Sentenza 16 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7279 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato LI CEVOLOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO DONELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GIOVANNINI LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO STENICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 332/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
uditi gli avvocati Dario DONELLA, Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del secondo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.12.1999 al Tribunale di Trento, l'avv. Giulio Giovannini esponeva di aver maturato sin dal 1.5.1990, il diritto alla pensione di vecchiaia, e lamentava che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense gli aveva corrisposto detta pensione in misura erronea avendo provveduto a rivalutare i ratei corrisposti della medesima pensione solo a far data dal gennaio 1992 anziché dal gennaio 1991, come statuito dall'art. 16, c. 2 della legge n. 576 del 1980. Ciò premesso, il ricorrente invocava la condanna della Cassa al pagamento, in suo favore, delle differenze risultanti per effetto della rivalutazione.
La domanda veniva accolta dal Tribunale adito con sentenza del 9.6.2000, la quale veniva poi confermata per intero dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 20.10.2000 per la cui cassazione la Cassa forense ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste l'avv. Giovannini con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Su richiesta della Cassa ricorrente, la Sezione Lavoro di questa Corte - ritenuto trattarsi di questioni di massima importanza riproposte nonostante la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 8684 del 1996 - ha rimesso, con ordinanza interlocutoria, gli atti al Primo Presidente il quale ha nuovamente investito queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione sollevata dal ricorso.
Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 26, primo ed ultimo comma, e 27 ultimo comma della legge n. 576 del 1980 - lamenta la Cassa forense che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato il diritto dell'intimato alla rivalutazione della pensione già dal 1 gennaio 1994 anziché dal 1 gennaio 1995.
La censura pone, in sintesi, il seguente interrogativo: deve la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nel procedere alla rivalutazione delle pensioni di vecchiaia già liquidate in favore degli avvocati, effettuare tale rivalutazione assumendo come decorrenza iniziale il 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale avviene il pensionamento o tali pensioni debbono essere rivalutate al far data dal 1 gennaio del secondo anno successivo al maturare del diritto a pensione?
Proprio perché su tale questione viene chiesto a queste Sezioni Unite di riesaminare la propria posizione già assunta con riferimento a fattispecie identica (sent. 4.10.1996, n. 8684), appare necessario premettere una più ampia considerazione intorno alla disciplina previdenziale di settore.
2. Cenni sul sistema della previdenza forense.
La Cassa di previdenza forense è stata istituita con legge 8 gennaio 1952, n. 6, successivamente più volte modificata. Il sistema normativo della previdenza forense è stato poi profondamente riformato ed analiticamente disciplinato con la legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha costruito un sistema di tipo solidaristico,
piuttosto che mutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi e contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributi versati non vengono imputati alla pensione del singolo professionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva, provvedendo a determinare l'ammontare delle singole pensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo i parametri di legge. Pertanto, alla erogazione dei vari trattamenti previdenziali (oltre alla pensione di vecchiaia, alla quale la questione in esame si riferisce, la Cassa eroga anche trattamenti pensionistici di anzianità, invalidità, ed in favore dei superstiti) provvede direttamente la CNPAF, su domanda degli aventi diritto, utilizzando i fondi derivanti dai versamenti effettuati dagli iscritti, sotto forma di contributi soggettivi obbligatori (art. 10) e contributi integrativi (art. 11). L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione con carattere di continuità (art. 22).
Nel sistema esistono peraltro anche delle significative deviazioni rispetto al principio solidaristico, quali la possibilità per gli avvocati di chiedere il rimborso dei contributi versati in caso di mancato perfezionamento dei requisiti per aver diritto al trattamento previdenziale.
Il sistema complessivo ha caratteristiche del tutto diverse rispetto al sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati ed anche rispetto alla previdenza dettata per artigiani e commercianti, tanto che i diversi sistemi sono sostanzialmente non comunicanti.
Una così profonda diversità non solo nella concreta disciplina, ma anche a livello di principi generali, preclude qualsiasi possibilità di un richiamo alla disciplina generale per risolvere semplici dubbi interpretativi relativi alla legge previdenziale forense, ed ancor più preclude la possibilità di estensione analogica delle norme generali per colmare eventuali o supposte lacune della disciplina specifica.
Invece, ai principi ispiratori della legge n. 576 del 1980 si sono poi richiamate varie leggi previdenziali di categoria, che hanno provveduto a dotare di una autonoma e compiuta disciplina i sistemi previdenziali di numerose categorie professionali, che si richiamano quindi a principi ispiratori simili a quelli della previdenza forense anche se hanno una disciplina del tutto distinta da essa. Il sistema normativo delineato dalla legge 576 del 1980 è stato in parte modificato dalla legge n. 141 del 1992, che però non ne ha stravolto le linee di fondo ne i principi ispiratori, introducendo alcuni interventi sostanzialmente migliorativi, sia dal punto di vista quantitativo che dei requisiti, del trattamento previdenziale degli avvocati.
Circa i punti essenziali delle modifiche, è sufficiente rilevare che la legge del 1992 ha aumentato i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle pensioni, ha disposto l'aumento delle pensioni minime, ha fissato un tetto minimo per le pensioni di invalidità e indirette facendo venir meno alcune preclusioni al percepimento delle pensioni di inabilità ed invalidità, ha modificato la misura dei contributi da versare, ha introdotto il principio della infrazionabilità degli anni di iscrizione alla cassa, cosicché sia il primo che l'ultimo anno vengono calcolati per l'intero sebbene il professionista sia stato iscritto, in relazione ad essi, solo per alcuni mesi. La successiva legge n. 335 del 1995, di riforma dell'intero sistema delle pensioni, afferma viceversa alcuni indirizzi programmatici che sono del tutto contrastanti con l'attuale sistema della previdenza forense, (quali, nell'art. 1, il proposito di modificare i sistemi pensionistici per adeguarli al principio contributivo). Essa ha una parte programmatica, ed una parte di immediata operatività anche sul sistema della previdenza forense, che sta anche destando notevoli dubbi interpretativi, in merito ad alcuni dei quali la Cassa ha avuto già occasione di chiedere, ad esempio, il parere del Consiglio di Stato.
Venendo ad esaminare più da vicino le norme della legge n. 576 del 1980 direttamente attinenti al problema interpretativo in esame, va precisato che su tali norme in nulla ha inciso la legge n. 335 del 1995, mentre la legge n. 141 del 1992 ha introdotto alcune modifiche che non hanno però in alcun modo modificato il meccanismo di rivalutazione della pensione.
Si è già visto più sopra come l'articolo 2 della legge n. 576/1980 disciplina i requisiti per l'attribuzione del diritto alla pensione di vecchiaia e i criteri per la | determinazione dell'ammontare della stessa, e come il successivo articolo 15 disciplina l'anzidetto meccanismo di rivalutazione dei redditi da considerare come base di calcolo per la determinazione dell'ammontare della pensione, al fine di evitare che il riferimento ad un dato reale, quale quello del reddito dichiarato ai fini IRPEF, perda di attualità e conseguentemente il criterio adottato divenga ingiustificatamente penalizzante per il professionista, a causa del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto tra l'anno di riferimento della dichiarazione dei redditi e il momento in cui il professionista matura il diritto alla pensione.
La pensione di vecchiaia corrisposta all'avvocato, il cui ammontare sia stato determinato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 2, previa rivalutazione dei redditi da prendere a base di calcolo secondo quanto previsto dall'art. 15, viene poi rivalutata nel tempo, al fine di non far perdere potere d'acquisto alla somma che il professionista ha il diritto di percepire. L'articolo 16 - sulla cui interpretazione si incentra la questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite, prevede appunto un meccanismo di rivalutazione delle pensioni e dei contributi così regolato nella sua versione originaria:
"Gli importi delle pensioni erogate dalla cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica".
La variazione degli importi delle pensioni era dapprima disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio di amministrazione della Cassa, con decorrenza 1 gennaio successivo alla data del decreto ministeriale. Lo stesso decreto, con la stessa decorrenza, adeguava nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, all'art. 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e per il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo".
