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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7934/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LAMANNA GIOVANNI e dell'avv. SANTOVITO GIOVANNI ( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso il difensore avv. LAMANNA GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZINGAROPOLI MARIA, elettivamente domiciliato in via MAGGIORE 56
74027 SAN IO IONICO presso il difensore avv. ZINGAROPOLI MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società in epigrafe esponeva di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 1640/2024 (R.G.
4091/2024) emesso dal Tribunale di Bari in data 27-06-2024 su istanza di , decreto con CP_1 cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 937,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
che tale asserito credito derivava a dire del ricorrente da un erroneo versamento a mezzo due assegni circolari, effettuato in eccesso rispetto a quanto dovuto a titolo di quota sociale sottoscritta.
La società proponeva quindi opposizione eccependo in primo luogo l'esistenza, nello Statuto della società, di una clausola compromissoria che devolve le controversie tra soci e società ad un Collegio
Arbitrale di tre membri. Si costituiva l'opposto, il quale chiedeva accogliersi la domanda di pagamento. La causa, dopo un inutile tentativo di conciliazione, passava in decisione dopo aver preso atto della rinuncia agli atti da parte dell'opposto, che però non era accettata. L'art. 30 dello statuto societario, allegato all'atto costitutivo della società, prevede una clausola compromissoria che stabilisce: “Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società …. saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società”. La predetta clausola è pienamente efficace ai sensi dell'art. 838 bis c.p.c. essendo l'organo decidente rimesso alla nomina da parte di un soggetto terzo rispetto alla società e trattandosi di materia disponibile, come infine ammesso anche da parte ricorrente in monitorio.
Si deve aggiungere al riguardo che secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore sia pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il giudice non possa non emettere il decreto sul rilevo della convenzione di arbitrato, ma ciò non toglie che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 co. 1 cpc, eccependo la competenza arbitrale, l'opposizione debba essere accolta revocando o comunque dichiarando l'invalidità del decreto ingiuntivo. Infatti secondo Cass., SS.UU. n. 21550 del 2017, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato. Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e le spese, liquidate come appresso, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dei procuratori anticipatari .
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 100,00
Fase decisionale, valore minimo: € 100,00
Compenso tabellare € 462,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del % a carico del soccombente per
€ 138,60 manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 600,60
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza di questo tribunale a favore degli arbitri e pertanto revoca il decreto opposto;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori anticipatari della società, che liquida in € 600,60 per compensi oltre RSG 15% IVA e CAP.
Bari, 14 ottobre 2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7934/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LAMANNA GIOVANNI e dell'avv. SANTOVITO GIOVANNI ( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso il difensore avv. LAMANNA GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZINGAROPOLI MARIA, elettivamente domiciliato in via MAGGIORE 56
74027 SAN IO IONICO presso il difensore avv. ZINGAROPOLI MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società in epigrafe esponeva di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 1640/2024 (R.G.
4091/2024) emesso dal Tribunale di Bari in data 27-06-2024 su istanza di , decreto con CP_1 cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 937,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
che tale asserito credito derivava a dire del ricorrente da un erroneo versamento a mezzo due assegni circolari, effettuato in eccesso rispetto a quanto dovuto a titolo di quota sociale sottoscritta.
La società proponeva quindi opposizione eccependo in primo luogo l'esistenza, nello Statuto della società, di una clausola compromissoria che devolve le controversie tra soci e società ad un Collegio
Arbitrale di tre membri. Si costituiva l'opposto, il quale chiedeva accogliersi la domanda di pagamento. La causa, dopo un inutile tentativo di conciliazione, passava in decisione dopo aver preso atto della rinuncia agli atti da parte dell'opposto, che però non era accettata. L'art. 30 dello statuto societario, allegato all'atto costitutivo della società, prevede una clausola compromissoria che stabilisce: “Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società …. saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società”. La predetta clausola è pienamente efficace ai sensi dell'art. 838 bis c.p.c. essendo l'organo decidente rimesso alla nomina da parte di un soggetto terzo rispetto alla società e trattandosi di materia disponibile, come infine ammesso anche da parte ricorrente in monitorio.
Si deve aggiungere al riguardo che secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore sia pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il giudice non possa non emettere il decreto sul rilevo della convenzione di arbitrato, ma ciò non toglie che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 co. 1 cpc, eccependo la competenza arbitrale, l'opposizione debba essere accolta revocando o comunque dichiarando l'invalidità del decreto ingiuntivo. Infatti secondo Cass., SS.UU. n. 21550 del 2017, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato. Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e le spese, liquidate come appresso, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dei procuratori anticipatari .
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 100,00
Fase decisionale, valore minimo: € 100,00
Compenso tabellare € 462,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del % a carico del soccombente per
€ 138,60 manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 600,60
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza di questo tribunale a favore degli arbitri e pertanto revoca il decreto opposto;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori anticipatari della società, che liquida in € 600,60 per compensi oltre RSG 15% IVA e CAP.
Bari, 14 ottobre 2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3