1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
" ART. 50. - (Atti ed operazioni concernenti societa', enti consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo ";
b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. ";
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " lire 250.000 ";
2) le note sono sostituite dalle seguenti:
" NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta
nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. ";
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall' articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.