Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
Decreto collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/12/2025, n. 7956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7956 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3567 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Consorzio Matrix” Consorzio stabile di cooperative sociali, in proprio e nella qualità di mandatario del R.T.I. con “Horizon Service” soc. coop. soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A043D280A3, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Ufficio di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Asl 103 - Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Icaro Consorzio Cooperative Sociali” società cooperativa, “Solidalia” cooperativa sociale per azioni Ets, non costituite in giudizio;
“Vivisol OL” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
- della determinazione n. 337 del 1° luglio 2024 adottata dall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento avente ad oggetto “ Provv132-2023 Progetto ''Casa come primo luogo di cura (ADI)'' Attuazione Piano Operativo Regione Campania nell''ambito del PNRR - Investimento M6C1 - Sub investimento 1.2.1. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2 lettera c) del D. Lg.vo 36/2023 e dell'art. 225 comma 8 del D. Lg.vo 36/2023 per quanto applicabile, da esperire tra operatori economici al fine di affidare il Servizio A.D.I. (assistenza domiciliare integrata) per la durata massima di mesi 6 con possibile opzione di ulteriori mesi 6, per la fase transitoria tra l'attuale gara in scadenza al 31.12.2023 e l'attivazione del nuovo sistema di accreditamento Cure Domiciliari in corso di espletamento da parte degli organi competenti ”;
- nonché di tutti gli atti richiamati nei predetti atti e provvedimenti, o da essi presupposti e, comunque, connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 02.08.2024, per l’annullamento della determinazione n. 337 del 1° luglio 2024 e la declaratoria di illegittimità del diniego parziale espresso dall’Asl di Benevento sull’istanza di accesso agli atti proposta in data 04.07.2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 03.10.2024, per l’annullamento della determinazione n. 337 del 1° luglio 2024 adottata dall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, di “Vivisol OL” s.r.l. e dell’Asl 103 - Benevento 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NZ SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e ad almeno un controinteressato in data 19.07.2024, e depositato il 22.07.2024, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva:
- che, con delibera n. 337 del 1° luglio 2024, il Direttore generale dell’ASL di Benevento aggiudicava il servizio A.D.I. (assistenza domiciliare integrata) in favore del costituendo raggruppamento tra “Vivisol OL” s.r.l. (mandataria), “Icaro Consorzio cooperative sociali” società cooperativa e “Solidalia” cooperativa sociale per azioni, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, per la durata massima di 6 mesi, con possibile opzione di ulteriori 6 mesi, per la fase transitoria tra la gara in scadenza al 31.12.2023 e l'attivazione del nuovo sistema di accreditamento delle cure domiciliari;
- che, secondo l’invito-disciplinare, l’importo complessivo semestrale del servizio era pari ad € 5.900.000,00 di cui:
a) € 4.800.000,00, corrispondente al costo della manodopera, ribassabile alle condizioni di cui all’art. 41, co. 14, D. lgs. n. 36/2023;
b) € 1.100.000,00 corrispondente all’importo a base d’asta per l’esecuzione del servizio, al netto del costo della manodopera;
- che, secondo la lex specialis , qualora l’operatore economico avesse offerto un ribasso sul valore della manodopera, l’amministrazione avrebbe proceduto alla verifica dell’anomalia, e che comunque non sarebbe stato consentito fornire giustificazioni circa i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- che, al fine di determinare il costo della manodopera, erano stati acquisiti preliminarmente i dati di cui era in possesso il fornitore uscente (cioè la stessa controinteressata “Vivisol”);
- che, all’esito delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice aveva attribuito i seguenti punteggi complessivi: “Vivisol” 87/100; “Matrix” 50,08/100;
- che il ribasso sul costo della manodopera offerto dall’aggiudicataria era pari al 39,20%, essendo stata offerta la somma di € 2.918.160,59 (rispetto ai 4.800.000,00 a base d’asta);
- che, più precisamente, il raggruppamento aggiudicatario aveva presentato un’offerta complessiva di € 4.013.134,40, di cui € 2.918.160,59 per il costo della manodopera e € 1.094.973,90 per gli ulteriori costi dei servizi, al netto del personale;
