Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 febbraio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1993 |
Commentari • 12
- 1. Verso una maggiore tutela per i licenziamenti nelle piccole impreseDi : Siro Centofanti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024
testo integrale con note e bibliografia 1. A distanza di 58 anni dal primo intervento legislativo in materia di tutela per licenziamenti ingiustificati (L. 15.7.1966 n. 604) il quadro normativo italiano si presenta estremamente frastagliato , potendosi individuare in relazione alla natura dei licenziamenti e dei vizi e delle relative conseguenze quantomeno quindici tipologie differenziate: la residua area di recesso ad nutum ex art. 2118 c.c., le quattro discipline di cui all'art. 18 L. 20.5.1970 n. 300, la disciplina dei licenziamenti per le piccole imprese per i rapporti precedenti al 7.3.2015, quella dei licenziamenti collettivi per gli stessi rapporti, le quattro discipline di cui …
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Giurisprudenza • 187
- 1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 1756Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 100070 dell'anno 2006 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del 09.09.2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, promosso da Parte_1 P [...] P.IVA_1 Parte_2 (C.F. ), in …Leggi di più...
- massimale di polizza·
- prescrizione estintiva·
- art. 1916 c.c.·
- surrogazione assicurativa·
- principio del contraddittorio·
- danno non patrimoniale·
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- art. 28 legge 990/1969·
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Versioni del testo
- Capo I : Dell'istituzione e dell'ordinamento della cassa
- Art. 1.
E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico. - Art. 2. ((Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge))