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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Antonella Casiraghi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Triuggio
(MB), via Laghetto n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
- che venga disposta la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3125/2018 pubbl. il
20/12/2018, disponendo che:
1) La collocazione del figlio viene mantenuta presso l'abitazione della madre, la quale si farà Per_1 carico integralmente del mantenimento ordinario dello stesso;
2) La collocazione della figlia viene trasferita presso l'abitazione del padre, il quale si farà carico Per_2 integralmente del mantenimento ordinario della stessa;
3) I Sigg.ri e concorreranno al pagamento per la quota del 50% spese extra ed eventuali Pt_1 Pt_2 altre a carattere straordinario, che dovranno essere documentate e la fattura intestata ad entrambi i genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate:
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
SanitarioNazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
Spese mediche urgenti:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze:
Cure dentistiche o ortodonliche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato:
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) corsi di recupero e lezioni in caso di valutazione scolastica insufficiente;
d) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da concordare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo gestiti da ente pubblico o suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza la presenza dei genitori;
c) spese per comunione/cresima altre e diverse cerimonie;
d) patente A-B ed acquisto scooter e/o automobile.
4) Le parti, economicamente autosufficienti, hanno già in precedenza definito ogni rapporto economico e rinunziano ad ogni reciproca richiesta patrimoniale.
5) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
6) Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 6.10.2001 in Besana Brianza;
- dall'unione sono nati in data 28.11.2003 e in data 29.12.2006; Per_1 Per_2
- la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data
9.4.2015;
- il Tribunale di Monza pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n°
3125/2018 pubblicata in data 20.12.2018, resa su conclusioni congiunte;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 3125/2018 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
28.11.2003 e 29.12.2006) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 19.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Antonella Casiraghi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Triuggio
(MB), via Laghetto n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
- che venga disposta la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3125/2018 pubbl. il
20/12/2018, disponendo che:
1) La collocazione del figlio viene mantenuta presso l'abitazione della madre, la quale si farà Per_1 carico integralmente del mantenimento ordinario dello stesso;
2) La collocazione della figlia viene trasferita presso l'abitazione del padre, il quale si farà carico Per_2 integralmente del mantenimento ordinario della stessa;
3) I Sigg.ri e concorreranno al pagamento per la quota del 50% spese extra ed eventuali Pt_1 Pt_2 altre a carattere straordinario, che dovranno essere documentate e la fattura intestata ad entrambi i genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate:
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
SanitarioNazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
Spese mediche urgenti:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze:
Cure dentistiche o ortodonliche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato:
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) corsi di recupero e lezioni in caso di valutazione scolastica insufficiente;
d) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da concordare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo gestiti da ente pubblico o suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza la presenza dei genitori;
c) spese per comunione/cresima altre e diverse cerimonie;
d) patente A-B ed acquisto scooter e/o automobile.
4) Le parti, economicamente autosufficienti, hanno già in precedenza definito ogni rapporto economico e rinunziano ad ogni reciproca richiesta patrimoniale.
5) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
6) Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 6.10.2001 in Besana Brianza;
- dall'unione sono nati in data 28.11.2003 e in data 29.12.2006; Per_1 Per_2
- la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data
9.4.2015;
- il Tribunale di Monza pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n°
3125/2018 pubblicata in data 20.12.2018, resa su conclusioni congiunte;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 3125/2018 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
28.11.2003 e 29.12.2006) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 19.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi