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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3612/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE IN
1
N. 3612/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3612 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali – appello avverso la Sentenza n. 978/2024 del Giudice di Pace di Santa AR Capua
Vetere, depositata in data 19.04.2024, nel procedimento n. 6294/2023, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1 dall'Avv. Antonia Romano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
e
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Massimiliano CP_1
AL e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difenso- re;
APPELLATO
e
non costituito;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
e
rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_3 dall'Avv. Adriano Rizzello e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
APPELLATA
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 fissata per la discussione ex art 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 04.06.2024, Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza in epigrafe adducendo:
[...]
1. che con ricorso ex art. 615 c.p.c. il sig. spiegava opposi- CP_1 zione avverso la cartella di pagamento n.
02820239007736319000 e per essa le n. 2 cartelle presupposte relative a sanzioni ex L. 689/1981 per sentirne dichiarare la nullità;
2. che costituitasi Contr in giudizio eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del
G.O., stante la natura tributaria del credito, la inammissibilità poiché doveva essere proposta nelle forme di cui alla L. 689/1981 e non come opposizione ex art 615 c.p.c., la tardività dell'opposizione, la carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, essendo stata fornita prova documentale delle ri- tuali notifiche delle cartelle di pagamento opposte, il difetto di legittimazio- ne passiva di esso Concessionario e, nel merito, l'infondatezza della doman- da di prescrizione;
3. l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 21
e 22 L. 689/1982 E S.M.I. e 6 D.LGS 150/2011 per tardività dell'opposizione, non incardinata nei 30 giorni dalla notifica della intimazio- ne;
4. la violazione dell'art. 112 cpc, per mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva - per carenza di interesse ad agire del ricorrente;
5. l'illegittimità della sentenza per omesso esame delle ecce- zioni e della documentazione ed inesistenza della prescrizione;
6. che pur avendo documentato la legittimità del proprio agire – sia con le no- Pt_1 tifiche delle cartelle contestate sia con quelle dei successivi atti interruttivi della prescrizione -, è stato in ogni caso condannato alla refusione delle spe- se di lite;
7. di contestare la determinazione delle spese di lite anche in ordi- ne al quantum in quanto eccessiva rispetto al valore del giudizio ed, in ogni caso, rispetto all'attività processuale che è stata posta in essere nel giudizio di primo grado.
3
Ciò posto, l'appellante concludeva: • in via preliminare, dichiarare la inammissibi- lità della domanda attorea proposta dal sig. nel giudizio di primo grado, CP_1 in quanto tardiva ed, in ogni caso, per carenza di interesse ad agire dell'opponente; • in ogni caso e nel merito, rigettare l'opposizione così come proposta dal sig. CP_1 in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• per l'effetto, dichiarare pie- namente valida ed efficace la intimazione di pagamento n. 02820239007736319000 e le cartelle di pagamento ad essa sottese;
• riformare la statuizione relativa alla condanna alle spese e competenze del giudizio di primo grado poste a carico della sola
[...]
liquidate con attribuzione in favore del procuratore dell'attore anti- Parte_1 statario;
• condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento delle spese e CP_1 competenze del doppio grado di giudizio;
• in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi da 1) a 3) del presente gravame, si chiede in ogni caso condannarsi i soli Enti Impositori alla refusione delle spese di lite in favore del sig. nel giudizio di primo grado e, pertanto, disporre la com- CP_1 pensazione delle spese di lite, anche del presente grado di giudizio, per il Concessionario;
• in via di ulteriore subordine, si chiede riformare la statuizione relativa alle spese di lite del giudizio di primo grado nei limiti del giusto, in considerazione dell'effettiva attività proces- suale espletata dalle parti nel giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellato, adducendo: 1. CP_1
l'ammissibilità dell'opposizione in primo grado, avendo proposto in data
26/10/2023 ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239007736319/000, notificata il 28/08/2023 con ri- ferimento esclusivamente alle due cartelle di pagamento in essa richiamate e, quindi, non un ricorso ex artt. 21 e 22 L. 689/1981 ed ex art. 6 D.Lgs n.
