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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1995/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1995 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GABRIELLA GAGLIO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'amministratore di sostegno avvocato Neri Cappugi, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CAMPODONI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza dell'11/09/2025):
1 “pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- disporre che venga affidato in via esclusiva alla madre, la quale dovrà tuttavia Per_1 concordare con il padre le decisioni più importanti per il figlio in tema di salute, scelta dell'istituto scolastico, residenza;
- collocare presso la madre;
Per_1
- disporre che frequenti il padre una volta a settimana o comunque nei tempi Per_1 indicati dalla struttura ove è ospite il padre, alla presenza della madre o di una terza persona di fiducia dei genitori;
- disporre il monitoraggio del nucleo familiare a cura del servizio sociale competente per territorio;
- considerato che al momento a non è stato formalmente richiesto di Parte_1 versare la rata di € 700,00 mensili del finanziamento contratto da Persona_2
Francia, porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
l'importo mensile di € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da
; Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie scolastiche, sanitarie (non comprese nel SSN), sportive, per centri estivi, necessarie per il figlio;
- compensazione delle spese di lite del giudizio di separazione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio), da Controparte_1 il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di
[...] separazione.
2 Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
Tenuto conto che è ancora in atto il percorso di disintossicazione di Controparte_1 attualmente ospite presso la comunità Poggiovalle a Barberino di Mugello, la separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato l'[...], Per_1 il quale continuerà a vivere con la madre in un regime di affidamento esclusivo, mantenendo un rapporto continuativo con il padre, che incontrerà nei tempi indicati dalla struttura alla presenza della madre o di una terza persona di fiducia dei genitori;
va altresì disposto il monitoraggio del nucleo familiare a cura del servizio sociale territorialmente competente.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 19/12/1982, e , n. a RIO DE JANEIRO Controparte_1
(BRASILE), il 13/04/1981 (matrimonio contratto a Fiesole (FI) il 26/06/2019, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiesole (FI) al n. 66, parte 2, serie
C, anno 2019);
3 - affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, la quale dovrà tuttavia Per_1 concordare con il padre le decisioni più importanti per il figlio in tema di salute, scelta dell'istituto scolastico, residenza;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare a cura del servizio sociale competente per territorio;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1995 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GABRIELLA GAGLIO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'amministratore di sostegno avvocato Neri Cappugi, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CAMPODONI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza dell'11/09/2025):
1 “pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- disporre che venga affidato in via esclusiva alla madre, la quale dovrà tuttavia Per_1 concordare con il padre le decisioni più importanti per il figlio in tema di salute, scelta dell'istituto scolastico, residenza;
- collocare presso la madre;
Per_1
- disporre che frequenti il padre una volta a settimana o comunque nei tempi Per_1 indicati dalla struttura ove è ospite il padre, alla presenza della madre o di una terza persona di fiducia dei genitori;
- disporre il monitoraggio del nucleo familiare a cura del servizio sociale competente per territorio;
- considerato che al momento a non è stato formalmente richiesto di Parte_1 versare la rata di € 700,00 mensili del finanziamento contratto da Persona_2
Francia, porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
l'importo mensile di € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da
; Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie scolastiche, sanitarie (non comprese nel SSN), sportive, per centri estivi, necessarie per il figlio;
- compensazione delle spese di lite del giudizio di separazione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio), da Controparte_1 il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di
[...] separazione.
2 Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
Tenuto conto che è ancora in atto il percorso di disintossicazione di Controparte_1 attualmente ospite presso la comunità Poggiovalle a Barberino di Mugello, la separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato l'[...], Per_1 il quale continuerà a vivere con la madre in un regime di affidamento esclusivo, mantenendo un rapporto continuativo con il padre, che incontrerà nei tempi indicati dalla struttura alla presenza della madre o di una terza persona di fiducia dei genitori;
va altresì disposto il monitoraggio del nucleo familiare a cura del servizio sociale territorialmente competente.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 19/12/1982, e , n. a RIO DE JANEIRO Controparte_1
(BRASILE), il 13/04/1981 (matrimonio contratto a Fiesole (FI) il 26/06/2019, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiesole (FI) al n. 66, parte 2, serie
C, anno 2019);
3 - affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, la quale dovrà tuttavia Per_1 concordare con il padre le decisioni più importanti per il figlio in tema di salute, scelta dell'istituto scolastico, residenza;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare a cura del servizio sociale competente per territorio;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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