- che i C.C.N.L. applicabili per l’ASL di Benevento erano quelli “UNEBA” per le figure professionali di infermieri, terapisti della riabilitazione ed O.S.S.; “Chimico farmaceutico” per gli impiegati amministrativi; “Chimico farmaceutico” per gli operai addetti alla logistica;
- che il costo semestrale minimo della manodopera, in base ai suddetti C.C.N.L., sarebbe stato pari ad € 3.159.295,07 (per le prestazioni dirette all’utenza) oltre € 183.082,73 (per il costo della centrale operativa), per un totale complessivo di € 3.342.377,80 (superiore quindi all’offerta di € 2.918.160,59 proposta dalla parte controinteressata);
- che, con delibera n. 337/2024, l’ASL di Benevento – superata favorevolmente la verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. n. 36/2023 – aggiudicava la gara al R.T.I. di cui era parte la controinteressata.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva il seguente motivo di ricorso a sostegno delle domande innanzi riportate: “ Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Eccesso di potere per macroscopiche illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza. Violazione ed errata applicazione dell’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione del disciplinare ”.
Sosteneva la ricorrente che il raggruppamento aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso, per avere offerto un costo della manodopera insostenibile, non essendo possibile offrire un tale ribasso (39,20%), se non in deroga ai minimi salariali stabiliti dalla legge.
3. In data 25.07.2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Salute per resistere al ricorso.
4. Con motivi aggiunti notificati in data 31.07.2024 e depositati il 02.08.2024, la ricorrente esponeva:
- che, dai documenti ricevuti a seguito dell’accesso agli atti di gara (in particolare dall’offerta economica), erano emersi ulteriori vizi dell’aggiudicazione;
- che, in particolare, l’importo della manodopera indicato dal raggruppamento controinteressato nell’offerta economica (pari a € 2.551.359,19) non corrispondeva con quello per cui aveva conseguito l’aggiudicazione (pari a € 2.918.160,59);
- che ciò poteva essere imputato o ad un errore della stazione appaltante oppure alla circostanza che, in sede di procedimento di verifica dell’anomalia, la commissione aveva (illegittimamente) consentito a “Vivisol” di modificare l’offerta economica;
- che la parte aggiudicataria aveva omesso di indicare il costo della manodopera da impiegare per la centrale operativa.
5. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi aggiunti.
5.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria per aver modificato il costo della manodopera. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione della lex specialis. Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Violazione della par condicio e dei principii di imparzialità, correttezza e buona fede ”.
Sosteneva la ricorrente che il provvedimento di aggiudicazione era illegittimo in quanto l’amministrazione aveva consentito al raggruppamento controinteressato di modificare l’offerta economica.
Assumeva che l’amministrazione aveva compiuto un'indebita attività di indagine circa la volontà negoziale dell'offerente.
Evidenziava che la fattispecie in esame non potrebbe rientrare nel perimetro applicativo del soccorso istruttorio di cui all’art. 101, co. 3, D. Lgs. n. 50/2016, essendosi consentito all’offerente di sopperire ad un errore nella formulazione dell’offerta, non immediatamente percepibile, ma richiedente un’attività interpretativa.
5.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione della lex specialis. Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Motivazione insufficiente ed errata. Violazione della par condicio e dei principii di imparzialità, correttezza e buona fede ”.
Argomentava la ricorrente che la controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa per avere formulato un’offerta economica in cui non erano stati indicati tutti i costi della manodopera impiegata, e che si rivelava anche manifestamente incongrua e insostenibile.
5.3. “ Segue. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione della lex specialis. Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Violazione della par condicio e dei principii di imparzialità, correttezza e buona fede ”.
Evidenziava la ricorrente che il costo orario, indicato nell’offerta economica, delle figure professionali impiegate (infermiere, fisioterapista e o.s.s.) si discostava considerevolmente da quello previsto dalle tabelle ministeriali.
