Articolo 7 della Legge 12 marzo 1968, n. 237
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 aprile 1968
Art. 7.
I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni.
Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti.
Entrata in vigore il 12 aprile 1968