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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. P.U. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 47/2024, avente ad oggetto RICORSO RISTRUTTURAZIONE
DEBITI DEL CONSUMATORE, promosso da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
rilevato che con ricorso depositato in data 5/7/2024 i debitori istanti e Parte_1 Parte_2 chiedevano (tramite l'OCC dell'ODCEC di Ragusa) di omologare il piano di ristrutturazione
[...] dei debiti del consumatore proposto ai creditori;
rilevato che con decreto dell'11/7/2024 veniva assegnato termine per la comunicazione della proposta ai creditori, veniva disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti e veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti fino alla conclusione del procedimento;
rilevato che con decreto del 17/10/2024 venivano rimessi gli atti all'OCC, con invito a modificare la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel modo seguente:
- prevedendo il soddisfacimento integrale delle spese legali relative alla procedura esecutiva immobiliare n. 197/2019 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa, nonché delle presumibili spese per compensi del delegato-custode e dell'esperto stimatore;
- comprendendo fra i creditori gli enti impositori e indicando l' Controparte_1 quale titolare dei soli crediti per aggio e spese di riscossione;
- inserendo (previa verifica) l'ulteriore credito fatto valere dall' Controparte_2
, pari a euro 3.000,00 circa;
[...] rilevato che in data 18/12/2024 l'OCC depositava nuovamente la proposta, per come modificata a seguito del decreto del 17/10/2024; rilevato che in data 29/1/2025 l'OCC documentava di aver comunicato ai creditori mediante PEC la nuova proposta e dichiarava di non aver ricevuto osservazioni, ma meri aggiornamenti delle situazioni debitorie, precisando di non aver effettuato ulteriori modifiche del piano, considerato che i nuovi debiti (per somme comunque non rilevanti) sarebbero rimasti integralmente in capo ai debitori;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 78.901,78 quanto a entrambi i debitori istanti, di euro 16.352,72 quanto al solo e di euro 4.557,46 quanto alla Parte_1 sola;
Parte_2 ritenuto che la proposta prevede che:
- i crediti in prededuzione e professionali ( Ragusa, avv. dott. Controparte_3 CP_4
quanto alle spese della procedura esecutiva n. 197/2019 R.G.E.) Controparte_5 Controparte_6 siano soddisfatti al 100%;
- il credito ipotecario fondiario ( sia soddisfatto al 37%; Controparte_6
- i crediti con privilegio generale siano soddisfatti al 10%;
- i crediti chirografari siano soddisfatti al 5%;
ritenuto che l'importo messo a disposizione dai debitori istanti ammonta a euro 40.473,13;
ritenuto che il suddetto importo sarà corrisposto ai creditori in un arco temporale di cinque anni e nove mesi, mediante rate di euro 550,00 ciascuna (alle quali si aggiungeranno, per i primi cinque mesi, la somma di euro 400,00 mensili versata da , figlia dei debitori istanti, nonché Parte_3 la somma di euro 1.500,00 versata da al momento dell'omologa del piano); Parte_3
ritenuto che, in punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura;
ritenuto che, in primo luogo, i debitori istanti sono qualificabili come consumatori, in quanto:
- entrambi agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII);
- peraltro, è un lavoratore dipendente, assunto dalla con contratto a Parte_1 CP_7 tempo determinato con qualifica di “aiuto banc. spaccio carni”, mentre non svolge Parte_2 attività lavorativa per problemi di salute;
ritenuto che
, in secondo luogo, i debitori istanti versano in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, in quanto:
- il reddito netto di ammonta a circa euro 1.350,00 mensili, mentre Parte_1 Parte_2 percepisce una pensione di invalidità di circa euro 1.000,00 mensili;
- le spese per il mantenimento della famiglia dei debitori istanti (composta dai debitori istanti e dai figli , nata il [...], nato il [...], e nato il [...]) Pt_3 Per_1 Per_2 ammontano a circa euro 1.800,00 mensili;
- i debiti scaduti dei debitori istanti ammontano a euro 99.811,96 (euro 78.901,78 + euro 16.352,72
+ euro 4.557,46); ritenuto che, in terzo luogo, non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori istanti, e cioè;
- aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
- aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che
, con riguardo a quest'ultimo profilo, non risulta malafede o frode;
ritenuto che
la colpa può reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
ritenuto che
