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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1524/2020 All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 10:15
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. COLANGELO MAURIZIO avv. Frazzini pres. In sost. AVV. TRISCHITTA GIUSEPPE
Parte_2
Avv. COLANGELO MAURIZIO
Avv. TRISCHITTA GIUSEPPE AD EL
Avv. COLANGELO MAURIZIO
Avv. TRISCHITTA GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti pres. Sost.
Parte_3
Avv.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Alberto Tilocca Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 30.9.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1524/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di madre convivente e AD EL (C.F. C.F._2
) in qualità di sorella danneggiata di riflesso, rappresentati e difesi dagli C.F._3
Avv. Maurizio Colangelo (C.F. ) e Avv. Giuseppe Trischitta (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Muzio Clementi n. 18, C.F._5 giusta delega in atti
- APPELLANTI –
E quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio del Lazio (C.F. e p.i. n.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Bernardini (C.F. P.IVA_1 C.F._6 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49, giusta delega in atti
-APPELLATA –
E
Parte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , e PA PA Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23933/2019, pubblicata il 12.12.2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato , e PA PA hanno convenuto nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio la società e rispettivamente Controparte_2 CP_3 società assicuratrice e proprietario del veicolo BMW targato CF965LJ, nonché la società
[...] nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e CP_1
Buffa Emanuele, rispettivamente Impresa designata e conducente del veicolo Honda SH targato
DH58167 risultato non assicurato, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 7 agosto 2013 in Roma, lungo via Camillo Corsanego all'altezza dell'incrocio con via E. D'Onofrio.
Ha esposto che, nel luogo e nella data indicati, mentre stava percorrendo via Parte_1
Edoardo D'Onofrio in qualità di trasportato sul motociclo Honda SH targato DH58167 del quale era proprietario, giunto nei pressi dell'incrocio con via Corsanego era stato urtato dal veicolo BMW targato CF965LJ che, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza preventiva segnalazione e senza concedere la dovuta precedenza. Malgrado il tentativo di una manovra di emergenza il conducente del motoveicolo non era riuscito ad evitare
l'impatto contro il veicolo BMW che ostruiva la corsia di marcia.
In realtà nella dichiarazione resa dal , conducente del motoveicolo, lo stesso aveva indicato che Pt_3
l'incidente era avvenuto mentre entrambi i veicoli percorrevano via Corsanego provenendo da direzioni opposte.
L'incidente non era stato rilevato nella immediatezza del fatto ma era stato dichiarato dal alla CP_3
Polizia Municipale il 9 agosto 2013 anche se nell'immediatezza dei fatti era stata chiamata
l'ambulanza per l'attore.
Nell'incidente aveva subito lesioni e, per ottenere il risarcimento delle stesse aveva Parte_1 introdotto il presente giudizio insieme alle congiunte le quali hanno richiesto il danno riflesso rispettivamente subito.
Si è costituita la società , società rappresentante della società CP_4 Controparte_2 eccependo la inapplicabilità dell'articolo 141 non essendo assicurato il
[...] motoveicolo di sua proprietà sul quale era trasportato. Nel merito ha contestato che nel giudizio fosse stata raggiunta la prova che l'attore fosse effettivamente trasportato al momento dell'incidente dal momento che il proprio assicurato aveva dichiarato che il si era dichiarato conducente Pt_3 solo dopo l'incidente, e che fosse stata fornita la prova della corretta condotta del conducente del motoveicolo al momento dell'incidente tenuto conto che il veicolo dell'assicurato era stato urtato sulla parte anteriore dal motociclo in fase di scivolata.
Inoltre ha dedotto la responsabilità dell'attore per aver consentito la circolazione un motociclo privo di assicurazione, affidandone, secondo quanto asserito, la guida ad altro soggetto, circostanza che poteva escludere la responsabilità o, quantomeno, evidenziare una corresponsabilità nella causazione dello stesso.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento, evidenziando, inoltre, che dalle spese mediche doveva essere dedotto l'importo detraibile dalle tasse ed ha chiesto che si tenesse conto anche di eventuali indennizzi corrisposti dagli Assicuratori Sociali. Ha contestato, infine, la configurabilità di un danno riflesso nei confronti dei congiunti.
Si è costituito deducendo che la dinamica del sinistro era diversa rispetto a quella che CP_3 era stata descritta dall'attore in quanto il motociclo era caduto prima dell'urto e che lo stesso aveva urtato il proprio veicolo mentre era fermo come risultava dai danni riportati dai veicoli. Inoltre lo stesso attore, nella dichiarazione resa ai Vigili in data 22 agosto 2013, aveva dichiarato di non ricordare nulla dell'incidente, mentre nella successiva dichiarazione aveva fornito una ricostruzione analitica dell'incidente, mentre il conducente del motoveicolo aveva dichiarato di essere stato urtato dal veicolo BMW. Secondo il l'incidente si era verificato mentre il suo veicolo si trovava verso CP_3 il centro della carreggiata ed era stato determinato dal motoveicolo che scivolando lateralmente era entrato in collisione con la parte anteriore destra del suo veicolo.
Ha dedotto la inoperatività della presunzione ex articolo 2054 ed il mancato rispetto da parte del conducente del veicolo che era giunto in area di incrocio a velocità elevata aveva perso il controllo del motociclo e peraltro stava conducendo un veicolo privo di assicurazione trasportando il proprietario al quale era stata anche revocata la patente e che non era neppure certo di quale soggetto si trovasse concretamente alla guida del veicolo.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato chiesto il risarcimento.
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 garanzia per le vittime della strada eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto
l'incidente sarebbe stato provocato dal veicolo BMW e che l'articolo 141 del codice delle assicurazioni non trovava applicazione in caso di scopertura assicurativa del veicolo del vettore. Ha evidenziato come gli attori avessero raggiunto un accordo transattivo con l'Assicurazione
Admiral per l'importo complessivo di euro 800.000 più euro 50.000 per spese.
Ha esercitato azione di rivalsa nei confronti dell'attore nella qualità di proprietario del motociclo posto in circolazione senza la prescritta assicurazione obbligatoria e la compensazione tra le somme eventualmente dovute.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento sia in relazione all'attore sia in relazione ai congiunti.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. Parte_3
Nel corso del giudizio è stata depositata dalla società l'atto di transazione in data 6 CP_2 novembre 2014 nel quale gli attori hanno accettato la somma di euro 800.000 oltre euro 50.000 per spese legali "in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente
e futuro e rilascia(no) ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando irrevocabilmente di nulla più dover avere con rinuncia, quindi, ad ogni azione in qualsiasi sede ivi compresa in sede penale contro il guidatore ed il proprietario del veicolo". Tra le condizioni della transazione era compresa la consegna di una comunicazione del fondo di garanzia per le vittime della strada di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo stesso. I tre attori avevano sottoscritto la transazione individuando anche la ripartizione della somma tra loro.
