Versione
2 marzo 1997
2 marzo 1997
Art. 2775-bis.
(( (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari).)) ((Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis))
(( (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari).)) ((Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis))
Commentari • 103
- 1. privilegio specialehttps://www.brocardi.it/ · 312.47025
Consulenza legale Q201719306 (Articolo 2775 bis Codice Civile - Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari) «Per rispondere al quesito si analizza preliminarmente la fattispecie in astratto. La trascrizione del contratto preliminare costituisce una garanzia al fine di fornire...» Quesito Q201719306 (Articolo 2775 bis Codice Civile - Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari) «Salve, schematicamente le riassumo la mia vicenda in modo possa darmi un parere Legale sulla vicenda , e eventuali consigli. in qualità di promissario acquirente di...»
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Giurisprudenza • 174
- 1. Trib. Bari, sentenza 06/09/2023, n. 3413Provvedimento: […] mediante il quale intimava alla società opponente di pagare la somma di €. 75.000,00 in base al detto preliminare di vendita, asserendo che il proprio credito fosse munito di privilegio legale ex art. 2775 bis c.c. sul bene identificato catastalmente nel N.C.E.U. del Comune di Conversano al foglio 41, particella 5008 sub 5 situato al piano terra ed al piano ammezzato - soppalco della superficie complessiva di mq 431 sub 8, confinante con la particella 5008 sub 4, […] ovvero che abbia inteso trascrivere pignoramento sui medesimi beni o, infine, che sia intervenuta nell'esecuzione promossa da terzi nel medesimo triennio come prescritto nella seconda parte del comma 1 dell'art. 2775 bis c.p.c.. […]Leggi di più...
- mancanza formula esecutiva·
- privilegio speciale ex art. 2775 bis c.c.·
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- art. 615 c.p.c.·
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