TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio il 15 maggio 2025 e composto dai magistrati:
Guido Macripo' presidente
Michela Guantario giudice
Ambra Carla Tombesi giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22522/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CENTONZE FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in VIA G. PASSERINI N. 6
MONZA presso lo studio del difensore e pertanto domiciliato ex lege presso il domicilio digitale del difensore Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio NT P.IVA_1 dell'avv. BELLONI ROBERTO e dell'avv. VALT PAOLO, elettivamente domiciliato in
VIA C. BALBO N. 4 20825 BARLASSINA presso lo studio dei difensori e pertanto domiciliata ex lege presso il domicilio digitale dei difensori e Email_2 Email_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, pagina 1 di 13 Nel merito, in via principale
In via preliminare di merito e in ogni caso
- non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo quivi opposto, ove richiesta, per tutte le ragioni indicate in narrativa, alla luce della prova scritta su cui è fondata l'opposizione;
In via principale
Nel merito
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus datata 06.12.2018 a nome del
Sig. invocata da per difetto di titolo, Parte_1 NT
ovvero nullità del contratto di mutuo n. 139660 del 05.10.2017; e, per l'effetto, ma in ogni caso
- rigettare integralmente la richiesta monitoria per tutti i motivi sopraesposti, qui da intendersi integralmente richiamati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, mandando assolto e indenne l'esponente da ogni e qualsiasi richiesta e conseguenza pregiudizievole dichiarando che nulla deve ad alcun titolo a NT
.
[...]
In via subordinata
- dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus datata 06.12.2018 a nome di
[...]
invocata da o, in via di ulteriore subordine, la Pt_1 NT
nullità parziale della fideiussione prestata dal Signor relativamente alle Parte_1
clausole nn. 2,6 e 8 con ogni conseguente pronuncia in ordine alla liberazione dell'esponente Sig. dalle pretese e domande avanzate da Parte_1 NT
.
[...]
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.
Per parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione, così giudicare: nel merito in via principale: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
4921/24 del Tribunale di Milano;
nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito in via principale, condannare il Sig.
[...]
al pagamento in favore del dell'importo di € Pt_1 NT
73.441,18, o del differente importo che sarà ritenuto dovuto, oltre agli interessi di mora nella misura ingiunta in sede monitoria, o nella differente misura che sarà ritenuta dovuta,
pagina 2 di 13 maturati e maturandi a decorrere dal 23/2/2024 al saldo;
in via istruttoria: respingere le avverse istanze di ordine di esibizione, prove per testi e CTU per tutti i motivi dedotti in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 7.6.2024 ha proposto Parte_1 opposizione al decreto n. 4921/2024 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.4.2024
e a lui notificato il 22.5.2024 con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
[...]
€ 73.441,18 oltre interessi di mora NT
convenzionali dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (23.2.2024) al saldo effettivo a titolo di esatto adempimento alla fideiussione da lui prestata il
6.2.2018 quale socio al 99% della in Parte_2
relazione a tutti i debiti presenti e futuri maturati da tale società nei confronti dell'istituto di credito sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di €
600.000,00 (doc. 10 fasc. mon.).
L'unico debito della rispetto al quale Parte_2
è stata concesso il decreto ingiuntivo è quello maturato per effetto della decadenza dal beneficio del termine convenuto con il contratto di mutuo chirografario stipulato il 5.10.2017 tra Parte_2 [...]
(doc. 6 fasc. mon.), avvenuta il 18.9.2023 a seguito del NT
protratto inadempimento della debitrice garantita all'obbligo di pagare i ratei dovuti dalla mutuataria garantita (doc. 7).
2. L'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e ha domandato in via riconvenzionale e principale di dichiarare la nullità della fideiussione quale conseguenza della nullità del mutuo chirografario con essa garantito;
ha chiesto inoltre in via riconvenzionale e subordinata di dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione da lui prestata siccome frutto di intesa anticoncorrenziale;
sempre nel merito ha quindi eccepito l'estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c. e ha dedotto la mancata prova del credito oggetto della domanda monitoria da parte della convenuta opposta.
3. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Parte_1
a. ha documentato che l'8.2.2024 è stata disposta dal Tribunale di Milano
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della debitrice garantita doc. 3); Parte_2
pagina 3 di 13 b. ha confermato e documentato che la società garantita il 5.10.2017 ha stipulato con n mutuo del NT valore di € 200.000,00 (doc. 6), assistito per l'80% dal fondo di garanzia istituito presso la banca ai sensi Controparte_2 dell'art. 2, comma 100, lett. a) della l. 662/1996 (doc. 7);
c. ha allegato che, confidando nella garanzia prestata da tale fondo,
[...]
non avrebbe svolto alcuna verifica NT
effettiva del merito creditizio della mutuataria, premurandosi poi di ottenere dal ricorrente il 6.12.2018 un'ulteriore garanzia personale dallo stesso sino alla concorrenza dell'importo di € 600.000,00; Pt_1
d. ha quindi dedotto, e chiesto di accertare e dichiarare in via riconvenzionale e principale, che la fideiussione da lui prestata sarebbe nulla anche siccome posta a garanzia di tale finanziamento avente causa illecita, per essere stato concluso dalla convenuta opposta con la debitrice garantita senza alcuna verifica del merito creditizio della mutuataria;
e. ha allegato che la fideiussione omnibus prestata ricalca inoltre lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, contenendo agli artt. 2, 6 e 8 clausole di reviviscenza, di permanenza dell'obbligazione del fideiussore in deroga all'art. 1957 c.c. e di permanenza anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita, ragione per la quale ha chiesto di dichiarare in via riconvenzionale la nullità totale o parziale della fideiussione siccome attuativa dell'intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia e, quindi, siccome convenuta in violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 ed ha di conseguenza eccepito l'intervenuta estinzione della fideiussione prestata per mancata proposizione da parte della creditrice di azioni nei confronti della debitrice nel termine di 6 mesi da quando l'obbligazione è divenuta esigibile per revoca degli affidamenti compiuta il 5.7.2023;
f. ha dedotto inoltre che l'estratto conto certificato prodotto dalla convenuta opposta in sede monitoria non costituirebbe una valida prova dell'effettiva consistenza del credito vantato dall'opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo facilmente comprensibile come la creditrice abbia quantificato il suo credito residuo derivante dal contratto di mutuo pagina 4 di 13 dalla lettura di tale documento, evidenziando inoltre le (apparenti) incongruenze contenute in tale documento rispetto alla diffida ad adempiere prodotta al doc. 7 del fascicolo monitorio, deducendo infine che l'applicazione di interessi di mora sugli interessi corrispettivi dovuti in relazione alle rate insolute del mutuo non sarebbe consentita ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Per tali motivi l'opponente ha quindi chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome fondato su titolo nullo e avente ad oggetto un credito incerto e non provato.
