Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 febbraio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1993 |
Commentari • 12
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Cass., Sez. IV, sent. 15 settembre 2021 (dep. 10 novembre 2021), n. 40546, Pres. Serrao, Rel. Nardin Cass. 40546/2021 1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione delinea l'ambito di operatività della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 prima parte c.p.[1]. Nel caso di specie l'imputato, tratto a giudizio per furto in abitazione, aveva incentrato uno dei motivi di ricorso in Cassazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, lamentando il fatto che non era stata adeguatamente considerata la circostanza che al danneggiato era stata offerta solennemente – ex art. 1209 c.c. – una somma di denaro e che, a fronte del …
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Giurisprudenza • 187
- 1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 1756Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 100070 dell'anno 2006 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del 09.09.2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, promosso da Parte_1 P [...] P.IVA_1 Parte_2 (C.F. ), in …Leggi di più...
- massimale di polizza·
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Versioni del testo
- Capo I : Dell'istituzione e dell'ordinamento della cassa
- Art. 1.
E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico. - Art. 2. ((Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge))