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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Causa n. 916/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Composta dai magistrati
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 916/2022 R.G. Appello promosso da:
n persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Parte_1
Romei presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato appellante
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Montuori e Romolo Leone ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo (costituzione di nuovo difensore in data
22.12.23) appellante contro
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1
Basso presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata appellata
in persona del legale rappresentante, quale Controparte_2 mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa Controparte_2
1 dall'Avv. Giancarlo Bertone presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata (costituzione di nuovo difensore in data 08.11.22 appellata
e in contraddittorio con
in persona del curatore fallimentare dott.ssa Controparte_3 Controparte_4
Parte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_2
“In via preliminare ed istruttoria, alla luce della documentazione agli atti del giudizio di primo grado ammettere e disporre CTU
CONTABILE che tenga conto di tutti gli oneri addebitati alla parte mutuataria e la loro legittimità, in ragione dei contratti stipulati ovvero della normativa e giurisprudenza in merito.
Si chiede che la CTU venga disposta ed ammessa sui quesiti già formulati in sede di giudizio di primo grado:
a. verificare se i tassi di interesse, i costi, remunerazioni e competenze indicati negli estratti di conto depositati siano o meno conformi alle pattuizioni convenute dalle parti al momento dell'apertura di credito;
b. verificare, altresì, se i tassi applicati dall'istituto di credito, nel periodo oggetto della controversia, siano o meno stati superiori a quelli rilevati trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro ai fini della legge sull'usura (Legge 108/1996) e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni
e competenze non dovute;
c. nell'ipotesi di rilevazione di tassi usurai, calcolare per il periodo cui si riferisce la rilevazione, gli interessi dovuti calcolandoli in un primo prospetto al tasso “legale”, in un secondo prospetto al tasso
“soglia” e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute;
d. ove prevista ed applicata dall'istituto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, elaborare, infine, dei conteggi finali che tengano conto dei due prospetti secondo tre versioni: una con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, una con la capitalizzazione su base annua, un'altra senza operare capitalizzazione e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute. in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello proposto:
A. annullare e/o revocare il d.i. n. 383/16 siccome inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
B. accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale o parziale e/o annullabilità dei contratti bancari e degli atti di fideiussione per cui è causa, per tutte le causali indicate proposte con i motivi di appello;
2 C. in ogni caso, accertare e dichiarare che nello svolgimento del rapporto bancario per cui è causa vi
è stata da parte dell'opposto istituto bancario sia l'applicazione della capitalizzazione composta – sia nell'interesse di mora sia in quelli corrispettivi -, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a quelli nominali;
D. per l'effetto determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito sin dalla sua origine;
E. condannare, altresì, l'opposto istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'opponente. in via subordinata, nel merito, in parziale accoglimento dell'appello: F. laddove dovesse accertarsi l'effettiva debitoria dell'appellante, accertare e dichiarare la minore somma dovuta a quest'ultima e, per l'effetto, previa declaratoria di compensazione parziale, ridurre gli importi dovuti.
Con vittoria di spese del doppio grado.
Parte appellante fa istanza all'Ill.mo Collegio adito, affinchè – in ragione della circostanza che nella dedotta fattispecie è stata sollevata questione relativa alla illegittimità della capitalizzazione degli interessi in un mutuo, articolato su ammortamento cd. alla francese e che tale questione, nelle more, è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione (giusta ordinanza del 6 - 7 settembre
2023 della prima presidente della Cassazione, che si allega alla presente – doc. 1) – voglia valutare un congruo rinvio al fine dell'acquisizione di tale pronuncia, la quale ha valore dirimente rispetto alle questioni ivi sollevate.”
Per (in mancanza di foglio di precisazione delle conclusioni si trascrivono le Parte_1 conclusioni di cui all'atto di citazione in appello):
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: in via preliminare:
✓ sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
✓ Alla luce della documentazione agli atti del giudizio di primo grado disporre CTU CONTABILE che tenga conto di tutti gli oneri addebitati alla parte mutuataria e la loro legittimità, in ragione dei contratti stipulati ovvero della normativa e giurisprudenza in merito. Si chiede, altresì che la CTU venga disposta anche sui quesiti già formulati in sede di giudizio di primo grado: a. verificare se i tassi di interesse, i costi, remunerazioni e competenze indicati negli estratti di conto depositati siano o meno conformi alle pattuizioni convenute dalle parti al momento dell'apertura di credito;
b. verificare, altresì, se i tassi applicati dall'istituto di credito, nel periodo oggetto della controversia, siano o meno stati superiori a quelli rilevati trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro ai fini della legge sull'usura (Legge 108/1996) e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute;
c. nell'ipotesi di rilevazione di tassi usurai, calcolare per il periodo cui si riferisce la rilevazione, gli interessi dovuti calcolandoli in un primo prospetto al tasso “legale”, in un secondo
3 prospetto al tasso “soglia” e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute;
d. ove prevista ed applicata dall'istituto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, elaborare, infine, dei conteggi finali che tengano conto dei due prospetti secondo tre versioni: una con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, una con la capitalizzazione su base annua, un'altra senza operare capitalizzazione e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute. in via principale:
✓ annullare e/o revocare il d.i. n. 383/16 siccome inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
✓ accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale o parziale e/o annullabilità dei contratti bancari e degli atti di fideiussione per cui è causa, per tutte le causali indicate nell'atto introduttivo del giudizio ed in corso;
✓ in ogni caso, accertare e dichiarare che nello svolgimento del rapporto bancario per cui è causa vi è stata da parte dell'opposto istituto bancario sia l'applicazione della capitalizzazione composta – sia nell'interesse di mora sia in quelli corrispettivi -, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a quelli nominali;
✓ per l'effetto determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito sin dalla sua origine;
✓ condannare, altresì, l'opposto istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'opponente. in via subordinata:
✓ laddove dovesse accertarsi l'effettiva debitoria dell'opponente in favore di Controparte_1 accertare e dichiarare la minore somma dovuta a quest'ultima e, per l'effetto, previa declaratoria di compensazione parziale, ridurre gli importi dovuti;
In ogni caso:
✓ Condannare e in qualità di mandataria con Controparte_1 Controparte_2 rappresentanza di al pagamento delle spese competenze e onorari Controparte_2 dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Parte appellata : Controparte_2
“Previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado,
In principalità:
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nonché ogni istanza istruttoria;
Previa declaratoria di tardività e conseguente inammissibilità delle domande di decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione monitoria
Rigettarsi le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Biella n. 183/2022 del 17.05.2022, pubblicata il 18.05.2022.
4 In via istruttoria e/o, se del caso, di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale in punto prova testimoniale
Solo occorrendo, e per la denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, ammettersi prova per testi in materia contraria sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi, indicando come teste la D.ssa
nata a [...] il [...], domiciliata per la carica c/o Piazza Gaudenzio Testimone_1 Controparte_1
Sella n. 1.
In ogni caso
Con favore delle spese di questo grado di giudizio, oltre Iva e C.P.A.”
Con dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in merito all'aggiunta e alla modifica delle originarie conclusioni assunte in sede di precisazione delle conclusioni da parte della difesa di
[...] ed eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata nel medesimo Pt_2 ambito.
Per Banca CP_1
“Previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile ed inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata medesima.
Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb.forf. 15%, CPA ed IVA”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato PA. e Parte_1 Controparte_4 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 383/2016 con cui il Tribunale di Biella aveva ingiunto loro, rispettivamente quale debitrice principale e fideiussori, di pagare a la somma Controparte_1 di € 104.952,32 (oltre interessi e spese), importo derivante dallo scoperto del conto n. 3CE8 594887180
(già n. 3CB1594887180) e quale residuo del mutuo chirografario concluso in data 05.02.13 e del correlativo conto interessi infruttifero. Cont A garanzia dell'esposizione della infatti, e Parte_1 Controparte_4 Parte_2 avevano prestato, in data 10.01.13, fideiussioni solidali per l'importo massimo garantito di €
300.000,00 ciascuno.
In via pregiudiziale gli opponenti eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in sede monitoria essendo competente a conoscere la posizione del quale consumatore, il Tribunale di Pt_2
Avellino.
Nel merito deducevano:
5 i) il difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria avendo la banca prodotto solo estratti di saldaconto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB;
ii) l'illegittima formazione del credito perché risultante dall'applicazione di “illegittimi interessi anatocistici ed usurari, costi, remunerazioni e competenze non dovuti, addebitati in maniera non conforme alle pattuizioni intercorse e, comunque, contra legem”; iii) l'inefficacia e la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle fideiussioni, mancando l'espressa e specifica approvazione per iscritto e comunque la negoziazione tra le parti;
iv) la nullità delle fideiussioni per violazione della L. 108/1996.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto la fondatezza delle avverse Controparte_1 domande ed eccezioni e producendo documentazione (contratti, estratti conti completi) a dimostrazione del proprio diritto di credito.
Con comparsa depositata in data 04.10.18, si costituiva in giudizio quale mandataria Controparte_2 di che in data 26.06.18 aveva concluso con un contratto Controparte_2 Controparte_1 di cessione di crediti in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e 58 T.U.B. con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 21.07.2018, rettificata in data 28.07.2018, crediti tra i quali figurava anche quello oggetto del presente giudizio. Non veniva disposta l'estromissione dal giudizio di in difetto del consenso di parte attrice. CP_1
Ritenuta la causa istruita attraverso le produzioni documentali, rigettate le istanze di prove orali dedotte dagli attori e respinta la richiesta di disporre CTU perché esplorativa, il Tribunale con sentenza n.
183/2022 del 17.05.2022 rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite delle controparti.
Il Tribunale motivava nei seguenti termini.
In merito all'incompetenza per territorio il Tribunale riteneva che il non avesse sottoscritto la Pt_2 fideiussione in favore della quale consumatore essendo egli, all'epoca, socio e Parte_1 amministratore della società; riteneva, quindi, che avesse prestato la garanzia in favore di CP_1 per uno scopo coerente e coessenziale all'attività imprenditoriale dallo stesso svolta. Riteneva perciò che non operasse il foro del consumatore e che sussistesse la competenza del Tribunale di Biella quale foro convenzionale prescelto dalle parti (sul punto non dono dedotti motivi di appello).
Quanto alle fideiussioni omnibus prestate dalla e dal - di cui gli Controparte_5 Pt_2 opponenti avevano eccepito la nullità totale o, in via subordinata, parziale perché redatte in conformità dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2003, ritenuto da Banca d'Italia, con delibera n. 55 del 02.05.05, frutto di un'intesa anticoncorrenziale - il Tribunale osservava come con sentenza n. 41994/21 le Sezioni Unite avessero ritenuto che dette fideiussioni dovessero eventualmente considerarsi solo parzialmente nulle salva la prova del fatto che, senza le clausole oggetto di censura, il contratto non sarebbe stato concluso.
6 In aggiunta a ciò il Tribunale, discostandosi dal suo precedente orientamento, riteneva che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisse prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nell'arco temporale interessato dall'istruttoria dell'organo di controllo (2002 - 2005). Per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, come nel caso di specie, tale efficacia probatoria non sussisteva, gravava, perciò, sulla parte interessata l'onere di allegare e dimostrare che la fideiussione fosse, comunque, il frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Nel caso in esame tale dimostrazione non sussisterebbe atteso che le fideiussioni oggetto di causa riproducevano solo una delle clausole oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
Il Tribunale riteneva, quindi, valide ed efficaci le garanzie fideiussorie prestate da e Controparte_5 da Parte_2
In merito alla pretesa creditoria azionata in via monitoria da il Tribunale riteneva che la CP_1 banca avesse fornito prova del proprio credito producendo i contratti e gli estratti conto completi, documenti non disconosciuti dagli attori, che dimostravano l'esistenza dei rapporti contrattuali, il contenuto delle relative clausole negoziali e la prova dell'effettivo ammontare del debito della Pt_1
.
[...]
Al contrario gli opponenti avevano contestato la sussistenza del debito solo in modo generico, senza indicare quali interessi sarebbero stati applicati illegittimamente, in quali periodi si sarebbe realizzato il superamento delle soglie usurarie, quali spese sarebbero state addebitate in difetto di previsione contrattuale ecc. tanto da rendere esplorativa la richiesta di CTU. Risultava, inoltre, che le clausole delle fideiussioni richiamate dagli opponenti fosse conformi alla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c. in quanto oggetto di approvazione separata e specifica.
Parimenti infondati risultavano essere i rilievi in punto di usurarietà delle fideiussioni, non prevendendo tale forma di garanzia l'applicazione di alcun interesse. Per le suesposte ragioni il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite della conventa e della cessionaria intervenuta.
2. L'appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello con un unico atto la e Parte_1 Parte_2
(non la di cui è medio tempore intervenuto il fallimento e che non si è Controparte_6 costituita in giudizio).
Coi primi due motivi gli appellanti ribadiscono la totale nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal ribadendo, da un lato, come il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05 spieghi efficacia Pt_2 probatoria anche in riferimento alle fideiussioni stipulate in epoca successiva ad esso e, dall'altro, come la fideiussione prestata dal riproduca non solo la clausola n. 6 (dispensa del fideiussore alla Pt_2 banca) del modello ABI del 2003, ma anche la clausola n. 2 (rimborso) pur riferendosi la stessa alle sole ipotesi di revocatoria fallimentare e non di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti del debitore principale.
7 A fronte della nullità della clausola n. 6 gli appellanti eccepivano la decadenza della banca dalle azioni nei confronti del garante in applicazione dell'art. 1957 c.c. In ogni caso la nullità non sarebbe limitata alle singole clausole, ma si estenderebbe all'intera fideiussione avendo la banca, senza possibilità di negoziazione, preteso il rilascio delle fideiussioni contenenti le clausole nulle adducendo che, in mancanza, il mutuo non sarebbe stato concesso.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che la documentazione prodotta dalla banca sia inidonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del suo credito essendo gli importi ivi indicati inquinati dalla contabilizzazione di interessi anatocistici ed usurari, da costi, remunerazioni e competenze non dovute, addebitate in maniera non conforme alle pattuizioni intercorse e/o contra legem.
Secondo gli appellanti, infatti, ogni trimestre la Banca trasformava in capitale gli interessi ultra-legali, le spese e gli accessori rendendo pressocché impossibile la successiva distinzione tra il capitale effettivo e quello illegittimamente divenuto tale, circostanza che sarebbe emersa chiaramente se fosse stata disposta la richiesta CTU.
Dovrebbe, quindi, negarsi qualsivoglia valenza probatoria alla documentazione prodotta dalla Banca, desumendosi, invece, dalla stessa natura del mutuo, che prevedeva l'ammortamento alla francese, la presenza di anatocismo. In forza del meccanismo anatocistico insito nel tipo di mutuo, si sarebbe, altresì, verificato l'automatico superamento dei tassi soglia usurari come periodicamente determinati dal Ministero del Tesoro, con conseguente configurabilità del reato di usura impropria ex art. 644 c.p.
Da ciò conseguirebbe la necessità di applicare al mutuo, in luogo del tasso di interessi convenzionale, di quello legale ex art. 1284 c.c. e l'obbligo della Banca di restituire gli importi indebitamente percepiti.
Col quarto motivo gli appellanti lamentano il mancato accoglimento della richiesta di CTU a fronte della loro allegazione fin dall'atto introduttivo del giudizio 'che l'illegittima capitalizzazione degli interessi di qualsiasi tipo è avvenuta trimestralmente su ogni rata di mutuo', allegazione che rendeva necessario un accertamento di carattere tecnico per verificare a quanto ammontasse, effettivamente, il capitale dovuto in restituzione dalla debitrice.
Con il quinto motivo gli appellanti sostengono che le fideiussioni omnibus che hanno accompagnato la concessione del mutuo concorrono ad integrare l'ipotesi di usura trattandosi di garanzie eccessive sia rispetto al credito effettivamente concesso che al residuo credito azionato in via monitoria.
Vi sarebbe, infatti, una palese sproporzione tra il preteso credito nei confronti della di Parte_1
€ 300.000 ed il rilascio di due fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 300.000 ciascuna e di un pegno, sempre per € 300.000, rilasciato da Sarebbero, quindi, state rilasciate garanzie Parte_2 per € 900.000 a fronte di un debito di € 300.000.
Con il sesto motivo d'appello, parte appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia solamente confermato il contenuto dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, richiamandosi a principi di diritto non ben specificati.
A fondamento del rigetto della richiesta di prova testimoniale il giudice richiamava, invero, la superfluità ed irrilevanza dei capitoli di prova rispetto al thema decidendum nonché la loro formulazione generica, valutativa e su circostanze suscettibili di prova documentale. Gli appellanti,
8 invece, in sede di istanza ex art. 177 c.p.c. evidenziavano come la prova testimoniale verta su circostanze dirette a dimostrare l'illegittimità e la malafede del comportamento di controparte e sia quindi perfettamente in linea con il thema decidendum. Sui singoli capitoli di prova formulati la giurisprudenza avrebbe, inoltre, chiarito che il requisito della specificità sarebbe rispettato ogniqualvolta “i fatti sono rappresentati nei loro elementi essenziali, in modo tale da consentire al Giudice di controllarne la pertinenza e l'influenza e mettere la controparte in grado di formulare un'adeguata prova contra”.
Ciò indurrebbe necessariamente a riconoscere la specificità dei capitoli di prova testimoniale articolati dagli appellanti in quanto relativi a circostanze ben determinate nel tempo e riguardanti prese di posizione di controparte, senza rilevare che alcune di esse possano provarsi anche documentalmente.
Circa la presunta presenza di elementi valutativi, gli appellanti osservano come la giurisprudenza abbia ritenuto ammissibile la prova testimoniale ogniqualvolta le deposizioni sui fatti siano inscindibili da apprezzamenti personali. Tale principio consentirebbe di ritenere ammissibili le prove testimoniali articolate su elementi oggettivi e apprezzamenti personali.
Erronea sarebbe anche la qualificazione della CTU come “meramente esplorativa”, avendo la Suprema
Corte escluso tale qualifica allorquando la stessa sia richiesta alla luce della documentazione presente agli atti del giudizio, salvo che il giudice non qualifichi come irrilevante la documentazione posta alla base della medesima CTU. Si sarebbe, inoltre, giunti ad ammettere la superabilità del divieto di compiere indagini esplorative allorquando “l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi esclusivamente con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche”.
Poiché la richiesta di CTU contabile mirava a ricostruire il corretto andamento dei rapporti contabili intercorsi tra l'istituto di credito e gli appellanti, la stessa era pienamente ammissibile ed era priva di ogni carattere esplorativo.
Col il settimo motivo gli appellanti impugnavano la condanna al pagamento delle spese di lite.
3. Le difese delle appellate
Si costituiva in grado di appello , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'appello per la CP_1 mancata produzione in giudizio della copia notificata della sentenza di primo grado, munita della relativa relata.
In ordine al primo motivo di appello ne rileva l'inammissibilità trattandosi della mera CP_1 reiterazione delle argomentazioni svolte in primo grado. Nel merito osserva, comunque, che sarebbe onere di controparte dimostrare che le parti non avrebbero concluso il contratto di garanzia in assenza delle clausole di esso eventualmente da ritenersi nulle ed altresì di dimostrare che la Banca si sarebbe approfittata del garante.
Quanto al secondo motivo di appello osserva come lo stesso non sia esaminabile nel merito CP_1 non avendo gli appellanti prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e non essendosi confrontati con le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale. Gli appellanti avrebbero,
9 inoltre, richiamato orientamenti giurisprudenziali superati essendo ormai la giurisprudenza pressoché unanime nel ritenere che il citato provvedimento costituisca prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni stipulate nell'arco temporale da esso considerato
(2002-2005), mentre la fideiussione in esame fu stipulata nel 2013, a molti anni di distanza dalla pronuncia del garante. evidenzia, inoltre, come la fideiussione di cui si discute non riproduca tutte le clausole CP_1 oggetto di censura da Banca d'Italia, ma solo una di esse, avendo la seconda un contenuto e una portata applicative diversa da quella di cui all'art. 2 del modello ABI del 2003. In ogni caso la Banca evidenzia la tardività dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. perché sollevata solo in grado di appello.
Il terzo ed il quarto motivo d'appello, secondo reitererebbero pedissequamente CP_1
l'affermazione secondo cui i documenti contabili prodotti in giudizio dalla Banca non sarebbero affidabili perché terrebbero conto di interessi e costi illegittimi ed anche l'affermazione secondo cui l'ammortamento alla francese del mutuo chirografario determinerebbe, automaticamente, effetti anatocistici ed il superamento del tasso-soglia d'usura.
La documentazione prodotta dall'appellata sarebbe, invece, completa e idonea a dimostrare l'esistenza non solo dei rapporti contrattuali, ma anche del credito derivante dal mutuo chirografario.
La giurisprudenza sarebbe, infatti, costante nel ritenere che le doglianze relative all'anatocismo debbano indicare in modo specifico quali importi sarebbero stati addebitati illegittimamente mentre la doglianza relativa all'usura necessiterebbe, per non essere generica, dell'indicazione specifica dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso-soglia, e dei singoli periodi in cui detto superamento si sarebbe verificato.
In mancanza di tali elementi, il Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza di ammissione di CTU che avrebbe finalità meramente esplorative risolvendosi le allegazioni avversarie in un mero sospetto.
Infondata sarebbe anche l'affermazione secondo cui si realizzerebbe un automatico effetto anatocistico in seno al piano di ammortamento alla francese;
tale meccanismo di calcolo è, invero, costantemente ritenuto legittimo e prevedendo il pagamento, con ogni rateo, di una quota di capitale e di tutti gli interessi maturati sul capitale residuo, fa sì che il debito residuo di un mutuo in cui i pagamenti risultano essere regolari, sia interamente costituito da capitale essendo così in radice escluso qualunque effetto anatocistico.
In punto di usura soggettiva nei confronti del – usura allegata dalla controparte come Pt_2 sussistente in forza della sproporzione fra le garanzie richieste dalla Banca e l'importo finanziato –
evidenzia come controparte non ne abbia dimostrato la sussistenza e sia, quindi, infondato CP_1 il quinto motivo di appello.
L'appellata chiede, inoltre, il rigetto del sesto e del settimo motivo di appello e che siano, conseguentemente, confermati il rigetto delle istanze istruttoria di controparte in uno con la richiesta di disporsi CTU e le statuizioni in punto spese.