4. si è tempestivamente costituita nel NT giudizio di opposizione e ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta da ritenendola infondata. Pt_1
5. In particolare la convenuta opposta:
a. ha specificato di aver fornito prova del credito vantato producendo il contratto di fideiussione, il contratto di mutuo, prova della dazione dell'importo finanziato (doc. 4, accredito del 31.10.2017), avendo inoltre allegato che la debitrice non ha pagato le rate di mutuo con scadenza dal
10.6 al 10.9.2023 del valore di € 1.291,73 ciascuna, inadempimento protrattosi sino al 10.11.2023 quando il valore dei ratei insoluti era pari a €
2.596,73 come confermato dal piano di ammortamento (doc. 5), come indicato diffida ad adempiere con la quale la creditrice ha comunicato alla mutuataria l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine quando il debito capitale residuo era pari ad € 69.695,10;
b. ha dedotto che la quantificazione del credito vantato era del resto nota e riconosciuta da non solo come fideiussore ma anche come Pt_1
amministratore unico e socio al 99% della garantita che in tali qualità ha firmato l'accordo di moratoria del 19.5.2023 per la dilazione della pretesa di tale credito (doc. 6) e ha inoltre evidenziato che tutte i fatti allegati spiegare le diverse quantificazioni della pretesa creditoria così come tempo per tempo quantificata nelle comunicazione inviate ai debitori trovano riscontro nell'estratto conto certificato prodotto in sede monitoria, nel quale il debito risulta semplicemente aggiornato rispetto alle comunicazioni pagina 5 di 13 precedentemente inviate, applicando le commissioni di incasso sulle rate scadute e insolute e gli interessi di mora nel frattempo maturati;
c. ha quindi dedotto che l'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 consente la maturazione di interessi di mora sugli interessi corrispettivi compresi in rate scadute e insolute di mutuo, contestando di aver quindi illecitamente preteso interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.;
d. ha dedotto, inoltre, che parte opponente non ha documentato che la debitrice principale versasse in stato di insolvenza al momento della concessione del mutuo, fatto che esclude la rilevanza della dedotta illiceità della causa del mutuo e ha evidenziato che la fideiussione prestata da non è in Pt_1
ogni caso correlata alla stipulazione di tale finanziamento, essendo stata prestata quasi quattro mesi dopo la richiesta di tale mutuo, chiarendo ulteriormente che la società garantita si è in ogni caso dimostrata in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con il mutuo sino alla rata 51 e poi, a seguito di parziale rinegoziazione, sino alla rata 67 e quindi per oltre 6 anni, dalla conclusione del contratto, fatto che di per sé consentirebbe di escludere che fosse priva di merito creditizio alla data della stipulazione del contratto di mutuo;
ha inoltre contestato di non aver compiuto un'analisi del merito creditizio della finanziata, la quale tuttavia risultava ben patrimonializzata e in situazione finanziaria priva di tensioni, confermata anche dalla regolarità della dinamica dell'utilizzo degli affidamenti evidenziata in Centrale rischi
(doc.ti 7, 8, 9);
e. ha quindi dedotto che l'opponente non ha provato che la fideiussione da lui conclusa sia frutto degli effetti dell'illecito anticoncorrenziale sanzionato da
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, non avendo dimostrato che il modello ABI sanzionato fosse ancora uniformemente applicato alla data di prestazione della garanzia da parte dell'opponente e non avendo nemmeno dimostrato che l'uniforme applicazione di tale modello abbia influito sulla sua possibilità di scegliere tra diversi prodotti in concorrenza, contestando che l'accertamento compiuto dall'autorità garante possa costituire prova privilegiata del fatto che la fideiussione prestata da nel 2018 sia Pt_1 frutto di quell'illecito anticoncorrenziale accertato tramite attività istruttoria pagina 6 di 13 avvenuta tra il 2002 e il maggio 2005 e quindi 13 anni prima della conclusione del contratto;
f. ha infine evidenziato che il credito vantato in relazione al contratto di mutuo
è divenuto esigibile il 18.9.2023 (cfr. doc. 7) e di aver poi agito in giudizio il
23.2.2024 depositando il ricorso monitorio così interrompendo il termine previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di estinzione della garanzia.
6. Successivamente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.
l'attore opponente ha ulteriormente eccepito l'inadempimento da parte della convenuta opposta all'obbligo di dare esecuzione ai rapporti con la debitrice garantita secondo correttezza e buonafede, avendo revocato tutte le forme di finanziamento alla società due mesi dopo la conclusione di accordo di dilazione dei pagamenti e ha contestato che la convenuta opposta abbia fornito adeguata prova del credito vantato per finanziamenti sulle importazioni e finanziamento estero
(crediti tuttavia entrambi non oggetto del decreto ingiuntivo opposto); l'attore opponente ha quindi formulato nuova eccezione di nullità della fideiussione per abuso di garanzia, avendo ottenuto una fideiussione personale su credito già garantito all'80% dal fondo di garanzia per piccole e medie imprese nonostante il divieto previsto dall'art.
4.4 del DM 23.9.2005.
7. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'attore opponente ha chiesto di ordinare ad altre banche associate all'ABI di produrre i modelli di fideiussione da loro utilizzati al fine di accertare l'eventuale persistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed ha chiesto di ammettere prova testimoniale su fatti genericamente riferiti alla gestione della società nel corso del 2017 e inerenti all'incremento della esposizione debitoria della società e alla conclusione di mutuo assistito da garanzia del fondo piccole e medie imprese. L'opponente ha inoltre chiesto di disporre c.t.u. per quantificare il debito residuo derivante dal mutuo.
8. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. la convenuta opposta ha prodotto l'accordo di rinegoziazione contenente riconoscimento del debito maturato in relazione al contratto di finanziamento sottoscritto nell'aprile 2023 dalla debitrice garantita e dall'odierno attore opponente (doc. 11).
9. Dopo aver dato corso a tentativo di conciliazione protrattosi per due udienze successive, all'udienza del 23.1.2025 è stata concessa dalla g.i. procedente la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, rigettando le istanze pagina 7 di 13 istruttorie di parte attrice ed in particolare la richiesta di ordine di esibizione compiuta dall'opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
10. Parte attrice opponente non ha del resto reiterato le istanze istruttorie non ammesse con l'ordinanza a verbale del 23.1.2025, non avendole riproposte nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni nonostante il loro rigetto e non avendole nemmeno riproposte nelle conclusioni tardivamente precisate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
11. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
12. ha proposto ricorso per decreto NT
ingiuntivo con il quale ha chiesto di condannare al pagamento (tra Parte_1
gli altri) del debito di € 73.441,18 maturato da
[...] nell'ambito di contratto di mutuo chirografario stipulato il Parte_2
5.10.2017 a titolo di esatto adempimento agli obblighi assunti con la fideiussione omnibus da lui prestata in favore di il NT
6.12.2018.
13. a fornito prova documentale della NT
fideiussione prestata da sino alla concorrenza dell'importo massimo di Pt_1
600.000 euro (doc. 10 fasc. mon.) e del contratto di mutuo in esecuzione del quale è maturato il credito oggetto delle sue domande (doc. 6 fasc. mon., doc. 4 conv.).
14. L'odierna convenuta opposta ha quindi fornito prova documentale anche della comunicazione inviata il 18.9.2023 alla debitrice principale e al fideiussore con la quale ha dichiarato questi ultimi decaduti dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. in conseguenza del protratto inadempimento agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo per non aver pagato le rate scadute dopo il 10.6.2023, fatto che consentiva di ritenere i debitori insolventi (doc. 7 fasc.mon.).
15. ha inoltre documentato che la NT
debitrice principale e il fideiussore avevano già riconosciuto il loro inadempimento agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo e chiesto e ottenuto dilazione del pagamento del debito residuo sino ad allora maturato, pari a € 69.695,10 con modificazione del contratto conclusa il 5.4.2023, rimasto tuttavia inadempiuto a partire dal giugno 2023 (doc. 11) ed ha quindi allegato che alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito maturato in relazione al contratto di pagina 8 di 13 mutuo fosse pari ad € 73.441,18 (cfr. doc. 5 fasc. mon.), comprensivo degli ulteriori interessi di mora e spese maturate dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e sino alla proposizione della domanda.
16. ha quindi provato il credito NT
vantato, avendo documentato i titoli posti a fondamento della sua domanda, di aver adempiuto alle obbligazioni su di lei gravanti in forza del contratto di mutuo ed avendo specificamente allegato l'inadempimento contestato alla debitrice principale e al fideiussore, tenuto conto dei criteri di riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale definito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001 che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
17. Parte attrice opponente, benché abbia evidenziato una serie di apparenti incongruenze nella quantificazione del credito nel tempo compiuta da
[...] da quest'ultima chiarite in sede di costituzione NT in giudizio, non ha provato che il credito vantato dall'opposta fosse in tutto o in parte estinto o erroneamente quantificato.
18. Infatti l'attrice opponente ha dedotto specificamente che il credito vantato dall'opposta non sarebbe dovuto solo in ragione del fatto che la pretesa dalla convenuta opposta di calcolare gli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi inclusi nelle rate restitutorie del mutuo rimaste insolute sia illegittima siccome compiuta in violazione dell'art. 1283 c.c.
Risulta tuttavia documentato che con l'art.
3.3 del contratto di mutuo le parti hanno convenuto di applicare gli interessi moratori su qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto, ivi compresi gli interessi corrispettivi dovuti per rate scadute e insolute del mutuo e tale disposizione rende lecita l'apparente maturazione di interessi (di mora) sugli interessi (corrispettivi) dovuti in forza del contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della delibera CICR
pagina 9 di 13 9.2.2000 che, ad integrazione delle disposizioni previste dall'art. 120.2 TUB in deroga all'art. 1283 c.c., ha consentito la maturazione di interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi dovuti alla scadenza di ciascuna rata di finanziamento se tale diritto è contrattualmente convenuto dalle parti.
Non avendo, quindi, l'opponente dimostrato che il credito vantato dall'opposta è stato erroneamente quantificato, ai fini della decisione del presente giudizio il credito vantato dalla parte convenuta opposta deve essere ritenuto provato nella quantificazione compiuta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
19. L'opponente ha tuttavia ulteriormente chiesto di revocare il decreto opposto in ragione del fatto che il contratto di fideiussione da lui stipulato sarebbe nullo, in primo luogo, siccome posto a garanzia di un mutuo a causa illecita siccome non preceduto da adeguata verifica del merito creditizio della mutuataria, deducendo inoltre la nullità della garanzia prestata siccome stipulata in violazione dell'art.
4.4 del DM 23.9.2005.
Entrambi i motivi di nullità dedotti dall'opponente si sono rivelati infondati.
20. L'opponente non ha infatti fornito alcuna prova del fatto che la mutuataria versasse in stato di insolvenza al momento della stipulazione del contratto di mutuo e tale fatto appare smentito sia dai dati ricavabili dal bilancio 2016 della mutuataria (doc.