nel caso di specie non sussiste colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, prevalentemente determinato dal ricorso ad un mutuo (contratto nel 2007) con rata mensile di importo non elevato (euro 439,82) e non irragionevole alla luce del reddito a suo tempo percepito da (euro 1.250,00 mensili), tenuto conto anche del fatto che, all'epoca, le spese Parte_1 per il mantenimento della famiglia erano inferiori (in assenza della malattia di e in Parte_2 ragione dell'età dei figli dei debitori istanti); ritenuto che, peraltro, il sovraindebitamento è stato determinato anche da cause sopravvenute non imputabili ai debitori istanti (cessazione del rapporto di lavoro di con i precedenti Parte_1 datori di lavoro, e;
malattia di , con conseguente Per_3 Per_4 Pt_4 Parte_2 impossibilità di svolgere attività lavorativa); ritenuto che, oltre ad essere ammissibile per le ragioni finora esposte, il piano è anche fattibile, tenuto conto:
- del reddito di (circa euro 1.350,00 netti mensili) e della pensione di invalidità di Parte_1
(circa euro 1.000,00 mensili); Parte_2
- delle spese mensili preventivate per il mantenimento della famiglia (euro 1.800,00);
- della rata mensile che i debitori istanti si sono impegnati a versare ai creditori per tutta la durata del piano (euro 550,00 per cinque anni e nove mesi);
- del contributo prestato, per la fase iniziale del piano, dalla figlia dei debitori istanti,
[...]
(che svolge attività lavorativa in base a contratto a tempo indeterminato, con retribuzione Parte_3 pari a circa euro 1.450,00 netti mensili); ritenuto che i creditori non hanno contestato né le percentuali di soddisfacimento previste dal piano, né la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto che
, in conclusione, ricorrono tutte le condizioni per la chiesta omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai debitori istanti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e Parte_1
(nella versione modificata di cui alla nota di deposito del 18/12/2024); Parte_2
2) dispone che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
3) avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice se necessario) e riferire per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione del piano ogni sei mesi;
4) avverte l'OCC che, terminata l'esecuzione del piano, dovrà presentare una relazione finale;
5) dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Ragusa, 12 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 47/2024, avente ad oggetto RICORSO RISTRUTTURAZIONE
DEBITI DEL CONSUMATORE, promosso da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
rilevato che con ricorso depositato in data 5/7/2024 i debitori istanti e Parte_1 Parte_2 chiedevano (tramite l'OCC dell'ODCEC di Ragusa) di omologare il piano di ristrutturazione
[...] dei debiti del consumatore proposto ai creditori;
rilevato che con decreto dell'11/7/2024 veniva assegnato termine per la comunicazione della proposta ai creditori, veniva disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti e veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti fino alla conclusione del procedimento;
rilevato che con decreto del 17/10/2024 venivano rimessi gli atti all'OCC, con invito a modificare la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel modo seguente:
- prevedendo il soddisfacimento integrale delle spese legali relative alla procedura esecutiva immobiliare n. 197/2019 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa, nonché delle presumibili spese per compensi del delegato-custode e dell'esperto stimatore;
- comprendendo fra i creditori gli enti impositori e indicando l' Controparte_1 quale titolare dei soli crediti per aggio e spese di riscossione;
- inserendo (previa verifica) l'ulteriore credito fatto valere dall' Controparte_2
, pari a euro 3.000,00 circa;
[...] rilevato che in data 18/12/2024 l'OCC depositava nuovamente la proposta, per come modificata a seguito del decreto del 17/10/2024; rilevato che in data 29/1/2025 l'OCC documentava di aver comunicato ai creditori mediante PEC la nuova proposta e dichiarava di non aver ricevuto osservazioni, ma meri aggiornamenti delle situazioni debitorie, precisando di non aver effettuato ulteriori modifiche del piano, considerato che i nuovi debiti (per somme comunque non rilevanti) sarebbero rimasti integralmente in capo ai debitori;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 78.901,78 quanto a entrambi i debitori istanti, di euro 16.352,72 quanto al solo e di euro 4.557,46 quanto alla Parte_1 sola;
Parte_2 ritenuto che la proposta prevede che:
- i crediti in prededuzione e professionali ( Ragusa, avv. dott. Controparte_3 CP_4