Deduceva che il calcolo del costo del personale risultava errato e che l’offerta non era chiara.
5.4. “ Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Eccesso di potere per macroscopiche illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza. Violazione ed errata applicazione dell’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione del disciplinare ”.
Illustrava la ricorrente che, se con il ricorso principale era stata contestata la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per aver indicato un costo del personale insostenibile (pari a un ribasso del 39,20%), a maggiore ragione tale censura doveva essere ribadita a fronte di un importo offerto più basso di quello già contestato (corrispondente a un ribasso del 53,15% del relativo costo, stimato dalla stazione appaltante, pari a € 4.800.000,00).
Richiamava quindi le considerazioni già esposte nel ricorso introduttivo circa l’impossibilità di sostenere il costo della manodopera offerto dal raggruppamento aggiudicatario.
5.5. “ Violazione della lettera di invito/disciplinare (art. 8 - paragrafo “soccorso istruttorio”). Violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Macroscopico difetto di istruttoria. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta ”.
La ricorrente affermava l’illegittimità dell’aggiudicazione anche per la mancanza, nell’offerta economica presentata in gara dal raggruppamento “Vivisol”, della sottoscrizione, sia in forma digitale che autografa, in violazione dell’art. 4 del disciplinare. Precisava che l’offerta economica prodotta in gara da “Vivisol”, pur recando in calce la dicitura “firmato digitalmente”, era priva di sottoscrizione.
6. Con memorie rispettivamente depositate in data 05 e 07.08.2024, si costituivano in giudizio la controinteressata e la ASL resistente per opporsi all’accoglimento del ricorso.
La ASL puntualizzava che il totale dell’offerta economica presentata dalla controinteressata era pari ad € 4.013.134,48 (per 6 mesi).
7. Con motivi aggiunti notificati il 27.09.2024 e depositati in data 03.10.2024, la ricorrente esponeva:
- che, in data 07.08.2024, costituendosi in giudizio, l’Azienda sanitaria aveva depositato i “giustificativi” del 21 e 26 giugno 2024, esibiti da “Vivisol”;
- che “Vivisol” aveva offerto per la manodopera € 2.551.359,19 (e non € 2.918.160,59 come indicato nel provvedimento di aggiudicazione).
8. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi indicate sulla base dei seguenti motivi aggiunti, sostanzialmente coincidenti (tranne quello sub 8.4, che di seguito meglio si esplica) con quelli già proposti nel primo ricorso per motivi aggiunti.
8.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria per aver modificato il costo della manodopera. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione della lex specialis. Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Violazione della par condicio e dei principii di imparzialità, correttezza e buona fede ”.
8.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione della lex specialis. Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Motivazione insufficiente ed errata. Violazione della par condicio e dei principii di imparzialità, correttezza e buona fede ”.
8.3. “ Segue. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione della lex specialis. Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Violazione della par condicio e dei principii di imparzialità, correttezza e buona fede ”.
8.4. “ Segue. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione della lex specialis.
Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Violazione della par condicio e dei principii di imparzialità, correttezza e buona fede ”.
La ricorrente argomentava che il raggruppamento controinteressato si era limitato ad utilizzare mere formule di stile per giustificare il macroscopico ribasso rispetto alla base d’asta.
8.5. “ Macroscopico difetto di istruttoria e di inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Eccesso di potere per macroscopiche illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza. Violazione ed errata applicazione dell’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023. Illegittimità per omessa esclusione dell’aggiudicataria. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Violazione ed errata applicazione del disciplinare ”.
9. Con ordinanza in data 03/09.12.2024, il Tribunale disponeva verificazione al fine di accertare l’effettivo costo del personale dedicato dalla controinteressata all’espletamento del servizio, considerando il corretto livello di inquadramento del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (in base ai C.C.N.L. applicabili), nonché il costo del lavoro del personale in base alle tabelle ministeriali di cui all’art. 41, co. 13, D. Lgs. n. 36/2023; nonché al fine di stabilire se, sulla base di un giudizio sintetico-globale, la valutazione della stazione appaltante risultasse coerente ai dati per come sopra ricostruiti ovvero derivasse dalla violazione dei minimi salariali retributivi.