150/2011; 2. che l'interesse della parte ricorrente, nel giudizio di primo gra- do, era quello di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credi- to impugnato per fatti estintivi sopravvenuti alla presunta notifica delle due cartelle esattoriali prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata;
3. che le due cartelle esattoriali presupposte all'intimazione di pagamento im- pugnata risultavano essere state notificate rispettivamente in data
19/07/2013 ed in data 05/04/2013, è evidente che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820239007736319/000, avvenuta il
28/08/2023, era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquen- nale del credito in esse riportato ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981.
Tanto esposto l'appellato concludeva: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione
4
in appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, III comma n. 4 c.p.c.; - in via gradata, in ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni, rigettare l'atto di appello, in quan- to privo di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
- rigettare l'appello proposto dall' perché infondato e, per l'effetto, confermare la sen- Controparte_5 tenza n. 978/2024 emessa dal Giudice di Pace di Santa AR C.V., in persona della dott.ssa Cariati Emanuela, depositata in data 19/04/2024, con vittoria di spese diritti ed onorario di lite, del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procura- tore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'appellata as- Controparte_3 sociandosi all'appello proposto dall'appellante e adducendo:
1. che in data
16/10/2009 emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 2009/384, regolarmente notificata in data 14/12/2009 e mai pagata o impugnata e, pertanto divenu- ta titolo esecutivo;
2. che preso atto del mancato pagamento provvedeva ad iscrivere la relativa somma nei ruoli e, trasmettendo il ruolo in data
14/10/2012, dava formale incarico all'Agente per la SS di provve- dere al recupero forzato della somma dovuta;
3. che l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nel termine di legge, ovvero entro il entro il 31 dicembre del terzo anno in cui l'accertamento/pretesa debitoria è divenuto/a definitivo/a
(14/01/2010);
4. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'omesso esame delle eccezioni e della documentazione depositata dal concessionario, per non avere il Giudice di Pace considerato la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 02876201500004577000, notificata a mani del ricorrente in data 18.06.2015, e la notifica della intimazione di pagamen- to n. 02820199011039713000, avvenuta in data 17.02.2020; 5. l'omessa valu- tazione della normativa di settore comportante periodi di sospensione legale previsti dalle normative speciali durante il periodo di sospensione Covid-19
(8.03.2020 - 31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 - ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Tanto esposto l'appellata concludeva: nel merito e in via preliminare - riconoscere il corretto operato della e dichiarare validi ed efficaci Controparte_3 gli atti da essa compiuti;
- riconoscere e dichiarare pienamente valida ed efficace la intima- zione di pagamento n. 02820239007736319000 e le cartelle di pagamento ad essa sot- tese;
- riconoscere come mai compiuta l'invocata prescrizione;
conseguentemente, nel merito
5
e in via principale - riformare in parte qua la sentenza n. 978/2024 che ha erroneamen- te riconosciuto i crediti come prescritti;
in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo articolato nel presente atto - tenere in- denne la Camera di commercio da qualsivoglia gravame o condanna alle spese per tutti i gradi di giudizio. Vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 15.07.2025, il Giudice dichiarava la contumacia dell'appellato il quale seppur regolar- Controparte_2 mente citato non si è costituito nel presente giudizio di appello.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare si evidenzia come depositata in atti la sentenza impugna- ta.
Sempre in via preliminare si rileva che la domanda proposta dal ricorrente va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc, avendo questi addotto fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ti- tolo esecutivo, nel caso di specie la prescrizione del credito;
dovendosi, in- vece, considerare tardiva sia l'opposizione per far valere la mancata notifica dei verbali di accertamento della violazione, presupposti alle cartelle, che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proponibili rispettivamente nel termine di 30 giorni e di 20 giorni dalla notifica delle cartelle.
La prova della corretta e rituale notificazione della cartella esattoriale (cfr. all. nn. 6 e 7 prod. ADER 1 grado) comporta che l'opponente, odierno ap- pellato non è legittimato in questa sede a far valere motivi di opposizione relativi al merito dei crediti indicati nelle cartelle non tempestivamente op- poste. Sul punto si richiama la sentenza n. 22080/2017 resa dalle S.U. della
Suprema Corte di Cassazione con la quale è stato affermato un importantis- simo principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc, qualo- ra la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza del- la sanzione irrogata in ragione della nullità o della omissione della notificazione del pro- cesso verbale di accertamento del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ri- corso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notifi- cazione della cartella di pagamento”.
6
Nel merito l'appello è fondato.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare ap- plicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio interpretativo con la veri- fica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle que- stioni da trattare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di econo- mia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevo- le soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare pre- viamente le altre” ( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n.
12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di accerta- mento della intervenuta prescrizione del credito, risultando questa infonda- ta, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari di rito prospettate dalle parti.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che l'appellante, in qualità di Concessionario per la riscossio- ne, ha posto in essere atti interruttivi della prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali n. 02820120011500192000 e n.
02820130006269232000, relative a sanzioni amministrative ex L. 689/1981
e, pertanto, soggette al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi degli artt. 209 CdS e 28 della Legge n.24 novembre 1981.
Nello specifico, risultano depositati in atti: la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento n.
02820120011500192000 e n. 02820130006269232000 effettuate in data
19.07.2013 e 05.04.2013 (all. nn. 6 e 7 prod. ADER 1 grado); la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
02876201500004577000, notificata a mani del ricorrente in data 18.06.2015
(all. n. 5 prod. ADER 1 grado); la notifica della intimazione di pagamento n. 02820199011039713000, avve- nuta in data 17.02.2020 (all. n. 4 prod. ADER 1 grado); la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 028202390077363
19/000, notificata il 28.08.2023.
Tali notifiche non sono state disconosciute e neppure contestate dal ricor- rente, pertanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata avendo l'Agente per
7
la SS provveduto a richiedere il pagamento del credito entro i ter- mini prescrizionali previsti dalla legge.
Ciò posto, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza im- pugnata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 978/2024 del
Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
- Santa AR Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. IE IN
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n. 3612/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE IN
1
N. 3612/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3612 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali – appello avverso la Sentenza n. 978/2024 del Giudice di Pace di Santa AR Capua
Vetere, depositata in data 19.04.2024, nel procedimento n. 6294/2023, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1 dall'Avv. Antonia Romano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
e
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Massimiliano CP_1
AL e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difenso- re;
APPELLATO
e
non costituito;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
e
rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_3 dall'Avv. Adriano Rizzello e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
APPELLATA
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 fissata per la discussione ex art 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 04.06.2024, Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza in epigrafe adducendo:
[...]
1. che con ricorso ex art. 615 c.p.c. il sig. spiegava opposi- CP_1 zione avverso la cartella di pagamento n.
02820239007736319000 e per essa le n. 2 cartelle presupposte relative a sanzioni ex L. 689/1981 per sentirne dichiarare la nullità;
2. che costituitasi Contr in giudizio eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del
G.O., stante la natura tributaria del credito, la inammissibilità poiché doveva essere proposta nelle forme di cui alla L. 689/1981 e non come opposizione ex art 615 c.p.c., la tardività dell'opposizione, la carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, essendo stata fornita prova documentale delle ri- tuali notifiche delle cartelle di pagamento opposte, il difetto di legittimazio- ne passiva di esso Concessionario e, nel merito, l'infondatezza della doman- da di prescrizione;
3. l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 21
e 22 L. 689/1982 E S.M.I. e 6 D.LGS 150/2011 per tardività dell'opposizione, non incardinata nei 30 giorni dalla notifica della intimazio- ne;
4. la violazione dell'art. 112 cpc, per mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva - per carenza di interesse ad agire del ricorrente;
5. l'illegittimità della sentenza per omesso esame delle ecce- zioni e della documentazione ed inesistenza della prescrizione;
6. che pur avendo documentato la legittimità del proprio agire – sia con le no- Pt_1 tifiche delle cartelle contestate sia con quelle dei successivi atti interruttivi della prescrizione -, è stato in ogni caso condannato alla refusione delle spe- se di lite;
7. di contestare la determinazione delle spese di lite anche in ordi- ne al quantum in quanto eccessiva rispetto al valore del giudizio ed, in ogni caso, rispetto all'attività processuale che è stata posta in essere nel giudizio di primo grado.