10 Si costituiva in grado di appello anche quale mandataria con Controparte_2 rappresentanza di eccependo la tardività della domanda di Controparte_2 decadenza dalla garanzia formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. e chiedendo il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata e, solo in caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie di ammettersi prova per testi in materia contraria sui capitoli avversari.
In relazione ai motivi di appello dedotti dalle controparti, evidenziava come le stesse CP_2 non avessero dimostrato l'essenzialità delle clausole della fideiussione asseritamente viziate da nullità non essendovi prova del fatto che le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; vi sarebbero, invero, elementi per sostenere il contrario posto che per la banca ottenere la fideiussione, anche senza detta clausola, sarebbe stato vantaggioso rispetto a non averla e che per il la garanzia, senza detta clausola, sarebbe stata meno gravosa. Pt_2
Quanto alla valenza probatoria del provvedimento n. 55/52005 di Banca D'Italia, l'appellata evidenzia la correttezza della decisione del giudice di primo grado secondo cui l'efficacia di prova privilegiata del provvedimento suddetto è limitato alle fideiussioni stipulate tra il 2003 e il 2005, non rilavando che la decisione delle Sezioni Unite n. 41994/21 fu adottata in relazione ad una fideiussione prestata nel
2006 poiché in tal caso il contratto riproduceva fedelmente lo schema ABI oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
La fideiussione prestata dal risale, invece, al 2013, molto tempo dopo il provvedimento di Pt_2
Banca d'Italia e dopo che il 14.05.05 l'ABI adottò un nuovo schema di fideiussione che costituiva un mero modello non vincolante per le banche.
In merito all'ammontare del credito della banca l'appellata sostiene che gli appellanti abbiano mosso solo doglianze generiche ed evidenzia che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre
2020, hanno affermato che spetta al debitore che allega l'usurarietà dei tassi applicati, l'onere di dedurre il tipo di contratto, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato.
Nel caso in esame i debitori non avrebbero assolto a tale onere motivo per cui il Giudice di primo grado avrebbe correttamente rigettato la richiesta di CTU perché la stessa si sarebbe risolta in un mezzo di ricerca della prova. Analoga genericità contraddistinguerebbe l'allegazione dell'indebita capitalizzazione degli interessi (peraltro indicata come capitalizzazione trimestrale ancorchè concernente un contratto di mutuo).
L'appellata evidenzia, poi, come l'ammortamento alla francese non implichi alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, rispettando anzi il disposto di cui all'art. 1194 c.c. che prevede l'imputazione di un pagamento prima agli interessi e poi al capitale.
In merito all'usura impropria, parte appellata rammenta che è onere della parte che invoca l'usura soggettiva provare sia il requisito della sproporzione tra debito e garanzia sia della conoscenza da parte della Banca della situazione di difficoltà in cui verserebbe il debitore. Nel caso di specie a difettare sarebbe anche l'allegazione di tali elementi. Evidenzia, inoltre, l'appellata che avendo i garanti assunto delle obbligazioni solidali, non sarebbe possibile effettuare alcuna somma o moltiplicazione tra gli importi massimi garantiti.
11 In merito alle istanze istruttorie di controparte, l'appellata evidenzia come le stesse non potessero essere accolte perché relative a fatti non tempestivamente allegati e irrilevanti ai fini del decidere.
Alla prima udienza di trattazione della causa, chiedeva di essere estromessa dal Controparte_7 giudizio stante la costituzione della cessionaria del credito. Tale richiesta, in assenza del consenso degli appellanti, nel caso di specie mancante, non può trovare accoglimento.
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore di e . Parte_2 Parte_1 comunicava l'avvenuta revoca del mandato difensivo da parte delle sue assistite e chiedeva un Pt_1 termine per permettere loro di munirsi di un nuovo difensore. Detto termine non veniva concesso atteso, da un lato che si era medio tempore costituito in giudizio con un nuovo difensore Parte_2
e, dall'altro, che è onere della parte che revochi il mandato al proprio difensore munirsi di un nuovo legale.
. non provvedeva alla nomina di un nuovo difensore e nel suo interesse non venivano, Parte_1 Pt_1 quindi, né precisate le conclusioni né depositate memorie conclusionali e di replica.
Esaminate le memorie conclusionali depositate dalle altre parti la Corte osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: profili preliminari e istanze istruttorie
Innanzitutto ritiene la Corte che sia infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per la mancata produzione in giudizio della copia notificata della sentenza di primo grado, munita della relativa relata, formulata da Controparte_7
La sentenza di primo grado fu, infatti, notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione il 23.05.22 (come riconosciuto dalla stessa appellata a pag. 2 della comparsa di costituzione); l'appello fu notificato a il 23.06.22, come dimostrata dalla relata della CP_1 notifica a mezzo PEC allegata all'atto di citazione ed è, quindi, in ogni caso tempestivo.
La mancata produzione in giudizio della copia notificata della sentenza non integra, quindi, un vizio tale da determinare l'inammissibilità dell'appello essendo aliunde ricavabile la tempestività dell'impugnazione. Peraltro, secondo la giurisprudenza “la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte” (Cass. Civ. ord. 24415/20). Si ritiene, quindi, che solo in caso di impugnazione avvenuta nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ed a fronte dell'eccezione di tardività dell'appello, la produzione della relata di notifica da parte del soggetto che intende avvalersi del decorso del termine breve di impugnazione assuma carattere dirimente ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'appello.
Si ritiene pertanto che l'eccezione dell'appellata sia infondata e che l'impugnazione sia tempestiva.
12 In merito alle istanze istruttorie, fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla richiesta CTU contabile, si rileva come gli appellanti, nelle dedotte conclusioni, non abbiano formalmente insistito per l'ammissione della prova per testi chiesta in primo grado e rigettata dal Tribunale. Nell'atto di appello avevano, tuttavia, criticato la decisione resa sul punto dal Giudice di primo grado sostenendo l'ammissibilità dei dedotti capitoli di prova.
Nella presente sede si osserva, quindi, come i capitoli dedotti dagli appellanti con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. siano inammissibili perché concernenti circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
gli stessi fanno, infatti, riferimento alle trattative intercorse tra le parti nel 2015, dopo che a causa di un sequestro subito dal il mutuo non fu più pagato regolarmente. Trattasi, Pt_2 quindi, di circostanze che non riguardano la genesi del rapporto contrattuale, la validità delle fideiussioni e delle clausole in esse contenute, gli interessi e le spese pattuite e pagate o il superamento dei tassi soglia.
Si conferma, quindi, l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti in primo grado dagli appellanti perché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
Si può, quindi, passare all'esame, nel merito, dei motivi di impugnazione dedotti dagli appellanti che si confrontano con la sentenza di primo grado in modo sufficientemente specifico da essere ammissibili.
5. La nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 lettera a) della L.287/1990.
Coi primi due motivi gli appellanti deducono la nullità della fideiussione prestata da in Parte_2 data 10.01.13 (doc. 34 fasc. primo grato att.) perché le clausole ivi indicate alle voci 'rimborso' e
'dispensa del fideiussore alla banca' riprodurrebbero gli artt. 2 e 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 ritenuto nullo per contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a della L. 287/90 perché frutto di un accordo anticoncorrenziale, come accertato con provvedimento 55/05 di Banca
d'Italia.
Secondo gli appellanti, infatti, le fideiussioni sarebbero nulle perché recanti clausole conformi a quelle riportate nello schema contrattuale ABI del 2003, motivo per cui le stesse sarebbero il frutto ed il compimento dell'intesa anticoncorrenziale censurata da Banca d'Italia nel 2005. Il provvedimento di Banca d'Italia costituirebbe, infatti, prova privilegiata in ordine alla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale ed ai fini della declaratoria di nullità sarebbe sufficiente accertare la mera corrispondenza tra la fideiussione sottoposta al vaglio del Giudice, anche se prestata successivamente al provvedimento di Banca d'Italia, e lo schema ABI ritenuto illegittimo.
Le appellate si oppongono all'accoglimento dei dedotti motivi di appello evidenziando: che la fideiussione di cui si discute fu stipulata nel 2013 mentre il provvedimento di Banca d'Italia risale al
2005 con conseguente necessità, ai fini dell'eventuale declaratoria di nullità, di dimostrare che CP_1
abbia continuato ad utilizzare per le fideiussioni stipulate dopo il provvedimento di censura, il
[...] modello ABI ritenuto lesivo del principio della libera concorrenza;
che la fideiussione prestate dal
13 non corrispondeva al modello considerato illegittimo da Banca d'Italia non essendo in essa Pt_2 contenute clausole che riproducessero il contenuto degli artt. 2 e 8 di cui al modello ABI oggetto di censura;
che l'eventuale violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. 287/90 determinerebbe solo la nullità delle clausole oggetto di censura da parte di Banca d'Italia e non l'intera fideiussione;
che gli appellanti hanno tardivamente eccepito la decadenza di ai sensi dell'art. 1597 c.c. CP_1
I motivi di appello in esame sono infondati.
Si ritiene, innanzitutto, utile ricordare come con provvedimento del 02.05.05 n. 55 (prodotto dagli attori in opposizione quale doc. 33), Banca d'Italia abbia ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, contenessero disposizioni che, poiché risultavano applicate in modo uniforme dal sistema bancario, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Ebbene, lo schema ABI oggetto di censura nel 2005 prevedeva:
− all'art. 2 che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
− all'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
− all'art. 8 che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito alle conseguenze dell'accertata violazione delle norme poste a tutela della concorrenza, hanno ritenuto che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (S.U. Civ. sentenza 41994/21).
Allo stato si deve, quindi, ritenere che, qualora un contratto di fideiussione omnibus sia stato concluso sulla base del modello ABI censurato da Banca d'Italia, le clausole ivi contenute che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello, siano nulle, senza che detta nullità si estenda all'intera fideiussione a meno che dal contratto emerga una diversa volontà delle parti.
Nel caso in esame si ritiene che non vi sia prova del fatto che la fideiussione sottoscritta dal Pt_2 sia il frutto dell'intesa vietata perché anticoncorrenziale.
14 Si deve, invero, considerare come la fideiussione fu prestata il 10.01.13, a molti anni di distanza, quindi, dalla decisione di Banca d'Italia, in un'epoca in cui il sistema bancario aveva avuto tutto il tempo di avvedersi della necessità di modificare i propri schemi contrattuali, non fosse altro per evitare di correre il rischio di vedere dichiarata la nullità delle fideiussioni che andava concludendo.
La fideiussione prodotta in giudizio non contiene, inoltre, tutte le clausole ritenute frutto dell'intesa vietata;
in essa non vi è, infatti, alcuna clausola che riproduca il contenuto dell'art. 8.
Il contenuto dell'art. 2 è, invece, solo parzialmente evocato alla clausola denominata 'rimborso' laddove si prevede che “il/i fideiussore/i si impegna/impegnano altresì a rimborsare alla Banca le somme che quest'ultima avesse incassato dal/i debitore/i o da terzi in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in quanto oggetto di revocatoria fallimentare” senza, quindi, alcun riferimento alle ipotesi di annullamento, inefficacia e revocatoria ordinaria, riferimenti contenuti, invece, nel censurato art. 2 del modello ABI del 2003.
A di là del tenore letterale, quindi, la portata applicativa di detta clausola è sensibilmente diversa da quella frutto dell'intesa anticoncorrenziale.
La fideiussione di cui si discute contiene, quindi, una sola clausola, quella denominata 'dispensa del fideiussore alla banca' che riproduce (pur con diverso tenore letterale) il contenuto dell'art. 6 prevedendo che “il/i fideiussore/i dispensa/dispensano inoltre la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ. intendendo di rimanere obbligato/i in deroga a tale disposizione anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il/i debitore/i o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate” (doc. 34 di primo grado attori).
Si deve, perciò, escludere che vi sia una sovrapponibilità tra il regolamento negoziale censurato da
Banca d'Italia e quello oggetto del presente giudizio tale da portare a ritenere che la fideiussione concessa dal rientri tra quelle stipulate in forza del modello ABI censurato da Banca d'Italia. Pt_2
In aggiunta a ciò, si deve rilevare come il modulo su cui fu redatta la fideiussione in nessun modo menzioni o rinvii al modello ABI del 2003 non essendo presenti in calce o a margine dello stesso sigle o date che portino a ritenere che le parti abbiano fatto uso di un modello di fideiussione redatto sulla base di quello (ormai risalente) oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
Tali elementi, singolarmente ma, soprattutto, complessivamente considerati, portano ad escludere che la fideiussione di cui si discute costituisca l'attuazione dell'intesa ritenuta illegittima da Banca d'Italia nel 2005: la fideiussione è accompagnata da un regolamento contrattuale che non riproduce tutte le clausole oggetto di censura (clausole che, invece, erano tutte presenti nel modello ABI oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia) e che, laddove le riproduce, lo fa solo parzialmente;
si tratta, inoltre, di una fideiussione prestata ad oltre sette anni di distanza dalla decisione di Banca d'Italia, su moduli che non menzionano né fanno rinvio al modello ABI del 2003 oggetto di censura.
Non si può, quindi, ritenere che la fideiussione prestata dal sia (in tutto o in parte) nulla per Pt_2 violazione della normativa antitrust.
Ne consegue la validità e l'efficacia della fideiussione anche, per quel che rileva nel caso in esame, nella clausola che prevede la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. essendo stata, comunque, la relativa eccezione sollevata tardivamente in giudizio dagli attori solo con l'atto di appello.
15
6. Il credito della banca, l'ammortamento alla francese.
Col terzo motivo gli appellanti sostengono che non abbia dimostrato in giudizio la CP_1 sussistenza del proprio credito dovendosi considerare che i documenti prodotti dalla controparte indicano risultati contabili inaffidabili perché 'viziati' dall'illegittimo addebito di interessi anatocistici ed usurari, di commissioni, costi e remunerazioni non pattuiti o applicati in modo difforme da quanto contrattualmente stabilito, mentre col quarto motivo sostengono di aver dedotto in giudizio in modo specifico, fin dall'atto introduttivo, l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi.
I motivi sono infondati.
Si deve, infatti, constatare come fin dalla costituzione in giudizio, abbia prodotto tutti i CP_1 contratti e i documenti contabili ad essi inerenti a dimostrazione della fonte e dell'ammontare del proprio credito nei confronti degli appellanti.
Relativamente ad essi gli appellanti hanno mosso contestazioni del tutto generiche, contestazioni che sono rimaste immutate sin dall'atto di citazione in opposizione nonostante la copiosa produzione documentale da parte di documentazione che avrebbe potuto fornire agli opponenti CP_1 elementi conoscitivi e contabili utili per specificare quali costi, quali commissioni e quali remunerazioni sarebbero state addebitate in assenza di pattuizione o in difformità rispetto a quanto pattuito.
