Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]/19 ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Viale Brigata Bisagno n. 6/6, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Berrino, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]19 scala B, elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via XX Settembre n. 10/A2, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Paschetti, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del P.M.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Genova contrariis rejectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare.
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ri e per i motivi Pt_1 CP_1
esposti in narrativa;
2. Disporre l'affidamento congiunto delle figlie ed ai coniugi Per_1 Persona_2
ed il loro collocamento presso la madre;
3. Autorizzare la IG.ra a trasferirsi con le figlie presso la residenza dei nonni Pt_1
materni sita in Gravina in Puglia Via San Giuseppe 73; in via subordinata, onerare il IG. di sostenere il costo della nuova abitazione in affitto per la IG.ra Controparte_1 Pt_1
e le figlie all'interno del Comune di Genova;
in via ulteriormente subordinata, assegnare
l'attuale abitazione familiare alla IG.ra e alle figlie;
Pt_1
4. Disporre il contributo al mantenimento in favore delle figlie ed Per_1 [...]
da parte del IG. in misura proporzionale ai redditi e beni dello Per_2 Controparte_1
stesso e comunque non inferiore a Euro 400,00 per ciascuna figlia;
5. Disporre il contributo al mantenimento in favore della IG.ra da parte Parte_1
del IG. in misura proporzionale ai redditi e beni dello stesso e comunque Controparte_1
non inferiore a Euro 500,00; In via subordinata, qualora la IG.ra sia autorizzata a Pt_1
trasferirsi e, di conseguenza, riprenda la sua attività lavorativa, disporre il contributo al mantenimento in favore della IG.ra da parte del IG. in Parte_1 Controparte_1
misura proporzionale ai redditi e beni dello stesso e comunque non inferiore a Euro 300,00
o altra somma meglio individuata da Codesto Ill.mo Tribunale;
6. In ogni caso, assegnare l'automobile familiare, Opel Crossland intestata al IG.
[...]
alla IG.ra per i motivi esposti in narrativa;
CP_1 Parte_1
7. In via istruttoria ordinare, al IG. nonché all'Agenzia delle Entrate Controparte_1
l'esibizione del saldo dei conti correnti a lui intestati con indicazione della giacenza media degli ultimi tre anni nonché l'esibizione del saldo dei conti correnti intestati alla società
R.A.E.L. Genova di Battistini Dr. ER F. & C. S.n.c. con indicazione della giacenza media degli ultimi tre anni;
8. Con vittoria di spese e compensi;
9. Si richiede fin d'ora la liquidazione dei compensi spettanti in virtu' dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato”
Conclusioni per il convenuto: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e ; CP_1 Parte_1 2) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , prevedendo il Per_2 Per_1
mantenimento della loro residenza presso la casa familiare;
3) Disporre inoltre un regime di frequentazione con il padre e la famiglia paterna che favorisca il mantenimento di un rapporto solido e significativo;
4) Negare il trasferimento delle minori a GRAVINA presso i nonni materni e stabilire tempi
e modalità di permanenze presso gli stessi durante le vacanze;
5) Assegnare la casa familiare alla moglie affinché vi possa risiedere unitamente alle figlie;
6) Assegnare l'auto al IG. acquistata con proventi propri e dei suoi Controparte_1
familiari e necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
7) Disporre un assegno di mantenimento a favore delle figlie di € 200,00 per ciascuna minore, oltre al 50% delle ulteriori spese come stabilito nel verbale della riunione del 15.09.2016 redatto dal presente Ufficio giudiziario, Sezione Famiglia;
8) Disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 200,00 per un periodo non superiore ai due anni, assegno che verrà a cessare nel momento in cui la beneficiaria sarà autonoma economicamente o, comunque, verrà ridotto in proporzione ai redditi dalla stessa percepiti.
