Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 6800/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6800/2022 R.G., riservata per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 11.12.2024 in seguito ad udienza in trattazione scritta, promossa
DA
p.i. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo COLUCCI e dall'Avv. Sante Daniele CARUCCI, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore del 05.09.2023;
-Parte attrice-
CONTRO
fu ; fu;
fu CP_1 Per_1 CP_2 Per_1 Controparte_3
; fu;
fu ; Per_1 CP_4 Per_1 CP_5 Per_1 Controparte_6 fu , nonchè tutti gli eventuali eredi Persona_2
-Parte convenuta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per usucapione, depositato il 1.12.2022, notificato mediante consegna al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Taranto ai sensi dell'art. 143, co. 2 c.p.c. e art. 49 disp. att. c.p.c., la conveniva in giudizio i sig.ri , Parte_1 CP_1
, , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale CP_6 adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. che la ha usucapito la proprietà del fabbricato rurale sito in Parte_1 agro di Massafra (TA), località Borgo Santa Caterina, censito in Catasto Terreni al foglio 58, p.lla
n.91, di are 01,42, confinante a nord con istituto Agrario “Cenzino Mondelli” (ex Orfanotrofio “C. Mondelli”), ad est, sud ed ovest con proprietà attualmente intestato a Parte_1 CP_1
1
fu (asseritamente nata a [...] il [...]), per un quinto CP_5 Per_1 ciascuno, nonché a tale fu (asseritamente nato a [...] il 20 Controparte_6 Persona_2 gennaio 1923 quale titolare del diritto di usufrutto;
2. Autorizzare il dirigente dell'Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Taranto, ad eseguire le dovute formalità di trascrizione e voltura catastale, con totale esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
3. Condannare in convenuti, per l'ipotesi di loro costituzione in giudizio, al pagamento delle spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, deduceva di possedere in modo non interrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis, e senza essere mai essere stata molestata sia di fatto sia giuridicamente il fabbricato rurale sito in agro di Massafra (TA), località Borgo Santa Caterina, censito in Catasto Terreni al foglio 58,
p.lla n.91, di are 01,42, confinante a nord con istituto Agrario “Cenzino Mondelli” (ex Orfanotrofio
“C. Mondelli”), ad est, sud ed ovest con proprietà attualmente intestato a Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
. Controparte_6
Rappresentava che in data 30.09.2022 con atto pubblico aveva sottoscritto il contratto di compravendita con i signori (all. n.1 citazione), dalla quale acquistava un Persona_3 appezzamento di terreno, pervenuto ai venditori con atto anteriore al 1974, sito in agro del Comune di Massafra, località Borgo Santa Caterina, confinante a nord con Orfanotrofio “C. Mondelli, ad est con proprietà lottizzazione “Santa Caterina”, a sud e ad ovest con proprietà . Persona_4
Aggiungeva che in sede di presentazione al Comune di Massafra di richiesta di rilascio di permesso di costruire (all. n.8 citazione) era emerso che il fabbricato rurale oggetto di causa, sito nella zona nord confinante con la proprietà , sebbene inglobato nella recinzione che Controparte_7 da tempo delimitava i confini dell'apprezzamento di terreno oggetto di compravendita
(contraddistinto in Catasto Terreni al Foglio 58, p.lle 702 e 750) era autonomamente censito in
Catasto Terreni al Fg. 58, p.lla 91 (per una superficie pari ad are 01,42) ed intestato a CP_1
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, quale titolare del diritto di usufrutto, ma che per oltre un ventennio aveva Controparte_6 formato oggetto di pacifico ed ininterrotto possesso uti dominus dapprima dei loro danti causa e successivamente alla loro morte, proprio dei sig. , Persona_5 Persona_6
e , parti venditrici del contratto di compravendita del Persona_7 Persona_8
2002 suindicato.
Sottolineava, inoltre, che tale terreno era da sempre incluso nella recinzione posta a presidio dei confini della proprietà di quest'ultimi e che gli odierni intestatari convenuti, non sono nati né mai vi hanno risieduto nel Comune di Massafra (cfr. allegati da n. 8 a n. 12 citazione).
Ciò premesso, evidenziava, dunque, di essersi sempre comportata, sin dal 2002, come legittima proprietaria del fabbricato rurale oggetto di giudizio, di cui al Foglio n. 58, p.lla 91 del Catasto Terreni del Comune di Massafra, di aver conservato le opere di recinzione realizzate dai precedenti proprietari e di aver presentato al Comune di Massafra richiesta di rilascio di permesso di costruire per l'edificazione di manufatti per civili abitazioni anche sulla particella de qua.
All'udienza del 3.04.2023, parte attrice si riportava all'atto di citazione e alle conclusioni ivi rassegnate;
chiedeva dichiararsi la contumacia delle parti convenute, citate come da relate di notifica depositate e l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto di citazione.
2 Dichiarata la contumacia delle parti convenute (ordinanza del 30.4.2023), si ammettevano i mezzi istruttori;
si ascoltava il teste e, successivamente, parte istante Testimone_1 chiedeva un rinvio per discussione orale. Il Giudice rinviava per tali incombenti al 16.9.2024 con termine per note sino a cinque giorni prima.
In data 5.09.2024 l'attore depositava le note conclusive autorizzate, con la quale ribadiva le proprie ragioni dedotte e prodotte nei precedenti atti e verbali di causa.
All'udienza del 16.09.2024, questo Giudice, esaminati più approfonditamente gli atti e rilevato che non era allegato il certificato speciale relativo iscrizioni a favore e contro inerenti al soggetto intestatario del bene e dell'immobile stesso relativo agli ultimi vent'anni, e che, pertanto, non poteva verificarsi la regolarità del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., invitava parte attrice a depositare la documentazione richiesta e rinviava per tale incombente all'udienza del 11.11.2024 in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La difesa di parte attrice depositava quanto richiesto. Non risultavano formalità pregiudizievoli sull'immobile.
Con ordinanza del 11.12.2024, preso atto delle note depositate da parte attrice entro la data fissata e delle richieste contenute, riservava la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione avanzata dalla società è Parte_1 fondata e merita accoglimento.
In diritto si osserva che, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile per un periodo di tempo determinato dalla legge,
è l'effetto principe del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., che così recita “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, trova specifica regolamentazione nella ricorrenza di determinati requisiti: 1) possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
2) possesso che si protragga ininterrottamente per venti anni;
3) possesso accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. La decorrenza del tempo necessario alla acquisizione a titolo originario del bene ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che è possibile documentare in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa,
l'intervenuto acquisto della proprietà.
È necessario, quindi, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto attiene tanto al corpus che per quanto all'animus, non incontra alcuna preclusione di sorta, pertanto, può essere fornita anche per testimoni
3 ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692; Cass.
Civ., II sez., 17.04.1981).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi può affermarsi che l'istruttoria espletata ha confermato che la società attrice ha posseduto uti dominus il fabbricato rurale sito in agro di Massafra (TA), località Borgo Santa Caterina, censito in Catasto Terreni al foglio 58, p.lla n.91, di are 01,42, per cui
è causa per un periodo continuato ed ininterrotto di gran lunga superiore ai vent'anni, richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Si evidenzia, in primo luogo, che la società attrice ha prodotto copia atto pubblico di compravendita del 30.09.2002 a rogito del dr. Notaio in Venezia (all. 1 citazione), sottoscritto con i Per_9 signori , dalla quale aveva acquistato un appezzamento di terreno Persona_3
(contraddistinto in Catasto Terreni al Foglio 58, p.lle 702 e 750), pervenuto ai venditori con atto anteriore al 1974, sito in agro del Comune di Massafra, località Borgo Santa Caterina, confinante a nord con Orfanotrofio “C. Mondelli, ad est con proprietà lottizzazione “Santa Caterina”, a sud e ad ovest con proprietà . Persona_4
All'interno della recinzione, che da tempo delimitava i confini dell'apprezzamento del terreno oggetto di compravendita, insiste il fabbricato rurale che si trova su un terreno oggetto di causa, autonomamente censito in Catasto Terreni al Fg. 58, p.lla 91 (per una superficie pari ad are 01,42) ed intestato a , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , quale titolare del diritto di usufrutto.
[...] CP_5 Controparte_6
La prova dello stato dei luoghi rappresentato da parte attrice e della intervenuta usucapione del fabbricato rurale de quo deriva dalle dichiarazioni del testimone escusso, sig. Testimone_1
, il quale ha fornito elementi per ritenere che parte attrice possiede tale fabbricato, nella
[...] qualità di proprietario, ininterrottamente, in modo pacifico, pubblico e non clandestino e senza mai essere stata molestato, da più di 20 anni.