Il nuovo testo dell'art. 16 - modificato dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 - così dispone:
"Gli importi delle pensioni erogate dalla cassa sono aumentati, in proporzione alte variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero della giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
Nella stessa misura percentuale, e con la stessa decorrenza, sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'art. 2, i limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per t limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo.
Quanto alla decorrenza della legge n. 576 del 1980 ed alle norme transitorie gli artt. 26 e 27 così dispongono:
Art. 26: Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.
Art. 27: Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 15 (art. 16 come sostituito dall'art. 2 legge 2.5.1983, n. 175), con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10 primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge".
3.- Gli orientamenti della giurisprudenza.
Il contrasto che ha dato origine alla pronuncia n. 8684 del 1996 delle Sezioni Unite vedeva contrapporsi due orientamenti: alcune pronunce affermavano che si dovesse dar luogo a rivalutazione anche per l'anno immediatamente successivo alla maturazione del diritto a pensione (Cass. 28 gennaio 1987, n. 820; Cass. 1 dicembre 1992, n. 12808), ritenendo che, nel silenzio della legge, il meccanismo di rivalutazione dovesse operare per tutte le pensioni già maturate alla data della emanazione del decreto ministeriale, senza alcuna distinzione tra quelle maturate da pochi mesi e quelle maturate in precedenza.
In queste pronunzie si rilevava che, poiché la rivalutazione del reddito da porre a base del calcolo dell'ammontare della pensione si ferma al penultimo anno precedente il sorgere del diritto a pensione, se si rivaluta la pensione dal primo anno successivo al sorgere del diritto, lo si fa necessariamente sulla base del decreto ministeriale emesso l'anno stesso della maturazione del diritto a pensione, il quale, nel fissare i coefficienti di rivalutazione, tiene necessariamente conto della svalutazione intervenuta l'anno precedente alla sua emissione, ovvero proprio di quell'anno che non è stato preso in considerazione dall'art. 15 nel rivalutare il reddito. Per questo motivo, l'adozione di questo criterio avrebbe consentito di non creare alcun vuoto e, anzi, di saldare tra loro, in un meccanismo di perfetta continuità, rivalutazione del reddito e rivalutazione della pensione.
Il secondo orientamento (Cass. 4 marzo 1993, n. 2609; Cass. 12 gennaio 1993, n. 260; Cass. 16 febbraio 1990, n. 1156) metteva invece in rilievo che il meccanismo di rivalutazione previsto dai singoli decreti ministeriali si poneva indissolubilmente in relazione con l'arco temporale al quale faceva riferimento la singola variazione accertata dall'istat e riportata nel decreto ministeriale stesso, con la conseguenza che, riferendosi ciascun decreto ministeriale a variazioni relative ad un arco di tempo antecedente all'anno della sua emanazione, esso non poteva incidere sulle pensioni maturate nel corso dello stesso anno, e che quindi non si erano ancora perfezionate nel periodo relativamente al quale era stata rilevata la variazione del costo della vita.
Da questa considerazione, esse traevano la conseguenza che ciascuna pensione potesse essere rivalutata soltanto a partire dal secondo anno successivo alla sua maturazione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8684 del 4 ottobre 1996 hanno fatto propria la conclusione cui perveniva il primo orientamento formulando il seguente principio di diritto:
"In tema di pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dall'art. 16 legge 20 settembre 1980 n. 576 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione - anteriore al momento di maturazione del diritto.