Si ritiene, quindi, che in difetto di allegazione da parte degli appellanti in ordine a quali oneri sarebbero stati illegittimamente applicati dalla banca, nessun approfondimento istruttorio possa essere compiuto non potendosi dare ingresso ad una CTU contabile che sarebbe, sul punto, totalmente esplorativa.
In merito all'addebito di interessi anatocistici ed usurari le allegazioni degli appellanti sono analogamente generiche salvo che per il ritenuto effetto anatocistico derivante dal fatto che il mutuo prevedesse l'ammortamento alla francese e che l'addebito di interessi anatocistici avrebbe determinato il superamento dei tassi soglia.
La Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite avente ad oggetto una questione attinente alla necessità che la modalità di ammortamento alla francese sia o meno esplicitata in contratto, ha recentemente affrontato (anche) il tema degli effetti derivanti dall'ammortamento alla francese chiarendo che “esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
16 determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”. Nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno anche osservato che “al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”» (Cass. n. 13144/2023)” specificando che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla
Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti
[e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».
Le Sezioni Unite hanno, quindi, ritenuto che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (SU Civili sentenza n. 15130/24).
Si deve, quindi, disattendere la prospettazione difensiva secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe, in sé, un effetto anatocistico dovendosi, anzi, osservare come nei mutui che prevedono detta modalità di ammortamento il debito a titolo di interessi si estingua totalmente col pagamento di ogni rateo, il che esclude, nella fisiologia del rapporto, che si determini un effetto anatocistico.
Esclusa la sussistenza, sotto il profilo specificato, dell'anatocismo si deve passare ad esaminare il tema dell'usura. Relativamente all'addebito di interessi usurari le allegazioni degli appellanti sono totalmente generiche non avendo gli stessi indicato in quali periodi sarebbe stato superato il tasso soglia, a quanto sarebbero ammontati detti interessi, per quale ragione il TAEG indicato in contratto non corrisponderebbe a quella applicato ecc.
17 La giurisprudenza di legittimità sul punto è costante nel ritenere che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (S.U. Civ. sentenza 19597/20).
Si ritiene, quindi, che anche l'analisi di tale profilo non possa essere demandata ad un CTU essendo le allegazioni svolte sul punto dalla parte troppo generiche, il che renderebbe del tutto esplorativa l'indagine demandata al consulente.
Si conferma, quindi, la decisione del giudice di primo grado in punto dimostrazione documentale della sussistenza e dell'ammontare del credito di della genericità delle allegazioni circa CP_1
l'applicazione di costi, commissione e remunerazioni non pattuiti e di interessi usurati. Si ritengono infondate le argomentazioni di parte volte a sostenere che l'ammortamento alla francese determini un meccanismo anatocistico e si conferma il rigetto della richiesta di CTU poiché questa avrebbe contenuto totalmente esplorativo.
7. L'usura soggettiva
Nell'ambito del quinto motivo di appello è ribadita la sussistenza della c.d. usura soggettiva alla cui configurazione contribuirebbero anche le fideiussioni, trattandosi di garanzie eccessive rispetto al credito effettivamente concesso.
Il fondamento normativo dell'usura c.d. soggettiva (fattispecie 'di chiusura' volta a sanzionare quelle situazioni in cui può non verificarsi il superamento del tasso soglia) è rinvenibile nell'art. 644 co. 3 seconda parte c.p.
Mentre, infatti, la prima parte di tale comma prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” ipotizzando un'usura di carattere oggettiva, che prescinde dalle condizioni economiche della persona offesa, la seconda parte prevede che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Tale seconda parte della norma incriminatrice permette, quindi, di configurare il delitto di usura anche in caso di mancato superamento del tasso soglia essendo, però, necessario in tal caso che la persona offesa si trovi in una condizione di difficoltà.
Ebbene nel caso in esame tale situazione di difficoltà non è nemmeno stata allegata dagli appellanti.
Gli attori in opposizione non hanno mai, invero, allegato che al momento della richiesta di mutuo la versasse in una situazione di stress economico o finanziario, tant'è che il mutuo fu Parte_1 regolarmente pagato per i successivi due anni.
18 Manca, quindi, il prerequisito della c.d. usura soggettiva o usura concreta, vale a dire l'approfittamento da parte del creditore di una condizione di difficoltà del debitore che gli permetta di ottenere da lui vantaggi che, altrimenti, non gli sarebbero stati concessi.
Ciò è sufficiente a escludere la fondatezza della prospettazione difensiva.
Ad ogni modo si osserva come la coesistenza di più garanzie tutte per l'intero importo oggetto di finanziamento non costituisca uno svantaggio né per la debitrice principale, né per i garanti: per la debitrice principale si tratta di circostanza neutra o, semmai vantaggiosa atteso che in presenza di solide garanzia la banca sarà tendenzialmente più propensa a concedere il prestito o a concederlo a condizioni meno gravose;
per ciascun garante la presenza di altri garanti diminuisce le possibilità che a fronte dell'inadempimento della debitrice principale la creditrice si soddisfi in suo danno;
anche considerando la posizione del solo (che diede dei suoi titolo in pegno e prestò la fideiussione) si Parte_2 osserva come la banca si potesse soddisfare nei suoi confronti solo fino alla concorrenza del debito della non oltre, di talchè le garanzie prestate non erano, comunque, destinate ad Parte_1 operare oltre l'ammontare del mutuo (ed in caso di capienza di una garanzia l'altra non sarebbe nemmeno stata azionata).
Si ritiene, quindi, infondata la tesi difensiva volta a sostenere la sussistenza di un'usura di carattere soggettivo data dalla sproporzione tra garanzie prestate e ammontare del debito garantito attesa la mancata allegazione di una situazione di difficoltà economica in capo alla debitrice e l'assenza di una sproporzione tra ammontare del credito e garanzie prestate.
8. Conclusioni e spese legali.
Per le suesposte ragioni l'appello viene integralmente rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, anche in punto di spese legali.
Le spese del presente grado di giudizio vengono parimenti poste a carico degli appellanti Parte_2
e integralmente soccombenti nel presente grado di giudizio. Parte_1
Si condannano, quindi, gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a e Controparte_1 [...]
le spese del grado che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 9.991 (€ 2.977 Controparte_2 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta) oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA in applicazione dei parametri medi di riferimento di cui al DM 44/15 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000) in considerazione della normale complessità della causa.
Non si liquidano spese a favore e a carico di che non si è costituita in giudizio e Controparte_6 non ha proposto appello.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 e Parte_2 Parte_1 sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] la stessa impugnazione principale.
19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 avverso la sentenza n. 183/22 pronunciata in data 17.05.22 dal Tribunale di Biella, Parte_1 così provvede:
− rigetta l'appello e per l'effetto integralmente conferma la sentenza di primo grado;
− condanna e in solido tra loro a rifondere a e a Parte_2 Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado che si liquidano in favore di ciascuna Controparte_2 di esse in € 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_4
Così deciso in Torino il 28.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Composta dai magistrati
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 916/2022 R.G. Appello promosso da:
n persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Parte_1
Romei presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato appellante
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Montuori e Romolo Leone ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo (costituzione di nuovo difensore in data
22.12.23) appellante contro
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1
Basso presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata appellata
in persona del legale rappresentante, quale Controparte_2 mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa Controparte_2
1 dall'Avv. Giancarlo Bertone presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata (costituzione di nuovo difensore in data 08.11.22 appellata
e in contraddittorio con
in persona del curatore fallimentare dott.ssa Controparte_3 Controparte_4
Parte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_2
“In via preliminare ed istruttoria, alla luce della documentazione agli atti del giudizio di primo grado ammettere e disporre CTU
CONTABILE che tenga conto di tutti gli oneri addebitati alla parte mutuataria e la loro legittimità, in ragione dei contratti stipulati ovvero della normativa e giurisprudenza in merito.