La causa è stata trattenuta in decisione e con sentenza non definitiva in data 6 gennaio 2019 veniva dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere tra gli attori, e la Parte_4 società rappresentata dalla con compensazione delle spese, e rimessa sul ruolo CP_2 CP_4 per la prosecuzione del giudizio in relazione agli altri due convenuti.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda attrice;
condanna , e PA PA, in solido, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime Controparte_1 della strada le spese di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 4.000,00, di cui euro
4.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e PA Parte_1 Parte_2
PA che hanno svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza della Sentenza n. 23933/19 pubbl. 12/12/2019 - rg 44408/14
- Tribunale di Roma- giudice Parziale IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello, la nullità della sentenza n. 23933/19 pubbl. 12/12/2019 - rg 44408/14 - Tribunale di Roma- giudice Parziale per violazione dell'art 112 c.p.c in quanto affetta di vizio da ultrapetizione;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 23933/19 pubbl. 12/12/2019 - rg 44408/14 - Tribunale di
Roma - giudice Parziale: - accertare e rilevare che la IA ha corrisposto la CP_4 somma di euro 800.000,00, quale limite del massimale previsto dalla polizza stipulata dal convenuto
- Accertare e rilevare che il sig. viaggiava in qualità di trasportato sul CP_3 Parte_1 motociclo Honda SH tg. DH58167 e subiva lesioni a seguito del sinistro avvenuto in data 7 agosto
2013 tra il motociclo Honda SH tg. DH58167 - Condannare per l'effetto le n.q. Controparte_1 di F.G.V.S. e il sig. in solido ovvero alternativamente tra loro, al risarcimento di Parte_3 tutti i danni, diretti ed indiretti, fisici e morali, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, che si indicano nel loro ammontare, come specificato in narrativa e detratta la somma di euro 800.000,00 già corrisposta dalla IA , nella misura non inferiore ad euro 3.839.319,79 CP_4
(ovvero euro 4.539.319,79 – euro 700.000,00 già corrisposti) per il sig. nella Parte_1 misura non inferiore ad euro 581.933,00 (ovvero euro 631.933,00 – 50.000,00 già corrisposti) per la sig.ra , mamma convivente danneggiata di riflesso e nella misura non inferiore Parte_2 ad euro 363.562,00 (ovvero 413.562,00 – 50.000,00 già corrisposti) per la sig.ra PA PA, sorella convivente danneggiata di riflesso. Il tutto nelle somme maggiori o minori– sia in relazione alle singole voci che al totale complessivo - che verrà ritenuta secondo giustizia del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”.
Si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo, confermando la sentenza di I grado in ordine alla tacitazione di ogni diritto degli attori stante il risarcimento da parte di e la CP_2 sottoscrizione di quietanza liberatoria da parte di di PA PA e di Parte_1 [...]
. In subordine, sempre preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva Parte_2 di già n.q. di impresa designata per il FGVS e in ogni caso Controparte_1 Controparte_5 respingere le domande attoree avanzate nei confronti della comparente, perché infondate in fatto e in diritto e non provate anche in considerazione della transazione intercorsa con che ha già CP_2 risarcito tutti i danni allegati da controparte, stante l'esclusiva responsabilità del loro assicurato;
nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, condannare ex art. 292 CdA Parte_1 relativamente alle somme che la IA sarà tenuta a versare in relazione al sinistro di cui è causa con conseguente compensazione per le eventuali somme versande a comunque anche _1 per i danni riflessi e conseguenti. Vittoria di spese anche con risarcimento ex art. 96 c.p.c.”.
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto , e PA PA è articolato in due Parte_1 Parte_2 motivi.
Il primo motivo è rubricato “In via preliminare: Nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.”.
Il secondo motivo è invece intitolato “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.: errata ricostruzione e valutazione dei fatti e della documentazione in atti”.
La sentenza impugnata è motivata nei seguenti termini: “Preliminarmente occorre esaminare gli effetti della transazione raggiunta tra gli attori e l'Assicurazione Admiral nel presente giudizio.
Nella transazione raggiunta il 6 novembre 2014 tra gli attori, l' ed il non vi è alcuna CP_2 Pt_4 indicazione in ordine ad eventuale considerazione di responsabilità a carico di altri soggetti, di guisa che non risultano elementi che consentano di affermare che si tratti di una transazione parziale con uno dei possibili responsabili del sinistro.
Principio generale in materia, infatti, è che l'art. 1304, comma 1, cc., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.(Cass. Sez. III, 30 settembre 2015, n.
19541)
Inoltre, in materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull'ammontare del danno risarcibile in relazione all'intero debito tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all'ad. 1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione. (Cass. Sez. III, 30 agosto
2019, n. 21842). D'altra parte l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione;
né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza. (Cass. Sez. I, 18 giugno
2018, n. 16087)
Ovviamente la disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula. (Cass. Sez. III,
11 luglio 2014, n. 15895)
Nel presente giudizio la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo Controparte_1 di garanzia per le vittime della strada non ha espresso la volontà di avvalersi della transazione intercorsa tra le parti ed anzi si è opposta alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per effetto della intervenuta transazione da parte degli attori, dell e CP_2 del non essendo la stessa obbligata in solido con le altre parti, non essendovi alcun rapporto Pt_4 che giustificasse l'insorgenza di una obbligazione solidale ma unicamente una autonoma obbligazione di natura solidaristica di natura legale.
Di conseguenza si deve ritenere, che con la transazione in questione, dove non risulta indicato alcun parametro di concorde valutazione in ordine alla responsabilità considerata, le parti abbiano voluto definire il risarcimento sulla base della integrale responsabilità del proprio assicurato Pt_4
Infatti nel testo della transazione si legge "in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro e rilascia(no) ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando irrevocabilmente di nulla più dover avere con rinuncia, quindi, ad ogni azione in qualsiasi sede ivi compresa in sede penale contro ii guidatore ed il proprietario del veicolo". Tra le condizioni della transazione era compresa anche la consegna di una comunicazione del fondo di garanzia per le vittime della strada di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del
Fondo stesso.
Risulta, pertanto, evidente che la somma risulta essere stata determinata, accettata e liquidata sulla base dell'avvenuto rigetto della richiesta risarcitoria da parte del Fondo di Garanzia, a dimostrazione che la somma che veniva corrisposta non si riferiva alla quota dovuta dalla Admiral ma tra le parti era stata concordato l'integrale importo della somma che veniva accettata a tacitazione di ogni danno subito.
Diversamente non avrebbe avuto importanza, se fosse stata pagata solo la quota a carico dell'Admiral, la richiesta del rigetto della richiesta risarcitoria da parte del Fondo di garanzia.
D'altra parte se si fosse trattato di un pagamento parziale avrebbe dovuto essere indicata nella transazione la individuazione della quota di responsabilità sulla base della quale era stata raggiunta la transazione.
Di conseguenza ritiene il giudicante che essendo stata definita la integrale domanda risarcitoria introdotta nel presente giudizio mediante transazione, non residua alcun ulteriore danno suscettibile di valutazione.
Deve, quindi, essere affermata la intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto per effetto della transazione, non limitata in alcun modo alla eventuale obbligazione interna della obbligazione solidale - peraltro valevole per il e non per l'Impresa designata che non è Pt_3 obbligata in solido nel presente giudizio - che ha definito la domanda risarcitoria degli attori in modo completo.
Inoltre occorre ricordare che la domanda proposta nei confronti del Fondo da parte dell'attore, proprietario del veicolo messo in circolazione in assenza di assicurazione obbligatoria, postula che il danneggiato che agisce provi che la circolazione del veicolo fosse avvenuta senza sua colpa, essendo la mancata conoscenza della illegalità un fatto costitutivo della pretesa. (Cass. Sez. III, ord.
9 maggio 2019, n. 12231; Cass. Sez. III, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269)
Nel caso di specie risulta pacifico che l'attore fosse perfettamente a conoscenza del fatto che il motoveicolo non era assicurato, non avendo pagato il relativo premio, anche in conseguenza della intervenuta revoca della patente.
Di conseguenza deve escludersi la possibilità di proporre azione nei confronti dell'impresa designata in relazione ai danni subiti mentre si trovava quale trasportato sul proprio motoveicolo privo di assicurazione.
Tale conoscenza della illegale circolazione del motoveicolo esclude anche la possibilità dell'attore di proporre domanda anche nei confronti del conducente , al quale aveva affidato il Persona_1 motociclo per farsi trasportare, pur essendo perfettamente a conoscenza del fatto che il motociclo non poteva circolare in spazi pubblici, avendo scelto di non assicurarlo, né avendo fornito la prova di aver comunicato al la circostanza che il motoveicolo fosse privo di assicurazione. Pt_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”.
Con il primo motivo di gravame si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo l'appellante che il Giudice avrebbe violato il disposto della predetta norma, in quanto avrebbe affermato che la transazione intervenuta con era stata satisfattiva e posta a tacitazione di ogni pretesa. CP_2
Sostengono gli appellanti che, invece, l'importo ricevuto da oveva essere considerato CP_2 solo come acconto sul maggior avere in quanto l'offerta era stata effettuata in via concorsuale e non satisfattiva.
Deducono ancora che il Fondo avrebbe dapprima solo rilevato che l'accordo non poteva avere effetti sulle altre parti avendo poi e solamente nella comparsa conclusionale dichiarato che la transazione era da ritenersi satisfattiva.
Inoltre, secondo gli appellanti, l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 112 cpc riguarderebbe la circostanza che il Tribunale ha dichiarato che lo era a conoscenza della illegalità della _1 circolazione, ossia che il motoveicolo non era assicurato, senza che tuttavia l'eccezione fosse stata mai sollevata, con conseguente vizio di ultra petizione.
In ogni caso si precisa che lo ra venuto a conoscenza della scopertura solo al momento _1 dell'arrivo delle Autorità competenti.
Sostengono poi gli appellanti che il Giudice abbia comunque errato in quanto avrebbe fatto riferimento alla lettera d) dell'art. 283 Codice delle Assicurazioni ossia all'ipotesi in cui il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario e non alla lettera b) relativo all'ipotesi in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione. Soggiungono che, poiché la IA non avrebbe mai eccepito tale circostanza, anche per questo ci sarebbe violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo d'appello si lamenta la illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ovvero per l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti.
Gli appellanti, in particolare, e sempre in ordine all'atto di transazione relativo all'accordo con sostengono che il Giudice avrebbe erroneamente valutato l'atto di transazione, poiché il CP_2 risarcimento sarebbe da ritenersi parziale in quanto liquidato in via concorsuale.
A riprova di ciò fanno riferimento: -) alla circostanza che l'atto transattivo non risulterebbe sottoscritto da n.q. di FGVS;
-) al fatto che sarebbe intervenuta sentenza parziale nei CP_1 confronti di e del dichiarandosi tra loro cessata la materia del contendere. CP_2 Pt_4
I motivi propugnati che vanno esaminati congiuntamente per essere parzialmente sovrapponibili ed anche interconnessi, non meritano di essere condivisi.
Va premesso in via di principio e fermo quanto di qui appresso si dirà che le deduzioni svolte dal Fondo di Garanzia in ordine agli effetti della transazione intercorsa tra gli attori e la CP_2 compagnia di assicurazione del veicolo antagonista condotto dal non costituiscono eccezioni Pt_4 in senso stretto tali da porsi come fatti impeditivi estintivi o modificativi del diritto degli appellanti di agire nei confronti del detto Fondo, dovendo il Giudice in verità non solo interpretare l'accordo intervenuto ma anche stabilirne gli effetti che ne derivano in ordine alla dedotta causa petendi.
Ora, è pacifico come lo viaggiasse come trasportato sul veicolo di sua proprietà non _1 coperto da assicurazione;
egli, assieme alla madre ed alla sorella, queste ultime in qualità di vittime
“di rimbalzo”, ha agito sia nei confronti del responsabile civile del veicolo antagonista e della relativa compagnia di assicurazione ex art. 144 C.d.A, sia nei confronti del conducente del proprio veicolo e della compagnia di assicurazione del mezzo, nella specie il Fondo di Garanzia, stante la pacifica assenza di assicurazione del veicolo su cui viaggiava.
Nella prima memoria gli attori, dando atto di avere transatto con la compagnia ed il responsabile civile del veicolo antagonista, hanno chiesto che fosse condannata esclusivamente nella CP_1 qualità di Fondo di Garanzia.
Sicché come affermato da Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 440 (sul punto richiamata da Sez.
3, ordinanza n. 16477 del 5/07/2017), dichiarando inammissibile la questione di legittimità̀ costituzionale dell'art 141, quest'ultima norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato. Ha in particolare affermato il giudice delle leggi che “i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ad analoghe conclusioni, con riferimento all'art. 149, perviene Corte cost. 19 giugno 2009, n. 180).
Da tale passaggio dell'ordinanza n. 440 del 2008 si ricava che il rimedio previsto dall'art. 141 non limita la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144 (di 'strumento aggiuntivo di tutela' parla anche Sez. 3, sentenza n. 16181 del 30/7/2015).
Il trasportato potrebbe agire nei confronti del proprio vettore e dell'altro conducente in base al combinato disposto degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore.
Nel diverso caso dell'art. 141, con la contropartita del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Sez. 3, sentenza n. 20654 del 13/10/2016),
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito che in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo (diversamente Sez. 3, sentenza n. 4147 del 13/02/2019 include nel caso fortuito di cui all'art. 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto - conforme a tale pronuncia è Sez. 3, sentenza n. 14388 del 27/5/2019). Dev'essere conclusivamente affermata, in astratto, la piena legittimità dell'esercizio cumulativo, dell'azione ex art. 141 c.d.a., nei confronti dell'assicuratore del vettore sul quale si trovi il trasportato, e l'azione generale di danno nei confronti dei responsabili del sinistro.