quanto alle spese della procedura esecutiva n. 197/2019 R.G.E.) Controparte_5 Controparte_6 siano soddisfatti al 100%;
- il credito ipotecario fondiario ( sia soddisfatto al 37%; Controparte_6
- i crediti con privilegio generale siano soddisfatti al 10%;
- i crediti chirografari siano soddisfatti al 5%;
ritenuto che l'importo messo a disposizione dai debitori istanti ammonta a euro 40.473,13;
ritenuto che il suddetto importo sarà corrisposto ai creditori in un arco temporale di cinque anni e nove mesi, mediante rate di euro 550,00 ciascuna (alle quali si aggiungeranno, per i primi cinque mesi, la somma di euro 400,00 mensili versata da , figlia dei debitori istanti, nonché Parte_3 la somma di euro 1.500,00 versata da al momento dell'omologa del piano); Parte_3
ritenuto che, in punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura;
ritenuto che, in primo luogo, i debitori istanti sono qualificabili come consumatori, in quanto:
- entrambi agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII);
- peraltro, è un lavoratore dipendente, assunto dalla con contratto a Parte_1 CP_7 tempo determinato con qualifica di “aiuto banc. spaccio carni”, mentre non svolge Parte_2 attività lavorativa per problemi di salute;
ritenuto che
, in secondo luogo, i debitori istanti versano in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, in quanto:
- il reddito netto di ammonta a circa euro 1.350,00 mensili, mentre Parte_1 Parte_2 percepisce una pensione di invalidità di circa euro 1.000,00 mensili;
- le spese per il mantenimento della famiglia dei debitori istanti (composta dai debitori istanti e dai figli , nata il [...], nato il [...], e nato il [...]) Pt_3 Per_1 Per_2 ammontano a circa euro 1.800,00 mensili;
- i debiti scaduti dei debitori istanti ammontano a euro 99.811,96 (euro 78.901,78 + euro 16.352,72
+ euro 4.557,46); ritenuto che, in terzo luogo, non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori istanti, e cioè;
- aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
- aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che
, con riguardo a quest'ultimo profilo, non risulta malafede o frode;
ritenuto che
la colpa può reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
ritenuto che
nel caso di specie non sussiste colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, prevalentemente determinato dal ricorso ad un mutuo (contratto nel 2007) con rata mensile di importo non elevato (euro 439,82) e non irragionevole alla luce del reddito a suo tempo percepito da (euro 1.250,00 mensili), tenuto conto anche del fatto che, all'epoca, le spese Parte_1 per il mantenimento della famiglia erano inferiori (in assenza della malattia di e in Parte_2 ragione dell'età dei figli dei debitori istanti); ritenuto che, peraltro, il sovraindebitamento è stato determinato anche da cause sopravvenute non imputabili ai debitori istanti (cessazione del rapporto di lavoro di con i precedenti Parte_1 datori di lavoro, e;
malattia di , con conseguente Per_3 Per_4 Pt_4 Parte_2 impossibilità di svolgere attività lavorativa); ritenuto che, oltre ad essere ammissibile per le ragioni finora esposte, il piano è anche fattibile, tenuto conto:
- del reddito di (circa euro 1.350,00 netti mensili) e della pensione di invalidità di Parte_1
(circa euro 1.000,00 mensili); Parte_2
- delle spese mensili preventivate per il mantenimento della famiglia (euro 1.800,00);
- della rata mensile che i debitori istanti si sono impegnati a versare ai creditori per tutta la durata del piano (euro 550,00 per cinque anni e nove mesi);
- del contributo prestato, per la fase iniziale del piano, dalla figlia dei debitori istanti,
[...]
(che svolge attività lavorativa in base a contratto a tempo indeterminato, con retribuzione Parte_3 pari a circa euro 1.450,00 netti mensili); ritenuto che i creditori non hanno contestato né le percentuali di soddisfacimento previste dal piano, né la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto che
, in conclusione, ricorrono tutte le condizioni per la chiesta omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai debitori istanti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e Parte_1
(nella versione modificata di cui alla nota di deposito del 18/12/2024); Parte_2
2) dispone che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
3) avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice se necessario) e riferire per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione del piano ogni sei mesi;
4) avverte l'OCC che, terminata l'esecuzione del piano, dovrà presentare una relazione finale;
5) dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Ragusa, 12 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo