Decreto cautelare 19 luglio 2022
Ordinanza collegiale 14 settembre 2022
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2022
Sentenza breve 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 27/03/2023, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05315/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08530/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8530 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero della Difesa, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di inidoneità emesso con Provvedimento prot. N. -OMISSIS-del 9.05.2022 notificato in pari data con il quale veniva comunicato al Sig. -OMISSIS- di essere risultato inidoneo agli accertamenti psico-fisici relativi alla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021 poiché il medesimo “ha riportato un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente _3_ nell'apparato _AU- poiché gli è stata riconosciuta la seguente diagnosi: - -OMISSIS-”;
- di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, ancorché non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di n. 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma, indetto con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021- ha impugnato il provvedimento a lui notificato in data 9 maggio 2022 con cui è stato dichiarato INIDONEO al reclutamento con la seguente diagnosi: “ha riportato il coefficiente _3_ nell'apparato _AU- poiché gli è stata riconosciuta la seguente diagnosi: - -OMISSIS-”;
- a tal fine il ricorrente ha, tra l’altro, dedotto il vizio di eccesso di potere, adducendo falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, richiamando – a supporto di quanto denunciato – ulteriori accertamenti ed esami medici dallo stesso effettuati presso strutture pubbliche;
- con atto depositato in data 20 luglio 2022 si sono costituiti in resistenza il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha prodotto i documenti relativi alla vicenda in esame;
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 14 settembre 2022 la Sezione ha disposto una verificazione di carattere medico sulla patologia diagnosticata al ricorrente;
- in data 21.10.2022 l’organo accertatore (Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare) ha depositato la propria relazione, in cui perviene a ritenere il ricorrente idoneo al reclutamento per le seguenti ragioni: “Ritenuto che -OMISSIS-; si ritiene congruo ed opportuno CONCLUDERE che il ricorrente, Sig. -OMISSIS-: - presente allo stato attuale “-OMISSIS-”; - che il coefficiente attribuibile AU 2 rende il ricorrente IDONEO al concorso de quo”;
- con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 19.12.2022 la Sezione, non avendo rilevato in atti l’impugnativa della graduatoria finale del concorso, approvata in pendenza del presente giudizio, ai fini della procedibilità del gravame, ha richiesto all’Amministrazione ragguagli in ordine all’avviso pubblico del 13 ottobre 2022 (doc. n. 4 memoria del 29.11.2022), con il quale l’Amministrazione ha comunicato che tutti i candidati risultati idonei, anche quelli non compresi nella graduatoria dei vincitori, “saranno tutti avviati al corso in qualità di <idonei vincitori>, presumibilmente durante la seconda metà del mese di aprile 2023”;
- la risposta dell’Amministrazione alla sollecitazione istruttoria del Collegio ha, in prima battuta, confermato la sufficienza (in astratto) del punteggio conseguito dal ricorrente ai fini dell’inserimento tra i vincitori;
- in secondo luogo, sulla base dei documenti da ultimo depositati dal ricorrente, è stato rilevato come, in effetti, con il menzionato provvedimento del 13 ottobre 2013 l’Amministrazione rappresentava che “i candidati della categoria di cui all’art.1, co.1, let. b), del bando (civili e militari in congedo), classificati nelle posizioni dal n. 1.585 al n.1.734 della graduatoria, il cui incorporamento era previsto per il mese di aprile 2023 (2° ciclo), verranno incorporati, per la frequenza del corso formativo il 21 ottobre 2022.”;
- appare pertanto corretta la conclusione del ricorrente secondo cui “con tale avviso risultavano rinunciatari ulteriori n. 145 che, sommati ai precedenti n. 134, determinavano un numero di candidati rinunciatari (n. 283) di molto superiore a quello dei candidati rimasti idonei non vincitori (n. 164)”;
Ritenuto, per quanto precede, di non considerare dirimente l’omessa impugnazione della graduatoria, stante la capienza dei posti per tutti gli idonei;
Rilevato che alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 - previa verifica della completezza dell’istruttoria e del contraddittorio nonché previo avviso ex art. 60 c.p.a., riportato a verbale - il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
- nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata dalla Commissione Sanitaria di Appello di Roma, ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici;
Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l’accoglimento dell’impugnativa di cui si discute, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge;
Ritenuto che debbano, viceversa, porsi a carico di parte resistente le spese della verificazione che, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione sanitaria di Appello A.M., sono liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00) e debbono essere accreditate, come richiesto dallo stesso Verificatore, a Difesa Servizi S.p.a. secondo le modalità indicate con la nota in atti del 11.10.2022 (depositata in data 21.10.2022);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato.
Condanna in solido le Amministrazioni costituite in resistenza al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, così come liquidate in motivazione.
Pone in solido a carico delle medesime Amministrazioni le spese di verificazione nei termini indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.