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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 3.4.2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1115/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Randazzo (CT) Via Finocchiaro 26B CAP 95036 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Lara BURTONE presso il cui studio in VIA TIMOLEONE, 86 - 95127, CATANIA (CT), è elettivamente domiciliata e dall'Avv. Vito TIRRITO con studio in Firenze, Via Alfonso La
Marmora, 51
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Contumace
CP_ Con ricorso depositato il 31.01.2024 ha evocato in giudizio l' davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, avverso il provvedimento di disconoscimento rapporto di lavoro CP_ subordinato prot 2100.10/01/2014.0017663 U formato il 10 gennaio 2024 e notificato in data successiva ed avente ad oggetto il periodo il disconoscimento del periodo lavorativo che va dal 19 novembre 2014 al 31 gennaio 2016.
Parte ricorrente premetteva di avere riscontrato che fino a tutto il 2021 la sua posizione contributiva riguardante quanto Le avevano versato tutti i precedenti datori di lavoro risultava CP_ regolarmente contabilizzata dall' come da prospetto che produceva (Doc. n. 01); nel mese di gennaio 2024, relativamente al periodo che va dal 19 novembre 2014 al 31 gennaio 2016 un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la seguente motivazione: “Si comunica che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n.
2021009174/DDL del 27/01/2022 cui si fa pieno ed integrale riferimento, depositato agli atti presso la scrivente Direzione, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'azienda NICOLOSO FRANCESCO ANTONIO, matricola 2111436833, nel periodo dal 19/11/2014 al 31/01/2016 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. - Pertanto, il suddetto rapporto di lavoro non è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali. - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 42 e seguenti CP_ della legge 9 marzo 1989 n. 88 al Comitato Regionale dell istituito presso la Direzione
Regionale Sicilia, Via P. Toselli n. 5, Palermo (PA), entro novanta giorni”. (Doc. n. 02); un nuovo CP_ riscontro sull'estratto conto dell' ha fatto emergere che in effetti gran parte della contribuzione e delle immediatamente successive prestazioni erano sparite dall'attuale CP_ computo contributivo dell' (Doc. n. 03).
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, chiedeva al giudice adito di dichiarare infondato il provvedimento di annullamento dei contributi e tutte le correlate pretese restitutive che sono CP_ CP_
o saranno formulate dall' Quindi condannare l' a ripristinare il suo status contributivo come da precedenti riconoscimenti ed estratto contributivo del 2021, con vittoria di spese, accessori ed imposte di legge.
CP_ Non si costituiva l' sebbene regolarmente citata.
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione è stata delegata a questo giudice che fissava l'udienza del 3.4.2025 per la decisione e sostituta dal deposito delle note ex art 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita. Parte ricorrente ha depositato le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa suddetta;
indi il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Osserva il decidente che le domande devono ritenersi infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
CP_ In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che se l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993 ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizi .
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda OS AN
IO matricola 2111436833 nel periodo dal 19.11.2014 al 31.1.2016 .
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della
Pag. 2 di 5 prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato necessaria ai fini previdenziali invocati, non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto CP_ di lavoro (come eccepito dall' nel provvedimento di disconoscimento impugnato , la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione CP_ quale un estratto alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di
Pag. 3 di 5 fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva.
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass.
Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso
27.01.1993, Trib. Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la
Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo
2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo-stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass.
Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli Ispettori procedenti nel verbale di
Pag. 4 di 5 accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010, 4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione CP_ civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009; Cassazione CP_ civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte del verbale di accertamento nessuna prova è stat chiesta da parte ricorrente sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e disconosciuto CP_ dall' con il provvedimento impugnato presso l'azienda OS AN IO.
Ebbene poiché il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, si deve ritenere che l'onere stesso non sia stato superato”.(Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione)
Era onere del ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla natura subordinata del rapporto di lavoro in questione con l' poiché nella specie, per i Parte_2 motivi sopra indicati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, il ricorso non può che essere rigettato.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni affrontate, ritiene il decidente essere sussistenti i motivi di cui al secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 5.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 3.4.2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1115/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Randazzo (CT) Via Finocchiaro 26B CAP 95036 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Lara BURTONE presso il cui studio in VIA TIMOLEONE, 86 - 95127, CATANIA (CT), è elettivamente domiciliata e dall'Avv. Vito TIRRITO con studio in Firenze, Via Alfonso La
Marmora, 51
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Contumace
CP_ Con ricorso depositato il 31.01.2024 ha evocato in giudizio l' davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, avverso il provvedimento di disconoscimento rapporto di lavoro CP_ subordinato prot 2100.10/01/2014.0017663 U formato il 10 gennaio 2024 e notificato in data successiva ed avente ad oggetto il periodo il disconoscimento del periodo lavorativo che va dal 19 novembre 2014 al 31 gennaio 2016.
Parte ricorrente premetteva di avere riscontrato che fino a tutto il 2021 la sua posizione contributiva riguardante quanto Le avevano versato tutti i precedenti datori di lavoro risultava CP_ regolarmente contabilizzata dall' come da prospetto che produceva (Doc. n. 01); nel mese di gennaio 2024, relativamente al periodo che va dal 19 novembre 2014 al 31 gennaio 2016 un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la seguente motivazione: “Si comunica che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n.
2021009174/DDL del 27/01/2022 cui si fa pieno ed integrale riferimento, depositato agli atti presso la scrivente Direzione, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'azienda NICOLOSO FRANCESCO ANTONIO, matricola 2111436833, nel periodo dal 19/11/2014 al 31/01/2016 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. - Pertanto, il suddetto rapporto di lavoro non è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali. - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 42 e seguenti CP_ della legge 9 marzo 1989 n. 88 al Comitato Regionale dell istituito presso la Direzione
Regionale Sicilia, Via P. Toselli n. 5, Palermo (PA), entro novanta giorni”. (Doc. n. 02); un nuovo CP_ riscontro sull'estratto conto dell' ha fatto emergere che in effetti gran parte della contribuzione e delle immediatamente successive prestazioni erano sparite dall'attuale CP_ computo contributivo dell' (Doc. n. 03).
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, chiedeva al giudice adito di dichiarare infondato il provvedimento di annullamento dei contributi e tutte le correlate pretese restitutive che sono CP_ CP_
o saranno formulate dall' Quindi condannare l' a ripristinare il suo status contributivo come da precedenti riconoscimenti ed estratto contributivo del 2021, con vittoria di spese, accessori ed imposte di legge.
CP_ Non si costituiva l' sebbene regolarmente citata.
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione è stata delegata a questo giudice che fissava l'udienza del 3.4.2025 per la decisione e sostituta dal deposito delle note ex art 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita. Parte ricorrente ha depositato le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa suddetta;
indi il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Osserva il decidente che le domande devono ritenersi infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
CP_ In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che se l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993 ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizi .
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda OS AN
IO matricola 2111436833 nel periodo dal 19.11.2014 al 31.1.2016 .
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della
Pag. 2 di 5 prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato necessaria ai fini previdenziali invocati, non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto CP_ di lavoro (come eccepito dall' nel provvedimento di disconoscimento impugnato , la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione CP_ quale un estratto alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di
Pag. 3 di 5 fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva.
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass.
Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso
27.01.1993, Trib. Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la
Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo
2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo-stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass.
Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli Ispettori procedenti nel verbale di
Pag. 4 di 5 accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010, 4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione CP_ civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009; Cassazione CP_ civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte del verbale di accertamento nessuna prova è stat chiesta da parte ricorrente sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e disconosciuto CP_ dall' con il provvedimento impugnato presso l'azienda OS AN IO.
Ebbene poiché il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, si deve ritenere che l'onere stesso non sia stato superato”.(Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione)
Era onere del ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla natura subordinata del rapporto di lavoro in questione con l' poiché nella specie, per i Parte_2 motivi sopra indicati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, il ricorso non può che essere rigettato.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni affrontate, ritiene il decidente essere sussistenti i motivi di cui al secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 5.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
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