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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17985/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 17985/2015, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2486/15, depositata in data 11.9.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari”;
vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Moretti Parte_1
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Ambrosio Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con decreto ingiuntivo n. 3950/2012 emesso il 18.12.2012, il Giudice di Pace di Bari, su istanza di , ha ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 2.998,51 oltre interessi legali, a titolo di compenso per l'espletamento “dell'incarico di consulenza
ed assistenza in materia previdenziale e per l'elaborazione di pratiche di tipo assistenziale per
1 l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile presso l'ASL BA e l'INPS”.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2013, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il D.I. n. 3950/2012, contestando e disconoscendo la documentazione prodotta nel procedimento monitorio, con particolare riferimento al “mandato professionale del 11.1.2008”
(prodotto in copia sub doc. 1 del fascicolo della fase monitoria) e “lettera del 25.07.2011” (doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), sostenendo l'inesistenza del credito azionato nonché l'inesistenza e/o la nullità del contratto d'incarico professionale per mancanza di accordo e di causa.
Quindi, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo e, nel merito, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto, ha istato per la dichiarazione di nullità, inefficacia o annullabilità e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Istauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.5.2013, si è costituito in Pt_1
giudizio, ribadendo di aver svolto in favore di le attività oggetto del contratto Controparte_1
denominato “mandato professionale” datato 11.1.2008 e che la stessa, in virtù di ciò, ottenuto il pagamento di € 12.181,00 a titolo di arretrati e assegno mensile di invalidità parziale civile, aveva provveduto a versare la somma di € 2.000,00 a titolo di acconto sul maggior compenso dovuto,
rifiutandosi di pagare il saldo.
Quindi, opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei necessari presupposti, ha concluso in conformità, istando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante produzione documentale, interrogatorio formale di e e prova per testi, il Giudice di Pace di Bari, con Controparte_1 Parte_1
2 sentenza n. 2468/15, depositata in data 11.9.2015, “ritenendo sussistenti presupposti di nullità del
(contratto ndr) ex art. 1418 difettando, uno dei requisiti fondamentali ovvero, la liceità della causa
ossia, la ragione economico-sociale del contratto, che a mente dell'art. 1343 sussiste allorquando la
causa è contraria al buon costume ovvero, assunta nel rispetto di tutti i principi e le esigenze etiche
della morale collettiva che costituiscono la morale sociale, e cioè il complesso delle regole cui si
uniforma la genericità delle persone corrette di buona fede e di sani principi, in un determinato
momento ed in un dato ambiente violazione che, in ragione di quanto innanzi enunciato, non si può
disconoscere”, ha accolto l'opposizione e dichiarato “nullo” il decreto ingiuntivo n. 3950/2012,
compensando interamente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 25.11.2015, ha interposto appello avverso la Pt_1
menzionata pronuncia, notificata in data 26.10.2015, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice di prime cure, in particolare nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto nullo il contratto di cui innanzi per contrarietà della causa al buon costume.
L'appellato ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, di “riformare i capi della
sentenza ove il Giudice ha statuito che 'la prestazione espletata dal non rientra tra quelle Pt_1
riservate gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro' (dato che l'elencazione riportata dal Giudice
è meramente esemplificativa), stabilendo che invece il dott. aveva facoltà di svolgere le Pt_1
prestazioni di consulenza di cui al contratto a favore della a conferma della parte di CP_1
sentenza ove invece (contraddittoriamente) lo stesso Giudice ha affermato che 'la prestazione espletata
dal non rientra tra quelle riservate agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro' (…) Pt_1
riformare l'intero capo della parte motiva della sentenza (dal quinto rigo di pag.9), chiarendo che
invece il contratto era ed è pienamente valido, efficace e lecito, conseguentemente riformando il
dispositivo nel senso di confermare il decreto ingiuntivo invece annullato, dichiarando vinte le spese di
3 entrambi i gradi del giudizio a favore dell'appellante”.
Con comparsa depositata in data 23.2.2016 si è costituita in giudizio che, Controparte_1
riproponendo le difese svolte nel giudizio di opposizione e sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto delle avverse istanze con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione dallo scrivente, frattanto subentrato al precedente
Giudice.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2.1 – Alla luce delle risultanze istruttorie e probatorie emerse dall'istruttoria di primo grado,
questo Tribunale ritiene l'impugnata pronuncia non meritevole di riforma, per le ragioni di seguito precisate.