Si chiede che la CTU venga disposta ed ammessa sui quesiti già formulati in sede di giudizio di primo grado:
a. verificare se i tassi di interesse, i costi, remunerazioni e competenze indicati negli estratti di conto depositati siano o meno conformi alle pattuizioni convenute dalle parti al momento dell'apertura di credito;
b. verificare, altresì, se i tassi applicati dall'istituto di credito, nel periodo oggetto della controversia, siano o meno stati superiori a quelli rilevati trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro ai fini della legge sull'usura (Legge 108/1996) e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni
e competenze non dovute;
c. nell'ipotesi di rilevazione di tassi usurai, calcolare per il periodo cui si riferisce la rilevazione, gli interessi dovuti calcolandoli in un primo prospetto al tasso “legale”, in un secondo prospetto al tasso
“soglia” e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute;
d. ove prevista ed applicata dall'istituto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, elaborare, infine, dei conteggi finali che tengano conto dei due prospetti secondo tre versioni: una con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, una con la capitalizzazione su base annua, un'altra senza operare capitalizzazione e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute. in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello proposto:
A. annullare e/o revocare il d.i. n. 383/16 siccome inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
B. accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale o parziale e/o annullabilità dei contratti bancari e degli atti di fideiussione per cui è causa, per tutte le causali indicate proposte con i motivi di appello;
2 C. in ogni caso, accertare e dichiarare che nello svolgimento del rapporto bancario per cui è causa vi
è stata da parte dell'opposto istituto bancario sia l'applicazione della capitalizzazione composta – sia nell'interesse di mora sia in quelli corrispettivi -, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a quelli nominali;
D. per l'effetto determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito sin dalla sua origine;
E. condannare, altresì, l'opposto istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'opponente. in via subordinata, nel merito, in parziale accoglimento dell'appello: F. laddove dovesse accertarsi l'effettiva debitoria dell'appellante, accertare e dichiarare la minore somma dovuta a quest'ultima e, per l'effetto, previa declaratoria di compensazione parziale, ridurre gli importi dovuti.
Con vittoria di spese del doppio grado.
Parte appellante fa istanza all'Ill.mo Collegio adito, affinchè – in ragione della circostanza che nella dedotta fattispecie è stata sollevata questione relativa alla illegittimità della capitalizzazione degli interessi in un mutuo, articolato su ammortamento cd. alla francese e che tale questione, nelle more, è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione (giusta ordinanza del 6 - 7 settembre
2023 della prima presidente della Cassazione, che si allega alla presente – doc. 1) – voglia valutare un congruo rinvio al fine dell'acquisizione di tale pronuncia, la quale ha valore dirimente rispetto alle questioni ivi sollevate.”
Per (in mancanza di foglio di precisazione delle conclusioni si trascrivono le Parte_1 conclusioni di cui all'atto di citazione in appello):
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: in via preliminare:
✓ sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
✓ Alla luce della documentazione agli atti del giudizio di primo grado disporre CTU CONTABILE che tenga conto di tutti gli oneri addebitati alla parte mutuataria e la loro legittimità, in ragione dei contratti stipulati ovvero della normativa e giurisprudenza in merito. Si chiede, altresì che la CTU venga disposta anche sui quesiti già formulati in sede di giudizio di primo grado: a. verificare se i tassi di interesse, i costi, remunerazioni e competenze indicati negli estratti di conto depositati siano o meno conformi alle pattuizioni convenute dalle parti al momento dell'apertura di credito;
b. verificare, altresì, se i tassi applicati dall'istituto di credito, nel periodo oggetto della controversia, siano o meno stati superiori a quelli rilevati trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro ai fini della legge sull'usura (Legge 108/1996) e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute;
c. nell'ipotesi di rilevazione di tassi usurai, calcolare per il periodo cui si riferisce la rilevazione, gli interessi dovuti calcolandoli in un primo prospetto al tasso “legale”, in un secondo
3 prospetto al tasso “soglia” e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute;
d. ove prevista ed applicata dall'istituto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, elaborare, infine, dei conteggi finali che tengano conto dei due prospetti secondo tre versioni: una con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, una con la capitalizzazione su base annua, un'altra senza operare capitalizzazione e unitamente a questi anche eventuali costi, remunerazioni e competenze non dovute. in via principale:
✓ annullare e/o revocare il d.i. n. 383/16 siccome inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
✓ accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale o parziale e/o annullabilità dei contratti bancari e degli atti di fideiussione per cui è causa, per tutte le causali indicate nell'atto introduttivo del giudizio ed in corso;
✓ in ogni caso, accertare e dichiarare che nello svolgimento del rapporto bancario per cui è causa vi è stata da parte dell'opposto istituto bancario sia l'applicazione della capitalizzazione composta – sia nell'interesse di mora sia in quelli corrispettivi -, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a quelli nominali;
✓ per l'effetto determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito sin dalla sua origine;
✓ condannare, altresì, l'opposto istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'opponente. in via subordinata:
✓ laddove dovesse accertarsi l'effettiva debitoria dell'opponente in favore di Controparte_1 accertare e dichiarare la minore somma dovuta a quest'ultima e, per l'effetto, previa declaratoria di compensazione parziale, ridurre gli importi dovuti;
In ogni caso:
✓ Condannare e in qualità di mandataria con Controparte_1 Controparte_2 rappresentanza di al pagamento delle spese competenze e onorari Controparte_2 dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Parte appellata : Controparte_2
“Previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado,
In principalità:
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nonché ogni istanza istruttoria;
Previa declaratoria di tardività e conseguente inammissibilità delle domande di decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione monitoria
Rigettarsi le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Biella n. 183/2022 del 17.05.2022, pubblicata il 18.05.2022.
4 In via istruttoria e/o, se del caso, di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale in punto prova testimoniale
Solo occorrendo, e per la denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, ammettersi prova per testi in materia contraria sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi, indicando come teste la D.ssa
nata a [...] il [...], domiciliata per la carica c/o Piazza Gaudenzio Testimone_1 Controparte_1
Sella n. 1.
In ogni caso
Con favore delle spese di questo grado di giudizio, oltre Iva e C.P.A.”
Con dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in merito all'aggiunta e alla modifica delle originarie conclusioni assunte in sede di precisazione delle conclusioni da parte della difesa di
[...] ed eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata nel medesimo Pt_2 ambito.
Per Banca CP_1
“Previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile ed inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata medesima.
Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb.forf. 15%, CPA ed IVA”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato PA. e Parte_1 Controparte_4 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 383/2016 con cui il Tribunale di Biella aveva ingiunto loro, rispettivamente quale debitrice principale e fideiussori, di pagare a la somma Controparte_1 di € 104.952,32 (oltre interessi e spese), importo derivante dallo scoperto del conto n. 3CE8 594887180
(già n. 3CB1594887180) e quale residuo del mutuo chirografario concluso in data 05.02.13 e del correlativo conto interessi infruttifero. Cont A garanzia dell'esposizione della infatti, e Parte_1 Controparte_4 Parte_2 avevano prestato, in data 10.01.13, fideiussioni solidali per l'importo massimo garantito di €
300.000,00 ciascuno.
In via pregiudiziale gli opponenti eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in sede monitoria essendo competente a conoscere la posizione del quale consumatore, il Tribunale di Pt_2
Avellino.