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Ciò posto, l'appellante concludeva: • in via preliminare, dichiarare la inammissibi- lità della domanda attorea proposta dal sig. nel giudizio di primo grado, CP_1 in quanto tardiva ed, in ogni caso, per carenza di interesse ad agire dell'opponente; • in ogni caso e nel merito, rigettare l'opposizione così come proposta dal sig. CP_1 in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• per l'effetto, dichiarare pie- namente valida ed efficace la intimazione di pagamento n. 02820239007736319000 e le cartelle di pagamento ad essa sottese;
• riformare la statuizione relativa alla condanna alle spese e competenze del giudizio di primo grado poste a carico della sola
[...]
liquidate con attribuzione in favore del procuratore dell'attore anti- Parte_1 statario;
• condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento delle spese e CP_1 competenze del doppio grado di giudizio;
• in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi da 1) a 3) del presente gravame, si chiede in ogni caso condannarsi i soli Enti Impositori alla refusione delle spese di lite in favore del sig. nel giudizio di primo grado e, pertanto, disporre la com- CP_1 pensazione delle spese di lite, anche del presente grado di giudizio, per il Concessionario;
• in via di ulteriore subordine, si chiede riformare la statuizione relativa alle spese di lite del giudizio di primo grado nei limiti del giusto, in considerazione dell'effettiva attività proces- suale espletata dalle parti nel giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellato, adducendo: 1. CP_1
l'ammissibilità dell'opposizione in primo grado, avendo proposto in data
26/10/2023 ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239007736319/000, notificata il 28/08/2023 con ri- ferimento esclusivamente alle due cartelle di pagamento in essa richiamate e, quindi, non un ricorso ex artt. 21 e 22 L. 689/1981 ed ex art. 6 D.Lgs n.
150/2011; 2. che l'interesse della parte ricorrente, nel giudizio di primo gra- do, era quello di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credi- to impugnato per fatti estintivi sopravvenuti alla presunta notifica delle due cartelle esattoriali prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata;
3. che le due cartelle esattoriali presupposte all'intimazione di pagamento im- pugnata risultavano essere state notificate rispettivamente in data
19/07/2013 ed in data 05/04/2013, è evidente che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820239007736319/000, avvenuta il
28/08/2023, era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquen- nale del credito in esse riportato ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981.
Tanto esposto l'appellato concludeva: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione
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in appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, III comma n. 4 c.p.c.; - in via gradata, in ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni, rigettare l'atto di appello, in quan- to privo di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
- rigettare l'appello proposto dall' perché infondato e, per l'effetto, confermare la sen- Controparte_5 tenza n. 978/2024 emessa dal Giudice di Pace di Santa AR C.V., in persona della dott.ssa Cariati Emanuela, depositata in data 19/04/2024, con vittoria di spese diritti ed onorario di lite, del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procura- tore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'appellata as- Controparte_3 sociandosi all'appello proposto dall'appellante e adducendo:
1. che in data
16/10/2009 emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 2009/384, regolarmente notificata in data 14/12/2009 e mai pagata o impugnata e, pertanto divenu- ta titolo esecutivo;
2. che preso atto del mancato pagamento provvedeva ad iscrivere la relativa somma nei ruoli e, trasmettendo il ruolo in data
14/10/2012, dava formale incarico all'Agente per la SS di provve- dere al recupero forzato della somma dovuta;
3. che l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nel termine di legge, ovvero entro il entro il 31 dicembre del terzo anno in cui l'accertamento/pretesa debitoria è divenuto/a definitivo/a
(14/01/2010);
4. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'omesso esame delle eccezioni e della documentazione depositata dal concessionario, per non avere il Giudice di Pace considerato la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 02876201500004577000, notificata a mani del ricorrente in data 18.06.2015, e la notifica della intimazione di pagamen- to n. 02820199011039713000, avvenuta in data 17.02.2020; 5. l'omessa valu- tazione della normativa di settore comportante periodi di sospensione legale previsti dalle normative speciali durante il periodo di sospensione Covid-19
(8.03.2020 - 31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 - ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Tanto esposto l'appellata concludeva: nel merito e in via preliminare - riconoscere il corretto operato della e dichiarare validi ed efficaci Controparte_3 gli atti da essa compiuti;