In particolare, il teste, ex dipendente del con funzioni di tecnico nell'ufficio Parte_2
Urbanistica ovvero Tecnico Comunale dal 1971 al 2007, ha dichiarato, riguardo alle circostanze di fatto articolate nell'atto di citazione, che:
- fu incaricato nel 1978 dal Comune di Massafra di procedere ad accertamenti sullo stato di fatto in Testi cui si trovava fabbricato rurale oggetto di causa che insiste sulla particella 91 del foglio 58 ( Confermo che la circostanza N. 1 che mi viene letta di cui all'atto di citazione di parte attrice. Tanto ricordo in quanto il fabbricato, che confinava con l'orfanotrofio, era pericolante e lì vi andavano a giocare i ragazzini);
- ha accertato che all'epoca il fabbricato era in stato di degrado (ADR: Confermo la circostanza N. 2 che mi viene letta di cui all'atto di citazione di parte attrice. Ricordo che il fabbricato era anche lesionato e quindi pericoloso per la pubblica incolumità)
- il fabbricato oggetto di causa risultava ricompreso all'interno di una recinzione che interessava un più ampio appezzamento di terreno di proprietà e da tempo risedenti a Controparte_8 CP_9
Venezia (ADR: Confermo la circostanza N. 3 che mi viene letta di cui all'atto di citazione di parte attrice. Ricordo che il fabbricato era di proprietà degli eredi , già anziani all'epoca) Per_3
- il Comune stava per emettere una ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato ma i Per_3 intervennero spontaneamente (ADR:. Confermo la circostanza N. 4 che mi viene letta di cui all'atto
4 di citazione di parte attrice. Ricordo che dopo il sopralluogo contattammo parenti dei sig. , Per_3 con i quali poi presi contatti);
- I gli chiesero di contattare una ditta per mettere in sicurezza il fabbricato (ADR: Confermo Per_3 la circostanza N. 5 che mi viene letta di cui all'atto di citazione di parte attrice. I coniugi mi Per_3 chiesero di trovare una ditta per svolgere i lavori indicati, visto che erano residenti fuori Massafra).
- negli anni successivi i curarono la manutenzione del terreno circostante il fabbricato (ADR: Per_3
In ordine alla circostanza n. 6 dell'atto di citazione posso affermare che dopo la chiusura del fabbricato, gli stessi non potevano più curarlo, salvo provvedere alla manutenzione del Per_3 terreno circostante).
- il fabbricato rurale de qua alla data della vendita alla era ricompreso nella recinzione Pt_1 precedente (adr: Confermo la circostanza n. 7 dell'atto di citazione. Tanto so in quanto era all'epoca ancora dipendente dell'ufficio tecnico del Comune);
- che la società venne a conoscenza del fatto che i non erano proprietari del fabbricato Pt_1 Per_3 quando presentò al Comune istanza per permesso di costruire sui terreni acquistati dai (ADR: Per_3
Confermo la circostanza n. 8 dell'atto di citazione. Tanto so in quanto era all'epoca ancora dipendente dell'ufficio tecnico del Comune).
Testi
-la Inedil dal 2002 cura la manutenzione del fabbricato come facevano i suoi danti causa (
Confermo la circostanza n. 9 dell'atto di citazione. Tanto so in quanto era all'epoca ancora dipendente dell'ufficio tecnico del Comune e sino al 2007” (cfr. verbale di udienza del 16.10.2023).
Ebbene il teste ha sostanzialmente dichiarato che nel 1978, anno nel corso del quale, il Comune di
Massafra lo aveva incaricato di verificare lo stato di fatto del fabbricato rurale entrostante il fondo, il fabbricato era ricompreso all'interno della maggior estensione di terreno recintata dai sigg.
e che, quando si era reso necessario intervenire per mettere in sicurezza il fabbricato, Per_3 perché versava in uno stato di degrado, si era rivolto, egli stesso, ai sigg. , danti causa della Per_3 società , ritenuti da tutti, quindi, come gli unici proprietari del fondo e dell'entrostante Pt_1 fabbricato e non ai sigg. , attuali proprietari del fabbricato rurale de quo, soggetti CP_1 sconosciuti anche al Comune di Massafra.
Si evidenzia che la società attrice ha, inoltre, sul punto, prodotto in giudizio la certificazione dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Massafra del 6.10.2015 (cfr. all. n. 10-11-12 citazione), a dimostrazione del fatto che gli odierni convenuti, non sono nati a Massafra, né effettivamente vi hanno mai risieduto.