Questo principio - applicato ad una fattispecie precedente alla entrata in vigore della legge n. 141 del 1992 di modifica dell'art. 16 della l. n. 576/80 - è stato poi ribadito a più riprese dalla
Corte di Cassazione anche con riferimento al nuovo testo dell'art. 16 (il quale, peraltro differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al decreto interministeriale la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, quale provvedimento contenente le variazioni degli importi delle pensioni). Secondo Cass., 30.8.2000, n. 11409; Cass., 13.11.2001, n. 15888;
Cass., 8 marzo 2002, n. 3397, Cass., 10.4.2002, n. 5084; Cass., 8.4.2002, n. 5018; Cass., 19.5.2003, n. 7831; e ancora, Cass., 26.1.2004, n. 1344, infatti:
"Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della CPAF correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 16 della legge n. 576/80 modificato dall'art. 8 della legge n. 141/92 che prevede la decorrenza dell'aumento dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della delibera. Quest'ultima norma si è limitata a modificare la competenza per l'emissione dell'atto ricognitivo della variazione del costo della vita rilevante ai fini pensionistici.
Ne consegue che resta valido l'orientamento delle ss.uu. n. 8684/96, espresso con riferimento a situazioni precedenti il 1992, essendo restata immutato il regime di adeguamento delle pensioni in questione.
Nè può affermarsi che il più spedito iter dell'adeguamento - che esclude che esso possa intervenire, come in precedenza, a distanza di anni dall'anno della variazione del costo della vita preso in considerazione - fa venir meno la ragione di applicare gli adeguamenti anche alle pensioni liquidate nel medesimo anno della delibera".
La sentenza n. 8684/96 di queste Sezioni Unite hanno posto in rilievo che l'utilizzazione del solo criterio letterale di interpretazione della norma contenuta nell'art. 16 non poteva considerarsi esaustivo, in quanto questa norma non ' indicava chiaramente quale fosse il decreto ministeriale da applicare alla pensione maturata un determinato anno;
cio' giustificava il ricorso al criterio teleologico operato dalla giurisprudenza precedente, anche se tale strumento interpretativo non aveva condotto a risultati univoci. Esse, pertanto, condividevano il primo orientamento giurisprudenziale che aveva il pregio di consentire un raccordo tra il meccanismo di rivalutazione della pensione e la rivalutazione della base di calcolo adoperata per quantificare l'ammontare originario della pensione. Le SSUU fondavano la propria decisione anche sul riscontro normativo fornito dalle norme transitorie e di attuazione della stessa legge. Questi i passi salienti della motivazione: "...è agevole rilevare che 1) la legge n. 576 disciplina "le pensioni di vecchiaia che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore", le pensioni, cioè, che maturano dal primo giorno del 1982 (art. 26 primo comma); 2) sino a tale data "le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge" (art. 26, ultimo comma); 3) "per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge" e, quindi, testualmente, per la prima rivalutazione delle pensioni disciplinate da questa legge, e cioè maturate non prima del 1982, si deve far riferimento agli indici di svalutazione relativi all'anno rispettivamente precedente (sia pure, per la prima volta, in applicazione del medesimo art. 16, con effetto dal primo gennaio 1983)".
È da notare che la sentenza n. 8684 del 1996 era stata pronunciata in riferimento ad una fattispecie precedente alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 141 del 1992, e che invece alcune delle sentenze successive sono state emesse in fattispecie alle quali si applica l'art. 16 così come modificato dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992, ed hanno già avuto modo di affermare che sul punto controverso la modifica apportata dalla legge del 1992 non incide (in particolare, in questo senso v. Cass. 30 agosto 2000, n. 11409 e Cass. 8 marzo 2002, n. 3397). Inoltre, le ultime sentenze della Sezione lavoro in argomento sottolineano, nel fornire una propria motivazione, che non avendo la Cassa ricorrente introdotto argomenti nuovi rispetti a quelli già esaminati in passato, non si ravvisano elementi validi per discostarsi dall'indirizzo interpretativo consolidatosi (così, Cass., 26.1.2004, n. 1344, cit.).
4. Le nuove argomentazioni che hanno condotto al riesame della questione.
Nonostante la pronuncia delle SSUU la Cassa forense ha continuato a proporre numerosi ricorsi avverso sentenze di merito che riconoscevano - conformemente al disposto delle Sezioni Unite - il diritto alla rivalutazione della pensione fin dal primo anno successivo alla liquidazione di essa, sino a che la Sezione Lavoro della Corte, avendo ritenuto trattarsi di una questione di massima di particolare importanza, in ordine alla quale la parte ricorrente ha proposto articolate critiche alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, ha rimesso gli atti al Primo Presidente il quale ha investito nuovamente queste Sezioni Unite.
