Provvedimento: […] Tale assunto discende dal fatto che l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario è tenuto all'amministrazione dei beni ereditari nell'ottica della liquidazione e ha l'obbligo di rendere il conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari. Egli deve conferire all'eredità i frutti conseguiti, i quali sono destinati, come il patrimonio, al soddisfacimento dei creditori dell'eredità beneficiata e, su richiesta di questi, deve dare idonea garanzia non solo per il valore dei beni compreso nell'inventario, ma anche per i frutti (art. 492
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