Il teste ha riferito, infine, che la messa in sicurezza del fabbricato era stata poi portata a termine proprio dai sigg. . Per_3
Il teste ha chiarito, dunque, che dell'immobile de quo si occupavano i danti causa dell'attore, i sigg.
, ovvero i venditori del terreno alla società attrice e che è la stessa società dal 2002, da Per_3 quando cioè ha acquistato il terreno, a curare la manutenzione del fondo e del fabbricato, con ogni evidenza in maniera pubblica considerato quanto dichiara l'ex dipendente comunale.
Non vi sono motivi per non ritenere attendibile il teste e non veritiere le dichiarazioni che ha reso, considerato anche la sua qualifica di tecnico del Comune di Massafra, ora in pensione.
La società attrice ha prodotto, poi, n. 9 riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi (allegati n.
13_1 a 13_9 citazione), le quali evidenziano che il fabbricato rurale oggetto di causa si trova
5 all'interno di una più ampia recinzione, che è stata mantenuta dalla , che così ha Parte_1 esercitato, come i suoi danti causa, una prerogativa del proprietario ovvero lo ius excludendi alios, ancora una volta in maniera pubblica e manifesta.
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, si ritiene che la società attrice abbia fornito la prova dell'esistenza della relazione di fatto prima dei suoi danti causa e, poi, in virtù dell'art. 1146 c.c. (per il quale il successore a titolo particolare unisce il proprio possesso a quello del suo autore per goderne gli effetti), sua propria con il fabbricato riportato in catasto al foglio di mappa 58, particella 91, corrispondente al diritto di proprietà, manifestatosi per oltre 20 anni (solo la possiede già da Pt_1 vent'anni considerato che l'atto di acquisto è del 30.09.2002 mentre la citazione è notificata in data
25.11.2022) con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, nei confronti dei terzi, compresa la stessa P.A., un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia dei titolari (catastali) del diritto.
E' certamente provato quindi il corpus possessionis idonea all'usucapione.
Quanto all'animus, deve osservarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, anche questo elemento deve essere provato e può essere desunto in via presuntiva dal corpus se si sono concretizzate attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, ricadendo sul convenuto l'onere di dover provare il contrario (cfr. tra le tante, Cass. Civ., II sez., 11.06.2010, n. 14092).
Nel caso di specie, è evidente in capo alla società attrice , l'animus possidendi - necessario Pt_1 per l'acquisto della proprietà per usucapione - che risulta dal potere di fatto pacificamente esercitato dalla società attrice sul fabbricato de quo, del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
e quindi del diritto di godere e di disporre del bene in modo pieno ed esclusivo secondo il dettato dell'art. 832 c.c. sostanziatosi tale animus, come dimostra l'istruttoria orale.
Pertanto, all'esito del giudizio è stato accertato il perfezionamento dell'intervenuta usucapione in favore della società attrice della proprietà del fabbricato rurale sito in agro di Massafra Pt_1
(TA), località Borgo Santa Caterina, censito in Catasto Terreni al foglio 58, p.lla n.91, di are 01,42, confinante a nord con istituto Agrario “Cenzino Mondelli” (ex Orfanotrofio “C. Mondelli”), ad est, sud ed ovest con proprietà attualmente intestato a fu , Parte_1 CP_1 Per_1 CP_2
fu , fu , fu e fu , per
[...] Per_1 Controparte_3 Per_1 CP_4 Per_1 CP_5 Per_1 un quinto ciascuno, nonché a tale fu , quale titolare del diritto di Controparte_6 Persona_2 usufrutto.
Si osserva infine che la pronuncia costituisce titolo idoneo al fine di ottenere la trascrizione ex art
2651 c.c. della presente decisione nella competente Conservatoria dei RR.II. (cfr. Cass., II sez.,
11.08.2005, n. 16853).
SPESE PROCESSUALI
Nulla per le spese, poiché parte attrice ha richiesto la condanna solo in caso di costituzione dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Federica Rotondo, decidendo definitivamente sulla domanda di usucapione proposta da
, in persona del suo legale rappresentante, così provvede, in accoglimento della Parte_1 domanda proposta:
6 1) Accertato il possesso ultraventennale uti dominus, DICHIARA che la in Parte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ha acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà del seguente immobile:
- fabbricato rurale sito in agro di Massafra (TA), località Borgo Santa Caterina, censito in
Catasto Terreni al foglio 58, p.lla n.91, di are 01,42.
2) DICHIARA la presente statuizione titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Taranto.
3) NULLA PER LE SPESE.
Così deciso in Taranto, 09.04.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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