I principali argomenti utilizzati dalla Cassa forense possono così riassumersi:
a) non è condivisibile l'esigenza di operare un raccordo tra i due sistemi di adeguamento, quello dei redditi e quello delle pensioni, rispondendo essi a due esigenze diverse;
diversi essendo gli elementi da rivalutare, e diversa essendo anche la funzione della rivalutazione: nel primo caso, serve a determinare un rapporto tra reddito e pensione rispettoso del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, dall'altro la rivalutazione della pensione già liquidata serve ad evitare una diminuzione del potere d'acquisto della pensione stessa;
b) il sistema della previdenza forense si basa sul metodo c.d. retributivo, e non contributivo, e non c'è pertanto alcuna corrispettività tra contributi e prestazioni. La legge n. 576 pone a base del calcolo della pensione non già il coacervo dei contributi versati durante tutto l'arco di tempo di iscrizione alla Cassa, ma soltanto i dieci redditi annuali più favorevoli fruiti nell'ultimo quindicennio;
c) tutto il sistema della previdenza forense delineato dalla legge n. 576/80 fa riferimento, come unità cronologica fondamentale per calcolare sia l'entità della variazione che la decorrenza degli effetti, all'anno solare, cioè al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Inoltre, la rivalutazione dell'ultimo reddito professionale utile ha un'incidenza del tutto eventuale e variabile sul piano individuale: potrebbe essere del tutto inutile se fosse un reddito più basso rispetto ad altri, e quindi non preso in considerazione nel determinare l'ammontare della pensione dovuta;
d) sotto il profilo teleologico, essendo lo scopo della norma quello di mantenere inalterato il valore della pensione così come essa è stata liquidata, non può riconoscersi una rivalutazione quando il pregiudizio svalutativo non si è ancora verificato (questo è l'argomento centrale già utilizzato in precedenza, unitamente al dato letterale tratto dal solo art. 16): diversamente opinando - si osserva - si potrebbe arrivare al risultato non di tenere indenne la pensione dagli effetti negativi della svalutazione, ma di consentire alla pensione stessa di accrescersi a prescindere dal fenomeno svalutativo;
e) per quanto riguarda il reddito dell'anno in cui sorge il diritto a pensione, esso è già attualizzato in quanto si tiene conto di esso nel computo della media dei redditi sulla base della quale viene quantificata la pensione dovuta al professionista;
f) le norme transitorie, per loro natura, sono eccezionali, alla portata di regola generale, ma ciononostante la sentenza n. 8684 del 1996 ha ritenuto di dover applicare la disciplina dell'art. 27, ultimo comma, dettato per le "vecchie" pensioni, anche alle pensioni "nuove", laddove finalità dell'art. 27, ultimo comma, dovrebbe essere solo quella di rendere applicabile il sistema di adeguamento fissato dall'art. 16 anche alle vecchie pensioni.
g) per le nuove pensioni non c'era bisogno di alcuna norma transitoria, in quanto lo stesso art. 16 prevede che le nuove pensioni, ossia quelle liquidate con decorrenza 1 gennaio 1983 e maturate nel corso del 1982 sono rivalutate, tenendo conto della svalutazione intervenuta nel corso del 1982 e quantificata nel 1983, con decorrenza 1 gennaio 1984.
h) ove si accedesse alla soluzione interpretativa fatta propria da queste S.U., si avrebbe una violazione sia del principio di uguaglianza che del principio di ragionevolezza, perché si provvederebbe a rivalutare una pensione in riferimento ad un periodo in cui il trattamento previdenziale non è ancora sorto, dando luogo a una diversità di effetti tra i vari pensionati e ad una disparità di trattamento rispetto all'intero sistema previdenziale.
