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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3996/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Federico Lucci giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ta Simonetta Zannini CP_1
Quirini giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso e memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 4.2.2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, e - premesso di aver presentato in data istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento della condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. comma 3, legge n. 104/1992 e dei requisiti sanitati prescritti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, dopo aver invano presentato domanda in sede amministrativa il 12/7/2003, di aver contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva escluso la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 legge n. 18/1980, pur riconoscendo la sussistenza di un condizione di handicap, con dichiarazione di dissenso depositata il 10.1.2025 - ha dedotto che il ctu aveva erroneamente valutato le condizioni psico-fisiche e l'incidenza della patologie da cui era affetta, tali da integrare i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, la cui sussistenza emergeva dalla visita geriatrica del 29.4.2024, non considerata minimamente dall'ausiliare.
1 2.Si è costituito l' , eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto privo di specifici motivi CP_1
di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP, e nel merito, contestandone la fondatezza.
3.All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c., contestualmente depositata in via telematica.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni formulate dal ctu nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c..
4.1. Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico.
4.2.Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”, necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata prima con l'art. 54 d.l.
22.6.2012, n. 63, convertito con legge n. 134/2012, poi con l'art. 3, commi 26 e 31, d.lgs n.n.
149/2022..
4.3..Ne consegue che anche in questa sede può trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale
(v., tra le altre, Cass. 24.2.2003 n. 2797 e Cass. 30.8.2004 n. 17318).
4.4.Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u., dott. specialista in medicina legale e Persona_2
medicina interna, ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, tenendo conto dei criteri di valutazione dettati dalla legge 18/80.
4.5.In tal modo risulta accertato che la ricorrente è affetta da: a) Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico;
b) artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale in soggetto con ipotrofia muscolare della gamba destra;
c) incontinenza urinaria;
d) nodulo polmonare in fase di ulteriore accertamento.
2 L'ausiliare, dopo aver accuratamente esaminato l'evoluzione di tale patologie e la relativa incidenza invalidante, ha concluso nel senso che esse comportavano solo una condizione di handicap grave ex art.3, comma 3, legge n. 104/1992, ma non impedivano l'autonoma deambulazione o la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, atteso che, come constatato in sede di esame obiettivo, la periziata presentava capacità cognitive, mnesiche e prassiche perfettamente integre;
la capacità locomotoria era ridotta, ma manteneva comunque autonomia deambulatoria intradomestica;
. risultava inoltre in grado di eseguire (seppure lentamente e con qualche difficoltà) tutte le attività quotidiane di base, mentre dipendeva da altri per alcune attività strumentali, in particolare governo della casa ed approvvigionamenti (necessità assistenziale risolvibile con un programma di assistenza domiciliare su base settimanale per lo svolgimento di tali funzioni).
5.6.Con il ricorso proposto non sono stati forniti concreti elementi atti a far ritenere sussistente i requisiti di cui all'art.1 legge n. 18/1980, atteso che la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione delle conclusioni del ctu, senza, tuttavia, evidenziare alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal medesimo, nè indicare eventuali patologie non esaminate, né offrire alcuna indicazione sui criteri medico-legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, suffragate, tra l'altro, da quanto riscontrato in sede di esame obiettivo. Né la ricorrente ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria, limitandosi genericamente ad invocare le risultanze della visita geriatrica del 29.4.2024, che sono state espressamene presi in esame dal ctu, il quale ha sottolineato come “l'unica documentazione presente in atti consistesse in due visite geriatriche (con testo pressoché identico) eseguite attendibilmente con finalità medico legali, mentre non risultava depositata in atti alcuna documentazione clinica relativa alle infermità allegate dalla periziata (e riportate dal geriatra).
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
3 Deve, poi, evidenziarsi che, contrariamente a quanto sembra opinare la ricorrente, anche gravi e persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni dell'età non sono sufficienti ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 18/80, consistenti alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, per la cui valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs.
23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa ( v., tra le altre, Cass., 29.5.2009, n. 12521 e Cass., 28.7.2015, n. 15882).
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base del certificato di “intrasportabilità” prodotto, ove si afferma apoditticamente la sussistenza di tale condizione, senza neppure indicare le patologie che la determinerebbero e senza comunque evidenziare aggravamenti o sopravvenienza di nuove patologie.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui ha ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.
6. Poiché il giudice della precedente fase non ha emesso provvedimento di omologa parziale con riferimento alla condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, la cui sussistenza non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dell' , ricorrono i presupposti per accogliere CP_1
la domanda proposta in via subordinata, sicchè deve accertarsi e dichiararsi che la ricorrente versa nelle condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.7.2023.
7. Atteso l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambe le fasi, fatta eccezione per la spese di ctu, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
4
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento;
b) accerta e dichiara che la ricorrente versa nelle condizione di handicap grave ex art. 3, comma
3, legge n. 104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.7.2023..
c) compensa le spese di lite di entrambe le fasi, fatta eccezione per le spese di ctu della precedente fase che pone in via definitiva a carico dell' . CP_1
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3996/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Federico Lucci giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ta Simonetta Zannini CP_1
Quirini giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso e memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 4.2.2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, e - premesso di aver presentato in data istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento della condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. comma 3, legge n. 104/1992 e dei requisiti sanitati prescritti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, dopo aver invano presentato domanda in sede amministrativa il 12/7/2003, di aver contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva escluso la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 legge n. 18/1980, pur riconoscendo la sussistenza di un condizione di handicap, con dichiarazione di dissenso depositata il 10.1.2025 - ha dedotto che il ctu aveva erroneamente valutato le condizioni psico-fisiche e l'incidenza della patologie da cui era affetta, tali da integrare i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, la cui sussistenza emergeva dalla visita geriatrica del 29.4.2024, non considerata minimamente dall'ausiliare.
1 2.Si è costituito l' , eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto privo di specifici motivi CP_1
di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP, e nel merito, contestandone la fondatezza.
3.All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c., contestualmente depositata in via telematica.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni formulate dal ctu nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c..
4.1. Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico.
4.2.Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”, necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata prima con l'art. 54 d.l.
22.6.2012, n. 63, convertito con legge n. 134/2012, poi con l'art. 3, commi 26 e 31, d.lgs n.n.
149/2022..
4.3..Ne consegue che anche in questa sede può trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale
(v., tra le altre, Cass. 24.2.2003 n. 2797 e Cass. 30.8.2004 n. 17318).
4.4.Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u., dott. specialista in medicina legale e Persona_2
medicina interna, ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, tenendo conto dei criteri di valutazione dettati dalla legge 18/80.
4.5.In tal modo risulta accertato che la ricorrente è affetta da: a) Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico;
b) artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale in soggetto con ipotrofia muscolare della gamba destra;
c) incontinenza urinaria;
d) nodulo polmonare in fase di ulteriore accertamento.
2 L'ausiliare, dopo aver accuratamente esaminato l'evoluzione di tale patologie e la relativa incidenza invalidante, ha concluso nel senso che esse comportavano solo una condizione di handicap grave ex art.3, comma 3, legge n. 104/1992, ma non impedivano l'autonoma deambulazione o la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, atteso che, come constatato in sede di esame obiettivo, la periziata presentava capacità cognitive, mnesiche e prassiche perfettamente integre;
la capacità locomotoria era ridotta, ma manteneva comunque autonomia deambulatoria intradomestica;
. risultava inoltre in grado di eseguire (seppure lentamente e con qualche difficoltà) tutte le attività quotidiane di base, mentre dipendeva da altri per alcune attività strumentali, in particolare governo della casa ed approvvigionamenti (necessità assistenziale risolvibile con un programma di assistenza domiciliare su base settimanale per lo svolgimento di tali funzioni).
5.6.Con il ricorso proposto non sono stati forniti concreti elementi atti a far ritenere sussistente i requisiti di cui all'art.1 legge n. 18/1980, atteso che la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione delle conclusioni del ctu, senza, tuttavia, evidenziare alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal medesimo, nè indicare eventuali patologie non esaminate, né offrire alcuna indicazione sui criteri medico-legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, suffragate, tra l'altro, da quanto riscontrato in sede di esame obiettivo. Né la ricorrente ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria, limitandosi genericamente ad invocare le risultanze della visita geriatrica del 29.4.2024, che sono state espressamene presi in esame dal ctu, il quale ha sottolineato come “l'unica documentazione presente in atti consistesse in due visite geriatriche (con testo pressoché identico) eseguite attendibilmente con finalità medico legali, mentre non risultava depositata in atti alcuna documentazione clinica relativa alle infermità allegate dalla periziata (e riportate dal geriatra).
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
3 Deve, poi, evidenziarsi che, contrariamente a quanto sembra opinare la ricorrente, anche gravi e persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni dell'età non sono sufficienti ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 18/80, consistenti alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, per la cui valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs.
23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa ( v., tra le altre, Cass., 29.5.2009, n. 12521 e Cass., 28.7.2015, n. 15882).
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base del certificato di “intrasportabilità” prodotto, ove si afferma apoditticamente la sussistenza di tale condizione, senza neppure indicare le patologie che la determinerebbero e senza comunque evidenziare aggravamenti o sopravvenienza di nuove patologie.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui ha ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.
6. Poiché il giudice della precedente fase non ha emesso provvedimento di omologa parziale con riferimento alla condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, la cui sussistenza non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dell' , ricorrono i presupposti per accogliere CP_1
la domanda proposta in via subordinata, sicchè deve accertarsi e dichiararsi che la ricorrente versa nelle condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.7.2023.
7. Atteso l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambe le fasi, fatta eccezione per la spese di ctu, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
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P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento;
b) accerta e dichiara che la ricorrente versa nelle condizione di handicap grave ex art. 3, comma
3, legge n. 104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.7.2023..
c) compensa le spese di lite di entrambe le fasi, fatta eccezione per le spese di ctu della precedente fase che pone in via definitiva a carico dell' . CP_1
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
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