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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3342/2019, vertente tra
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'Avv. Alessandra Fabrizio Per_1
- Appellante - E
CP_1
- Appellata contumace -
OGGETTO: pagamento compenso professionale. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2013 ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 197/13 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora in data 23.5.2013 e notificato il 30.5.2013, con il quale su ricorso di ha ingiunto ai signori Persona_1 Parte_4
, e di pagargli, ciascuno per le quote di
[...] Controparte_2 CP_1 propria competenza, quali eredi di , la complessiva somma di €. Persona_2
21.773,00, oltre accessori, a saldo dell'onorario dovutogli dai debitori in virtù di parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Cassino in data 1.4.2004, per l'attività professionale svolta in favore del loro dante causa Per_2
.
[...]
In particolare, alla veniva ingiunto il pagamento della somma di €. CP_1
10.886,50.
Pagina 1 Con il suddetto atto di opposizione, assumeva di aver saldato il suo CP_1 debito nei confronti del dr. con il pagamento della somma di €. 9.792,00 Per_1 effettuato a mezzo assegno circolare in data 19.3.2004 dal procuratore generale di essa opponente e degli altri coeredi e e, Controparte_2 Parte_4 comunque, eccepiva estinto, in virtù di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., ogni diritto del per non avere, quest'ultimo, richiesto ulteriori somme, oltre quella Per_1 già percepita, entro il termine di cui alla predetta norma . Si costituiva in giudizio il il quale in via preliminare ripercorreva tutta la Per_1 vicenda , ovvero i fatti e le circostanze sui quali si fonda il credito asseritamente vantato nei confronti di e, quindi, per la quota parte di un mezzo in Persona_2 danno dell'opponente, CP_1
In particolare, evidenziava che in data 14.1.2001 era deceduto Persona_2 lasciando eredi ( coniuge), erede testamentaria per la quota di un CP_1 mezzo, e i figli e eredi testamentari per la Parte_4 Controparte_2 quota di un quarto ciascuno. Con procura per Notar di Sora in data 4.3.2001 i suddetti eredi nominavano Per_3 loro procuratore generale il Dott. , al quale conferivano il mandato di Persona_4 porre in essere tutte le attività necessarie per la liquidazione dell'azienda caduta in successione relativa alla ditta individuale STM di cui era titolare il de cuius. Il dott. nell'ambito del predetto suo mandato di procuratore-liquidatore Per_4 conferiva al l'incarico professionale di redigere una perizia per la valutazione Per_1 della suddetta azienda STM. Questi, dopo aver portato a compimento il suo mandato professionale e consegnato al Dott. (nella predetta qualità), rispettivamente, in Per_4 data 19.3.2003 la perizia, e in data 2.4.2003 un' integrazione della stessa nel gennaio 2004, chiedeva la liquidazione della relativa parcella al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Cassino. La parcella è stata liquidata per il complessivo importo di €. 25.788,00 oltre oneri fiscali. A seguito di specifica richiesta di pagamento, in data 19.3.2004 il Dott. , nella Per_4 sua predetta qualità, versava al a mezzo assegno circolare, a titolo di acconto Per_1 la complessiva somma di €. 9.792,00 per la quale veniva emessa la fattura 20bis del 1.4.2004. Pertanto, il decreto ingiuntivo, opposto, veniva richiesto ed emesso per il pagamento del saldo del suddetto importo di €. 21.773,00 oltre oneri fiscali – pro quota per la
€. 10.886,50. CP_1
In diritto, poi, si contestava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva. In particolare, si rilevava come l'opponente deduceva di aver estinto il credito di cui al decreto opposto mediante il pagamento della somma di €. 9.792,00 e mezzo bonifico in data 19.3.2004, deducendo come, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la caratteristica peculiare della prescrizione presuntiva è quella di non dar luogo all'estinzione del diritto, bensì alla mera presunzione di estinzione del debito per decorso del tempo, per cui appare logica la ratio di cui all'art. 2959 c.c. di impedire che si possa avvalere della relativa eccezione il debitore che ha fatto nel corso del giudizio ammissioni incomputabili con tale presunzione.
Pagina 2 Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c n. 1 , il deferiva all'opponente Per_1 giuramento decisorio sulla seguente formula “: pagato nel mese di aprile 2004 al dott la somma di € 10.886,50, oltre Persona_1 accessori di legge, quale quota parte da me dovutagli a saldo dell'opera professionale dallo stesso prestata per l'elaborazione della perizia di valutazione dell'azienda facente capo all'impresa individuale STM di , a seguito Persona_2 dell'incarico conferito al dott. dal dott. quale procuratore- Per_1 Persona_4 liquidatore dell'eredità relitta da >>. Persona_2
Nessuna prova veniva articolata da parte dell'opponente. Il giuramento decisorio veniva ammesso dal GI e, dopo una serie di rinvii per mancata comparizione, la rendeva il suddetto giuramento all'udienza del CP_1
19.7.2016, come da verbale.
All'esito dell'attività istruttoria, con sentenza n. 352/2019, il tribunale di Cassino ha così statuito:
“L'atto di opposizione è fondato e pertanto l'opposizione va accolta rigettata per i motivi che di seguito si diranno. Va in primis evidenziato che l'opposto ha l'onere di provare il proprio credito, nel caso di specie risulta incontestato che al fu affidato incarico dal procuratore Per_1 generale dell'opponente ma risulta anche incontestato che per tale attività fu emessa fattura di €. 9.792,00, somma diversa rispetto a quella ingiunta. E' lo stesso opposto che riferisce che dopo aver portato a compimento il suo mandato professionale Per_1 Per_ e consegnato al Dott. procuratore generale della rispettivamente, in CP_1 data 19.3.2003 la perizia, e in data 2.4.2003 un' integrazione della stessa nel gennaio 2004, deve pertanto concludersi che l'incarico si concluse nel gennaio del 2004. Sul pagamento è stato deferito giuramento decisorio e l'opponente ha confermato di aver estinto l'obbligazione. Ciò posto seppur il avesse provato di aver diritto ad Per_1 altri emolumenti in seguito all'attività professionale svolta tali crediti sarebbero abbondantemente prescritti, atteso che, l'ultima messa in mora utile quale termine interruttivo è del 26/01/2004. Ciò posto si accoglie l'opposizione e si revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente . Parte_5
Segue la condanna alle spese come da dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il deducendone la erroneità Per_1 sia per aver ritenuto prescritto il credito, sia per non aver valutato che la fattura era stata emessa in relazione al pagamento solo di un acconto, sia ancora per non aver adeguatamente valutato l'esito del giuramento decisorio, asseritamente sfavorevole all'opponente, odierna appellata. Ha chiesto quindi di “Accogliere l'appello de quo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 351/2019 del Tribunale di Cassino, confermare in danno di il decreto ingiuntivo n. 197/2013 emesso in data 23.5.2013 dal Parte_4
Tribunale civile di Cassino sez. distaccata di Sora. Con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio.”.
Pagina 3 L'appellata non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato. Posto che non è sostanzialmente contestata l'esistenza del credito e del suo titolo, avendo l'opponente dedotto che lo stesso è stato saldato e che comunque ogni pretesa sarebbe prescritta, rileva la Corte che è invero mancata la prova del pagamento, opposto dalla odierna appellata, e che la prescrizione presuntiva risulta superata dall'esito del giuramento decisorio deferito.
L'appellante ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla prescrizione presuntiva e il giuramento decisorio ai fini del suo superamento.
Ed invero, va premesso che “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito): cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021. Nel caso di specie, la parte opposta ha appunto deferito il giuramento decisorio, formulato come sopra indicato, e la parte opponente ha così risposto:
“Non ricordo le date ma sicuramente dopo la morte di mio marito deceduto che è avvenuta quattordici anni fa il dott. incaricò il dott. a far redigere CP_3 Per_1
l'inventario della eredità relitta di mio marito ed io e mio figlio ci recammo presso la Per_ Banca Popolare del Lavoro a Sora insieme al commercialista facemmo un mandato di pagamento per contanti. Successivamente mio figlio ha fatto altri pagamenti per l'incarico di cui ho parlato prima non so però né le date, né le somme versate. Anche in ordine al mandato di pagamento predisposto presso la BNL Sora non ricordo la somma in quanto è passato tanto tempo. L'episodio di cui ho parlato penso sia accaduto circa un anno dopo se ben ricordo. Non ricordo né la cifra né importo.”. In sostanza, l'opponente ha dichiarato di non sapere se e quali somme fossero state versate a soddisfazione del credito. Alla luce dei criteri acquisiti alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che “ la dichiarazione di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 25442 del 29/08/2023 , per tutte).
Pagina 4 Ne consegue che l'esito negativo del giuramento decisorio deferito (quanto all'avvenuto pagamento del credito, eccepito dall'opponente) comporta il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, e in tal senso deve essere quindi accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 197/13 CP_1 emesso dal tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora in data 23.5.2013 , condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in CP_1 euro 2000,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1800,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, per il presente grado.