10. In data 24.06.2025 il verificatore depositava la relazione di verificazione.
11. Con ordinanza in data 22/25.07.2025, il Tribunale disponeva che il verificatore fornisse chiarimenti, in forma esplicita e sintetica, circa l’effettiva sussistenza, per il settore economico ed il rapporto di lavoro in questione, delle tabelle di cui all’art. 41, co. 13, D. Lgs. n. 36/2023. Disponeva inoltre che il verificatore chiarisse se il costo del personale (calcolato al netto di oneri ulteriori rispetto alla sola retribuzione, quali, ad esempio, oneri contributivi, assicurativi, di sicurezza, etc.), indicato dalla parte controinteressata nella propria offerta economica, fosse inferiore ovvero superiore rispetto ai minimi salariali retributivi (di cui alle suddette tabelle ministeriali).
12. In data 20.08.2025, il verificatore depositava un’ulteriore relazione recante “Ulteriori chiarimenti richiesti con Ordinanza n. 5588/2025”.
13. Con memorie depositate rispettivamente in data 15 e 19.09.2025, l’amministrazione resistente e la parte ricorrente insistevano nelle rispettive conclusioni ed argomentazioni difensive.
14. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
15. Si esaminano congiuntamente i motivi (anche aggiunti) di ricorso innanzi illustrati ai paragrafi 2, 5.3, 8.4, tutti attinenti al costo della manodopera previsto nell’offerta del raggruppamento controinteressato, considerato dalla ricorrente come espressione di un ingiustificabile ribasso rispetto alla base d’asta.
È utile evidenziare sul punto che, ai sensi dell’art. 41, co. 13, D. lgs. n. 36/2023, « Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. (…) ».
Inoltre, a norma dell’art. 110 D. lgs. n. 36/2023, « 1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. (…)
4. Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; (…).
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: (…)
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 ».
Nel caso di specie, si legge a pag. 38 della prima relazione depositata dall’organismo verificatore: « Si può, comunque, affermare che l’offerta del Rti Vivisol Srl sia stata, comunque, rispettosa dei minimi retributivi così come contenuti nelle tabelle ministeriali di riferimento sopra indicate ».
E si ribadisce, a pag. 5 della seconda relazione del verificatore: « In definitiva, i minimi retributivi calcolati sia sulla base del CCNL Cooperative sociali, che sulla base del CCNL UNEBA, sono stati rispettati da VIVISOL in quanto il costo medio orario (unico parametro indicato dallo stesso nell’ offerta) è superiore ai minimi retributivi ».
Se ne deve concludere – in base ad una valutazione tecnica che il Collegio non ritiene di poter revocare in dubbio – che sono infondate le censure con le quali si lamenta l’anomalia dell’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario, affermando che il costo del personale sarebbe inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.
16. Quanto ai motivi innanzi illustrati sub 5.1 e 5.4, si osserva che nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha tenuto conto di una somma corrispondente alla voce “ Importo manodopera offerto ” pari ad € 2.918.160,59, e non della minor somma di € 2.551.359,19.
È anche opportuno rilevare che, in base all’art. 110, co. 5, citato, la stazione appaltante esclude l’offerta (oltre che nel caso già esaminato di violazione dei minimi salariali retributivi) se essa è anormalmente bassa in quanto:
« a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture ».
Non costituisce quindi, secondo la norma citata, causa di esclusione dell’offerta l’eventuale circostanza di una divaricazione tra quanto indicato dall’offerente e quanto tenuto in considerazione dall’amministrazione.
