla genitorialità e sono state sentite le figlie minori e le quali hanno espresso la Per_2
loro volontà di mantenere un assetto simile a quello attuale, esprimendo contrarietà ad una modifica del regime di permanenza presso i genitori nel senso di una alternanza paritaria.
pagina 4 di 7 Dopo ampia discussione, i procuratori delle parti hanno dichiarato di voler rassegnare conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento esclusivamente ad alcuni aspetti relativi al regime di affidamento, collocamento e visita delle figlie minori, rassegnando invece ciascuno le proprie conclusioni sulle restanti questioni controverse, economiche e non.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale all'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del 05.12.2024).
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, all'ultima udienza, preso atto di quanto riferito dalle figlie minori in sede di audizione, le parti sono state concordi nel concludere parzialmente per una “parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 15/2023 del Tribunale di Arezzo nel senso che: a) il fine settimana che il padre potrà trascorrere con le minori, in via alternata con la madre come già previsto nella sentenza 15/2023, inizierà dal venerdì dall'uscita da scuola o comunque da quando il padre esce dal lavoro fino alla domenica sera alle ore 21:00 per consentire l'organizzazione delle figlie per la settimana successiva;
b) nella settimana in cui il padre trascorre con le figlie il fine settimana, il padre trascorrerà con le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dal lavoro del sig. con Pt_1
cena delle figlie presso il padre, e rientro delle figlie a casa dalla madre entro le ore 22:30 come già previsto dalla sentenza n. 15/2023;” (cfr. verbale d'udienza del 05.12.2024), non essendo invece concordi in relazione al numero dei pomeriggi infrasettimanali che il padre può trascorrere con le figlie nella settimana in cui le stesse passano il fine settimana con la madre.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto che venisse disposto che il padre possa stare con le figlie per tre pomeriggi alla settimana, mentre la resistente si è mostrata contraria a tale ampliamento chiedendo dunque confermarsi due pomeriggi con il padre.
Con riferimento a tale ultimo profilo, si rileva che risulta maggiormente opportuno nonché aderente anche alla volontà delle figlie minori per come emersa in sede di audizione confermare che il padre possa stare con le figlie per due pomeriggi settimanali, con le modalità sopra indicate, anche nella settimana in cui le figlie trascorrono il fine settimana con la madre.
Infatti, tale soluzione appare preferibile sia perché le minori hanno espresso il desiderio di mantenere l'assetto attuale di frequentazione con i genitori, non manifestando la volontà di incrementare la permanenza infrasettimanale presso il padre in ragione di esigenze organizzative, sia perché, disponendo l'ampliamento del fine settimana di spettanza paterna dal venerdì anziché dal sabato (e dovendosi dunque ritenere che anche i fine settimana di spettanza materna abbiano inizio dal venerdì, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori) ciò comporterebbe che almeno due giorni di spettanza paterna vengano fruiti di seguito (ovvero: nell'intervallo lunedì-giovedì, le figlie dovrebbero restare 3
pagina 5 di 7 sere su 4 dal padre), e ciò non appare conforme al desiderio espresso dalle minori in sede di audizione.
Sono tuttavia sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
In ragione dell'assetto di permanenza delle figlie presso i genitori come in questa sede solo parzialmente modificato, viene altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, ravvisandosi la persistenza dei presupposti di legge a ciò necessari.
Con riferimento agli aspetti economici, considerato il regime di permanenza delle figlie presso il padre come sopra delineato nonché visionata la documentazione in atti, ritiene il Tribunale che non siano integrati i presupposti giustificativi né per una diminuzione del contributo al mantenimento a carico del padre né per un suo aumento, dovendosi invece confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza n. 15/2023, e dunque confermare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore delle figlie minori di anni 16, e di anni 13, Parte_1 Per_3 Per_4 confermando tale contributo nella misura di € 500,00 mensili per entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie ed assegno unico al 50% tra i genitori.