7 conv.) e dalla situazione patrimoniale della debitrice garantita relativa ai primi 7 mesi del 2017 (doc. 8 conv.), sia dalle evidenze di Centrale Rischi (doc. 9) che ne attestano una ordinaria operatività.
La mancata prova che la mutuataria fosse priva di merito creditizio al momento della conclusione del mutuo impedisce di ritenere che il mutuo sia stato concluso in frode alla legge, senza una adeguata verifica del merito creditizio, al solo fine di ottenere la garanzia pubblica prestata in relazione alle obbligazioni assunte dalla mutuataria dal fondo istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della l.
622/1966.
21. Inoltre non essendo la garanzia prestata da una garanzia reale, bancaria Pt_1
o assicurativa ai sensi dell'art.
4.4 del DM 23.9.2025 ma essendo una garanzia personale resa da una persona fisica, manca la prova che tale garanzia non potesse essere ottenuta anche in relazione al contratto di mutuo già garantito dal fondo pubblico istituito in favore delle piccole e medie imprese, secondo le disposizioni attuative del fondo di garanzia.
pagina 10 di 13 22. L'opponente ha ulteriormente chiesto di revocare il decreto ingiuntivo in ragione del fatto che il contratto di fideiussione da lui stipulato sarebbe (totalmente o parzialmente) nullo siccome convenuto in violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 contenendo agli artt. 2, 6 e 8 clausole riproduttive del modello elaborato dall'ABI nel 2003 nell'ambito di intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento n.
55/2005 di Banca d'Italia.
Tuttavia l'opponente non solo non ha prodotto il modello elaborato dall'ABI nel
2003 e il provvedimento sanzionatorio richiamato nelle sue difese, fatto che non consente di verificare se effettivamente la fideiussione stipulata costituisce riproduzione pedissequa di tale modello e, quindi, attuazione dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante, ma la fideiussione risulta stipulata oltre 15 anni dopo l'accertamento compiuto da Banca d'Italia e l'attore opponente non ha fornito alcuna prova che gli effetti di tale illecito siano tutt'oggi perduranti.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Inoltre la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di evidenziare, dando continuità all'orientamento espresso in via generale dalla giurisprudenza anche di legittimità in materia antitrust, come è necessario che chi allega la nullità di un contratto in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante sulla base di attività istruttoria svolta in un periodo precedente a quello di conclusione del contratto, dimostri che l'intesa accertata era ancora rilevante sul piano anticoncorrenziale al momento della stipulazione del contratto.
Ciò impone a chi deduce la nullità di una fideiussione in ragione della l'identità delle clausole contenute nel contratto c.d. “a valle” rispetto a quelle contenute nel modello ABI sanzionato “a monte” di dimostrare che l'uniforme applicazione di tali pagina 11 di 13 clausole dagli operatori bancari fosse ancora perdurante al momento della stipulazione del contatto, elemento specialmente rilevante rispetto all'intesa accertata con il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 nel quale il rischio di applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI nel 2002 è l'unico elemento dal quale Banca d'Italia ha tratto il carattere illecito delle previsioni disposizioni contrattuali contenute in tali articoli del modello ABI.
È infatti opinione consolidata nella giurisprudenza di merito che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenete dette clausole [ndr. Le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (così testualmente Trib. Milano, Sez. XIV, 23 giugno 2016, n. 7796, confermata da Corte
d'Appello di Milano, 20 novembre 2018, n. 5039 e conformemente, tra le molte,
Trib. Napoli, Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5944; Trib. Siena 12 febbraio 2022, n. 131;
Trib. Prato 16 gennaio 2021, n. 28, Trib. Pescara 15 luglio 2019, n. 1156; Trib.
Spoleto 21 giugno 2019, . 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma, 3 maggio 2019, n. 9354; Trib. Velletri 14 maggi 2019, n. 921).
L'opponente non ha tuttavia offerto alcun principio di prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale rilevante, estensiva e pervasiva ancora perdurante alla data di prestazione della fideiussione, non ha indicato quali operatori bancari sarebbero stati coinvolti da tale intesa, limitandosi a chiedere di verificarne la presenza richiedendo di disporre un ordine di esibizione del tutto indeterminato e quindi inammissibile, avendo finalità esplorativa.
Manca quindi la prova che la fideiussione prestata da sia frutto di intesa Pt_1
anticoncorrenziale e quindi (totalmente o parzialmente) nulla per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990.
23. Inoltre l'opposta ha documentato di aver agito nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi da quando il credito garantito è divenuto esigibile, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo il 23.2.2024 quando il credito vantato in relazione al contratto di mutuo è divenuto esigibile ai sensi dell'art. 1186 c.c. il 18.9.2023
(cfr. doc. 7 fasc. mon.), di tal che anche l'eccezione proposta ai sensi dell'art. 1957
pagina 12 di 13 c.c., nonostante le parti ne abbiano convenuto l'inopponibilità alla creditrice garantita, deve essere ritenuta manifestamente infondata.
24. Tutti i motivi di opposizione tempestivamente proposti si sono rivelati, quindi, infondati, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
25. L'eccezione di inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 1375 c.c. siccome proposta per la prima volta con la memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 171-ter, n 1. c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile siccome tardivamente compiuta, essendo tenuto l'attore in opposizione a decreto ingiuntivo a proporre tutte le domande e eccezioni con l'atto di citazione proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e potendo proporre nuove eccezioni con la memoria richiamata solo qualora siano conseguenti a domande, eccezioni o difese della convenuta, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
26. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal
DM 55/2014 in relazione al valore della causa per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria solo documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale sesta sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto n. 4921/2024 Parte_1 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.4.2024in favore di
[...]
he conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
NT
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che quantifica in € 11.268,00 per NT compensi, oltre al 15 % dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA e IVA.