Nel procedimento monitorio il creditore ha dedotto che: - ha sottoscritto il Controparte_1
contratto denominato “mandato professionale”, datato 11.1.2008, con il quale aveva conferito a
[...]
l'incarico di consulenza e assistenza in materia previdenziale ed elaborazione della pratica Pt_1
pensionistica e di aggravamento dell'invalidità civile presso la ASL e l'INPS, impegnandosi a riconoscergli un compenso complessivo pari ad € 3.600,00, oltre spese generali nella misura del 12,5%,
cassa previdenziale ed iva (v. ricorso per decreto ingiuntivo in atti); - all'esito dell'espletamento dell'incarico, la debitrice ha conseguito “dall'INPS arretrati per assegno di assistenza quale invalido
parziale, per € 12.181,00, oltre ad un assegno mensile di € 267,57 a tempo indeterminato”; -
conseguentemente, ha provveduto a pagare la somma di € 2.000,00 (comprensiva di oneri ed accessori),
a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Nel giudizio di opposizione, l'odierna appellata ha, di contro, eccepito: - di aver presentato domanda per il primo accertamento di invalidità in data 21.10.2003 a seguito del quale ha conseguito il
4 riconoscimento dell'invalidità parziale nella misura del 50%; - di essersi sottoposta, in data 18.6.2007, a ulteriore visita medica, per sopraggiunto peggioramento delle condizioni fisiche;
- che nel giugno-luglio
2008 il marito si era rivolto al “Patronato che si trova alle spalle della D.P. del Lavoro alla via F. Filzi
al fine di poter chiedere all'Inps un assegno mensile per invalidi civili parziali”; - di aver firmato
“alcuni moduli portati alla sua attenzione dal marito, che provvedeva a depositare in data 06.08.2008”;
- di essere stata convocata a nuova visita medica solo in data 12.10.2011 (quindi dopo due anni dal deposito della documentazione); - di aver ottenuto il riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità e conseguentemente, il pagamento, da parte dell'INPS, degli arretrati per assegno di assistenza quale invalido parziale all'80%, per € 12.181,00, nonché dell'assegno mensile di € 267,57; -
di non aver mai visto e conosciuto fino al maggio 2012, allorché è pervenuta la prima richiesta Pt_1
di corresponsione di somme di denaro a titolo di compenso professionale.
Quindi, dopo aver dichiarato di disconoscere la documentazione prodotta in giudizio dal
[...]
, con specifico riferimento al contratto di “mandato professionale”, ne ha sostenuto la nullità per Pt_1
mancanza di accordo e/o di causa, eccependo: a) la carenza del requisito soggettivo in capo al professionista che, in quanto consulente del lavoro, non avrebbe potuto svolgere l'attività descritta in contratto;
b) la carenza del requisito oggettivo, poiché la pratica pensionistica de qua è espletabile tramite la compilazione e l'inoltro di una semplice modulistica personalmente dalla parte interessata oppure con l'assistenza gratuita dei patronati, pertanto non vi era alcun motivo di impegnarsi a corrispondere l'ingente importo di 4.000,00 euro a titolo di compenso;
c) la genericità della descrizione della prestazione contenuta nel presunto contratto nonché l'abnormità-esosità del compenso, peraltro mai concordato con . Pt_1
2.2 – Innanzitutto, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale il giudice deve accertare la
5 sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con l'ingiunzione.
In tale contesto, il creditore opposto, attore in senso sostanziale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., deve fornire adeguata prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande, potendo anche produrre nuove prove a integrazione di quelle già offerte nel giudizio monitorio.
Inoltre, nei giudizi, come il presente, aventi ad oggetto crediti professionali, incombe sul professionista l'onere di fornire tutti gli elementi dimostrativi della pretesa creditoria avanzata, al fine di consentire al giudice di merito di verificare l'esecuzione delle singole prestazioni da parte del professionista e la corresponsione dei relativi importi.
Nel caso di specie, a fronte della propria pretesa, il professionista ha versato in atti un documento denominato “mandato professionale”, sottoscritto da e datato 11.1.2008, Controparte_1
a mezzo del quale quest'ultima ha conferito a l'incarico di assisterla e di “elaborare la pratica Pt_1
Pt_ pensionistica e di aggravamento dell'invalidità civile presso la ASL NPS” e si è impegnata a corrispondergli un “onorario complessivo” di € 4.000,00, oltre oneri accessori.
convenuta in senso sostanziale, dal canto suo, pur avendo dichiarato fin dall'atto CP_1
introduttivo del giudizio di opposizione di “disconoscere il valore probatorio e la difformità delle copie
dai presunti originali (ove esistenti)”, depositati nel procedimento monitorio dal creditore-opposto, non ha, tuttavia, mai realmente disconosciuto tali scritture, essendosi limitata a farne espressa riserva (v.
pag. 2 della citazione in opposizione a D.I.).
Ciononostante, va rilevato che l'opponente ha puntualmente e decisamente contestato il contenuto del suddetto mandato, sostenendo di non aver conferito a l'incarico professionale Pt_1
ivi genericamente descritto e di non aver mai assunto l'impegno di corrispondere il compenso ivi indicato, affermandone, peraltro, la manifesta eccessività rispetto all'attività che lo stesso avrebbe,
6 asseritamente, svolto (si veda, oltre all'atto introduttivo, il verbale del 16.5.2013 - pag. 2), oltre ad aver eccepito la nullità del contratto ex art. 1325 c.c., per mancanza di accordo e di causa.
L'odierno appellante, invece, ha sostenuto che il mandato professionale, mai realmente disconosciuto o impugnato di falso da per tale ragione, non sarebbe “più contestabile”, CP_1
dovendo, di conseguenza, ritenersi provati in via definitiva tanto l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale quanto l'accordo sul compenso.
