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25 giugno 2014
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19 agosto 2014
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30 giugno 2022
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Art. 46. (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».
2. All' articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».
2. All' articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
Commentari • 22
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Giurisprudenza • 261
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- contraddittorio preventivo·
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