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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21973/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 21973/2024
Tra
(C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Olbia (SS), Corso Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
LUPACCIOLU ALESSANDRO SIMONE
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), elettivamente domiciliata Milano, via Sottocorno Controparte_1 P.IVA_2
n. 52, presso lo studio degli Avv.ti BARILE RUGGERO e BARILE CORRADO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per e presente l'Avv. LUPACCIOLU Parte_1 Parte_2
ALESSANDRO SIMONE;
Per è presente l'Avv. Iacobellis in sostituzione degli Avv.ti BARILE Controparte_1
RUGGERO e BARILE CORRADO;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. pagina 1 di 6 Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
Contrariis rejectis, previa autorizzazione alla chiamata in causa del dott. e Parte_3 previo rigetto della domanda di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per aver Parte_3 cagionato, per suo fatto e colpa esclusivi, la decadenza dell' Controparte_2 dal beneficio in oggetto.
[...]
2. Per l'effetto, revocare il decreto opposto e condannare il dott. a tenere Parte_3 indenne e manlevare da qualsiasi responsabilità, onere Controparte_3
e danno riconducibile in qualsiasi modo alla domanda di e, conseguentemente, a risarcire CP_1 loro tutti i danni e spese, anche legali, in misura pari alla somma azionata da , compresi CP_1 interessi e spese, anche del presente procedimento.
3. Con vittoria delle spese di lite, 15% spese generali ed accessori di legge.
Parte convenuta precisa come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare rigettare la domanda di chiamata in causa del terzo ex adverso proposta;
concedere in ogni caso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, anche anticipando la relativa pronuncia previa adozione di ogni ritenuto provvedimento;
in via principale dichiarare tenuti e condannare (Cod. Fisc.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc.: ), in solido tra loro, a pagare a Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 la somma dall'avvenuta notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (30.4.2024) e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 6 N. R.G. 21973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 21973/2024, promossa
DA
(C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Olbia (SS), Corso Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
LUPACCIOLU ALESSANDRO SIMONE
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), elettivamente domiciliata Milano, via Sottocorno Controparte_1 P.IVA_2
n. 52, presso lo studio degli Avv.ti BARILE RUGGERO e BARILE CORRADO
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.06.24, il signor la società Parte_1 [...] anno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4397/2024, emesso dal Parte_2
Tribunale di Milano in data 26.03.2024 e notificato in data 30.04.2024, intimante il pagamento in favore di ell'importo di € 50.160,00 oltre interessi e spese della procedura, a Controparte_1 titolo di regresso di quanto pagato in favore di a seguito dell'escussione di una polizza CP_4 fideiussoria stipulata tra le parti.
Gli opponenti hanno esposto che:
- il signor titolare di un'azienda vitivinicola, ha partecipato al bando per l'aiuto alla Parte_1
“ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del reg. UE 1308/2013, art. 46 e dei reg. UE 2016/1149 e 2016/1150 per la campagna 2021/2022” (doc. 2) incaricando, per l'espletamento di tutte le relative attività, il dott. come da preventivo e lettera d'incarico 10.07.2021 Parte_3
(doc.3);
- il dott. conformemente all'incarico ricevuto, ha presentato in data 30.07.2021 presso Pt_3 CP_4
(Agenzia regionale sarda per il sostegno all'agricoltura) la relativa domanda, protocollata al n.
[...]
25380264033 (doc. 4); pagina 3 di 6 - a garanzia dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione concessa a titolo di aiuto, il signor ha Pt_1 stipulato con la polizza fideiussoria n. 408179775, allegata alla domanda, per Controparte_1
l'importo di € 50.160,00, pari all'anticipazione del beneficio e della eventuale penale. L'obbligazione di garanzia è stata assunta anche dalla società e dalla sig.ra Parte_2 Parte_2 personalmente;
- ha erogato quindi in favore di l'anticipazione prevista di € 45.600,00, CP_4 Parte_1 destinata all'esecuzione degli interventi previsti nel bando;
- , con nota 19.07.2023, ha dapprima comunicato l'avvio del procedimento di decadenza CP_4 dall'agevolazione con la seguente motivazione: “Codesta TT non ha provveduto a rilasciare sul sistema SIAN la domanda di pagamento saldo entro il termine del 20/06/2023, e a presentare la documentazione cartacea necessaria all'esecuzione del collaudo finale, presso il Servizio scrivente entro i previsti 7 giorni” (doc. 5); successivamente, in data 04.08.23 , ha comunicato “la decadenza CP_4 totale della domanda di aiuto n. 25380264033 e la restituzione della anticipazione percepita maggiorata del 10% a seguito dell'applicazione della penale……della somma di € 50.160,00 di cui € 45.600,00 a titolo di anticipazione non riconoscibile e € 4.560,00 a titolo di penale” (doc. 6);
- in data 04.10.2023 il dott. riconoscendo l'errore e la responsabilità professionale per non Parte_3 aver presentato nei termini la documentazione necessaria, ha denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa (doc.7); CP_5
- poiché né gli attori, né il dott. hanno provveduto al pagamento in favore di , quest'ultima Pt_3 CP_4 Contr ha escusso la garanzia ed , dopo aver pagato in data 05.12.2023 l'intero importo, ha agito in via monitoria nei confronti degli odierni opponenti.