Così deciso in Milano all'esito della camera di consiglio tenutasi il 15 maggio 2025
Giudice estenditrice Presidente
Ambra Carla Tombesi Guido Macripo'
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio il 15 maggio 2025 e composto dai magistrati:
Guido Macripo' presidente
Michela Guantario giudice
Ambra Carla Tombesi giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22522/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CENTONZE FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in VIA G. PASSERINI N. 6
MONZA presso lo studio del difensore e pertanto domiciliato ex lege presso il domicilio digitale del difensore Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio NT P.IVA_1 dell'avv. BELLONI ROBERTO e dell'avv. VALT PAOLO, elettivamente domiciliato in
VIA C. BALBO N. 4 20825 BARLASSINA presso lo studio dei difensori e pertanto domiciliata ex lege presso il domicilio digitale dei difensori e Email_2 Email_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, pagina 1 di 13 Nel merito, in via principale
In via preliminare di merito e in ogni caso
- non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo quivi opposto, ove richiesta, per tutte le ragioni indicate in narrativa, alla luce della prova scritta su cui è fondata l'opposizione;
In via principale
Nel merito
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus datata 06.12.2018 a nome del
Sig. invocata da per difetto di titolo, Parte_1 NT
ovvero nullità del contratto di mutuo n. 139660 del 05.10.2017; e, per l'effetto, ma in ogni caso
- rigettare integralmente la richiesta monitoria per tutti i motivi sopraesposti, qui da intendersi integralmente richiamati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, mandando assolto e indenne l'esponente da ogni e qualsiasi richiesta e conseguenza pregiudizievole dichiarando che nulla deve ad alcun titolo a NT
.
[...]
In via subordinata
- dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus datata 06.12.2018 a nome di
[...]
invocata da o, in via di ulteriore subordine, la Pt_1 NT
nullità parziale della fideiussione prestata dal Signor relativamente alle Parte_1
clausole nn. 2,6 e 8 con ogni conseguente pronuncia in ordine alla liberazione dell'esponente Sig. dalle pretese e domande avanzate da Parte_1 NT
.
[...]
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.
Per parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione, così giudicare: nel merito in via principale: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
4921/24 del Tribunale di Milano;
nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito in via principale, condannare il Sig.
[...]
al pagamento in favore del dell'importo di € Pt_1 NT
73.441,18, o del differente importo che sarà ritenuto dovuto, oltre agli interessi di mora nella misura ingiunta in sede monitoria, o nella differente misura che sarà ritenuta dovuta,
pagina 2 di 13 maturati e maturandi a decorrere dal 23/2/2024 al saldo;
in via istruttoria: respingere le avverse istanze di ordine di esibizione, prove per testi e CTU per tutti i motivi dedotti in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 7.6.2024 ha proposto Parte_1 opposizione al decreto n. 4921/2024 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.4.2024
e a lui notificato il 22.5.2024 con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
[...]
€ 73.441,18 oltre interessi di mora NT
convenzionali dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (23.2.2024) al saldo effettivo a titolo di esatto adempimento alla fideiussione da lui prestata il
6.2.2018 quale socio al 99% della in Parte_2
relazione a tutti i debiti presenti e futuri maturati da tale società nei confronti dell'istituto di credito sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di €
600.000,00 (doc. 10 fasc. mon.).
L'unico debito della rispetto al quale Parte_2
è stata concesso il decreto ingiuntivo è quello maturato per effetto della decadenza dal beneficio del termine convenuto con il contratto di mutuo chirografario stipulato il 5.10.2017 tra Parte_2 [...]
(doc. 6 fasc. mon.), avvenuta il 18.9.2023 a seguito del NT
protratto inadempimento della debitrice garantita all'obbligo di pagare i ratei dovuti dalla mutuataria garantita (doc. 7).
2. L'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e ha domandato in via riconvenzionale e principale di dichiarare la nullità della fideiussione quale conseguenza della nullità del mutuo chirografario con essa garantito;
ha chiesto inoltre in via riconvenzionale e subordinata di dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione da lui prestata siccome frutto di intesa anticoncorrenziale;
sempre nel merito ha quindi eccepito l'estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c. e ha dedotto la mancata prova del credito oggetto della domanda monitoria da parte della convenuta opposta.
3. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Parte_1
a. ha documentato che l'8.2.2024 è stata disposta dal Tribunale di Milano
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della debitrice garantita doc. 3); Parte_2
pagina 3 di 13 b. ha confermato e documentato che la società garantita il 5.10.2017 ha stipulato con n mutuo del NT valore di € 200.000,00 (doc. 6), assistito per l'80% dal fondo di garanzia istituito presso la banca ai sensi Controparte_2 dell'art. 2, comma 100, lett. a) della l. 662/1996 (doc. 7);
c. ha allegato che, confidando nella garanzia prestata da tale fondo,
[...]
non avrebbe svolto alcuna verifica NT
effettiva del merito creditizio della mutuataria, premurandosi poi di ottenere dal ricorrente il 6.12.2018 un'ulteriore garanzia personale dallo stesso sino alla concorrenza dell'importo di € 600.000,00; Pt_1
d. ha quindi dedotto, e chiesto di accertare e dichiarare in via riconvenzionale e principale, che la fideiussione da lui prestata sarebbe nulla anche siccome posta a garanzia di tale finanziamento avente causa illecita, per essere stato concluso dalla convenuta opposta con la debitrice garantita senza alcuna verifica del merito creditizio della mutuataria;
e. ha allegato che la fideiussione omnibus prestata ricalca inoltre lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, contenendo agli artt. 2, 6 e 8 clausole di reviviscenza, di permanenza dell'obbligazione del fideiussore in deroga all'art. 1957 c.c. e di permanenza anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita, ragione per la quale ha chiesto di dichiarare in via riconvenzionale la nullità totale o parziale della fideiussione siccome attuativa dell'intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia e, quindi, siccome convenuta in violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 ed ha di conseguenza eccepito l'intervenuta estinzione della fideiussione prestata per mancata proposizione da parte della creditrice di azioni nei confronti della debitrice nel termine di 6 mesi da quando l'obbligazione è divenuta esigibile per revoca degli affidamenti compiuta il 5.7.2023;
f. ha dedotto inoltre che l'estratto conto certificato prodotto dalla convenuta opposta in sede monitoria non costituirebbe una valida prova dell'effettiva consistenza del credito vantato dall'opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo facilmente comprensibile come la creditrice abbia quantificato il suo credito residuo derivante dal contratto di mutuo pagina 4 di 13 dalla lettura di tale documento, evidenziando inoltre le (apparenti) incongruenze contenute in tale documento rispetto alla diffida ad adempiere prodotta al doc. 7 del fascicolo monitorio, deducendo infine che l'applicazione di interessi di mora sugli interessi corrispettivi dovuti in relazione alle rate insolute del mutuo non sarebbe consentita ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Per tali motivi l'opponente ha quindi chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome fondato su titolo nullo e avente ad oggetto un credito incerto e non provato.