5. I principali argomenti di replica.
a) Per la prima rivalutazione delle pensioni l'art. 16 della legge n. 576 del 1980 fissa alcuni criteri per determinare la percentuale di aumento convenzionale, uguale per tutte le pensioni e che si applicherà per tutte le pensioni in godimento (a prescindere dal momento in cui il diritto a tale godimento sia maturato) a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto ministeriale, prima della riforma del 1992, o all'adozione della relativa deliberazione da parte del C. d'A. della Cassa, dopo la riforma del 1992.
b) Esiste un parallelo esistente tra la disciplina dettata per la previdenza forense e la disciplina dettata dalla legge n. 743 del 1978 per i trattamenti previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti, erogati dall'INPS, che prevede la perequazione automatica delle pensioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione.
c) Nè è privo di significato che per tutte le altre gestioni pensionistiche di lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché autonomi, la prima rivalutazione operi dal primo anno immediatamente successivo a quello del pensionamento.
d) Una diversa lettura dell'art. 16 l. 576/80 esporrebbe la norma al rischio di incostituzionalità, in quanto identiche posizioni pensionistiche verrebbero trattate diversamente. e) I due autonomi meccanismi, di attualizzazione della media dei redditi utilizzata per costituire la base di calcolo della pensione, e di rivalutazione di quest'ultima, vanno in effetti raccordati, secondo l'interpretazione fatta propria dalla S.U. in precedenza, in quanto altrimenti il professionista pensionato risentirebbe negativamente della mancata rivalutazione della sua pensione intervenuta nel primo anno della sua erogazione.
6. Osservazioni conclusive.
L'art. 16, (che è appunto la norma dedicata alla rivalutazione della (v pensione) nulla prevede espressamente in merito al problema applicativo in esame, limitandosi esso a dire che si provvede alla rivalutazione sulla base della delibera (annuale, si desume dal primo comma) della stessa Cassa, e che gli aumenti decorrono dal primo gennaio successivo alla data della delibera.
Tale norma non affronta perciò in alcun modo il problema specifico della decorrenza della prima rivalutazione. Nel silenzio della legge, parrebbe che il criterio testuale deponga a favore di una soluzione, per la prima rivalutazione, non difforme ed anzi omogenea a tutte le successive rivalutazioni, in quanto, se la legge avesse voluto, in considerazione di una o dell'altra delle motivazioni addotte copiosamente dalla Cassa di Previdenza, adottare una soluzione differente per la prima rivalutazione, con l'effetto di spostare in avanti di un anno tutto il meccanismo della rivalutazione della pensione, lo avrebbe presumibilmente previsto in modo espresso. Quanto all'articolo 27, dedicato alla decorrenza delle rivalutazioni, esso fa riferimento alle pensioni già maturate anteriormente alla entrata in vigore della legge (commi 1, 2 e 3), per le quali specifica che si rivaluteranno anch'esse secondo quanto previsto dall'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura previste dalla legge, e detta i necessari accorgimenti per rendere possibile tale unicità di criteri di rivalutazione.
Al comma 4 chiarisce poi che per la prima applicazione dell'art. 16 si farà riferimento all'indice medio annuo relativo all'entrata in vigore della legge.
Nel ricorso della Cassa di previdenza si rinviene più volte l'osservazione che non potrebbe farsi uso, ai fini interpretativi, delle norme contenute nell'art. 27 in quanto norme eccezionali, dettate per le vecchie pensioni e non estensibili alle nuove. Tuttavia, mentre i primi tre commi sono senza dubbio riferibili alle vecchie pensioni - ed adottano per esse lo stesso meccanismo di rivalutazione dettato per le nuove - il comma 4 stabilisce un criterio generale, utilizzabile per tutte le pensioni: per le vecchie, che si attualizzeranno con i correttivi di cui ai primi tre commi, mentre per le nuove, nella prima applicazione dell'art. 16 (che, quanto alle pensioni nuove, si applicherà ai sensi dell'art. 26 primo comma, per le pensioni maturate dal 1 gennaio 1982 in poi), si farà riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi all'indice medio annuo del 1981, contenente i dati di svalutazione del 1980.