Con vittoria delle spese anche di CTU, e dei compensi e, solo in via di estremo subordine, chiede la conferma del provvedimento presidenziale, con vittoria delle spese, anche di CTU,
e dei compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 29/04/2022 e ritualmente notificato, la IG.ra ha chiesto la separazione personale dal marito IG. con Parte_1 Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio a Gravina (BA) in data 15/06/2016, e dalla cui unione erano nate in data 20/05/2019 le figlie gemelle ed allegando il progressivo Per_1 Per_2
deterioramento del rapporto tra i coniugi che aveva determinato una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In particolare, la IG.ra ha riferito che a partire dal Natale 2021 il marito, già poco Pt_1
presente all'interno della vita familiare per motivi di lavoro, si era ulteriormente allontanato dalla famiglia limitandosi a frequentare la casa coniugale solamente la sera per dormire
(scegliendo autonomamente di dormire sul divano), cenando invece presso l'abitazione dei suoi genitori sita nello stesso palazzo. In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che, contestualmente alla pronuncia di separazione personale, venisse disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé previa autorizzazione a trasferirsi presso la residenza dei nonni materni sita presso il Comune di Gravina in Puglia ovvero in subordine prevedendo che il convenuto si facesse carico del costo della nuova abitazione in affitto per moglie e figlie ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, che le venisse assegnata la casa coniugale.
Oltre a ciò, la IG.ra ha chiesto che venisse stabilito a carico del IG. un Pt_1 CP_1
contributo mensile per il mantenimento delle minori pari ad € 400,00 per ciascuna ed un contributo per il proprio mantenimento non inferiore ad € 500,00 mensili, oltre all'assegnazione in suo favore della vettura familiare Opel Crossland, targata CG164MZ, di proprietà del IG. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/07/2022, si è costituito in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla domanda in punto di separazione, ha contestato CP_1
l'avversaria ricostruzione dei fatti evidenziando in particolare che:
- nell'agosto 2015 la coppia aveva iniziato una convivenza a Genova presso un immobile di proprietà dei genitori del convenuto, concesso loro in comodato gratuito e divenuto successivamente casa coniugale;
- subito dopo la nascita delle due figlie gemelle avvenuta in data 20/05/2019, la moglie aveva deciso in via del tutto unilaterale di trascorrere i primi mesi di vita delle stesse presso i suoi genitori in Puglia;
- sebbene i coniugi avessero programmato il rientro a Genova per il giorno 20/08/2019, la ricorrente aveva continuamente procrastinato la partenza dichiarando infine di voler più fare ritorno a Genova nella casa coniugale;
- nonostante le richieste formulate per le vie legali, il IG. si era visto costretto ad CP_1
adire il Tribunale per i Minorenni di Genova e a depositare di denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 570 e 574 c.p. nei confronti della moglie, che solo successivamente a tali iniziative faceva finalmente rientro nella casa familiare unitamente alle figlie minori;
- nel dicembre 2021, la ricorrente comunicava al marito la volontà di separarsi e da quel momento non gli rivolgeva più parola, tranne che per comunicazioni inevitabili ed afferenti alle figlie, omettendo di cucinare i pasti e lavare gli indumenti del marito, che era rimasto nella casa familiare esclusivamente per il bene delle figlie minori. In questo quadro, il convenuto ha chiesto che, fermo l'affidamento condiviso delle figlie minori, venisse disposta la loro collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale, con assegnazione della stessa in favore della moglie, opponendosi quindi al trasferimento di moglie e figlie presso i nonni materni in Puglia, mentre in punto economico ha chiesto che il contributo al mantenimento delle figlie minori venisse limitato ad € 200,00 per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno di mantenimento della moglie pari ad € 200,00 mensili venisse limitato ad un periodo non superiore ai due anni.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in data 02/11/2022, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, fallito ogni tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa ex coniugale in favore della medesima nell'interesse delle figlie minori conviventi ed ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 241,00 mensili per ciascuna, oltre al 90% delle spese straordinarie e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00 mensili.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I. e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e, seguito delle doglianze paterne sulle effettive capacità genitoriali della madre, è stata licenziata apposita CTU psico- diagnostica sul nucleo familiare, affidata alla dott.ssa la quale ha Persona_3
depositato la propria relazione finale in data 04/02/2024.
All'esito delle operazioni peritali, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza cartolare del 30/05/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale avanzata da entrambe le parti deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
I coniugi, seppur con diverse prospettazioni dei fatti che non rileva approfondire in assenza di domande di addebito, hanno evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile che nemmeno il tentativo di conciliazione svolto in sede presidenziale è riuscito a ricomporre, sicché a fronte dell'evidente frattura affettiva sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione, non vi è motivo per discostarsi dalla regola generale dell'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
dal momento che dalla CTU svolta non è emerso alcun elemento ostativo in tal senso, avendo entrambe le parti mostrato piena capacità genitoriale ed essendo stata esclusa la necessità di alcun intervento di sostegno al nucleo o per il benessere psico-fisico delle minori.