4. si è tempestivamente costituita nel NT giudizio di opposizione e ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta da ritenendola infondata. Pt_1
5. In particolare la convenuta opposta:
a. ha specificato di aver fornito prova del credito vantato producendo il contratto di fideiussione, il contratto di mutuo, prova della dazione dell'importo finanziato (doc. 4, accredito del 31.10.2017), avendo inoltre allegato che la debitrice non ha pagato le rate di mutuo con scadenza dal
10.6 al 10.9.2023 del valore di € 1.291,73 ciascuna, inadempimento protrattosi sino al 10.11.2023 quando il valore dei ratei insoluti era pari a €
2.596,73 come confermato dal piano di ammortamento (doc. 5), come indicato diffida ad adempiere con la quale la creditrice ha comunicato alla mutuataria l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine quando il debito capitale residuo era pari ad € 69.695,10;
b. ha dedotto che la quantificazione del credito vantato era del resto nota e riconosciuta da non solo come fideiussore ma anche come Pt_1
amministratore unico e socio al 99% della garantita che in tali qualità ha firmato l'accordo di moratoria del 19.5.2023 per la dilazione della pretesa di tale credito (doc. 6) e ha inoltre evidenziato che tutte i fatti allegati spiegare le diverse quantificazioni della pretesa creditoria così come tempo per tempo quantificata nelle comunicazione inviate ai debitori trovano riscontro nell'estratto conto certificato prodotto in sede monitoria, nel quale il debito risulta semplicemente aggiornato rispetto alle comunicazioni pagina 5 di 13 precedentemente inviate, applicando le commissioni di incasso sulle rate scadute e insolute e gli interessi di mora nel frattempo maturati;
c. ha quindi dedotto che l'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 consente la maturazione di interessi di mora sugli interessi corrispettivi compresi in rate scadute e insolute di mutuo, contestando di aver quindi illecitamente preteso interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.;
d. ha dedotto, inoltre, che parte opponente non ha documentato che la debitrice principale versasse in stato di insolvenza al momento della concessione del mutuo, fatto che esclude la rilevanza della dedotta illiceità della causa del mutuo e ha evidenziato che la fideiussione prestata da non è in Pt_1
ogni caso correlata alla stipulazione di tale finanziamento, essendo stata prestata quasi quattro mesi dopo la richiesta di tale mutuo, chiarendo ulteriormente che la società garantita si è in ogni caso dimostrata in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con il mutuo sino alla rata 51 e poi, a seguito di parziale rinegoziazione, sino alla rata 67 e quindi per oltre 6 anni, dalla conclusione del contratto, fatto che di per sé consentirebbe di escludere che fosse priva di merito creditizio alla data della stipulazione del contratto di mutuo;
ha inoltre contestato di non aver compiuto un'analisi del merito creditizio della finanziata, la quale tuttavia risultava ben patrimonializzata e in situazione finanziaria priva di tensioni, confermata anche dalla regolarità della dinamica dell'utilizzo degli affidamenti evidenziata in Centrale rischi
(doc.ti 7, 8, 9);
e. ha quindi dedotto che l'opponente non ha provato che la fideiussione da lui conclusa sia frutto degli effetti dell'illecito anticoncorrenziale sanzionato da
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, non avendo dimostrato che il modello ABI sanzionato fosse ancora uniformemente applicato alla data di prestazione della garanzia da parte dell'opponente e non avendo nemmeno dimostrato che l'uniforme applicazione di tale modello abbia influito sulla sua possibilità di scegliere tra diversi prodotti in concorrenza, contestando che l'accertamento compiuto dall'autorità garante possa costituire prova privilegiata del fatto che la fideiussione prestata da nel 2018 sia Pt_1 frutto di quell'illecito anticoncorrenziale accertato tramite attività istruttoria pagina 6 di 13 avvenuta tra il 2002 e il maggio 2005 e quindi 13 anni prima della conclusione del contratto;
f. ha infine evidenziato che il credito vantato in relazione al contratto di mutuo
è divenuto esigibile il 18.9.2023 (cfr. doc. 7) e di aver poi agito in giudizio il
23.2.2024 depositando il ricorso monitorio così interrompendo il termine previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di estinzione della garanzia.
6. Successivamente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.
l'attore opponente ha ulteriormente eccepito l'inadempimento da parte della convenuta opposta all'obbligo di dare esecuzione ai rapporti con la debitrice garantita secondo correttezza e buonafede, avendo revocato tutte le forme di finanziamento alla società due mesi dopo la conclusione di accordo di dilazione dei pagamenti e ha contestato che la convenuta opposta abbia fornito adeguata prova del credito vantato per finanziamenti sulle importazioni e finanziamento estero
(crediti tuttavia entrambi non oggetto del decreto ingiuntivo opposto); l'attore opponente ha quindi formulato nuova eccezione di nullità della fideiussione per abuso di garanzia, avendo ottenuto una fideiussione personale su credito già garantito all'80% dal fondo di garanzia per piccole e medie imprese nonostante il divieto previsto dall'art.
4.4 del DM 23.9.2005.
7. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'attore opponente ha chiesto di ordinare ad altre banche associate all'ABI di produrre i modelli di fideiussione da loro utilizzati al fine di accertare l'eventuale persistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed ha chiesto di ammettere prova testimoniale su fatti genericamente riferiti alla gestione della società nel corso del 2017 e inerenti all'incremento della esposizione debitoria della società e alla conclusione di mutuo assistito da garanzia del fondo piccole e medie imprese. L'opponente ha inoltre chiesto di disporre c.t.u. per quantificare il debito residuo derivante dal mutuo.
8. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. la convenuta opposta ha prodotto l'accordo di rinegoziazione contenente riconoscimento del debito maturato in relazione al contratto di finanziamento sottoscritto nell'aprile 2023 dalla debitrice garantita e dall'odierno attore opponente (doc. 11).
9. Dopo aver dato corso a tentativo di conciliazione protrattosi per due udienze successive, all'udienza del 23.1.2025 è stata concessa dalla g.i. procedente la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, rigettando le istanze pagina 7 di 13 istruttorie di parte attrice ed in particolare la richiesta di ordine di esibizione compiuta dall'opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
10. Parte attrice opponente non ha del resto reiterato le istanze istruttorie non ammesse con l'ordinanza a verbale del 23.1.2025, non avendole riproposte nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni nonostante il loro rigetto e non avendole nemmeno riproposte nelle conclusioni tardivamente precisate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
11. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
12. ha proposto ricorso per decreto NT
ingiuntivo con il quale ha chiesto di condannare al pagamento (tra Parte_1
gli altri) del debito di € 73.441,18 maturato da
[...] nell'ambito di contratto di mutuo chirografario stipulato il Parte_2
5.10.2017 a titolo di esatto adempimento agli obblighi assunti con la fideiussione omnibus da lui prestata in favore di il NT
6.12.2018.
13. a fornito prova documentale della NT
fideiussione prestata da sino alla concorrenza dell'importo massimo di Pt_1
600.000 euro (doc. 10 fasc. mon.) e del contratto di mutuo in esecuzione del quale è maturato il credito oggetto delle sue domande (doc. 6 fasc. mon., doc. 4 conv.).
14. L'odierna convenuta opposta ha quindi fornito prova documentale anche della comunicazione inviata il 18.9.2023 alla debitrice principale e al fideiussore con la quale ha dichiarato questi ultimi decaduti dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. in conseguenza del protratto inadempimento agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo per non aver pagato le rate scadute dopo il 10.6.2023, fatto che consentiva di ritenere i debitori insolventi (doc. 7 fasc.mon.).
15. ha inoltre documentato che la NT
debitrice principale e il fideiussore avevano già riconosciuto il loro inadempimento agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo e chiesto e ottenuto dilazione del pagamento del debito residuo sino ad allora maturato, pari a € 69.695,10 con modificazione del contratto conclusa il 5.4.2023, rimasto tuttavia inadempiuto a partire dal giugno 2023 (doc. 11) ed ha quindi allegato che alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito maturato in relazione al contratto di pagina 8 di 13 mutuo fosse pari ad € 73.441,18 (cfr. doc. 5 fasc. mon.), comprensivo degli ulteriori interessi di mora e spese maturate dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e sino alla proposizione della domanda.
16. ha quindi provato il credito NT
vantato, avendo documentato i titoli posti a fondamento della sua domanda, di aver adempiuto alle obbligazioni su di lei gravanti in forza del contratto di mutuo ed avendo specificamente allegato l'inadempimento contestato alla debitrice principale e al fideiussore, tenuto conto dei criteri di riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale definito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001 che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
17. Parte attrice opponente, benché abbia evidenziato una serie di apparenti incongruenze nella quantificazione del credito nel tempo compiuta da
[...] da quest'ultima chiarite in sede di costituzione NT in giudizio, non ha provato che il credito vantato dall'opposta fosse in tutto o in parte estinto o erroneamente quantificato.
18. Infatti l'attrice opponente ha dedotto specificamente che il credito vantato dall'opposta non sarebbe dovuto solo in ragione del fatto che la pretesa dalla convenuta opposta di calcolare gli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi inclusi nelle rate restitutorie del mutuo rimaste insolute sia illegittima siccome compiuta in violazione dell'art. 1283 c.c.
Risulta tuttavia documentato che con l'art.
3.3 del contratto di mutuo le parti hanno convenuto di applicare gli interessi moratori su qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto, ivi compresi gli interessi corrispettivi dovuti per rate scadute e insolute del mutuo e tale disposizione rende lecita l'apparente maturazione di interessi (di mora) sugli interessi (corrispettivi) dovuti in forza del contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della delibera CICR
pagina 9 di 13 9.2.2000 che, ad integrazione delle disposizioni previste dall'art. 120.2 TUB in deroga all'art. 1283 c.c., ha consentito la maturazione di interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi dovuti alla scadenza di ciascuna rata di finanziamento se tale diritto è contrattualmente convenuto dalle parti.
Non avendo, quindi, l'opponente dimostrato che il credito vantato dall'opposta è stato erroneamente quantificato, ai fini della decisione del presente giudizio il credito vantato dalla parte convenuta opposta deve essere ritenuto provato nella quantificazione compiuta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
19. L'opponente ha tuttavia ulteriormente chiesto di revocare il decreto opposto in ragione del fatto che il contratto di fideiussione da lui stipulato sarebbe nullo, in primo luogo, siccome posto a garanzia di un mutuo a causa illecita siccome non preceduto da adeguata verifica del merito creditizio della mutuataria, deducendo inoltre la nullità della garanzia prestata siccome stipulata in violazione dell'art.
4.4 del DM 23.9.2005.
Entrambi i motivi di nullità dedotti dall'opponente si sono rivelati infondati.
20. L'opponente non ha infatti fornito alcuna prova del fatto che la mutuataria versasse in stato di insolvenza al momento della stipulazione del contratto di mutuo e tale fatto appare smentito sia dai dati ricavabili dal bilancio 2016 della mutuataria (doc.
