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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 875 / 2021
Il Giudice designato AL UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 875 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
con l'avv.to DE SANTIS MARIANGELA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to PIZZUTELLI MARCO;
CP_1 resistente
Oggetto: sentenza definitiva per crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 503/2025 R.G., emessa in data 12 maggio 2025, questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 1.05.2021 nei confronti della aveva, in parziale Pt_1 CP_1 accoglimento del ricorso: accertato e dichiarato che le mansioni svolte dal ricorrente fossero ascrivibili, dalla data di assunzione, all'inquadramento nel superiore livello 4 dell'area operativo-funzionale impianti e laboratori del CCNL Nettezza Urbana – Aziende Private con le rispettive progressioni dal parametro B ad A, così come previsto dalla disciplina pattizia vigente;
disposto come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
La causa veniva dunque istruita mediante la disposta C.T.U. contabile e veniva poi discussa e decisa in esito all' udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 20.11.2025.
Premesso dunque il contenuto tutto della già citata sentenza non definitiva emessa inter partes in data 12 maggio 2025, non resta in questa sede che procedere alla quantificazione delle residue retributive dovute in ragione del superiore inquadramento richiesto, per l'attività CP_ lavorativa prestata a favore della resistente nel suddetto periodo.
Con ordinanza resa in data 19.06.2025 è stato quindi chiesto al CTU di determinare dell'eventuale credito retributivo dovuto al ricorrente in forza dei seguenti parametri:
- 4 livello professionale – Area Impianti e Laboratorio, applicando la prevista progressione dalla posizione parametrale come disciplinata dalla contrattazione collettiva;
- al credito così accertato (al lordo) dovrà detrarsi (sempre al lordo) quanto medio tempore percepito dal ricorrente e risultante dai prospetti paga in atti che, laddove incompleti, il CTU nominato è autorizzato sin d'ora a richiedere alla società convenuta;
proceda a formulare due conteggi separati, un primo conteggio detraendo quanto medio tempore percepito a titolo di assegno ad personam, operando il riassorbimento, ed un secondo conteggio ipotizzando la sua non riassorbibilit;
- Detratto quanto percepito come indicato in ricorso e nei conteggi di parte allegati”.
Al proposito, si deve senza dubbio affermare che le stesse sono state correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione peritale agli atti.
Le risultanze ivi riportate, infatti, raggiunte all'esito di uno scrupoloso esame tecnico, possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto del C.C.N.L. di riferimento, del periodo oggetto di domanda e nella successiva ordinanza di formulazione dei quesiti, nonché del livello di inquadramento come giudizialmente accertato.
Il nominato CTU ha proceduto a quantificare il credito retributivo dopo aver esaminato il
CCNL Nettezza Urbana -Aziende Private, il quale prevede la corresponsione di 14 mensilità e stabilisce l'orario di lavoro ordinario in 36,5 ore settimanali fino 30.04.2009, in 36 ore settimanali a partire dal 01.05.2009, in 169 ore mensili e 26 giorni lavorativi;
ha richiamato il decisum della sentenza non definitiva n. 503/2'25 rilevando che al ricorrente è stato riconosciuto il livello 4° d'inquadramento a far data dall'aprile del 2009, ovvero livello 4B, e che, in funzione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva applicata, il personale inquadrato nelle posizioni parametrali “B” accede alle corrispondenti posizioni “A” del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione, pertanto viene riconosciuto al ricorrente il livello “4A” a partire da aprile 2014.
Ha poi correttamente rilevato come: “Per quanto attiene l'assegno ad personam percepito dal ricorrente in diversi periodi a partire da gennaio 2013, l'Ill.mo Giudice, con sentenza non definitiva del 12.05.2025 motivava la non riassorbibilità del medesimo, stante la manifesta condotta aziendale di mantenere distinto l'importo dell'assegno dagli aumenti tabellari medio tempore riconosciuti”, procedendo alla quantificazione del credito senza la riassorbibilità.
Ha quindi proceduto al calcolo delle differenze lorde spettanti, computando altresì
l'incidenza sul TFR corrisposto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ha quindi concluso ritenendo che è dovuta al ricorrente la complessiva somma lorda pari ad euro 12.200,18 a titolo di differenze retributive maturate per il superiore inquadramento riconosciuto, di cui euro 1.647,39 a titolo di differenza sul maturato TFR.
Il credito spettante ammonta quindi ad € 12.200,18.
Corretta è la quantificazione delle somme da percepire al lordo, posto che –come da costante orientamento della S.C. – alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, grava sul lavoratore operare i prescritti versamenti all'Erario ed all' , perdendo il datore di lavoro Controparte_3 la qualità di sostituto d'imposta quanto alle trattenute fiscali e di delegato ex lege al pagamento, quanto alle trattenute previdenziali.
Al pagamento di quanto sopra, dunque, deve in questa sede essere condannata la CP_1 in persona del l.r.p.t.
Su tale somma, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2 novembre 2000) n. 459, della norma dell'art. 22 comma 36° della legge n. 724 del 1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici
I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo Cass. S.U. 29 gennaio
2001, n. 38, in Foro it., 2001, I, 845).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, la in persona del l.r.p.t. va infine condannata anche al rimborso della metà delle spese CP_1 processuali sostenute dal ricorrente, potendosi integralmente compensare la restante metà, liquidate come in dispositivo in riferimento al valore medio previsto dallo scaglione di riferimento (parametrato su quanto effettivamente riconosciuto), in riferimento alle tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022.