Esaminata la situazione reddituale delle parti, per come emersa dalla documentazione depositata (cfr. modelli Unico relativi agli anni 2024, 2023 e 2022 di parte resistente, e tenuto conto del regime di permanenza genitori-figlie come sopra determinato, appare congruo confermare quanto disposto in ordine al mantenimento delle figlie dalla sentenza n. 15/2023, e dunque di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente ed in favore delle figlie minori Parte_1
, di anni 16, e di anni 13, confermando tale contributo nella misura di € 500,00 Per_3 Per_4 mensili per entrambe le figlie (ovvero € 250,00 per ogni figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, ed il 50% dell'assegno unico familiare.
Non si ritiene congruo determinare tale assegno in misura inferiore, così come richiesto dal padre, né in misura superiore, come richiesto dalla madre, in quanto occorre rilevare che il disposto ampliamento al giorno del venerdì del finesettimana di spettanza paterna non assume rilievo tale, in termini di spesa per il mantenimento delle figlie minori, da comportare un impatto significativo sull'importo del versamento mensile previsto. Essendo, quindi, disposto in questa sede un regime di permanenza delle figlie con il padre assai simile a quello delineato dalla sentenza n. 15/2023 di questo Tribunale, ed essendo trascorso poco più di un anno dall'emanazione del suddetto provvedimento, vanno considerate esplorative le indagini tributarie richieste dalla parte ricorrente, risultando la situazione economica delle parti non mutata in modo significativo e stabile, rispetto alla precedente sentenza, in tale esiguo lasso di tempo.
pagina 6 di 7 Vanno altresì confermate, per quanto non espressamente modificate in questa sede, le restanti statuizioni della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 15/2023 emessa in data 12.06.2023.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- A parziale modifica della sentenza n. 15/2023 di questo Tribunale dispone che:
o a) il fine settimana che il padre potrà trascorrere con le minori, in via alternata con la madre come già previsto nella sentenza 15/2023, inizierà dal venerdì dall'uscita da scuola o comunque da quando il padre esce dal lavoro fino alla domenica sera alle ore 21:00;
o b) il padre trascorrerà con le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dal lavoro del sig. con cena delle figlie presso il padre, e rientro delle figlie a Pt_1
casa dalla madre entro le ore 22:30 come già previsto dalla sentenza n. 15/2023, sia nella settimana in cui il padre trascorre con le figlie il fine settimana sia nella settimana in cui le figlie trascorrono il fine settimana con la madre, fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
- conferma i provvedimenti economici già disposti con la sentenza n. 15/2023 emessa dal
Tribunale di Arezzo;
- conferma integralmente, per il resto, quanto disposto nella sentenza n. 15/2023 di questo
Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 09 dicembre 2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1638/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA TOPPETTA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni LD (AR), Corso Italia, 145;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA PINTO ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Montevarchi (AR), via F. Cataliotti,
16;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica della regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento esclusivamente ad alcuni aspetti relativi al regime di affidamento, collocamento e visita
Per_ delle figlie minori e come segue: “parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza Per_2
n. 15/2023 del Tribunale di Arezzo nel senso che: a) il fine settimana che il padre potrà trascorrere con le minori, in via alternata con la madre come già previsto nella sentenza 15/2023, inizierà dal venerdì dall'uscita da scuola o comunque da quando il padre esce dal lavoro fino alla domenica sera alle ore 21:00 per consentire l'organizzazione delle figlie per la settimana successiva;
b) nella settimana in cui il padre trascorre con le figlie il fine settimana, il padre trascorrerà con le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dal lavoro del sig. con cena delle figlie presso il Pt_1
padre, e rientro delle figlie a casa dalla madre entro le ore 22:30 come già previsto dalla sentenza n.
15/2023;”.
Sui restanti aspetti, alla medesima udienza, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: “che il Tribunale disponga che c) nella settimana in cui il padre non trascorre con le figlie il fine settimana potrà trascorrere con loro tre cene infrasettimanali dalle 18:30, ossia dall'uscita dal lavoro del sig. , fino alle 22:30, con rientro delle figlie presso la madre per il Pt_1
pernotto, indicandoli orientativamente nel lunedì, martedì, giovedì, salvi diversi accordi;
d) mantenimento dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e) dal punto di vista CP_1 economico, percezione dell'assegno unico al 50% come allo stato attuale, corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore delle figlie a carico del padre nella misura ridotta di €
300,00 mensili salvo il diverso importo che il Tribunale dovesse ritenere più congruo, con spese straordinarie al 50%, alla luce della documentazione depositata”.