L'assunto non si mostra condivisibile.
Infatti, se è vero che non ha né disconosciuto né impugnato di falso il mandato in CP_1
questione, è altresì vero che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, finanche una scrittura privata che sia stata oggetto di riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. o di verificazione ex art. 216 c.p.c. assume “valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto
dispone l'art. 2702 cod. civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e
non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate”; pertanto, “il contenuto di queste
ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova” (Cass. Civ., sent. n.
13321/2015) e dunque anche tramite prova orale.
Con riguardo al caso in esame valgano le seguenti considerazioni.
Come anticipato, -che, dapprima, ha negato di aver conosciuto prima del CP_1 Pt_1
maggio 2012- ha, poi, dedotto di non avergli mai conferito alcun mandato professionale e di non essersi impegnata a corrispondere il compenso ex adverso preteso.
Al fine di suffragare i propri assunti ha formulato richiesta di prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace ha -correttamente- ritenuto provato che Pt_1
avesse ricevuto l'incarico di curare la pratica di aggravamento dell'invalidità civile in favore di CP_1
[...]
7 Tanto, in effetti, è emerso, in primo luogo, dalla stessa prospettazione dei fatti operata dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ove ella stessa ha affermato che nel giugno-luglio 2008 suo marito si era rivolto al “Patronato che si trova alle spalle della D.P. del Lavoro
alla via F. Filzi al fine di poter chiedere all'Inps un assegno mensile per invalidi civili parziali”.
Successivamente, in sede di interrogatorio formale, ha confermato che “i contatti con il dott.
[...]
li ha avuti solo mio [suo, ndr] marito che mi sottoponeva dei fogli dicendomi di firmarli e che Pt_1
sarebbero serviti ad dott. ”. Pt_1
L'opponente, dunque, era a conoscenza sia dell'identità di sia del fatto che Pt_1
quest'ultimo era stato incaricato di seguire la pratica amministrativa di cui innanzi, sebbene per il tramite dell'intermediazione del marito di (come ammesso dallo stesso in sede di CP_1 Pt_1
interrogatorio formale), risultando, così, in parte smentito quanto inizialmente asserito in citazione.
Tale circostanza, peraltro, come rilevato anche dal primo Giudice, ha trovato conferma nella documentazione prodotta in giudizio dal , che prova l'avvenuto conferimento dell'incarico. Pt_1
Dall'istruttoria è, altresì, emerso che -presso la sede dell' di cui è Pt_1 CP_2
presidente- svolgeva, all'epoca dei fatti, sia l'attività, come libero professionista, di consulente del lavoro sia quella di “c.a.f.”, così come confermato dal teste . Testimone_1
Quest'ultimo, dichiaratosi collaboratore di , ha riferito di essere “addetto a portare le Pt_1
pratiche negli uffici per conto del Dott. sia di quelle dello studio privato che della Pt_1
Associazione” e ha precisato che “vi è una unica utenza telefonica nel locale di via F. Filzi n. 12 dove si
trova sia lo studio che l'associazione che il CAF”, aggiungendo di ricevere “un contributo dal Dott.
[...]
ma non posso riferire se come Associazione o dal dott. come professionista”. Pt_1 Pt_1
2.3 – Anche in ragione delle illustrate risultanze, dev'essere valutato con particolare attenzione il contenuto del più volte citato mandato, con specifico riferimento (i) all'attività professionale demandata
8 al professionista (e in concreto espletata) e (ii) alla misura del compenso concordato.
Infatti, al fine di ottenere la corresponsione del compenso non è sufficiente dimostrare il conferimento dell'incarico e la pattuizione dell'onorario ma è necessario provare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la natura e la complessità di quest'ultima.
Ebbene, nel “mandato professionale” datato 11.1.2008 l'oggetto dell'incarico conferito è
genericamente individuato nell'assistenza e nell'elaborazione della “pratica pensionistica e di
aggravamento dell'invalidità civile presso l'ASL e l'INPS”; mentre, la misura dell'onorario è indicata in complessivi “€ 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge (spese generali 12,5%, cassa
previdenza, iva ed interessi)”.
Quanto all'importo indicato in tale documento va, innanzitutto, rilevato che lo stesso professionista, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha affermato di essere creditore, complessivamente, di
€ 3.600,00, oltre oneri accessori, dunque di un importo diverso e inferiore rispetto a quello indicato nel mandato, pari ad € 4.000,00 (oltre oneri accessori e spese “che risulteranno eventualmente necessarie”).
Tale discrasia persiste anche alla luce dell'esame della nota pro forma n. 18/2012 (allegato n. 3
al fascicolo del procedimento monitorio) ove il professionista ha indicato l'importo dovuto in €
3.600,00 (al netto di spese generali, cassa, iva ed interessi) a titolo di onorario per l'espletamento dell'attività di “Consulenza ed assistenza in materia previdenziale ed elaborazione pratica di tipo
assistenziale (assegno di invalidità civile) presso INPS”.