Orbene, la corretta qualificazione della domanda come espletata dagli attori in citazione nei confronti del Fondo quale assicuratore legale del veicolo (vettore) su cui era trasportato l'attore non sembra richiamare affatto l'azione diretta ex art. 141 CDA, posto che gli attori hanno lì _1 posto a fondamento dell'azione risarcitoria proprio i danni da lui subiti come derivanti dall'azione concorsuale di tutti i responsabili del sinistro occorso, descrivendo sia il comportamento del Pt_4 conducente dell'autovettura che quello tenuto dal in qualità di conducente della moto su cui Pt_3 era trasportato lo dunque, deve ritenersi come l'azione esperita nei confronti del Fondo di _1
Garanzia quale assicuratore del veicolo su cui viaggiava lo non prescinda affatto _1 dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ma ne sia invece un elemento costitutivo.
Non vi è dubbio allora che l'azione sia stata intentata da parte degli attori nei confronti di tutti i responsabili del sinistro in ragione del rispettivo grado di colpa dei conducenti.
Va, a tal riguardo affermato, in linea generale, che “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di Garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili” (Cass. Sentenza n. 2347 del 01/02/2011 (Rv. 617266 -
01). Mancando il vincolo di solidarietà con il Fondo neppure avrebbe potuto farsi applicazione dell'art. 1301 c.c.
E, correttamente, il giudice ha ritenuto che nei soli confronti del conducente del veicolo Pt_3 su cui viaggiava lo esistesse la solidarietà e non pure nei confronti del Fondo. Orbene, e _1 quanto al vincolo solidale dell'obbligazione risarcitoria esistente nei soli confronti del deve Pt_3 rilevarsi come nessuna domanda sia stata riproposta nei suoi confronti in sede di memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. avendo gli attori chiesto la condanna unicamente nei confronti di Da ciò CP_1 consegue che le questioni sottese alla mancata adesione ex art. 1301 c.c. del condebitore solidale sono a questo punto irrilevanti non essendosi più proposta alcuna domanda nei suoi confronti. Pt_3
Con la prima memoria si è chiesta la cessazione della materia del contendere nei confronti della compagnia assicurativa e del conducente della vettura antagonista per CP_4 Parte_4 avvenuto pagamento della somma di euro 800.000,00 ma ciò che più rileva è che, sempre con detta memoria gli attori, nel proseguire l'azione contro il Fondo soltanto, non hanno fatto più alcun riferimento al comportamento concorrente del conducente né al necessario accertamento della Pt_3 responsabilità concorrente del predetto al fine di ottenere il danno residuo ma hanno invece inteso proseguire il giudizio nei soli confronti di quale assicuratore del veicolo trasportatore privo CP_1 di assicurazione per vedersi riconoscere l'intero danno e quindi le ulteriori somme che la stessa era
“tenuta a corrispondere a titolo di integrale risarcimento del danno”, ma a questo punto agendo solo in via diretta ex art. 141 CDA e non più unicamente ex artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni, così effettuando una inammissibile mutatio libelli non consentita non avendo proposto in via cumulativa entrambe le domande ma soltanto quella generale di danno.
Queste le conclusioni della prima memoria “Accertato e rilevato che il sig. Parte_1 viaggiava in qualità di trasportato sul motociclo Honda SH tg. DH58167 e subiva lesioni a seguito del sinistro avvenuto in data 7 agosto 2013 tra il motociclo Honda SH tg. DH58167, non assicurato
e la vettura BMW, tg. CF965LJ, assicurata per la RCA con la soc. Controparte_2
; Condannare per l'effetto le n.q. di F.G.V.S., al risarcimento di tutti i
[...] Controparte_1 danni, diretti ed indiretti, fisici e morali, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso..”
Gli attori, in sostanza, non hanno più inteso proseguire il giudizio anche sulla base dell'unica azione in origine intrapresa (quella ex art. 144 C.d.A.) ma ne hanno voluto esperire un'altra, del tutto diversa ma mai proposta, ovvero quella diretta di cui all'art. 141 C.D.A. e dunque per ciò solo inammissibile, posto che il principio di cumulatività delle azioni sottende e presuppone l'assunto incontrovertibile che, trattandosi di azioni ontologicamente diverse tra loro, esse siano state entrambe esperite sia pur in modo cumulativo.
In ogni caso e, pur volendo prescindere dai rilievi sopra esposti, vi è che nessuna censura può ascriversi alla sentenza impugnata in punto di interpretazione del contenuto della transazione stipulata con assicuratrice del mezzo condotto dal veicolo antagonista. CP_2
Nel testo della transazione si legge “in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro rilascia ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando irrevocabilmente di nulla più dover avere con rinuncia, quindi, ad ogni azione in qualsiasi sede ivi compresa in sede penale contro il guidatore ed il proprietario del veicolo”.
Tra le condizioni della transazione era compresa anche la consegna di una comunicazione del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo stesso e nella transazione in questione, come è evidente, non risulta indicato alcun parametro di concorde valutazione in ordine alla responsabilità considerata, segno questo che le parti hanno voluto definire il risarcimento sulla base della integrale responsabilità dell'assicurato
CP_2 Pt_4
Ne deriva che la somma risulta essere stata tra le parti dell'accordo transattivo determinata, accettata e liquidata sul presupposto dell'avvenuto rigetto della richiesta risarcitoria da parte del
Fondo di Garanzia a dimostrazione dell'assunto che la somma che veniva corrisposta non poteva riferirsi alla sola quota dovuta dalla Admiral ma, tra le parti, era stata concordato l'integrale importo della somma che veniva accettata dagli attori a tacitazione di ogni danno subito.
Se infatti fosse stata pagata solo la quota a carico dell' on avrebbe avuto senso chiedere CP_2 che ci fosse il rigetto della richiesta risarcitoria da parte del Fondo di Garanzia perché un'eventuale azione di rivalsa da parte di quest'ultima si sarebbe potuta riferire soltanto alla sua quota di responsabilità senza alcuna duplicazione risarcitoria a carico di CP_2
Inoltre ritiene la Corte, condividendo l'assunto del giudicante, che se si fosse trattato di un pagamento parziale le parti avrebbero dovuto indicare nella transazione la individuazione della quota di responsabilità sulla base della quale era stata raggiunta la transazione, mentre alcuna indicazione risulta nel detto accordo che invece come sopra rilevato fa riferimento esclusivamente all'intera obbligazione risarcitoria.
Di conseguenza può concludersi come, essendo stata definita l'integrale domanda risarcitoria introdotta mediante la transazione stipulata con on possa più residuare alcun ulteriore danno CP_2 suscettibile di accertamento. Ne deriva che in ogni caso merita conferma la intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto per effetto della transazione è stata definita la domanda risarcitoria degli attori in modo completo.
L'appello, dunque, va rigettato pur se con diversa motivazione rimanendo altresì assorbite le ulteriori questioni.
Venendo infine alla domanda proposta da ex art. 96 c.p.c. va detto che essa non merita CP_1 di essere accolta.
La domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa»
(Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine di poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emersa alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellata; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione.
Ed anzi, la complessità e la natura delle questioni giuridiche e fattuali affrontate ed in particolare quella relativa all'interpretazione della volontà negoziale di cui all'atto transattivo intercorso tra gli attori ed una delle parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e PA PA avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23933/2019, Parte_2 pubblicata il 12.12.2019 così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata con diversa motivazione;
-rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; -compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento in solido, da parte di _1
, e PA PA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Parte_2 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. COLANGELO MAURIZIO avv. Frazzini pres. In sost. AVV. TRISCHITTA GIUSEPPE
Parte_2
Avv. COLANGELO MAURIZIO
Avv. TRISCHITTA GIUSEPPE AD EL
Avv. COLANGELO MAURIZIO
Avv. TRISCHITTA GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti pres. Sost.