- riconoscere e dichiarare pienamente valida ed efficace la intima- zione di pagamento n. 02820239007736319000 e le cartelle di pagamento ad essa sot- tese;
- riconoscere come mai compiuta l'invocata prescrizione;
conseguentemente, nel merito
5
e in via principale - riformare in parte qua la sentenza n. 978/2024 che ha erroneamen- te riconosciuto i crediti come prescritti;
in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo articolato nel presente atto - tenere in- denne la Camera di commercio da qualsivoglia gravame o condanna alle spese per tutti i gradi di giudizio. Vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 15.07.2025, il Giudice dichiarava la contumacia dell'appellato il quale seppur regolar- Controparte_2 mente citato non si è costituito nel presente giudizio di appello.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare si evidenzia come depositata in atti la sentenza impugna- ta.
Sempre in via preliminare si rileva che la domanda proposta dal ricorrente va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc, avendo questi addotto fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ti- tolo esecutivo, nel caso di specie la prescrizione del credito;
dovendosi, in- vece, considerare tardiva sia l'opposizione per far valere la mancata notifica dei verbali di accertamento della violazione, presupposti alle cartelle, che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proponibili rispettivamente nel termine di 30 giorni e di 20 giorni dalla notifica delle cartelle.
La prova della corretta e rituale notificazione della cartella esattoriale (cfr. all. nn. 6 e 7 prod. ADER 1 grado) comporta che l'opponente, odierno ap- pellato non è legittimato in questa sede a far valere motivi di opposizione relativi al merito dei crediti indicati nelle cartelle non tempestivamente op- poste. Sul punto si richiama la sentenza n. 22080/2017 resa dalle S.U. della
Suprema Corte di Cassazione con la quale è stato affermato un importantis- simo principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc, qualo- ra la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza del- la sanzione irrogata in ragione della nullità o della omissione della notificazione del pro- cesso verbale di accertamento del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ri- corso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notifi- cazione della cartella di pagamento”.
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Nel merito l'appello è fondato.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare ap- plicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio interpretativo con la veri- fica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle que- stioni da trattare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di econo- mia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevo- le soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare pre- viamente le altre” ( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n.
12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di accerta- mento della intervenuta prescrizione del credito, risultando questa infonda- ta, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari di rito prospettate dalle parti.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che l'appellante, in qualità di Concessionario per la riscossio- ne, ha posto in essere atti interruttivi della prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali n. 02820120011500192000 e n.
02820130006269232000, relative a sanzioni amministrative ex L. 689/1981
e, pertanto, soggette al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi degli artt. 209 CdS e 28 della Legge n.24 novembre 1981.
Nello specifico, risultano depositati in atti: la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento n.
02820120011500192000 e n. 02820130006269232000 effettuate in data
19.07.2013 e 05.04.2013 (all. nn. 6 e 7 prod. ADER 1 grado); la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
02876201500004577000, notificata a mani del ricorrente in data 18.06.2015
(all. n. 5 prod. ADER 1 grado); la notifica della intimazione di pagamento n. 02820199011039713000, avve- nuta in data 17.02.2020 (all. n. 4 prod. ADER 1 grado); la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 028202390077363
19/000, notificata il 28.08.2023.
Tali notifiche non sono state disconosciute e neppure contestate dal ricor- rente, pertanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata avendo l'Agente per
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la SS provveduto a richiedere il pagamento del credito entro i ter- mini prescrizionali previsti dalla legge.
Ciò posto, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza im- pugnata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 978/2024 del
Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
- Santa AR Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. IE IN
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