In particolare, dall'esame dell'art. 27, ultimo comma, possono trarsi alcune conseguenze:
a) che esso non contiene solo norme eccezionali, ne' tanto meno norme applicabili solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, ma al contrario che esso fissa un meccanismo di rivalutazione unitario di tutte le pensioni;
b) che la rivalutazione della pensione erogata dal 1 gennaio 1982, che viene effettuata dal 1 gennaio 1983, avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente. Qualche ulteriore osservazione anche da un punto di vista teleologico induce a ribadire l'orientamento fatto proprio da queste SS.UU. nel 1996. In proposito si ritiene di dover qui rimarcare che, a fronte di una scarsa decisività di una interpretazione letterale dell'art. 16 - poiché la norma non consente di individuare nel tempo il decreto ministeriale (o, successivamente al 1992, la delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa) da applicare alla pensione maturata in un determinato anno - assume peso più pregnante il ricorso ad una interpretazione teleologia, ex art. 12 delle preleggi, idoneo senz'altro ad ovviare all'equivocità della formulazione testuale. Non v'è dubbio che, facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente, quando il diritto a pensione non era ancora maturato, in tal modo ponendosi riparo ad un pregiudizio (perdita del potere di acquisto) del quale la pensione non ha potuto ancora risentire: ma quest'ultima, solo apparentemente costituisce una irrazionalità.
Si è già visto come, nel sistema legislativo vigente, la pensione di vecchiaia degli avvocati, erogata dalla Cassa Forense si determina sulla base della media dei più elevati dieci redditi dichiarati ai fini IRPEF dall'avvocato, tratti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, in base all'art. 2 della l. 576/80 come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 141 del 1992. Orbene, questi redditi vengono "attualizzati" nel loro valore mediante la loro rivalutazione ad eccezione dell'ultimo reddito, che la legge (lo stesso art. 2) espressamente esclude dalla rivalutazione.
Se quindi un avvocato va in pensione, la prima operazione necessaria per il calcolo della pensione è determinare il reddito da prendere a base per il calcolo della pensione. A tal fine si prendono in considerazione le ultime 15 dichiarazioni dei redditi, (tra le quali eventualmente anche quella redatta nel corso dell'ultimo anno, se già esistente, in quanto quest'ultima è relativa all'anno di reddito immediatamente precedente alla maturazione del diritto a pensione). Tra queste, si scelgono le dieci dichiarazioni che riportano i redditi più cospicui (la legge impone di considerare a questo fine solo la parte del reddito professionale soggetta al contributo obbligatorio). A questo punto si provvede alla rivalutazione dei redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, secondo i criteri fissati dall'art. 15, ovvero si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione (art. 15, comma 3). Per completare l'esposizione del criterio di calcolo, si fa la media tra i dieci migliori redditi attualizzati e a questo punto si moltiplica il reddito così determinato per un "coefficiente di rendimento annuo" che rende la pensione non inferiore a determinati minimi, ma anche non superiore a determinati massimi (si considerano pari all'intero sia l'anno di iscrizione che quello di cessazione dell'attività, a prescindere dalla data effettiva dell'iscrizione (art. 4 l. n. 141 del 1992 relativo alla infrazionabilità degli anni di iscrizione).
Perciò, il reddito prodotto nell'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione viene preso in considerazione due volte dalla legge, ma a due diversi fini:
1) da una parte, l'art. 2, secondo comma, esclude l'ultimo reddito annuale dichiarato dalla rivalutazione ai fini del calcolo dell'ammontare dovuto come pensione;
2) dall'altra, l'art. 15, terzo comma (dedicato alla rivalutazione dei redditi, e non delle pensioni), considera, ai fini della rivalutazione, il 100 per cento "degli aumenti tra coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione". Quest'ultima norma stabilisce quindi che l'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione non viene preso in considerazione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare. Può ritenersi allora che esiste effettivamente un vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile, che il criterio seguito dalla sentenza di queste Sezioni Unite interveniva a colmare: poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di quella esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dal 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto.
Un ulteriore argomento a favore della tesi già condivisa da queste Sezioni Unite, può ricavarsi dal canone dell'interpretazione sistematica, che tenga conto del sistema generale di previdenza per la migliore comprensione delle forme speciali.
Non manca, anche presso la dottrina, chi ritiene che nei casi dubbi, o anche per colmare eventuali lacune, sia corretto tener conto del sistema generale, sia pure con prudenza, in considerazione cioè degli istituti affini e dell'assenza di una ratio idonea a giustificare una deviazione dal sistema generale, con l'ulteriore precisazione che si debba tener conto solo degli istituti affini non conformati, nelle forme speciali di previdenza, a rationes differenti.
Orbene, non è privo di significato che, nel sistema generale gestito dall'INPS, per quanto riguarda le prestazioni erogate col criterio retributivo consimile a quello della Cassa forense nei profili generali, la perequazione della pensione al costo della vita decorre, secondo la normativa più recente, dal primo giorno dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti per il diritto alla prestazione (cfr. art. 11, comma 1, d. l.vo 30 dicembre 1992, n. 503 come poi interpretato costantemente dall'INPS senza contestazioni). Come pure è pure di interesse notare che, nella gestione dell'a.g.o. per l'i.v.s. dell'INPS, al fine del calcolo della pensione col criterio retributivo, in modo eguale per quanto attiene allo specifico profilo considerato, non si procede alla rivalutazione degli importi relativi all'ultimo anno, e più precisamente delle settimane dell'anno di erogazione e di quelle collocate nell'anno solare precedente (cfr. art. 3 della legge n. 297 del 1982 con successive integrazioni).
Onde si potrebbe ricavare - anche per tale via - che nel sistema generale, entro i limiti di affinità prudentemente evidenziati, la perequazione viene attuata con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo, pur quando l'erosione inflattiva non abbia inciso su di essa, allo scopo di realizzare un raccordo tra l'adeguamento di secondo ordine (rivalutazione della base di calcolo) e l'adeguamento di primo ordine (rivalutazione della pensione in godimento sin dal momento della sua maturazione).
Per tornare alla fattispecie in questione, in sostanza, può osservarsi che se la delibera contenente i coefficienti di rivalutazione necessariamente indica i dati relativi all'anno precedente la sua emissione per consentire la rivalutazione nell'anno successivo, allora, se si tiene conto, come sopra detto, che, in base all'art. 15, la rivalutazione del reddito da porre a base di calcolo della pensione non comprende il reddito dell'anno immediatamente precedente alla maturazione del diritto, che non viene attualizzato, la pensione nasce già con un problema di attualizzazione relativo all'ultimo anno di reddito.
In definitiva, il riferimento ad una realtà presente in epoca anteriore al sorgere del credito previdenziale, lungi dall'essere irrazionale, risponde ad una logica compensativa utilizzando quella realtà solo come dato parametrico, quale unico rimedio per colmare un deficit di operatività della svalutazione la quale costituisce un dato strettamente ed incessantemente connesso alla natura pecuniaria della prestazione pensionistica.
Sotto questo aspetto la lettura già proposta, in quanto rispondente non solo a razionalità, ma anche all'esigenza di garantire una effettività di protezione ad un credito che riceve dalla Costituzione particolare attenzione (art. 38 Cost.), sfugge anche alle censure di illegittimità costituzionale sollevate - in via subordinata - dalla Cassa ricorrente.
È il caso, ancora, di osservare - per rispondere ad un rilievo formulato dalla difesa della Cassa in replica alle conclusioni del P.G. in udienza - che se è vero che l'ultimo anno di reddito viene rivalutato col supplemento di pensione, ex art. 2, 7 e l. n. 576/1980, è tuttavia vero che questo può avvenire - secondo scadenze susseguenti ivi previste - solo nell'ipotesi in cui l'avvocato, dopo aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, resta iscritto ad uno degli albi professionali (degli avvocati o a quello speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).
Le considerazioni fin qui esposte inducono queste Sezioni Unite a ribadire il proprio orientamento già esposto nella citata sentenza del 1996, e, dunque, a respingere il ricorso della Cassa forense. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004