Roma, 1° settembre 2025 La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3342/2019, vertente tra
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'Avv. Alessandra Fabrizio Per_1
- Appellante - E
CP_1
- Appellata contumace -
OGGETTO: pagamento compenso professionale. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2013 ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 197/13 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora in data 23.5.2013 e notificato il 30.5.2013, con il quale su ricorso di ha ingiunto ai signori Persona_1 Parte_4
, e di pagargli, ciascuno per le quote di
[...] Controparte_2 CP_1 propria competenza, quali eredi di , la complessiva somma di €. Persona_2
21.773,00, oltre accessori, a saldo dell'onorario dovutogli dai debitori in virtù di parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Cassino in data 1.4.2004, per l'attività professionale svolta in favore del loro dante causa Per_2
.
[...]
In particolare, alla veniva ingiunto il pagamento della somma di €. CP_1
10.886,50.
Pagina 1 Con il suddetto atto di opposizione, assumeva di aver saldato il suo CP_1 debito nei confronti del dr. con il pagamento della somma di €. 9.792,00 Per_1 effettuato a mezzo assegno circolare in data 19.3.2004 dal procuratore generale di essa opponente e degli altri coeredi e e, Controparte_2 Parte_4 comunque, eccepiva estinto, in virtù di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., ogni diritto del per non avere, quest'ultimo, richiesto ulteriori somme, oltre quella Per_1 già percepita, entro il termine di cui alla predetta norma . Si costituiva in giudizio il il quale in via preliminare ripercorreva tutta la Per_1 vicenda , ovvero i fatti e le circostanze sui quali si fonda il credito asseritamente vantato nei confronti di e, quindi, per la quota parte di un mezzo in Persona_2 danno dell'opponente, CP_1
In particolare, evidenziava che in data 14.1.2001 era deceduto Persona_2 lasciando eredi ( coniuge), erede testamentaria per la quota di un CP_1 mezzo, e i figli e eredi testamentari per la Parte_4 Controparte_2 quota di un quarto ciascuno. Con procura per Notar di Sora in data 4.3.2001 i suddetti eredi nominavano Per_3 loro procuratore generale il Dott. , al quale conferivano il mandato di Persona_4 porre in essere tutte le attività necessarie per la liquidazione dell'azienda caduta in successione relativa alla ditta individuale STM di cui era titolare il de cuius. Il dott. nell'ambito del predetto suo mandato di procuratore-liquidatore Per_4 conferiva al l'incarico professionale di redigere una perizia per la valutazione Per_1 della suddetta azienda STM. Questi, dopo aver portato a compimento il suo mandato professionale e consegnato al Dott. (nella predetta qualità), rispettivamente, in Per_4 data 19.3.2003 la perizia, e in data 2.4.2003 un' integrazione della stessa nel gennaio 2004, chiedeva la liquidazione della relativa parcella al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Cassino. La parcella è stata liquidata per il complessivo importo di €. 25.788,00 oltre oneri fiscali. A seguito di specifica richiesta di pagamento, in data 19.3.2004 il Dott. , nella Per_4 sua predetta qualità, versava al a mezzo assegno circolare, a titolo di acconto Per_1 la complessiva somma di €. 9.792,00 per la quale veniva emessa la fattura 20bis del 1.4.2004. Pertanto, il decreto ingiuntivo, opposto, veniva richiesto ed emesso per il pagamento del saldo del suddetto importo di €. 21.773,00 oltre oneri fiscali – pro quota per la
€. 10.886,50. CP_1
In diritto, poi, si contestava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva. In particolare, si rilevava come l'opponente deduceva di aver estinto il credito di cui al decreto opposto mediante il pagamento della somma di €. 9.792,00 e mezzo bonifico in data 19.3.2004, deducendo come, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la caratteristica peculiare della prescrizione presuntiva è quella di non dar luogo all'estinzione del diritto, bensì alla mera presunzione di estinzione del debito per decorso del tempo, per cui appare logica la ratio di cui all'art. 2959 c.c. di impedire che si possa avvalere della relativa eccezione il debitore che ha fatto nel corso del giudizio ammissioni incomputabili con tale presunzione.
Pagina 2 Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c n. 1 , il deferiva all'opponente Per_1 giuramento decisorio sulla seguente formula “: pagato nel mese di aprile 2004 al dott la somma di € 10.886,50, oltre Persona_1 accessori di legge, quale quota parte da me dovutagli a saldo dell'opera professionale dallo stesso prestata per l'elaborazione della perizia di valutazione dell'azienda facente capo all'impresa individuale STM di , a seguito Persona_2 dell'incarico conferito al dott. dal dott. quale procuratore- Per_1 Persona_4 liquidatore dell'eredità relitta da >>. Persona_2
Nessuna prova veniva articolata da parte dell'opponente. Il giuramento decisorio veniva ammesso dal GI e, dopo una serie di rinvii per mancata comparizione, la rendeva il suddetto giuramento all'udienza del CP_1
19.7.2016, come da verbale.
