CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Presidente
2) Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe PERRI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 759 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Parte_1 P.IVA_1
Gentile;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Fedele Scrivano;
- APPELLATA =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a , la proponeva Controparte_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 611/2018 emessa dal Tribunale di Paola in data 1.10.2018,
1 pubblicata in data 3.10.2018, con cui il giudice adito aveva accolto la domanda formulata da tesa all'accertamento della responsabilità di essa appellante Controparte_1 per i vizi dell'opera, ex art. 1669 c.c., da cui erano derivate infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dell'allora attrice, con conseguente condanna di essa appellante al pagamento della somma di euro 17.200,00, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Assumendo l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti e l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, con il favore delle spese.
Si costituiva l'appellata contestando l'avversa impugnazione, di cui domandava la reiezione.
Il giudizio ha subito alcuni rinvii. L'udienza del 3.12.2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
18.3.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 18.3.2025.
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
2 ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 611/2018 del Tribunale di Parte_1
Paola, pubblicata in data 3.10.2018, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 21.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
3