Parte_3
Avv.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Alberto Tilocca Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 30.9.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1524/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di madre convivente e AD EL (C.F. C.F._2
) in qualità di sorella danneggiata di riflesso, rappresentati e difesi dagli C.F._3
Avv. Maurizio Colangelo (C.F. ) e Avv. Giuseppe Trischitta (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Muzio Clementi n. 18, C.F._5 giusta delega in atti
- APPELLANTI –
E quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio del Lazio (C.F. e p.i. n.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Bernardini (C.F. P.IVA_1 C.F._6 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49, giusta delega in atti
-APPELLATA –
E
Parte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , e PA PA Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23933/2019, pubblicata il 12.12.2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato , e PA PA hanno convenuto nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio la società e rispettivamente Controparte_2 CP_3 società assicuratrice e proprietario del veicolo BMW targato CF965LJ, nonché la società
[...] nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e CP_1
Buffa Emanuele, rispettivamente Impresa designata e conducente del veicolo Honda SH targato
DH58167 risultato non assicurato, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 7 agosto 2013 in Roma, lungo via Camillo Corsanego all'altezza dell'incrocio con via E. D'Onofrio.
Ha esposto che, nel luogo e nella data indicati, mentre stava percorrendo via Parte_1
Edoardo D'Onofrio in qualità di trasportato sul motociclo Honda SH targato DH58167 del quale era proprietario, giunto nei pressi dell'incrocio con via Corsanego era stato urtato dal veicolo BMW targato CF965LJ che, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza preventiva segnalazione e senza concedere la dovuta precedenza. Malgrado il tentativo di una manovra di emergenza il conducente del motoveicolo non era riuscito ad evitare
l'impatto contro il veicolo BMW che ostruiva la corsia di marcia.
In realtà nella dichiarazione resa dal , conducente del motoveicolo, lo stesso aveva indicato che Pt_3
l'incidente era avvenuto mentre entrambi i veicoli percorrevano via Corsanego provenendo da direzioni opposte.
L'incidente non era stato rilevato nella immediatezza del fatto ma era stato dichiarato dal alla CP_3
Polizia Municipale il 9 agosto 2013 anche se nell'immediatezza dei fatti era stata chiamata
l'ambulanza per l'attore.
Nell'incidente aveva subito lesioni e, per ottenere il risarcimento delle stesse aveva Parte_1 introdotto il presente giudizio insieme alle congiunte le quali hanno richiesto il danno riflesso rispettivamente subito.
Si è costituita la società , società rappresentante della società CP_4 Controparte_2 eccependo la inapplicabilità dell'articolo 141 non essendo assicurato il
[...] motoveicolo di sua proprietà sul quale era trasportato. Nel merito ha contestato che nel giudizio fosse stata raggiunta la prova che l'attore fosse effettivamente trasportato al momento dell'incidente dal momento che il proprio assicurato aveva dichiarato che il si era dichiarato conducente Pt_3 solo dopo l'incidente, e che fosse stata fornita la prova della corretta condotta del conducente del motoveicolo al momento dell'incidente tenuto conto che il veicolo dell'assicurato era stato urtato sulla parte anteriore dal motociclo in fase di scivolata.
Inoltre ha dedotto la responsabilità dell'attore per aver consentito la circolazione un motociclo privo di assicurazione, affidandone, secondo quanto asserito, la guida ad altro soggetto, circostanza che poteva escludere la responsabilità o, quantomeno, evidenziare una corresponsabilità nella causazione dello stesso.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento, evidenziando, inoltre, che dalle spese mediche doveva essere dedotto l'importo detraibile dalle tasse ed ha chiesto che si tenesse conto anche di eventuali indennizzi corrisposti dagli Assicuratori Sociali. Ha contestato, infine, la configurabilità di un danno riflesso nei confronti dei congiunti.
Si è costituito deducendo che la dinamica del sinistro era diversa rispetto a quella che CP_3 era stata descritta dall'attore in quanto il motociclo era caduto prima dell'urto e che lo stesso aveva urtato il proprio veicolo mentre era fermo come risultava dai danni riportati dai veicoli. Inoltre lo stesso attore, nella dichiarazione resa ai Vigili in data 22 agosto 2013, aveva dichiarato di non ricordare nulla dell'incidente, mentre nella successiva dichiarazione aveva fornito una ricostruzione analitica dell'incidente, mentre il conducente del motoveicolo aveva dichiarato di essere stato urtato dal veicolo BMW. Secondo il l'incidente si era verificato mentre il suo veicolo si trovava verso CP_3 il centro della carreggiata ed era stato determinato dal motoveicolo che scivolando lateralmente era entrato in collisione con la parte anteriore destra del suo veicolo.
Ha dedotto la inoperatività della presunzione ex articolo 2054 ed il mancato rispetto da parte del conducente del veicolo che era giunto in area di incrocio a velocità elevata aveva perso il controllo del motociclo e peraltro stava conducendo un veicolo privo di assicurazione trasportando il proprietario al quale era stata anche revocata la patente e che non era neppure certo di quale soggetto si trovasse concretamente alla guida del veicolo.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato chiesto il risarcimento.
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 garanzia per le vittime della strada eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto
l'incidente sarebbe stato provocato dal veicolo BMW e che l'articolo 141 del codice delle assicurazioni non trovava applicazione in caso di scopertura assicurativa del veicolo del vettore. Ha evidenziato come gli attori avessero raggiunto un accordo transattivo con l'Assicurazione
Admiral per l'importo complessivo di euro 800.000 più euro 50.000 per spese.
Ha esercitato azione di rivalsa nei confronti dell'attore nella qualità di proprietario del motociclo posto in circolazione senza la prescritta assicurazione obbligatoria e la compensazione tra le somme eventualmente dovute.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento sia in relazione all'attore sia in relazione ai congiunti.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. Parte_3
Nel corso del giudizio è stata depositata dalla società l'atto di transazione in data 6 CP_2 novembre 2014 nel quale gli attori hanno accettato la somma di euro 800.000 oltre euro 50.000 per spese legali "in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente
e futuro e rilascia(no) ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando irrevocabilmente di nulla più dover avere con rinuncia, quindi, ad ogni azione in qualsiasi sede ivi compresa in sede penale contro il guidatore ed il proprietario del veicolo". Tra le condizioni della transazione era compresa la consegna di una comunicazione del fondo di garanzia per le vittime della strada di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo stesso. I tre attori avevano sottoscritto la transazione individuando anche la ripartizione della somma tra loro.
