Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 4523
CASS
Sentenza 11 febbraio 2022

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 20 ottobre 2021 e pubblicata il 11 febbraio 2022. Le parti in causa erano un attore, che contestava la natura simulata di atti di trasferimento immobiliare, e i convenuti, che sostenevano l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione e abusività del processo. L'attore richiedeva l'accertamento della natura donativa di tali atti, sostenendo che il bene fosse stato acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre, e invocava la protezione dei suoi diritti di legittimario. I convenuti, invece, eccepivano l'inammissibilità della domanda e chiedevano il risarcimento danni.

La Corte ha rigettato il ricorso dell'attore, confermando la decisione della Corte d'Appello di Venezia. Il giudice ha argomentato che l'azione di simulazione proposta dall'attore non era esperibile prima dell'apertura della successione, poiché il legittimario non ha diritti sul patrimonio dei genitori finché non si verifica l'apertura della successione. Inoltre, ha chiarito che l'opposizione prevista dall'art. 563 c.c. non si applica a donazioni indirette e che il termine ventennale per l'azione di restituzione era già decorso. La Corte ha quindi ribadito la necessità di un accertamento della lesione dei diritti successori solo dopo la morte del disponente, rigettando le pretese dell'attore.

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Massime2

La mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale "dies a quo" del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione.

L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 4523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4523
Data del deposito : 11 febbraio 2022

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