Con un unico motivo gli opponenti, deducendo la responsabilità professionale del dott. Parte_3 come da quest'ultimo riconosciuta, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo responsabile al fine di essere dal medesimo tenuti indenni e manlevati da ogni pretesa della compagnia Cont
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti.
Si è costituita la quale si è opposta alla chiamata del terzo evidenziando Controparte_1 che la natura di contratto autonomo della garanzia de qua non consente agli odierni attori di sollevare questioni inerenti al merito del rapporto principale garantito, né tantomeno di opporre un'eventuale responsabilità del terzo. Ha evidenziato che gli opponenti non hanno contestato né l'an, né il quantum della pretesa restitutoria, ed ha perciò concluso per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e per la conferma del medesimo.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo
“trattandosi di litisconsorzio facoltativo e rappresentando questa un ostacolo alla ragionevole durata del processo considerato che il terzo potrebbe a sua volta chiamare in causa la relativa compagnia assicurativa”.
Alla prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
pagina 4 di 6 Non è stata autorizzata la chiamata di terzo in quanto deve essere considerato quanto definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di Cassazione: “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4309 del 23/02/2010 - Rv. 611567, vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17218 del 28/08/2004 (Rv. 578480), Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18508 del 25/08/2006 (Rv. 592091), Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015 (Rv. 635286), Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015 -Rv. 634031). Nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili e quindi di litisconsorzio facoltativo, sussistevano esigenze di durata ragionevole del processo considerato che a sua volta il terzo, di cui si chiedeva la chiamata, risultava
contro
-garantito da altro soggetto.
Va altresì considerato che trattasi di regresso autonomo in quanto il garantito ha sottoscritto le condizioni che regolano i rapporti tra contraente e assicurazione ed ivi si è obbligato a rimborsare il garante in caso di escussione e pagamento ed ha rinunciato alla possibilità di sollevare le eccezioni relative al rapporto sottostante (art. 1952 c.c.) (doc. 1 monitorio pag. 7/15 file) così come invece eccepito nella difesa odierna. risulta co-obbligata avendo assunto le stesse obbligazioni -su-chiarite- Parte_2 del contraente (doc. 1 monitorio pag. 9 e 10/15 file). Pertanto, anch'essa non può Parte_1 sollevare le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
Non essendo possibile eccepire alla assicurazione garante alcuna questione relativa al rapporto di provvista, avrebbe violato il principio della ragionevole durata del processo l'introduzione di un thema decidendum e di nuove parti senza che questa questione potesse avere effetto nei confronti della ingiungente opposta.
Ciò premesso, è noto che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale giudizio di cognizione in cui l'ingiungente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e spetta all'opponente -che assume la veste sostanziale di convenuto- allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie, risulta provato il diritto di regresso fatto valere da avendo la Controparte_1 medesima assolto gli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ha infatti prodotto il titolo su cui si fonda il proprio diritto, costituito dalla polizza fideiussoria stipulata tra le parti in data 31.03.22 (doc. 1 fascicolo monitorio) e dalla prova dell'intervenuto pagamento in favore del beneficiario dell'importo di CP_4
€ 50.160,00 (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio) e avendo provato l'assunzione della obbligazione incondizionata di rimborso da parte degli ingiunti.
Gli opponenti, instaurando la presente fase di opposizione, nulla hanno dedotto in ordine alla sussistenza di fatti estintivi dell'altrui domanda, limitandosi a invocare la responsabilità di un terzo, estraneo al presente giudizio, da cui hanno chiesto di essere manlevati.
Sennonché, l'estraneità a questo giudizio del terzo, litisconsorte facoltativo, circoscrive l'oggetto della presente causa all'esame del rapporto di garanzia dedotto tra le parti, non contestato, e della domanda di pagina 5 di 6 regresso, anch'essa non contestata né nell'an, né nel quantum, e perciò riconosciuta come fondata dagli stessi opponenti.
L'opposizione proposta deve essere pertanto rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 4397/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.03.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni esaminate ed il rito processuale che non ha comportato attività difensiva scritta nella fase decisionale.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 4397/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.03.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a e spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro Controparte_1
2.356,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 21973/2024
Tra
(C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Olbia (SS), Corso Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
LUPACCIOLU ALESSANDRO SIMONE
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), elettivamente domiciliata Milano, via Sottocorno Controparte_1 P.IVA_2
n. 52, presso lo studio degli Avv.ti BARILE RUGGERO e BARILE CORRADO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per e presente l'Avv. LUPACCIOLU Parte_1 Parte_2
ALESSANDRO SIMONE;
Per è presente l'Avv. Iacobellis in sostituzione degli Avv.ti BARILE Controparte_1
RUGGERO e BARILE CORRADO;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. pagina 1 di 6 Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
Contrariis rejectis, previa autorizzazione alla chiamata in causa del dott. e Parte_3 previo rigetto della domanda di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per aver Parte_3 cagionato, per suo fatto e colpa esclusivi, la decadenza dell' Controparte_2 dal beneficio in oggetto.
[...]
2. Per l'effetto, revocare il decreto opposto e condannare il dott. a tenere Parte_3 indenne e manlevare da qualsiasi responsabilità, onere Controparte_3
e danno riconducibile in qualsiasi modo alla domanda di e, conseguentemente, a risarcire CP_1 loro tutti i danni e spese, anche legali, in misura pari alla somma azionata da , compresi CP_1 interessi e spese, anche del presente procedimento.
3. Con vittoria delle spese di lite, 15% spese generali ed accessori di legge.
Parte convenuta precisa come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare rigettare la domanda di chiamata in causa del terzo ex adverso proposta;
concedere in ogni caso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, anche anticipando la relativa pronuncia previa adozione di ogni ritenuto provvedimento;
in via principale dichiarare tenuti e condannare (Cod. Fisc.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc.: ), in solido tra loro, a pagare a Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 la somma dall'avvenuta notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (30.4.2024) e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 6 N. R.G. 21973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 21973/2024, promossa
DA
(C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Olbia (SS), Corso Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
LUPACCIOLU ALESSANDRO SIMONE
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), elettivamente domiciliata Milano, via Sottocorno Controparte_1 P.IVA_2
n. 52, presso lo studio degli Avv.ti BARILE RUGGERO e BARILE CORRADO
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.06.24, il signor la società Parte_1 [...] anno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4397/2024, emesso dal Parte_2
Tribunale di Milano in data 26.03.2024 e notificato in data 30.04.2024, intimante il pagamento in favore di ell'importo di € 50.160,00 oltre interessi e spese della procedura, a Controparte_1 titolo di regresso di quanto pagato in favore di a seguito dell'escussione di una polizza CP_4 fideiussoria stipulata tra le parti.
Gli opponenti hanno esposto che:
- il signor titolare di un'azienda vitivinicola, ha partecipato al bando per l'aiuto alla Parte_1
“ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del reg. UE 1308/2013, art. 46 e dei reg. UE 2016/1149 e 2016/1150 per la campagna 2021/2022” (doc. 2) incaricando, per l'espletamento di tutte le relative attività, il dott. come da preventivo e lettera d'incarico 10.07.2021 Parte_3
(doc.3);
- il dott. conformemente all'incarico ricevuto, ha presentato in data 30.07.2021 presso Pt_3 CP_4
(Agenzia regionale sarda per il sostegno all'agricoltura) la relativa domanda, protocollata al n.
[...]
25380264033 (doc. 4); pagina 3 di 6 - a garanzia dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione concessa a titolo di aiuto, il signor ha Pt_1 stipulato con la polizza fideiussoria n. 408179775, allegata alla domanda, per Controparte_1
l'importo di € 50.160,00, pari all'anticipazione del beneficio e della eventuale penale. L'obbligazione di garanzia è stata assunta anche dalla società e dalla sig.ra Parte_2 Parte_2 personalmente;
- ha erogato quindi in favore di l'anticipazione prevista di € 45.600,00, CP_4 Parte_1 destinata all'esecuzione degli interventi previsti nel bando;
- , con nota 19.07.2023, ha dapprima comunicato l'avvio del procedimento di decadenza CP_4 dall'agevolazione con la seguente motivazione: “Codesta TT non ha provveduto a rilasciare sul sistema SIAN la domanda di pagamento saldo entro il termine del 20/06/2023, e a presentare la documentazione cartacea necessaria all'esecuzione del collaudo finale, presso il Servizio scrivente entro i previsti 7 giorni” (doc. 5); successivamente, in data 04.08.23 , ha comunicato “la decadenza CP_4 totale della domanda di aiuto n. 25380264033 e la restituzione della anticipazione percepita maggiorata del 10% a seguito dell'applicazione della penale……della somma di € 50.160,00 di cui € 45.600,00 a titolo di anticipazione non riconoscibile e € 4.560,00 a titolo di penale” (doc. 6);
- in data 04.10.2023 il dott. riconoscendo l'errore e la responsabilità professionale per non Parte_3 aver presentato nei termini la documentazione necessaria, ha denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa (doc.7); CP_5
- poiché né gli attori, né il dott. hanno provveduto al pagamento in favore di , quest'ultima Pt_3 CP_4 Contr ha escusso la garanzia ed , dopo aver pagato in data 05.12.2023 l'intero importo, ha agito in via monitoria nei confronti degli odierni opponenti.
Con un unico motivo gli opponenti, deducendo la responsabilità professionale del dott. Parte_3 come da quest'ultimo riconosciuta, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo responsabile al fine di essere dal medesimo tenuti indenni e manlevati da ogni pretesa della compagnia Cont
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti.
Si è costituita la quale si è opposta alla chiamata del terzo evidenziando Controparte_1 che la natura di contratto autonomo della garanzia de qua non consente agli odierni attori di sollevare questioni inerenti al merito del rapporto principale garantito, né tantomeno di opporre un'eventuale responsabilità del terzo. Ha evidenziato che gli opponenti non hanno contestato né l'an, né il quantum della pretesa restitutoria, ed ha perciò concluso per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e per la conferma del medesimo.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo
“trattandosi di litisconsorzio facoltativo e rappresentando questa un ostacolo alla ragionevole durata del processo considerato che il terzo potrebbe a sua volta chiamare in causa la relativa compagnia assicurativa”.
Alla prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
pagina 4 di 6 Non è stata autorizzata la chiamata di terzo in quanto deve essere considerato quanto definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di Cassazione: “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4309 del 23/02/2010 - Rv. 611567, vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17218 del 28/08/2004 (Rv. 578480), Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18508 del 25/08/2006 (Rv. 592091), Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015 (Rv. 635286), Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015 -Rv. 634031). Nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili e quindi di litisconsorzio facoltativo, sussistevano esigenze di durata ragionevole del processo considerato che a sua volta il terzo, di cui si chiedeva la chiamata, risultava
contro
-garantito da altro soggetto.
Va altresì considerato che trattasi di regresso autonomo in quanto il garantito ha sottoscritto le condizioni che regolano i rapporti tra contraente e assicurazione ed ivi si è obbligato a rimborsare il garante in caso di escussione e pagamento ed ha rinunciato alla possibilità di sollevare le eccezioni relative al rapporto sottostante (art. 1952 c.c.) (doc. 1 monitorio pag. 7/15 file) così come invece eccepito nella difesa odierna. risulta co-obbligata avendo assunto le stesse obbligazioni -su-chiarite- Parte_2 del contraente (doc. 1 monitorio pag. 9 e 10/15 file). Pertanto, anch'essa non può Parte_1 sollevare le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
Non essendo possibile eccepire alla assicurazione garante alcuna questione relativa al rapporto di provvista, avrebbe violato il principio della ragionevole durata del processo l'introduzione di un thema decidendum e di nuove parti senza che questa questione potesse avere effetto nei confronti della ingiungente opposta.
Ciò premesso, è noto che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale giudizio di cognizione in cui l'ingiungente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e spetta all'opponente -che assume la veste sostanziale di convenuto- allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie, risulta provato il diritto di regresso fatto valere da avendo la Controparte_1 medesima assolto gli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ha infatti prodotto il titolo su cui si fonda il proprio diritto, costituito dalla polizza fideiussoria stipulata tra le parti in data 31.03.22 (doc. 1 fascicolo monitorio) e dalla prova dell'intervenuto pagamento in favore del beneficiario dell'importo di CP_4
€ 50.160,00 (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio) e avendo provato l'assunzione della obbligazione incondizionata di rimborso da parte degli ingiunti.
Gli opponenti, instaurando la presente fase di opposizione, nulla hanno dedotto in ordine alla sussistenza di fatti estintivi dell'altrui domanda, limitandosi a invocare la responsabilità di un terzo, estraneo al presente giudizio, da cui hanno chiesto di essere manlevati.
Sennonché, l'estraneità a questo giudizio del terzo, litisconsorte facoltativo, circoscrive l'oggetto della presente causa all'esame del rapporto di garanzia dedotto tra le parti, non contestato, e della domanda di pagina 5 di 6 regresso, anch'essa non contestata né nell'an, né nel quantum, e perciò riconosciuta come fondata dagli stessi opponenti.
L'opposizione proposta deve essere pertanto rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 4397/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.03.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni esaminate ed il rito processuale che non ha comportato attività difensiva scritta nella fase decisionale.
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P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 4397/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.03.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a e spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro Controparte_1
2.356,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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