La causa è stata trattenuta in decisione e con sentenza non definitiva in data 6 gennaio 2019 veniva dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere tra gli attori, e la Parte_4 società rappresentata dalla con compensazione delle spese, e rimessa sul ruolo CP_2 CP_4 per la prosecuzione del giudizio in relazione agli altri due convenuti.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda attrice;
condanna , e PA PA, in solido, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime Controparte_1 della strada le spese di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 4.000,00, di cui euro
4.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e PA Parte_1 Parte_2
PA che hanno svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza della Sentenza n. 23933/19 pubbl. 12/12/2019 - rg 44408/14
- Tribunale di Roma- giudice Parziale IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello, la nullità della sentenza n. 23933/19 pubbl. 12/12/2019 - rg 44408/14 - Tribunale di Roma- giudice Parziale per violazione dell'art 112 c.p.c in quanto affetta di vizio da ultrapetizione;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 23933/19 pubbl. 12/12/2019 - rg 44408/14 - Tribunale di
Roma - giudice Parziale: - accertare e rilevare che la IA ha corrisposto la CP_4 somma di euro 800.000,00, quale limite del massimale previsto dalla polizza stipulata dal convenuto
- Accertare e rilevare che il sig. viaggiava in qualità di trasportato sul CP_3 Parte_1 motociclo Honda SH tg. DH58167 e subiva lesioni a seguito del sinistro avvenuto in data 7 agosto
2013 tra il motociclo Honda SH tg. DH58167 - Condannare per l'effetto le n.q. Controparte_1 di F.G.V.S. e il sig. in solido ovvero alternativamente tra loro, al risarcimento di Parte_3 tutti i danni, diretti ed indiretti, fisici e morali, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, che si indicano nel loro ammontare, come specificato in narrativa e detratta la somma di euro 800.000,00 già corrisposta dalla IA , nella misura non inferiore ad euro 3.839.319,79 CP_4
(ovvero euro 4.539.319,79 – euro 700.000,00 già corrisposti) per il sig. nella Parte_1 misura non inferiore ad euro 581.933,00 (ovvero euro 631.933,00 – 50.000,00 già corrisposti) per la sig.ra , mamma convivente danneggiata di riflesso e nella misura non inferiore Parte_2 ad euro 363.562,00 (ovvero 413.562,00 – 50.000,00 già corrisposti) per la sig.ra PA PA, sorella convivente danneggiata di riflesso. Il tutto nelle somme maggiori o minori– sia in relazione alle singole voci che al totale complessivo - che verrà ritenuta secondo giustizia del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”.
Si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo, confermando la sentenza di I grado in ordine alla tacitazione di ogni diritto degli attori stante il risarcimento da parte di e la CP_2 sottoscrizione di quietanza liberatoria da parte di di PA PA e di Parte_1 [...]
. In subordine, sempre preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva Parte_2 di già n.q. di impresa designata per il FGVS e in ogni caso Controparte_1 Controparte_5 respingere le domande attoree avanzate nei confronti della comparente, perché infondate in fatto e in diritto e non provate anche in considerazione della transazione intercorsa con che ha già CP_2 risarcito tutti i danni allegati da controparte, stante l'esclusiva responsabilità del loro assicurato;
nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, condannare ex art. 292 CdA Parte_1 relativamente alle somme che la IA sarà tenuta a versare in relazione al sinistro di cui è causa con conseguente compensazione per le eventuali somme versande a comunque anche _1 per i danni riflessi e conseguenti. Vittoria di spese anche con risarcimento ex art. 96 c.p.c.”.
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto , e PA PA è articolato in due Parte_1 Parte_2 motivi.
Il primo motivo è rubricato “In via preliminare: Nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.”.
Il secondo motivo è invece intitolato “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.: errata ricostruzione e valutazione dei fatti e della documentazione in atti”.
La sentenza impugnata è motivata nei seguenti termini: “Preliminarmente occorre esaminare gli effetti della transazione raggiunta tra gli attori e l'Assicurazione Admiral nel presente giudizio.
Nella transazione raggiunta il 6 novembre 2014 tra gli attori, l' ed il non vi è alcuna CP_2 Pt_4 indicazione in ordine ad eventuale considerazione di responsabilità a carico di altri soggetti, di guisa che non risultano elementi che consentano di affermare che si tratti di una transazione parziale con uno dei possibili responsabili del sinistro.
Principio generale in materia, infatti, è che l'art. 1304, comma 1, cc., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.(Cass. Sez. III, 30 settembre 2015, n.
19541)
Inoltre, in materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull'ammontare del danno risarcibile in relazione all'intero debito tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all'ad. 1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione. (Cass. Sez. III, 30 agosto
2019, n. 21842). D'altra parte l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione;
né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza. (Cass. Sez. I, 18 giugno
2018, n. 16087)
Ovviamente la disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula. (Cass. Sez. III,
11 luglio 2014, n. 15895)
Nel presente giudizio la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo Controparte_1 di garanzia per le vittime della strada non ha espresso la volontà di avvalersi della transazione intercorsa tra le parti ed anzi si è opposta alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per effetto della intervenuta transazione da parte degli attori, dell e CP_2 del non essendo la stessa obbligata in solido con le altre parti, non essendovi alcun rapporto Pt_4 che giustificasse l'insorgenza di una obbligazione solidale ma unicamente una autonoma obbligazione di natura solidaristica di natura legale.
Di conseguenza si deve ritenere, che con la transazione in questione, dove non risulta indicato alcun parametro di concorde valutazione in ordine alla responsabilità considerata, le parti abbiano voluto definire il risarcimento sulla base della integrale responsabilità del proprio assicurato Pt_4
Infatti nel testo della transazione si legge "in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro e rilascia(no) ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando irrevocabilmente di nulla più dover avere con rinuncia, quindi, ad ogni azione in qualsiasi sede ivi compresa in sede penale contro ii guidatore ed il proprietario del veicolo". Tra le condizioni della transazione era compresa anche la consegna di una comunicazione del fondo di garanzia per le vittime della strada di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del
Fondo stesso.
Risulta, pertanto, evidente che la somma risulta essere stata determinata, accettata e liquidata sulla base dell'avvenuto rigetto della richiesta risarcitoria da parte del Fondo di Garanzia, a dimostrazione che la somma che veniva corrisposta non si riferiva alla quota dovuta dalla Admiral ma tra le parti era stata concordato l'integrale importo della somma che veniva accettata a tacitazione di ogni danno subito.
Diversamente non avrebbe avuto importanza, se fosse stata pagata solo la quota a carico dell'Admiral, la richiesta del rigetto della richiesta risarcitoria da parte del Fondo di garanzia.
D'altra parte se si fosse trattato di un pagamento parziale avrebbe dovuto essere indicata nella transazione la individuazione della quota di responsabilità sulla base della quale era stata raggiunta la transazione.
Di conseguenza ritiene il giudicante che essendo stata definita la integrale domanda risarcitoria introdotta nel presente giudizio mediante transazione, non residua alcun ulteriore danno suscettibile di valutazione.
Deve, quindi, essere affermata la intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto per effetto della transazione, non limitata in alcun modo alla eventuale obbligazione interna della obbligazione solidale - peraltro valevole per il e non per l'Impresa designata che non è Pt_3 obbligata in solido nel presente giudizio - che ha definito la domanda risarcitoria degli attori in modo completo.