Per la parte resistente: “quanto agli aspetti economici, si riporta agli atti introduttivi e alle richieste formulate sulla scorta delle rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti e delle aumentate esigenze della figlia , ovvero alle seguenti conclusioni: “accertato il miglioramento delle Per_2
condizioni economiche-patrimoniali del ricorrente e/o il peggioramento delle condizioni economiche- patrimoniali della resistente e/o l'aumento delle esigenze attuali delle figlie, dichiarare tenuto il sig.
a corrispondere a , con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento delle figlie, in ragione delle circostanze menzionate, l'importo mensile complessivo di euro 700,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese o della somma maggiore o minore che risulterà congrua a seguito di istruttoria, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito dell'espletando istruttoria, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e altresì a corrispondere il mantenimento straordinario nella misura del 50% in applicazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei
pagina 2 di 7 procedimenti di diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Arezzo. Percezione dell'Assegno
Unico in parti uguali fra i genitori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337-quinquies c.c. e 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, il ricorrente
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di affidamento e di mantenimento delle Parte_1
figlie minori nata il [...], e nata il [...], dalla relazione more Per_3 Per_4
uxorio intrattenuta con la resistente stabilite nella sentenza n. 15/2023 del Tribunale di CP_1
Arezzo, nel senso che venisse disposta la loro collocazione paritaria presso entrambi i genitori nonché che questi ultimi potessero provvedere al loro mantenimento ordinario in maniera diretta, nei periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno di loro, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse. Di conseguenza, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare posta in Cavriglia (AR), via la Chapelle Saint Mesmin
n. 10 alla madre.
In particolare, il sig. ha dedotto che a seguito della crisi della relazione sentimentale intrattenuta Pt_1
fra le parti, nel 2023, il sig. e la sig.ra adivano il Tribunale di Arezzo con ricorso congiunto Pt_1 CP_1
per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, recepite con sentenza n. 15/2023, nella quale veniva disposto l'affidamento condiviso di Per_ e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella Per_2
casa familiare sita in Cavriglia (Ar), via La Chapelle Saint Mesmin n. 10, alla stessa assegnata, pagamento al 50% del mutuo gravante su tale immobile e la facoltà per il padre di tenere con sé le figlie due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 22.30 e due fine settimana al mese, alternandoli con la madre, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 22.30 della domenica e festività alternate, salvi diversi accordi tra i genitori. Inoltre, nella suddetta sentenza veniva stabilito che il sig.
versasse un assegno di mantenimento in favore delle due figlie pari a complessivi € 500,00 Pt_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che l'assegno unico fosse erogato ad entrambe le parti nella misura del 50%.
Tuttavia, nel proprio ricorso il sig. ha dedotto che, nelle more, le parti avevano congiuntamente Pt_1
concordato, a far data dal mese di febbraio 2024, che le figlie fossero collocate in maniera paritetica presso entrambi i genitori, anche tenuto conto della vicinanza delle abitazioni delle parti e della volontà delle figlie in tal senso, ma che la resistente non avrebbe aderito ad una formalizzazione di tale accordo, non permettendo senza alcuna ragione alle figlie minori di pernottare presso il padre durante la settimana e di rimanere a cena presso di lui nei giorni stabiliti.
pagina 3 di 7 Pertanto, il ha chiesto che venisse disposta dal Tribunale la collocazione paritaria delle figlie Pt_1
Per_ minori e di anni 16 e 13, presso entrambi i genitori, il loro mantenimento ordinario in Per_2
maniera diretta durante i periodi di permanenza delle figlie minori con ciascuno di loro, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse e la revoca della assegnazione della casa familiare alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.10.2024, la resistente ha CP_1
resistito al ricorso, deducendo che non sarebbero maturati i presupposti per la modifica delle condizioni concordemente rassegnate dalle parti con ricorso congiunto nel giugno 2023. Ha inoltre dedotto che il sig. , a seguito dell'emissione della sentenza n. 15/2023 del Tribunale di Arezzo, sarebbe divenuto Pt_1
scontroso nei confronti delle figlie ed offensivo nei confronti della sig.ra e che le figlie non CP_1
avrebbero mai manifestato il desiderio di trascorrere maggior tempo, neppure in maniera alternata e paritaria, con il padre, sicché non sarebbe mai stato attuato un collocamento paritario come dedotto dal ricorrente. Quanto alle questioni economiche, la resistente ha dedotto che il disporrebbe di Pt_1
maggiori capacità economiche rispetto alla e che pertanto potrebbe contribuire in maniera CP_1
Per_ maggiore al mantenimento di e rispetto a quanto stabilito congiuntamente con la sentenza Per_2
n. 15/2023.
Dunque, la resistente ha chiesto, in via principale, che venisse rigettato il ricorso in quanto inammissibile, con conferma delle modalità di visita già concordemente delineate nonché conferma dell'assegnazione della casa familiare alla resistente. Quanto alle questioni economiche, la resistente ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione dell'assegno unico al 50%, avanzando ulteriori domande subordinate nell'eventualità in cui fosse stato accolto il ricorso avversario.
All'udienza del 30.10.2024, sulla base degli atti e sentite le parti, è stata formulata alle stesse la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: “conferma dell'assetto previsto dalla sentenza del 2023, con integrazione del fine settimana di spettanza paterna dal venerdì anziché dal sabato mattina.”, con invito alla coppia genitoriale ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. verbale d'udienza del 30.10.2024).
Alla medesima udienza, la parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, mentre la parte ricorrente non ha aderito, ed ha insistito affinché venissero sentite le figlie minori.
Alla successiva udienza del 05.12.2024, le parti hanno dato atto di aver intrapreso un percorso di
Per_ sostegno alla genitorialità e sono state sentite le figlie minori e le quali hanno espresso la Per_2
loro volontà di mantenere un assetto simile a quello attuale, esprimendo contrarietà ad una modifica del regime di permanenza presso i genitori nel senso di una alternanza paritaria.
pagina 4 di 7 Dopo ampia discussione, i procuratori delle parti hanno dichiarato di voler rassegnare conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento esclusivamente ad alcuni aspetti relativi al regime di affidamento, collocamento e visita delle figlie minori, rassegnando invece ciascuno le proprie conclusioni sulle restanti questioni controverse, economiche e non.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale all'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del 05.12.2024).
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, all'ultima udienza, preso atto di quanto riferito dalle figlie minori in sede di audizione, le parti sono state concordi nel concludere parzialmente per una “parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 15/2023 del Tribunale di Arezzo nel senso che: a) il fine settimana che il padre potrà trascorrere con le minori, in via alternata con la madre come già previsto nella sentenza 15/2023, inizierà dal venerdì dall'uscita da scuola o comunque da quando il padre esce dal lavoro fino alla domenica sera alle ore 21:00 per consentire l'organizzazione delle figlie per la settimana successiva;
b) nella settimana in cui il padre trascorre con le figlie il fine settimana, il padre trascorrerà con le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dal lavoro del sig. con Pt_1
cena delle figlie presso il padre, e rientro delle figlie a casa dalla madre entro le ore 22:30 come già previsto dalla sentenza n. 15/2023;” (cfr. verbale d'udienza del 05.12.2024), non essendo invece concordi in relazione al numero dei pomeriggi infrasettimanali che il padre può trascorrere con le figlie nella settimana in cui le stesse passano il fine settimana con la madre.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto che venisse disposto che il padre possa stare con le figlie per tre pomeriggi alla settimana, mentre la resistente si è mostrata contraria a tale ampliamento chiedendo dunque confermarsi due pomeriggi con il padre.
Con riferimento a tale ultimo profilo, si rileva che risulta maggiormente opportuno nonché aderente anche alla volontà delle figlie minori per come emersa in sede di audizione confermare che il padre possa stare con le figlie per due pomeriggi settimanali, con le modalità sopra indicate, anche nella settimana in cui le figlie trascorrono il fine settimana con la madre.
Infatti, tale soluzione appare preferibile sia perché le minori hanno espresso il desiderio di mantenere l'assetto attuale di frequentazione con i genitori, non manifestando la volontà di incrementare la permanenza infrasettimanale presso il padre in ragione di esigenze organizzative, sia perché, disponendo l'ampliamento del fine settimana di spettanza paterna dal venerdì anziché dal sabato (e dovendosi dunque ritenere che anche i fine settimana di spettanza materna abbiano inizio dal venerdì, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori) ciò comporterebbe che almeno due giorni di spettanza paterna vengano fruiti di seguito (ovvero: nell'intervallo lunedì-giovedì, le figlie dovrebbero restare 3
pagina 5 di 7 sere su 4 dal padre), e ciò non appare conforme al desiderio espresso dalle minori in sede di audizione.
Sono tuttavia sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
In ragione dell'assetto di permanenza delle figlie presso i genitori come in questa sede solo parzialmente modificato, viene altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, ravvisandosi la persistenza dei presupposti di legge a ciò necessari.
Con riferimento agli aspetti economici, considerato il regime di permanenza delle figlie presso il padre come sopra delineato nonché visionata la documentazione in atti, ritiene il Tribunale che non siano integrati i presupposti giustificativi né per una diminuzione del contributo al mantenimento a carico del padre né per un suo aumento, dovendosi invece confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza n. 15/2023, e dunque confermare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore delle figlie minori di anni 16, e di anni 13, Parte_1 Per_3 Per_4 confermando tale contributo nella misura di € 500,00 mensili per entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie ed assegno unico al 50% tra i genitori.
Esaminata la situazione reddituale delle parti, per come emersa dalla documentazione depositata (cfr. modelli Unico relativi agli anni 2024, 2023 e 2022 di parte resistente, e tenuto conto del regime di permanenza genitori-figlie come sopra determinato, appare congruo confermare quanto disposto in ordine al mantenimento delle figlie dalla sentenza n. 15/2023, e dunque di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente ed in favore delle figlie minori Parte_1
, di anni 16, e di anni 13, confermando tale contributo nella misura di € 500,00 Per_3 Per_4 mensili per entrambe le figlie (ovvero € 250,00 per ogni figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, ed il 50% dell'assegno unico familiare.
Non si ritiene congruo determinare tale assegno in misura inferiore, così come richiesto dal padre, né in misura superiore, come richiesto dalla madre, in quanto occorre rilevare che il disposto ampliamento al giorno del venerdì del finesettimana di spettanza paterna non assume rilievo tale, in termini di spesa per il mantenimento delle figlie minori, da comportare un impatto significativo sull'importo del versamento mensile previsto. Essendo, quindi, disposto in questa sede un regime di permanenza delle figlie con il padre assai simile a quello delineato dalla sentenza n. 15/2023 di questo Tribunale, ed essendo trascorso poco più di un anno dall'emanazione del suddetto provvedimento, vanno considerate esplorative le indagini tributarie richieste dalla parte ricorrente, risultando la situazione economica delle parti non mutata in modo significativo e stabile, rispetto alla precedente sentenza, in tale esiguo lasso di tempo.
pagina 6 di 7 Vanno altresì confermate, per quanto non espressamente modificate in questa sede, le restanti statuizioni della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 15/2023 emessa in data 12.06.2023.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- A parziale modifica della sentenza n. 15/2023 di questo Tribunale dispone che:
o a) il fine settimana che il padre potrà trascorrere con le minori, in via alternata con la madre come già previsto nella sentenza 15/2023, inizierà dal venerdì dall'uscita da scuola o comunque da quando il padre esce dal lavoro fino alla domenica sera alle ore 21:00;
o b) il padre trascorrerà con le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dal lavoro del sig. con cena delle figlie presso il padre, e rientro delle figlie a Pt_1
casa dalla madre entro le ore 22:30 come già previsto dalla sentenza n. 15/2023, sia nella settimana in cui il padre trascorre con le figlie il fine settimana sia nella settimana in cui le figlie trascorrono il fine settimana con la madre, fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
- conferma i provvedimenti economici già disposti con la sentenza n. 15/2023 emessa dal
Tribunale di Arezzo;
- conferma integralmente, per il resto, quanto disposto nella sentenza n. 15/2023 di questo
Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 09 dicembre 2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
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