Tale differenza potrebbe eventualmente rilevare (non ai fini dell’esclusione dell’offerta, ma) in riferimento alla formazione della graduatoria, qualora l’eventuale errore attribuisse un indebito vantaggio ad uno dei concorrenti. Ma non sarebbe comunque questo il caso, in quanto – che si tenga conto della somma di € 2.918.160,59 ovvero della minor somma di € 2.551.359,19 – si tratterebbe comunque di un’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione rispetto a quella formulata dalla parte ricorrente, pari ad € 4.504.312,48.
Le censure esaminate sono pertanto in parte infondate e in parte inammissibili, per carenza di interesse a proporle.
17. Quanto al motivo sub 5.2, si osserva che, ai sensi dell’art. 108, co. 9, D. Lgs. n. 36/2023, « Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale ».
Ritiene il Collegio che, nel richiedere all’operatore l’indicazione dei costi della manodopera, il legislatore non abbia imposto la specificazione di voci di dettaglio, conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui « L'indicazione nell'offerta economica degli importi degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera rappresenta l'adempimento di un obbligo conforme a legge; al contrario la specificazione nel dettaglio degli oneri della sicurezza e della manodopera non riguarda il profilo dell'ammissibilità dell'offerta ma il diverso aspetto della congruità della stessa » (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 17/11/2020, n. 2192).
Anche la censura in esame si rivela quindi infondata.
18. Quanto al motivo sub 5.5, si osserva che, ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara, « MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. L’offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) o sottoscritti con firma autografa corredati da un valido documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del DPR 445/2000 ».
A seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale in data 07/15.10.2025 (con la quale si sollecitavano le parti a fornire documentati chiarimenti in ordine alla censura in esame), in data 06.11.2025 la ASL depositava una nota emessa (in data 29.10.2025) dal Direttore dell’U.O.C. Acquisizione beni e servizi e RUP, nella quale si precisava che « La busta dell’offerta economica rilevabile a sistema contiene un file firmato nel formato P7m relativo all’allegato A4 – offerta economica nonché la stessa busta economica in pdf firmata in formato p7m ». Si legge inoltre nella stessa nota: « Relativamente all’allegato A4 dell’offerta economica i dati rilevabili a sistema dalla “Lista certificati” sono i seguenti: Nome file: AllegatoA4_offertaeconomica.pdf.p7m (…) Firmatario: Lucio di Stasio, Maria Grazia Gaudiano, Di Franco Lucio (…) Esito verifica: Firma valida, revoca non verificata (…) Data firma: 27.02.2024 ».
Ritiene il Collegio che la dichiarazione presentata dal suddetto funzionario, ing. Roberto De Toma, sia sufficiente a sciogliere ogni dubbio circa l’effettiva sussistenza delle sottoscrizioni digitali di cui dubita la parte ricorrente. Del resto, è noto che, secondo la giurisprudenza consolidata, «L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.); il valore di prova legale riguarda esclusivamente il contenuto estrinseco dell'atto, cioè quanto dal punto di vista fenomenico è avvenuto, tra cui il fatto che una data dichiarazione è stata resa (…)» (Cons. Stato sez. IV, 24/02/2025, n. 1561).
Pertanto, nel caso di specie, essendo attestato da un pubblico ufficiale che quelle sottoscrizioni digitali furono effettivamente apposte, in data 27.02.2024, e non risultando essere stata proposta querela di falso, si deve concludere che le sottoscrizioni in questione effettivamente sussistono, con la conseguente necessità di ritenere infondata anche la censura in esame.
19. Per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti non sono quindi fondati e devono essere respinti.
20. Sussistono giuste ragioni, consistenti nella particolare complessità tecnica delle questioni esaminate (per la quale è stato necessario disporre chiarimenti all’organismo verificatore e sollecitare le parti a documentare le suddette sottoscrizioni), per compensare integralmente tra le parti le spese di lite e per confermare la regolamentazione delle spese relative al compenso del verificatore nei medesimi termini di cui al decreto collegiale n. 6942 del 21/24.10.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Conferma la liquidazione del compenso del verificatore nei sensi di cui al decreto collegiale n. 6942 del 21/24.10.2025.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI LL Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SC | LI LL Di OL |
IL SEGRETARIO