Appare altresì maggiormente conforme al superiore interesse delle minori confermare la loro collocazione abitativa prevalente con la madre presso la casa ex coniugale, ove di fatto hanno sempre vissuto ed ove hanno ormai radicato il loro centro principale di interessi, con conseguente assegnazione della stessa alla ricorrente.
Va pertanto rigettata la richiesta della IG.ra di trasferirsi con le figlie presso la Pt_1
famiglia di origine a Gravina in Puglia, apparendo tale domanda giustificata unicamente da un desiderio e un'esigenza personale della madre, la quale ha allegato di non riuscire a trovare lavoro a Genova mentre in Puglia avrebbe reperito un'occupazione come commessa in un supermercato a poca distanza dalla propria abitazione, potendo così contare anche dell'aiuto dei familiari nella gestione delle figlie.
Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente, a parere del Collegio, a giustificare uno sradicamento delle minori dal loro habitat naturale dove sono sempre cresciute, dovendosi invece privilegiare il loro interesse a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Se è vero infatti che va riconosciuta a ciascun individuo la libertà di movimento e il diritto di scegliere la propria residenza abituale, tali diritti fondamentali devono necessariamente bilanciarsi e trovano un limite nel diritto altrettanto fondamentale dei figli minori a godere di una piena bigenitorialità, da cui discende il dovere in capo a ciascun genitore di garantire loro il pieno ed incondizionato accesso all'altro genitore.
A ciò si aggiunga che, in caso di affidamento condiviso dei figli, la scelta della residenza degli stessi va adottata di comune accordo fra i genitori e il mancato consenso di uno dei due genitori può essere superato soltanto qualora ingiustificato ovvero laddove sia contrario al superiore interesse dei minori. Nel caso di specie, è indubbio che il trasferimento delle figlie in una regione lontana come la
Puglia pregiudicherebbe inevitabilmente il rapporto con il padre, mentre il lavoro reperito dalla madre come commessa presso un supermercato ben potrà essere trovato anche a Genova sicché la richiesta della ricorrente non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda il regime di frequentazione padre-figlie, non sono emersi significativi elementi di novità tali da giustificare una modifica del calendario stabilito in via provvisoria in sede presidenziale, che si riporta in dispositivo, da tempo applicato dalle parti e che si è rivelato idoneo ad assicurare ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a garantire un'equa ripartizione delle incombenze genitoriali compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, come
è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti è emerso che ol IG.
quale è socio della R.A.E.L. di Battistini Dr. ER F. & C. S.n.c. di cui Controparte_1
detiene il 35% delle quote societarie, percepisce un reddito medio annuo netto pari a circa €
22.221,251, corrispondente ad una liquidità mensile nell'ordine di € 1.851,77. Del tutto non condivisibile appare il calcolo dei redditi del convenuto proposto dalla difesa della ricorrente che ha considerato unicamente gli importi lordi e non al netto degli oneri fiscali e previdenziali. In questo quadro, tenuto conto delle esigenze di vita delle figlie in ragione della loro età di 5 anni e del calendario stabilite che prevede un maggior onere di accudimento da parte della madre, appare tutt'oggi congruo l'importo stabilito in sede presidenziale pari ad € 241,00 mensili per ciascuna figlia, corrispondente a circa il 30% del reddito mensile, al netto delle primarie esigenze di vita del convenuto che attualmente non sopporta oneri alloggiativi.
Va altresì confermata la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del padre e al 10% a carico della madre, stante il sensibile squilibrio economico fra i genitori.
Con riferimento invece alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé formulata dalla IG.ra , va anzitutto ricordato, in linea di diritto, che tale contributo Pt_1
svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi coniugale, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale persistente in sede di separazione.
Nel caso in esame, è pacifico ed incontestato che i coniugi in costanza di matrimonio, nell'ambito della loro libertà di organizzazione del menage familiare, avessero deciso di fondare il sostentamento del nucleo unicamente sul reddito del IG. mentre la IG.ra CP_1
si è dedicata alle incombenze domestiche e di accudimento della prole abbandonando Pt_1
peraltro l'occupazione presso la società di famiglia del marito e trovandosi oggi priva di propri redditi, sebbene potrà mettere a frutto la propria capacità lavorativa avendo ormai le figlie raggiunto l'età quasi scolare. Da ciò consegue il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto un contributo al suo Pt_1
mantenimento che appare congruo confermare l'importo stabilito in sede presidenziale pari a
€ 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, tenuto conto che ella dovrà sostenere anche le spese ordinarie della casa assegnata.