Le spese di CTU, quantificate come da separato decreto, sono poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro € 12.200,18 di cui euro 1.647,39 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, per le causali di cui alla sentenza non definitiva n. 503/25 dell'intestato Tribunale, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.694,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice
AL UA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 875 / 2021
Il Giudice designato AL UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 875 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
con l'avv.to DE SANTIS MARIANGELA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to PIZZUTELLI MARCO;
CP_1 resistente
Oggetto: sentenza definitiva per crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 503/2025 R.G., emessa in data 12 maggio 2025, questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 1.05.2021 nei confronti della aveva, in parziale Pt_1 CP_1 accoglimento del ricorso: accertato e dichiarato che le mansioni svolte dal ricorrente fossero ascrivibili, dalla data di assunzione, all'inquadramento nel superiore livello 4 dell'area operativo-funzionale impianti e laboratori del CCNL Nettezza Urbana – Aziende Private con le rispettive progressioni dal parametro B ad A, così come previsto dalla disciplina pattizia vigente;
disposto come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
La causa veniva dunque istruita mediante la disposta C.T.U. contabile e veniva poi discussa e decisa in esito all' udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 20.11.2025.
Premesso dunque il contenuto tutto della già citata sentenza non definitiva emessa inter partes in data 12 maggio 2025, non resta in questa sede che procedere alla quantificazione delle residue retributive dovute in ragione del superiore inquadramento richiesto, per l'attività CP_ lavorativa prestata a favore della resistente nel suddetto periodo.
Con ordinanza resa in data 19.06.2025 è stato quindi chiesto al CTU di determinare dell'eventuale credito retributivo dovuto al ricorrente in forza dei seguenti parametri:
- 4 livello professionale – Area Impianti e Laboratorio, applicando la prevista progressione dalla posizione parametrale come disciplinata dalla contrattazione collettiva;
- al credito così accertato (al lordo) dovrà detrarsi (sempre al lordo) quanto medio tempore percepito dal ricorrente e risultante dai prospetti paga in atti che, laddove incompleti, il CTU nominato è autorizzato sin d'ora a richiedere alla società convenuta;
proceda a formulare due conteggi separati, un primo conteggio detraendo quanto medio tempore percepito a titolo di assegno ad personam, operando il riassorbimento, ed un secondo conteggio ipotizzando la sua non riassorbibilit;
- Detratto quanto percepito come indicato in ricorso e nei conteggi di parte allegati”.
Al proposito, si deve senza dubbio affermare che le stesse sono state correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione peritale agli atti.
Le risultanze ivi riportate, infatti, raggiunte all'esito di uno scrupoloso esame tecnico, possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto del C.C.N.L. di riferimento, del periodo oggetto di domanda e nella successiva ordinanza di formulazione dei quesiti, nonché del livello di inquadramento come giudizialmente accertato.
Il nominato CTU ha proceduto a quantificare il credito retributivo dopo aver esaminato il
CCNL Nettezza Urbana -Aziende Private, il quale prevede la corresponsione di 14 mensilità e stabilisce l'orario di lavoro ordinario in 36,5 ore settimanali fino 30.04.2009, in 36 ore settimanali a partire dal 01.05.2009, in 169 ore mensili e 26 giorni lavorativi;
ha richiamato il decisum della sentenza non definitiva n. 503/2'25 rilevando che al ricorrente è stato riconosciuto il livello 4° d'inquadramento a far data dall'aprile del 2009, ovvero livello 4B, e che, in funzione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva applicata, il personale inquadrato nelle posizioni parametrali “B” accede alle corrispondenti posizioni “A” del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione, pertanto viene riconosciuto al ricorrente il livello “4A” a partire da aprile 2014.
Ha poi correttamente rilevato come: “Per quanto attiene l'assegno ad personam percepito dal ricorrente in diversi periodi a partire da gennaio 2013, l'Ill.mo Giudice, con sentenza non definitiva del 12.05.2025 motivava la non riassorbibilità del medesimo, stante la manifesta condotta aziendale di mantenere distinto l'importo dell'assegno dagli aumenti tabellari medio tempore riconosciuti”, procedendo alla quantificazione del credito senza la riassorbibilità.
Ha quindi proceduto al calcolo delle differenze lorde spettanti, computando altresì
l'incidenza sul TFR corrisposto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ha quindi concluso ritenendo che è dovuta al ricorrente la complessiva somma lorda pari ad euro 12.200,18 a titolo di differenze retributive maturate per il superiore inquadramento riconosciuto, di cui euro 1.647,39 a titolo di differenza sul maturato TFR.
Il credito spettante ammonta quindi ad € 12.200,18.
Corretta è la quantificazione delle somme da percepire al lordo, posto che –come da costante orientamento della S.C. – alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, grava sul lavoratore operare i prescritti versamenti all'Erario ed all' , perdendo il datore di lavoro Controparte_3 la qualità di sostituto d'imposta quanto alle trattenute fiscali e di delegato ex lege al pagamento, quanto alle trattenute previdenziali.
Al pagamento di quanto sopra, dunque, deve in questa sede essere condannata la CP_1 in persona del l.r.p.t.
Su tale somma, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2 novembre 2000) n. 459, della norma dell'art. 22 comma 36° della legge n. 724 del 1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici
I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo Cass. S.U. 29 gennaio
2001, n. 38, in Foro it., 2001, I, 845).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, la in persona del l.r.p.t. va infine condannata anche al rimborso della metà delle spese CP_1 processuali sostenute dal ricorrente, potendosi integralmente compensare la restante metà, liquidate come in dispositivo in riferimento al valore medio previsto dallo scaglione di riferimento (parametrato su quanto effettivamente riconosciuto), in riferimento alle tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022.
Le spese di CTU, quantificate come da separato decreto, sono poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro € 12.200,18 di cui euro 1.647,39 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, per le causali di cui alla sentenza non definitiva n. 503/25 dell'intestato Tribunale, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.694,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice
AL UA