Sicché, stante questa, evidente, incongruenza, e considerato peraltro che stesso ha Pt_1
affermato di aver incontrato e il marito, per il conferimento dell'incarico, nel giugno- Controparte_1
luglio 2008 (quindi in epoca successiva alla data che si rinviene in calce al mandato in parola), deve far ritenere non adeguatamente provata la sussistenza di valido accordo sul compenso, come, invece,
asserito dall'appellante, non essendosi nemmeno certezza (stante, anche, quanto dichiarato dall'odierno
9 appellante) in ordine al momento in cui l'onorario sarebbe stato concordato.
In tema, giova rammentare che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per
prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. ord. n.
21522/2019) e che “ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza
dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il
"quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista,
sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.” (Cass., ord.
357/2023).
È, dunque, onere del professionista offrire gli elementi necessari a individuare in concreto in cosa è consistita la prestazione professionale asseritamente svolta al fine di determinare la misura del compenso dovuto, che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2233, co. II, c.c., “in ogni caso (…) deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
Nel caso di specie, l'originaria opponente, come già chiarito, ha contestato sia l'espletamento della prestazione sia l'eccessività del compenso preteso.
Per contro, il professionista, ferme restando le considerazioni già effettuate in ordine al mandato in atti, si è limitato a depositare una “parcella pro forma”.
Tuttavia, per quel che maggiormente in questa sede rileva, nel mandato non viene specificamente stabilita l'attività demandata a (come visto, infatti, si rinviene esclusivamente Pt_1
il riferimento all'assistenza e all'elaborazione della pratica pensionistica) e negli scritti difensivi del presente giudizio (in primis, nel ricorso per d.i.) tale lacuna non viene colmata, atteso che l'odierno appellante si è limitato ad addurre -quasi in maniera tautologica- di aver predisposto “tutte le istanze
necessarie per l'espletamento dell'incarico conferitogli”, senza null'altro aggiungere o puntualizzare.
10 Conseguentemente, non si evince con chiarezza l'intera attività che avrebbe svolto, il Pt_1
che vale a fortiori se si considera che i documenti presenti in atti (afferenti alla pratica amministrativa innanzi citata) non recano la firma dell'odierno appellante, che in essi non viene neanche menzionato.
Pertanto, dando per acclarato -sulla scorta delle risultanze istruttorie e probatorie- che la prestazione eseguita in favore di sia consistita soltanto nella predisposizione della modulistica CP_1
da allegare alla domanda di aggravamento della percentuale di invalidità, effettivamente inviata in data
6.8.2008, e nella redazione della lettera di sollecito della convocazione a visita medica, datata 25.7.2011
(prodotta sub doc. 4), come d'altronde ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio formale, Pt_1
s'impone di osservare che non sono emersi (poiché non allegati e non provati dall'istante, sul quale incombeva il relativo onere) elementi e circostanze atti a giustificare la corresponsione di un compenso superiore rispetto a quello già ricevuto dal consulente, per complessivi € 2.000,00.
Appare, in definitiva, evidente che l'opera prestata dal non risulta connotata da elevata Pt_1
complessità e non implica la trattazione e la risoluzione di questioni in fatto e/o in diritto complesse.
D'altronde, si ribadisce, il professionista non ha neanche prospettato il grado di difficoltà
richiesto da tale attività, l'impegno profuso o le particolari competenze richieste per lo svolgimento della prestazione in questione.
A tanto deve, decisivamente, aggiungersi che l'importo, asseritamente pattuito, non risulta essere stato determinato sulla base di tariffe professionali o parametri di legge.
Infatti, tanto nel mandato dell'11.1.2008 quanto negli scritti difensivi del presente giudizio non vengono illustrati i criteri in forza dei quali si è pervenuti a siffatta quantificazione.
Né è possibile desumerlo dalle citate fatture pro-forma, da cui si evince soltanto che ha Pt_1
applicato taluni oneri spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, avendo richiesto il pagamento del contributo previdenziale di norma dovuto da questa categoria di professionisti.
11 Talché, essendo la quantificazione del tutto disancorata da qualsivoglia criterio, alla luce di quanto finora evidenziato e posto, peraltro, che non ha allegato, nemmeno in sede monitoria, Pt_1
l'apposito parere di congruità della competente associazione professionale, l'importo di € 2.000,00, che il creditore stesso ha affermato di aver già ricevuto, deve essere considerato pienamente satisfattivo della pretesa creditoria avanzata, trattandosi di somma congrua rispetto alla prestazione effettivamente espletata.
Donde l'integrale reiezione dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate in dispositivo facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate) di cui al Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), con esclusione dal computo del compenso relativo alla fase istruttoria,
che non si è tenuta.