Inoltre occorre ricordare che la domanda proposta nei confronti del Fondo da parte dell'attore, proprietario del veicolo messo in circolazione in assenza di assicurazione obbligatoria, postula che il danneggiato che agisce provi che la circolazione del veicolo fosse avvenuta senza sua colpa, essendo la mancata conoscenza della illegalità un fatto costitutivo della pretesa. (Cass. Sez. III, ord.
9 maggio 2019, n. 12231; Cass. Sez. III, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269)
Nel caso di specie risulta pacifico che l'attore fosse perfettamente a conoscenza del fatto che il motoveicolo non era assicurato, non avendo pagato il relativo premio, anche in conseguenza della intervenuta revoca della patente.
Di conseguenza deve escludersi la possibilità di proporre azione nei confronti dell'impresa designata in relazione ai danni subiti mentre si trovava quale trasportato sul proprio motoveicolo privo di assicurazione.
Tale conoscenza della illegale circolazione del motoveicolo esclude anche la possibilità dell'attore di proporre domanda anche nei confronti del conducente , al quale aveva affidato il Persona_1 motociclo per farsi trasportare, pur essendo perfettamente a conoscenza del fatto che il motociclo non poteva circolare in spazi pubblici, avendo scelto di non assicurarlo, né avendo fornito la prova di aver comunicato al la circostanza che il motoveicolo fosse privo di assicurazione. Pt_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”.
Con il primo motivo di gravame si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo l'appellante che il Giudice avrebbe violato il disposto della predetta norma, in quanto avrebbe affermato che la transazione intervenuta con era stata satisfattiva e posta a tacitazione di ogni pretesa. CP_2
Sostengono gli appellanti che, invece, l'importo ricevuto da oveva essere considerato CP_2 solo come acconto sul maggior avere in quanto l'offerta era stata effettuata in via concorsuale e non satisfattiva.
Deducono ancora che il Fondo avrebbe dapprima solo rilevato che l'accordo non poteva avere effetti sulle altre parti avendo poi e solamente nella comparsa conclusionale dichiarato che la transazione era da ritenersi satisfattiva.
Inoltre, secondo gli appellanti, l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 112 cpc riguarderebbe la circostanza che il Tribunale ha dichiarato che lo era a conoscenza della illegalità della _1 circolazione, ossia che il motoveicolo non era assicurato, senza che tuttavia l'eccezione fosse stata mai sollevata, con conseguente vizio di ultra petizione.
In ogni caso si precisa che lo ra venuto a conoscenza della scopertura solo al momento _1 dell'arrivo delle Autorità competenti.
Sostengono poi gli appellanti che il Giudice abbia comunque errato in quanto avrebbe fatto riferimento alla lettera d) dell'art. 283 Codice delle Assicurazioni ossia all'ipotesi in cui il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario e non alla lettera b) relativo all'ipotesi in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione. Soggiungono che, poiché la IA non avrebbe mai eccepito tale circostanza, anche per questo ci sarebbe violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo d'appello si lamenta la illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ovvero per l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti.
Gli appellanti, in particolare, e sempre in ordine all'atto di transazione relativo all'accordo con sostengono che il Giudice avrebbe erroneamente valutato l'atto di transazione, poiché il CP_2 risarcimento sarebbe da ritenersi parziale in quanto liquidato in via concorsuale.
A riprova di ciò fanno riferimento: -) alla circostanza che l'atto transattivo non risulterebbe sottoscritto da n.q. di FGVS;
-) al fatto che sarebbe intervenuta sentenza parziale nei CP_1 confronti di e del dichiarandosi tra loro cessata la materia del contendere. CP_2 Pt_4
I motivi propugnati che vanno esaminati congiuntamente per essere parzialmente sovrapponibili ed anche interconnessi, non meritano di essere condivisi.
Va premesso in via di principio e fermo quanto di qui appresso si dirà che le deduzioni svolte dal Fondo di Garanzia in ordine agli effetti della transazione intercorsa tra gli attori e la CP_2 compagnia di assicurazione del veicolo antagonista condotto dal non costituiscono eccezioni Pt_4 in senso stretto tali da porsi come fatti impeditivi estintivi o modificativi del diritto degli appellanti di agire nei confronti del detto Fondo, dovendo il Giudice in verità non solo interpretare l'accordo intervenuto ma anche stabilirne gli effetti che ne derivano in ordine alla dedotta causa petendi.
Ora, è pacifico come lo viaggiasse come trasportato sul veicolo di sua proprietà non _1 coperto da assicurazione;
egli, assieme alla madre ed alla sorella, queste ultime in qualità di vittime
“di rimbalzo”, ha agito sia nei confronti del responsabile civile del veicolo antagonista e della relativa compagnia di assicurazione ex art. 144 C.d.A, sia nei confronti del conducente del proprio veicolo e della compagnia di assicurazione del mezzo, nella specie il Fondo di Garanzia, stante la pacifica assenza di assicurazione del veicolo su cui viaggiava.
Nella prima memoria gli attori, dando atto di avere transatto con la compagnia ed il responsabile civile del veicolo antagonista, hanno chiesto che fosse condannata esclusivamente nella CP_1 qualità di Fondo di Garanzia.
Sicché come affermato da Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 440 (sul punto richiamata da Sez.
3, ordinanza n. 16477 del 5/07/2017), dichiarando inammissibile la questione di legittimità̀ costituzionale dell'art 141, quest'ultima norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato. Ha in particolare affermato il giudice delle leggi che “i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ad analoghe conclusioni, con riferimento all'art. 149, perviene Corte cost. 19 giugno 2009, n. 180).
Da tale passaggio dell'ordinanza n. 440 del 2008 si ricava che il rimedio previsto dall'art. 141 non limita la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144 (di 'strumento aggiuntivo di tutela' parla anche Sez. 3, sentenza n. 16181 del 30/7/2015).
Il trasportato potrebbe agire nei confronti del proprio vettore e dell'altro conducente in base al combinato disposto degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore.
Nel diverso caso dell'art. 141, con la contropartita del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Sez. 3, sentenza n. 20654 del 13/10/2016),
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito che in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo (diversamente Sez. 3, sentenza n. 4147 del 13/02/2019 include nel caso fortuito di cui all'art. 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto - conforme a tale pronuncia è Sez. 3, sentenza n. 14388 del 27/5/2019). Dev'essere conclusivamente affermata, in astratto, la piena legittimità dell'esercizio cumulativo, dell'azione ex art. 141 c.d.a., nei confronti dell'assicuratore del vettore sul quale si trovi il trasportato, e l'azione generale di danno nei confronti dei responsabili del sinistro.