Da ultimo, deve invece rigettarsi in quanto infondata la domanda della IG.ra di Pt_1
assegnazione dell'automobile familiare intestata al IG. non sussistendo nel nostro CP_1
ordinamento tale diritto ad ottenere la disponibilità dell'auto di famiglia che seguirà pertanto il titolo di proprietà, salvo diversi accordi fra le parti.
Per quanto concerne le spese di lite, a fronte delle conclusioni parzialmente congiunte e della reciproca soccombenza in punto economico, le stesse possono essere compensate per metà mentre l'altra metà, liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi, stante l'esiguità dell'istruttoria, di cui alla tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa, vanno poste a carico della ricorrente, a fronte della soccombenza in punto autorizzazione al trasferimento in Puglia e con riferimento alla domanda di assegnazione dell'auto.
Le spese di CTU e di CTP, liquidate come da separati decreti, vanno invece poste integralmente a carico del IG. che ha fornito una prospettazione dei fatti rivelatasi CP_1
del tutto infondata, da distrarsi in favore dell'Erario per quanto liquidato in favore della CTP della IG.ra ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG.ra , nata a Parte_1
Matera (MT) il 18/05/1982 e nato a [...] il [...], Controparte_1
autorizzandoli a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
– DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori ed nate in data Per_1 Per_2
20/05/2019, ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
– ASSEGNA la casa ex coniugale sita in Genova, Via Giovanni Torti n. 36B/15 alla IG.ra nell'interesse delle figlie minori;
Parte_1 – DISPONE che il padre potrà vedere le figlie, frequentarle e tenerle con sé secondo il seguente regime:
a) a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino al lunedì successivo, riaccompagnandole all'asilo (o a casa della madre entro le ore 10:00 se non c'è scuola materna).
b) Nella settimana in cui il week end spetta al padre, lo stesso vedrà le figlie il mercoledì, dall'uscita dalla scuola materna tenendole a cena e riaccompagnandole a casa della madre per la sera e quindi senza pernottamento.
c) Nella settimana in cui il week end spetta alla madre, terrà invece le figlie dal mercoledì, dall'uscita di scuola, al venerdì, con due pernottamenti, riaccompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10:00 se non c'è scuola).
Per quanto riguarda le festività infrannuali:
d) tre festività infra-annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandole a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola);
e) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2022, 1°periodo col padre;
f) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2022 sabato e domenica col padre;
g) settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
h) vacanze scolastiche estive, 3 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
se la madre intende recarsi in Gravina potrà tenere le figlie per 4 settimane anche consecutive durante l'estate.
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita. – PONE a carico del IG. un contributo al mantenimento ordinario delle Controparte_1
figlie minori pari ad € 241,00 mensili per ciascuna figlia, oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della IG.ra , Parte_1
oltre al 90% delle spese straordinarie a carico del padre e al 10% a carico della madre;
– PONE a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore della IG.ra Controparte_1
pari ad € 500,00 mensili per 12 mensilità annue, oltre rivalutazione Istat Parte_1
come per legge, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
– RIGETTA per il resto tutte le altre domande formulate;
– CONDANNA la IG.ra al pagamento in favore del IG. Parte_1 [...]
di metà delle spese di lite che liquida in € 1.904,00 (già dimidiate) per compensi CP_1
di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, compensandole per il resto.
– PONE le spese di CTU e di CTP definitivamente a carico integrale del IG.
[...]
da distrarsi in favore dell'Erario per quanto liquidato in favore della IG.ra Parte_2
; Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Gravina (BA) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/10/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PF 2020: Reddito imponibile € 27.982,00 – Imposta netta € 3.932,00 = € 24.050,00
PF 2021: Reddito imponibile € 37.423,00 – Imposta netta € 8.521,00 = € 28.902,00
PF 2022: Reddito imponibile € 23.200,00 – Imposta netta € 3.257,00 = € 19.743,00 PF 2023: Reddito imponibile € 20.019,00 – Imposta netta € 3.829,00 = € 16.190,00