Considerato che l'appellata vittoriosa è stata ammessa (con delibera del COA di Bari del
27.1.2016) al patrocinio a spese dello Stato e che tale ammissione dev'essere in questa sede confermata,
la condanna alle spese di lite dev'essere disposta in favore dell'Erario.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 2486/15, emessa dal GdP di Bari, depositata l'11.9.2015, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
12 - condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 18 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 17985/2015, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2486/15, depositata in data 11.9.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari”;
vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Moretti Parte_1
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Ambrosio Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con decreto ingiuntivo n. 3950/2012 emesso il 18.12.2012, il Giudice di Pace di Bari, su istanza di , ha ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 2.998,51 oltre interessi legali, a titolo di compenso per l'espletamento “dell'incarico di consulenza
ed assistenza in materia previdenziale e per l'elaborazione di pratiche di tipo assistenziale per
1 l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile presso l'ASL BA e l'INPS”.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2013, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il D.I. n. 3950/2012, contestando e disconoscendo la documentazione prodotta nel procedimento monitorio, con particolare riferimento al “mandato professionale del 11.1.2008”
(prodotto in copia sub doc. 1 del fascicolo della fase monitoria) e “lettera del 25.07.2011” (doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), sostenendo l'inesistenza del credito azionato nonché l'inesistenza e/o la nullità del contratto d'incarico professionale per mancanza di accordo e di causa.
Quindi, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo e, nel merito, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto, ha istato per la dichiarazione di nullità, inefficacia o annullabilità e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Istauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.5.2013, si è costituito in Pt_1
giudizio, ribadendo di aver svolto in favore di le attività oggetto del contratto Controparte_1
denominato “mandato professionale” datato 11.1.2008 e che la stessa, in virtù di ciò, ottenuto il pagamento di € 12.181,00 a titolo di arretrati e assegno mensile di invalidità parziale civile, aveva provveduto a versare la somma di € 2.000,00 a titolo di acconto sul maggior compenso dovuto,
rifiutandosi di pagare il saldo.
Quindi, opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei necessari presupposti, ha concluso in conformità, istando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante produzione documentale, interrogatorio formale di e e prova per testi, il Giudice di Pace di Bari, con Controparte_1 Parte_1
2 sentenza n. 2468/15, depositata in data 11.9.2015, “ritenendo sussistenti presupposti di nullità del
(contratto ndr) ex art. 1418 difettando, uno dei requisiti fondamentali ovvero, la liceità della causa
ossia, la ragione economico-sociale del contratto, che a mente dell'art. 1343 sussiste allorquando la
causa è contraria al buon costume ovvero, assunta nel rispetto di tutti i principi e le esigenze etiche
della morale collettiva che costituiscono la morale sociale, e cioè il complesso delle regole cui si
uniforma la genericità delle persone corrette di buona fede e di sani principi, in un determinato
momento ed in un dato ambiente violazione che, in ragione di quanto innanzi enunciato, non si può
disconoscere”, ha accolto l'opposizione e dichiarato “nullo” il decreto ingiuntivo n. 3950/2012,
compensando interamente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 25.11.2015, ha interposto appello avverso la Pt_1
menzionata pronuncia, notificata in data 26.10.2015, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice di prime cure, in particolare nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto nullo il contratto di cui innanzi per contrarietà della causa al buon costume.
L'appellato ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, di “riformare i capi della
sentenza ove il Giudice ha statuito che 'la prestazione espletata dal non rientra tra quelle Pt_1
riservate gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro' (dato che l'elencazione riportata dal Giudice
è meramente esemplificativa), stabilendo che invece il dott. aveva facoltà di svolgere le Pt_1
prestazioni di consulenza di cui al contratto a favore della a conferma della parte di CP_1
sentenza ove invece (contraddittoriamente) lo stesso Giudice ha affermato che 'la prestazione espletata
dal non rientra tra quelle riservate agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro' (…) Pt_1
riformare l'intero capo della parte motiva della sentenza (dal quinto rigo di pag.9), chiarendo che
invece il contratto era ed è pienamente valido, efficace e lecito, conseguentemente riformando il
dispositivo nel senso di confermare il decreto ingiuntivo invece annullato, dichiarando vinte le spese di
3 entrambi i gradi del giudizio a favore dell'appellante”.
Con comparsa depositata in data 23.2.2016 si è costituita in giudizio che, Controparte_1
riproponendo le difese svolte nel giudizio di opposizione e sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto delle avverse istanze con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione dallo scrivente, frattanto subentrato al precedente
Giudice.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2.1 – Alla luce delle risultanze istruttorie e probatorie emerse dall'istruttoria di primo grado,
questo Tribunale ritiene l'impugnata pronuncia non meritevole di riforma, per le ragioni di seguito precisate.
Nel procedimento monitorio il creditore ha dedotto che: - ha sottoscritto il Controparte_1
contratto denominato “mandato professionale”, datato 11.1.2008, con il quale aveva conferito a
[...]
l'incarico di consulenza e assistenza in materia previdenziale ed elaborazione della pratica Pt_1
pensionistica e di aggravamento dell'invalidità civile presso la ASL e l'INPS, impegnandosi a riconoscergli un compenso complessivo pari ad € 3.600,00, oltre spese generali nella misura del 12,5%,
cassa previdenziale ed iva (v. ricorso per decreto ingiuntivo in atti); - all'esito dell'espletamento dell'incarico, la debitrice ha conseguito “dall'INPS arretrati per assegno di assistenza quale invalido
parziale, per € 12.181,00, oltre ad un assegno mensile di € 267,57 a tempo indeterminato”; -
conseguentemente, ha provveduto a pagare la somma di € 2.000,00 (comprensiva di oneri ed accessori),
a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Nel giudizio di opposizione, l'odierna appellata ha, di contro, eccepito: - di aver presentato domanda per il primo accertamento di invalidità in data 21.10.2003 a seguito del quale ha conseguito il
4 riconoscimento dell'invalidità parziale nella misura del 50%; - di essersi sottoposta, in data 18.6.2007, a ulteriore visita medica, per sopraggiunto peggioramento delle condizioni fisiche;
- che nel giugno-luglio
2008 il marito si era rivolto al “Patronato che si trova alle spalle della D.P. del Lavoro alla via F. Filzi
al fine di poter chiedere all'Inps un assegno mensile per invalidi civili parziali”; - di aver firmato
“alcuni moduli portati alla sua attenzione dal marito, che provvedeva a depositare in data 06.08.2008”;
- di essere stata convocata a nuova visita medica solo in data 12.10.2011 (quindi dopo due anni dal deposito della documentazione); - di aver ottenuto il riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità e conseguentemente, il pagamento, da parte dell'INPS, degli arretrati per assegno di assistenza quale invalido parziale all'80%, per € 12.181,00, nonché dell'assegno mensile di € 267,57; -
di non aver mai visto e conosciuto fino al maggio 2012, allorché è pervenuta la prima richiesta Pt_1
di corresponsione di somme di denaro a titolo di compenso professionale.
Quindi, dopo aver dichiarato di disconoscere la documentazione prodotta in giudizio dal
[...]
, con specifico riferimento al contratto di “mandato professionale”, ne ha sostenuto la nullità per Pt_1
mancanza di accordo e/o di causa, eccependo: a) la carenza del requisito soggettivo in capo al professionista che, in quanto consulente del lavoro, non avrebbe potuto svolgere l'attività descritta in contratto;
b) la carenza del requisito oggettivo, poiché la pratica pensionistica de qua è espletabile tramite la compilazione e l'inoltro di una semplice modulistica personalmente dalla parte interessata oppure con l'assistenza gratuita dei patronati, pertanto non vi era alcun motivo di impegnarsi a corrispondere l'ingente importo di 4.000,00 euro a titolo di compenso;
c) la genericità della descrizione della prestazione contenuta nel presunto contratto nonché l'abnormità-esosità del compenso, peraltro mai concordato con . Pt_1
2.2 – Innanzitutto, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale il giudice deve accertare la
5 sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con l'ingiunzione.
In tale contesto, il creditore opposto, attore in senso sostanziale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., deve fornire adeguata prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande, potendo anche produrre nuove prove a integrazione di quelle già offerte nel giudizio monitorio.
Inoltre, nei giudizi, come il presente, aventi ad oggetto crediti professionali, incombe sul professionista l'onere di fornire tutti gli elementi dimostrativi della pretesa creditoria avanzata, al fine di consentire al giudice di merito di verificare l'esecuzione delle singole prestazioni da parte del professionista e la corresponsione dei relativi importi.
Nel caso di specie, a fronte della propria pretesa, il professionista ha versato in atti un documento denominato “mandato professionale”, sottoscritto da e datato 11.1.2008, Controparte_1
a mezzo del quale quest'ultima ha conferito a l'incarico di assisterla e di “elaborare la pratica Pt_1
Pt_ pensionistica e di aggravamento dell'invalidità civile presso la ASL NPS” e si è impegnata a corrispondergli un “onorario complessivo” di € 4.000,00, oltre oneri accessori.
convenuta in senso sostanziale, dal canto suo, pur avendo dichiarato fin dall'atto CP_1
introduttivo del giudizio di opposizione di “disconoscere il valore probatorio e la difformità delle copie
dai presunti originali (ove esistenti)”, depositati nel procedimento monitorio dal creditore-opposto, non ha, tuttavia, mai realmente disconosciuto tali scritture, essendosi limitata a farne espressa riserva (v.
pag. 2 della citazione in opposizione a D.I.).
Ciononostante, va rilevato che l'opponente ha puntualmente e decisamente contestato il contenuto del suddetto mandato, sostenendo di non aver conferito a l'incarico professionale Pt_1
ivi genericamente descritto e di non aver mai assunto l'impegno di corrispondere il compenso ivi indicato, affermandone, peraltro, la manifesta eccessività rispetto all'attività che lo stesso avrebbe,
6 asseritamente, svolto (si veda, oltre all'atto introduttivo, il verbale del 16.5.2013 - pag. 2), oltre ad aver eccepito la nullità del contratto ex art. 1325 c.c., per mancanza di accordo e di causa.
L'odierno appellante, invece, ha sostenuto che il mandato professionale, mai realmente disconosciuto o impugnato di falso da per tale ragione, non sarebbe “più contestabile”, CP_1
dovendo, di conseguenza, ritenersi provati in via definitiva tanto l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale quanto l'accordo sul compenso.
L'assunto non si mostra condivisibile.
Infatti, se è vero che non ha né disconosciuto né impugnato di falso il mandato in CP_1
questione, è altresì vero che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, finanche una scrittura privata che sia stata oggetto di riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. o di verificazione ex art. 216 c.p.c. assume “valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto
dispone l'art. 2702 cod. civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e
non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate”; pertanto, “il contenuto di queste
ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova” (Cass. Civ., sent. n.
13321/2015) e dunque anche tramite prova orale.
Con riguardo al caso in esame valgano le seguenti considerazioni.
Come anticipato, -che, dapprima, ha negato di aver conosciuto prima del CP_1 Pt_1
maggio 2012- ha, poi, dedotto di non avergli mai conferito alcun mandato professionale e di non essersi impegnata a corrispondere il compenso ex adverso preteso.
Al fine di suffragare i propri assunti ha formulato richiesta di prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace ha -correttamente- ritenuto provato che Pt_1
avesse ricevuto l'incarico di curare la pratica di aggravamento dell'invalidità civile in favore di CP_1
[...]
7 Tanto, in effetti, è emerso, in primo luogo, dalla stessa prospettazione dei fatti operata dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ove ella stessa ha affermato che nel giugno-luglio 2008 suo marito si era rivolto al “Patronato che si trova alle spalle della D.P. del Lavoro
alla via F. Filzi al fine di poter chiedere all'Inps un assegno mensile per invalidi civili parziali”.
Successivamente, in sede di interrogatorio formale, ha confermato che “i contatti con il dott.
[...]
li ha avuti solo mio [suo, ndr] marito che mi sottoponeva dei fogli dicendomi di firmarli e che Pt_1
sarebbero serviti ad dott. ”. Pt_1
L'opponente, dunque, era a conoscenza sia dell'identità di sia del fatto che Pt_1
quest'ultimo era stato incaricato di seguire la pratica amministrativa di cui innanzi, sebbene per il tramite dell'intermediazione del marito di (come ammesso dallo stesso in sede di CP_1 Pt_1
interrogatorio formale), risultando, così, in parte smentito quanto inizialmente asserito in citazione.
Tale circostanza, peraltro, come rilevato anche dal primo Giudice, ha trovato conferma nella documentazione prodotta in giudizio dal , che prova l'avvenuto conferimento dell'incarico. Pt_1
Dall'istruttoria è, altresì, emerso che -presso la sede dell' di cui è Pt_1 CP_2
presidente- svolgeva, all'epoca dei fatti, sia l'attività, come libero professionista, di consulente del lavoro sia quella di “c.a.f.”, così come confermato dal teste . Testimone_1
Quest'ultimo, dichiaratosi collaboratore di , ha riferito di essere “addetto a portare le Pt_1
pratiche negli uffici per conto del Dott. sia di quelle dello studio privato che della Pt_1
Associazione” e ha precisato che “vi è una unica utenza telefonica nel locale di via F. Filzi n. 12 dove si
trova sia lo studio che l'associazione che il CAF”, aggiungendo di ricevere “un contributo dal Dott.
[...]
ma non posso riferire se come Associazione o dal dott. come professionista”. Pt_1 Pt_1
2.3 – Anche in ragione delle illustrate risultanze, dev'essere valutato con particolare attenzione il contenuto del più volte citato mandato, con specifico riferimento (i) all'attività professionale demandata
8 al professionista (e in concreto espletata) e (ii) alla misura del compenso concordato.
Infatti, al fine di ottenere la corresponsione del compenso non è sufficiente dimostrare il conferimento dell'incarico e la pattuizione dell'onorario ma è necessario provare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la natura e la complessità di quest'ultima.
Ebbene, nel “mandato professionale” datato 11.1.2008 l'oggetto dell'incarico conferito è
genericamente individuato nell'assistenza e nell'elaborazione della “pratica pensionistica e di
aggravamento dell'invalidità civile presso l'ASL e l'INPS”; mentre, la misura dell'onorario è indicata in complessivi “€ 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge (spese generali 12,5%, cassa
previdenza, iva ed interessi)”.
Quanto all'importo indicato in tale documento va, innanzitutto, rilevato che lo stesso professionista, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha affermato di essere creditore, complessivamente, di
€ 3.600,00, oltre oneri accessori, dunque di un importo diverso e inferiore rispetto a quello indicato nel mandato, pari ad € 4.000,00 (oltre oneri accessori e spese “che risulteranno eventualmente necessarie”).
Tale discrasia persiste anche alla luce dell'esame della nota pro forma n. 18/2012 (allegato n. 3
al fascicolo del procedimento monitorio) ove il professionista ha indicato l'importo dovuto in €
3.600,00 (al netto di spese generali, cassa, iva ed interessi) a titolo di onorario per l'espletamento dell'attività di “Consulenza ed assistenza in materia previdenziale ed elaborazione pratica di tipo
assistenziale (assegno di invalidità civile) presso INPS”.
Sicché, stante questa, evidente, incongruenza, e considerato peraltro che stesso ha Pt_1
affermato di aver incontrato e il marito, per il conferimento dell'incarico, nel giugno- Controparte_1
luglio 2008 (quindi in epoca successiva alla data che si rinviene in calce al mandato in parola), deve far ritenere non adeguatamente provata la sussistenza di valido accordo sul compenso, come, invece,
asserito dall'appellante, non essendosi nemmeno certezza (stante, anche, quanto dichiarato dall'odierno
9 appellante) in ordine al momento in cui l'onorario sarebbe stato concordato.
In tema, giova rammentare che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per
prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. ord. n.
21522/2019) e che “ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza
dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il
"quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista,
sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.” (Cass., ord.
357/2023).
È, dunque, onere del professionista offrire gli elementi necessari a individuare in concreto in cosa è consistita la prestazione professionale asseritamente svolta al fine di determinare la misura del compenso dovuto, che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2233, co. II, c.c., “in ogni caso (…) deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
Nel caso di specie, l'originaria opponente, come già chiarito, ha contestato sia l'espletamento della prestazione sia l'eccessività del compenso preteso.
Per contro, il professionista, ferme restando le considerazioni già effettuate in ordine al mandato in atti, si è limitato a depositare una “parcella pro forma”.
Tuttavia, per quel che maggiormente in questa sede rileva, nel mandato non viene specificamente stabilita l'attività demandata a (come visto, infatti, si rinviene esclusivamente Pt_1
il riferimento all'assistenza e all'elaborazione della pratica pensionistica) e negli scritti difensivi del presente giudizio (in primis, nel ricorso per d.i.) tale lacuna non viene colmata, atteso che l'odierno appellante si è limitato ad addurre -quasi in maniera tautologica- di aver predisposto “tutte le istanze
necessarie per l'espletamento dell'incarico conferitogli”, senza null'altro aggiungere o puntualizzare.
10 Conseguentemente, non si evince con chiarezza l'intera attività che avrebbe svolto, il Pt_1
che vale a fortiori se si considera che i documenti presenti in atti (afferenti alla pratica amministrativa innanzi citata) non recano la firma dell'odierno appellante, che in essi non viene neanche menzionato.
Pertanto, dando per acclarato -sulla scorta delle risultanze istruttorie e probatorie- che la prestazione eseguita in favore di sia consistita soltanto nella predisposizione della modulistica CP_1
da allegare alla domanda di aggravamento della percentuale di invalidità, effettivamente inviata in data
6.8.2008, e nella redazione della lettera di sollecito della convocazione a visita medica, datata 25.7.2011
(prodotta sub doc. 4), come d'altronde ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio formale, Pt_1
s'impone di osservare che non sono emersi (poiché non allegati e non provati dall'istante, sul quale incombeva il relativo onere) elementi e circostanze atti a giustificare la corresponsione di un compenso superiore rispetto a quello già ricevuto dal consulente, per complessivi € 2.000,00.
Appare, in definitiva, evidente che l'opera prestata dal non risulta connotata da elevata Pt_1
complessità e non implica la trattazione e la risoluzione di questioni in fatto e/o in diritto complesse.
D'altronde, si ribadisce, il professionista non ha neanche prospettato il grado di difficoltà
richiesto da tale attività, l'impegno profuso o le particolari competenze richieste per lo svolgimento della prestazione in questione.
A tanto deve, decisivamente, aggiungersi che l'importo, asseritamente pattuito, non risulta essere stato determinato sulla base di tariffe professionali o parametri di legge.
Infatti, tanto nel mandato dell'11.1.2008 quanto negli scritti difensivi del presente giudizio non vengono illustrati i criteri in forza dei quali si è pervenuti a siffatta quantificazione.
Né è possibile desumerlo dalle citate fatture pro-forma, da cui si evince soltanto che ha Pt_1
applicato taluni oneri spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, avendo richiesto il pagamento del contributo previdenziale di norma dovuto da questa categoria di professionisti.
11 Talché, essendo la quantificazione del tutto disancorata da qualsivoglia criterio, alla luce di quanto finora evidenziato e posto, peraltro, che non ha allegato, nemmeno in sede monitoria, Pt_1
l'apposito parere di congruità della competente associazione professionale, l'importo di € 2.000,00, che il creditore stesso ha affermato di aver già ricevuto, deve essere considerato pienamente satisfattivo della pretesa creditoria avanzata, trattandosi di somma congrua rispetto alla prestazione effettivamente espletata.
Donde l'integrale reiezione dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate in dispositivo facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate) di cui al Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), con esclusione dal computo del compenso relativo alla fase istruttoria,
che non si è tenuta.
Considerato che l'appellata vittoriosa è stata ammessa (con delibera del COA di Bari del
27.1.2016) al patrocinio a spese dello Stato e che tale ammissione dev'essere in questa sede confermata,
la condanna alle spese di lite dev'essere disposta in favore dell'Erario.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 2486/15, emessa dal GdP di Bari, depositata l'11.9.2015, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
12 - condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 18 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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