Orbene, la corretta qualificazione della domanda come espletata dagli attori in citazione nei confronti del Fondo quale assicuratore legale del veicolo (vettore) su cui era trasportato l'attore non sembra richiamare affatto l'azione diretta ex art. 141 CDA, posto che gli attori hanno lì _1 posto a fondamento dell'azione risarcitoria proprio i danni da lui subiti come derivanti dall'azione concorsuale di tutti i responsabili del sinistro occorso, descrivendo sia il comportamento del Pt_4 conducente dell'autovettura che quello tenuto dal in qualità di conducente della moto su cui Pt_3 era trasportato lo dunque, deve ritenersi come l'azione esperita nei confronti del Fondo di _1
Garanzia quale assicuratore del veicolo su cui viaggiava lo non prescinda affatto _1 dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ma ne sia invece un elemento costitutivo.
Non vi è dubbio allora che l'azione sia stata intentata da parte degli attori nei confronti di tutti i responsabili del sinistro in ragione del rispettivo grado di colpa dei conducenti.
Va, a tal riguardo affermato, in linea generale, che “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di Garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili” (Cass. Sentenza n. 2347 del 01/02/2011 (Rv. 617266 -
01). Mancando il vincolo di solidarietà con il Fondo neppure avrebbe potuto farsi applicazione dell'art. 1301 c.c.
E, correttamente, il giudice ha ritenuto che nei soli confronti del conducente del veicolo Pt_3 su cui viaggiava lo esistesse la solidarietà e non pure nei confronti del Fondo. Orbene, e _1 quanto al vincolo solidale dell'obbligazione risarcitoria esistente nei soli confronti del deve Pt_3 rilevarsi come nessuna domanda sia stata riproposta nei suoi confronti in sede di memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. avendo gli attori chiesto la condanna unicamente nei confronti di Da ciò CP_1 consegue che le questioni sottese alla mancata adesione ex art. 1301 c.c. del condebitore solidale sono a questo punto irrilevanti non essendosi più proposta alcuna domanda nei suoi confronti. Pt_3
Con la prima memoria si è chiesta la cessazione della materia del contendere nei confronti della compagnia assicurativa e del conducente della vettura antagonista per CP_4 Parte_4 avvenuto pagamento della somma di euro 800.000,00 ma ciò che più rileva è che, sempre con detta memoria gli attori, nel proseguire l'azione contro il Fondo soltanto, non hanno fatto più alcun riferimento al comportamento concorrente del conducente né al necessario accertamento della Pt_3 responsabilità concorrente del predetto al fine di ottenere il danno residuo ma hanno invece inteso proseguire il giudizio nei soli confronti di quale assicuratore del veicolo trasportatore privo CP_1 di assicurazione per vedersi riconoscere l'intero danno e quindi le ulteriori somme che la stessa era
“tenuta a corrispondere a titolo di integrale risarcimento del danno”, ma a questo punto agendo solo in via diretta ex art. 141 CDA e non più unicamente ex artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni, così effettuando una inammissibile mutatio libelli non consentita non avendo proposto in via cumulativa entrambe le domande ma soltanto quella generale di danno.
Queste le conclusioni della prima memoria “Accertato e rilevato che il sig. Parte_1 viaggiava in qualità di trasportato sul motociclo Honda SH tg. DH58167 e subiva lesioni a seguito del sinistro avvenuto in data 7 agosto 2013 tra il motociclo Honda SH tg. DH58167, non assicurato
e la vettura BMW, tg. CF965LJ, assicurata per la RCA con la soc. Controparte_2
; Condannare per l'effetto le n.q. di F.G.V.S., al risarcimento di tutti i
[...] Controparte_1 danni, diretti ed indiretti, fisici e morali, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso..”
Gli attori, in sostanza, non hanno più inteso proseguire il giudizio anche sulla base dell'unica azione in origine intrapresa (quella ex art. 144 C.d.A.) ma ne hanno voluto esperire un'altra, del tutto diversa ma mai proposta, ovvero quella diretta di cui all'art. 141 C.D.A. e dunque per ciò solo inammissibile, posto che il principio di cumulatività delle azioni sottende e presuppone l'assunto incontrovertibile che, trattandosi di azioni ontologicamente diverse tra loro, esse siano state entrambe esperite sia pur in modo cumulativo.
In ogni caso e, pur volendo prescindere dai rilievi sopra esposti, vi è che nessuna censura può ascriversi alla sentenza impugnata in punto di interpretazione del contenuto della transazione stipulata con assicuratrice del mezzo condotto dal veicolo antagonista. CP_2
Nel testo della transazione si legge “in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro rilascia ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando irrevocabilmente di nulla più dover avere con rinuncia, quindi, ad ogni azione in qualsiasi sede ivi compresa in sede penale contro il guidatore ed il proprietario del veicolo”.
Tra le condizioni della transazione era compresa anche la consegna di una comunicazione del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo stesso e nella transazione in questione, come è evidente, non risulta indicato alcun parametro di concorde valutazione in ordine alla responsabilità considerata, segno questo che le parti hanno voluto definire il risarcimento sulla base della integrale responsabilità dell'assicurato
CP_2 Pt_4
Ne deriva che la somma risulta essere stata tra le parti dell'accordo transattivo determinata, accettata e liquidata sul presupposto dell'avvenuto rigetto della richiesta risarcitoria da parte del
Fondo di Garanzia a dimostrazione dell'assunto che la somma che veniva corrisposta non poteva riferirsi alla sola quota dovuta dalla Admiral ma, tra le parti, era stata concordato l'integrale importo della somma che veniva accettata dagli attori a tacitazione di ogni danno subito.
Se infatti fosse stata pagata solo la quota a carico dell' on avrebbe avuto senso chiedere CP_2 che ci fosse il rigetto della richiesta risarcitoria da parte del Fondo di Garanzia perché un'eventuale azione di rivalsa da parte di quest'ultima si sarebbe potuta riferire soltanto alla sua quota di responsabilità senza alcuna duplicazione risarcitoria a carico di CP_2
Inoltre ritiene la Corte, condividendo l'assunto del giudicante, che se si fosse trattato di un pagamento parziale le parti avrebbero dovuto indicare nella transazione la individuazione della quota di responsabilità sulla base della quale era stata raggiunta la transazione, mentre alcuna indicazione risulta nel detto accordo che invece come sopra rilevato fa riferimento esclusivamente all'intera obbligazione risarcitoria.
Di conseguenza può concludersi come, essendo stata definita l'integrale domanda risarcitoria introdotta mediante la transazione stipulata con on possa più residuare alcun ulteriore danno CP_2 suscettibile di accertamento. Ne deriva che in ogni caso merita conferma la intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto per effetto della transazione è stata definita la domanda risarcitoria degli attori in modo completo.
L'appello, dunque, va rigettato pur se con diversa motivazione rimanendo altresì assorbite le ulteriori questioni.
Venendo infine alla domanda proposta da ex art. 96 c.p.c. va detto che essa non merita CP_1 di essere accolta.
La domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa»
(Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine di poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emersa alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellata; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione.
Ed anzi, la complessità e la natura delle questioni giuridiche e fattuali affrontate ed in particolare quella relativa all'interpretazione della volontà negoziale di cui all'atto transattivo intercorso tra gli attori ed una delle parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e PA PA avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23933/2019, Parte_2 pubblicata il 12.12.2019 così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata con diversa motivazione;
-rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; -compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento in solido, da parte di _1
, e PA PA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Parte_2 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-