All'esito dell'attività istruttoria, con sentenza n. 352/2019, il tribunale di Cassino ha così statuito:
“L'atto di opposizione è fondato e pertanto l'opposizione va accolta rigettata per i motivi che di seguito si diranno. Va in primis evidenziato che l'opposto ha l'onere di provare il proprio credito, nel caso di specie risulta incontestato che al fu affidato incarico dal procuratore Per_1 generale dell'opponente ma risulta anche incontestato che per tale attività fu emessa fattura di €. 9.792,00, somma diversa rispetto a quella ingiunta. E' lo stesso opposto che riferisce che dopo aver portato a compimento il suo mandato professionale Per_1 Per_ e consegnato al Dott. procuratore generale della rispettivamente, in CP_1 data 19.3.2003 la perizia, e in data 2.4.2003 un' integrazione della stessa nel gennaio 2004, deve pertanto concludersi che l'incarico si concluse nel gennaio del 2004. Sul pagamento è stato deferito giuramento decisorio e l'opponente ha confermato di aver estinto l'obbligazione. Ciò posto seppur il avesse provato di aver diritto ad Per_1 altri emolumenti in seguito all'attività professionale svolta tali crediti sarebbero abbondantemente prescritti, atteso che, l'ultima messa in mora utile quale termine interruttivo è del 26/01/2004. Ciò posto si accoglie l'opposizione e si revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente . Parte_5
Segue la condanna alle spese come da dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il deducendone la erroneità Per_1 sia per aver ritenuto prescritto il credito, sia per non aver valutato che la fattura era stata emessa in relazione al pagamento solo di un acconto, sia ancora per non aver adeguatamente valutato l'esito del giuramento decisorio, asseritamente sfavorevole all'opponente, odierna appellata. Ha chiesto quindi di “Accogliere l'appello de quo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 351/2019 del Tribunale di Cassino, confermare in danno di il decreto ingiuntivo n. 197/2013 emesso in data 23.5.2013 dal Parte_4
Tribunale civile di Cassino sez. distaccata di Sora. Con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio.”.
Pagina 3 L'appellata non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato. Posto che non è sostanzialmente contestata l'esistenza del credito e del suo titolo, avendo l'opponente dedotto che lo stesso è stato saldato e che comunque ogni pretesa sarebbe prescritta, rileva la Corte che è invero mancata la prova del pagamento, opposto dalla odierna appellata, e che la prescrizione presuntiva risulta superata dall'esito del giuramento decisorio deferito.
L'appellante ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla prescrizione presuntiva e il giuramento decisorio ai fini del suo superamento.
Ed invero, va premesso che “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito): cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021. Nel caso di specie, la parte opposta ha appunto deferito il giuramento decisorio, formulato come sopra indicato, e la parte opponente ha così risposto:
“Non ricordo le date ma sicuramente dopo la morte di mio marito deceduto che è avvenuta quattordici anni fa il dott. incaricò il dott. a far redigere CP_3 Per_1
l'inventario della eredità relitta di mio marito ed io e mio figlio ci recammo presso la Per_ Banca Popolare del Lavoro a Sora insieme al commercialista facemmo un mandato di pagamento per contanti. Successivamente mio figlio ha fatto altri pagamenti per l'incarico di cui ho parlato prima non so però né le date, né le somme versate. Anche in ordine al mandato di pagamento predisposto presso la BNL Sora non ricordo la somma in quanto è passato tanto tempo. L'episodio di cui ho parlato penso sia accaduto circa un anno dopo se ben ricordo. Non ricordo né la cifra né importo.”. In sostanza, l'opponente ha dichiarato di non sapere se e quali somme fossero state versate a soddisfazione del credito. Alla luce dei criteri acquisiti alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che “ la dichiarazione di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 25442 del 29/08/2023 , per tutte).
Pagina 4 Ne consegue che l'esito negativo del giuramento decisorio deferito (quanto all'avvenuto pagamento del credito, eccepito dall'opponente) comporta il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, e in tal senso deve essere quindi accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 197/13 CP_1 emesso dal tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora in data 23.5.2013 , condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in CP_1 euro 2000,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1800,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, per il presente grado.
Roma, 1° settembre 2025 La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
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