7 conv.) e dalla situazione patrimoniale della debitrice garantita relativa ai primi 7 mesi del 2017 (doc. 8 conv.), sia dalle evidenze di Centrale Rischi (doc. 9) che ne attestano una ordinaria operatività.
La mancata prova che la mutuataria fosse priva di merito creditizio al momento della conclusione del mutuo impedisce di ritenere che il mutuo sia stato concluso in frode alla legge, senza una adeguata verifica del merito creditizio, al solo fine di ottenere la garanzia pubblica prestata in relazione alle obbligazioni assunte dalla mutuataria dal fondo istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della l.
622/1966.
21. Inoltre non essendo la garanzia prestata da una garanzia reale, bancaria Pt_1
o assicurativa ai sensi dell'art.
4.4 del DM 23.9.2025 ma essendo una garanzia personale resa da una persona fisica, manca la prova che tale garanzia non potesse essere ottenuta anche in relazione al contratto di mutuo già garantito dal fondo pubblico istituito in favore delle piccole e medie imprese, secondo le disposizioni attuative del fondo di garanzia.
pagina 10 di 13 22. L'opponente ha ulteriormente chiesto di revocare il decreto ingiuntivo in ragione del fatto che il contratto di fideiussione da lui stipulato sarebbe (totalmente o parzialmente) nullo siccome convenuto in violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 contenendo agli artt. 2, 6 e 8 clausole riproduttive del modello elaborato dall'ABI nel 2003 nell'ambito di intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento n.
55/2005 di Banca d'Italia.
Tuttavia l'opponente non solo non ha prodotto il modello elaborato dall'ABI nel
2003 e il provvedimento sanzionatorio richiamato nelle sue difese, fatto che non consente di verificare se effettivamente la fideiussione stipulata costituisce riproduzione pedissequa di tale modello e, quindi, attuazione dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante, ma la fideiussione risulta stipulata oltre 15 anni dopo l'accertamento compiuto da Banca d'Italia e l'attore opponente non ha fornito alcuna prova che gli effetti di tale illecito siano tutt'oggi perduranti.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Inoltre la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di evidenziare, dando continuità all'orientamento espresso in via generale dalla giurisprudenza anche di legittimità in materia antitrust, come è necessario che chi allega la nullità di un contratto in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante sulla base di attività istruttoria svolta in un periodo precedente a quello di conclusione del contratto, dimostri che l'intesa accertata era ancora rilevante sul piano anticoncorrenziale al momento della stipulazione del contratto.
Ciò impone a chi deduce la nullità di una fideiussione in ragione della l'identità delle clausole contenute nel contratto c.d. “a valle” rispetto a quelle contenute nel modello ABI sanzionato “a monte” di dimostrare che l'uniforme applicazione di tali pagina 11 di 13 clausole dagli operatori bancari fosse ancora perdurante al momento della stipulazione del contatto, elemento specialmente rilevante rispetto all'intesa accertata con il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 nel quale il rischio di applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI nel 2002 è l'unico elemento dal quale Banca d'Italia ha tratto il carattere illecito delle previsioni disposizioni contrattuali contenute in tali articoli del modello ABI.
È infatti opinione consolidata nella giurisprudenza di merito che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenete dette clausole [ndr. Le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (così testualmente Trib. Milano, Sez. XIV, 23 giugno 2016, n. 7796, confermata da Corte
d'Appello di Milano, 20 novembre 2018, n. 5039 e conformemente, tra le molte,
Trib. Napoli, Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5944; Trib. Siena 12 febbraio 2022, n. 131;
Trib. Prato 16 gennaio 2021, n. 28, Trib. Pescara 15 luglio 2019, n. 1156; Trib.
Spoleto 21 giugno 2019, . 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma, 3 maggio 2019, n. 9354; Trib. Velletri 14 maggi 2019, n. 921).
L'opponente non ha tuttavia offerto alcun principio di prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale rilevante, estensiva e pervasiva ancora perdurante alla data di prestazione della fideiussione, non ha indicato quali operatori bancari sarebbero stati coinvolti da tale intesa, limitandosi a chiedere di verificarne la presenza richiedendo di disporre un ordine di esibizione del tutto indeterminato e quindi inammissibile, avendo finalità esplorativa.
Manca quindi la prova che la fideiussione prestata da sia frutto di intesa Pt_1
anticoncorrenziale e quindi (totalmente o parzialmente) nulla per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990.
23. Inoltre l'opposta ha documentato di aver agito nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi da quando il credito garantito è divenuto esigibile, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo il 23.2.2024 quando il credito vantato in relazione al contratto di mutuo è divenuto esigibile ai sensi dell'art. 1186 c.c. il 18.9.2023
(cfr. doc. 7 fasc. mon.), di tal che anche l'eccezione proposta ai sensi dell'art. 1957
pagina 12 di 13 c.c., nonostante le parti ne abbiano convenuto l'inopponibilità alla creditrice garantita, deve essere ritenuta manifestamente infondata.
24. Tutti i motivi di opposizione tempestivamente proposti si sono rivelati, quindi, infondati, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
25. L'eccezione di inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 1375 c.c. siccome proposta per la prima volta con la memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 171-ter, n 1. c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile siccome tardivamente compiuta, essendo tenuto l'attore in opposizione a decreto ingiuntivo a proporre tutte le domande e eccezioni con l'atto di citazione proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e potendo proporre nuove eccezioni con la memoria richiamata solo qualora siano conseguenti a domande, eccezioni o difese della convenuta, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
26. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal
DM 55/2014 in relazione al valore della causa per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria solo documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale sesta sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto n. 4921/2024 Parte_1 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.4.2024in favore di
[...]
he conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
NT
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che quantifica in € 11.268,00 per NT compensi, oltre al 15 % dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA e IVA.
Così deciso in Milano all'esito della camera di consiglio tenutasi il 15 maggio 2025
Giudice estenditrice Presidente
Ambra Carla Tombesi Guido Macripo'
pagina 13 di 13