Nel merito deducevano:
5 i) il difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria avendo la banca prodotto solo estratti di saldaconto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB;
ii) l'illegittima formazione del credito perché risultante dall'applicazione di “illegittimi interessi anatocistici ed usurari, costi, remunerazioni e competenze non dovuti, addebitati in maniera non conforme alle pattuizioni intercorse e, comunque, contra legem”; iii) l'inefficacia e la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle fideiussioni, mancando l'espressa e specifica approvazione per iscritto e comunque la negoziazione tra le parti;
iv) la nullità delle fideiussioni per violazione della L. 108/1996.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto la fondatezza delle avverse Controparte_1 domande ed eccezioni e producendo documentazione (contratti, estratti conti completi) a dimostrazione del proprio diritto di credito.
Con comparsa depositata in data 04.10.18, si costituiva in giudizio quale mandataria Controparte_2 di che in data 26.06.18 aveva concluso con un contratto Controparte_2 Controparte_1 di cessione di crediti in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e 58 T.U.B. con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 21.07.2018, rettificata in data 28.07.2018, crediti tra i quali figurava anche quello oggetto del presente giudizio. Non veniva disposta l'estromissione dal giudizio di in difetto del consenso di parte attrice. CP_1
Ritenuta la causa istruita attraverso le produzioni documentali, rigettate le istanze di prove orali dedotte dagli attori e respinta la richiesta di disporre CTU perché esplorativa, il Tribunale con sentenza n.
183/2022 del 17.05.2022 rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite delle controparti.
Il Tribunale motivava nei seguenti termini.
In merito all'incompetenza per territorio il Tribunale riteneva che il non avesse sottoscritto la Pt_2 fideiussione in favore della quale consumatore essendo egli, all'epoca, socio e Parte_1 amministratore della società; riteneva, quindi, che avesse prestato la garanzia in favore di CP_1 per uno scopo coerente e coessenziale all'attività imprenditoriale dallo stesso svolta. Riteneva perciò che non operasse il foro del consumatore e che sussistesse la competenza del Tribunale di Biella quale foro convenzionale prescelto dalle parti (sul punto non dono dedotti motivi di appello).
Quanto alle fideiussioni omnibus prestate dalla e dal - di cui gli Controparte_5 Pt_2 opponenti avevano eccepito la nullità totale o, in via subordinata, parziale perché redatte in conformità dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2003, ritenuto da Banca d'Italia, con delibera n. 55 del 02.05.05, frutto di un'intesa anticoncorrenziale - il Tribunale osservava come con sentenza n. 41994/21 le Sezioni Unite avessero ritenuto che dette fideiussioni dovessero eventualmente considerarsi solo parzialmente nulle salva la prova del fatto che, senza le clausole oggetto di censura, il contratto non sarebbe stato concluso.
6 In aggiunta a ciò il Tribunale, discostandosi dal suo precedente orientamento, riteneva che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisse prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nell'arco temporale interessato dall'istruttoria dell'organo di controllo (2002 - 2005). Per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, come nel caso di specie, tale efficacia probatoria non sussisteva, gravava, perciò, sulla parte interessata l'onere di allegare e dimostrare che la fideiussione fosse, comunque, il frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Nel caso in esame tale dimostrazione non sussisterebbe atteso che le fideiussioni oggetto di causa riproducevano solo una delle clausole oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
Il Tribunale riteneva, quindi, valide ed efficaci le garanzie fideiussorie prestate da e Controparte_5 da Parte_2
In merito alla pretesa creditoria azionata in via monitoria da il Tribunale riteneva che la CP_1 banca avesse fornito prova del proprio credito producendo i contratti e gli estratti conto completi, documenti non disconosciuti dagli attori, che dimostravano l'esistenza dei rapporti contrattuali, il contenuto delle relative clausole negoziali e la prova dell'effettivo ammontare del debito della Pt_1
.
[...]
Al contrario gli opponenti avevano contestato la sussistenza del debito solo in modo generico, senza indicare quali interessi sarebbero stati applicati illegittimamente, in quali periodi si sarebbe realizzato il superamento delle soglie usurarie, quali spese sarebbero state addebitate in difetto di previsione contrattuale ecc. tanto da rendere esplorativa la richiesta di CTU. Risultava, inoltre, che le clausole delle fideiussioni richiamate dagli opponenti fosse conformi alla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c. in quanto oggetto di approvazione separata e specifica.
Parimenti infondati risultavano essere i rilievi in punto di usurarietà delle fideiussioni, non prevendendo tale forma di garanzia l'applicazione di alcun interesse. Per le suesposte ragioni il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite della conventa e della cessionaria intervenuta.
2. L'appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello con un unico atto la e Parte_1 Parte_2
(non la di cui è medio tempore intervenuto il fallimento e che non si è Controparte_6 costituita in giudizio).
Coi primi due motivi gli appellanti ribadiscono la totale nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal ribadendo, da un lato, come il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05 spieghi efficacia Pt_2 probatoria anche in riferimento alle fideiussioni stipulate in epoca successiva ad esso e, dall'altro, come la fideiussione prestata dal riproduca non solo la clausola n. 6 (dispensa del fideiussore alla Pt_2 banca) del modello ABI del 2003, ma anche la clausola n. 2 (rimborso) pur riferendosi la stessa alle sole ipotesi di revocatoria fallimentare e non di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti del debitore principale.
7 A fronte della nullità della clausola n. 6 gli appellanti eccepivano la decadenza della banca dalle azioni nei confronti del garante in applicazione dell'art. 1957 c.c. In ogni caso la nullità non sarebbe limitata alle singole clausole, ma si estenderebbe all'intera fideiussione avendo la banca, senza possibilità di negoziazione, preteso il rilascio delle fideiussioni contenenti le clausole nulle adducendo che, in mancanza, il mutuo non sarebbe stato concesso.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che la documentazione prodotta dalla banca sia inidonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del suo credito essendo gli importi ivi indicati inquinati dalla contabilizzazione di interessi anatocistici ed usurari, da costi, remunerazioni e competenze non dovute, addebitate in maniera non conforme alle pattuizioni intercorse e/o contra legem.
Secondo gli appellanti, infatti, ogni trimestre la Banca trasformava in capitale gli interessi ultra-legali, le spese e gli accessori rendendo pressocché impossibile la successiva distinzione tra il capitale effettivo e quello illegittimamente divenuto tale, circostanza che sarebbe emersa chiaramente se fosse stata disposta la richiesta CTU.
Dovrebbe, quindi, negarsi qualsivoglia valenza probatoria alla documentazione prodotta dalla Banca, desumendosi, invece, dalla stessa natura del mutuo, che prevedeva l'ammortamento alla francese, la presenza di anatocismo. In forza del meccanismo anatocistico insito nel tipo di mutuo, si sarebbe, altresì, verificato l'automatico superamento dei tassi soglia usurari come periodicamente determinati dal Ministero del Tesoro, con conseguente configurabilità del reato di usura impropria ex art. 644 c.p.
Da ciò conseguirebbe la necessità di applicare al mutuo, in luogo del tasso di interessi convenzionale, di quello legale ex art. 1284 c.c. e l'obbligo della Banca di restituire gli importi indebitamente percepiti.
Col quarto motivo gli appellanti lamentano il mancato accoglimento della richiesta di CTU a fronte della loro allegazione fin dall'atto introduttivo del giudizio 'che l'illegittima capitalizzazione degli interessi di qualsiasi tipo è avvenuta trimestralmente su ogni rata di mutuo', allegazione che rendeva necessario un accertamento di carattere tecnico per verificare a quanto ammontasse, effettivamente, il capitale dovuto in restituzione dalla debitrice.
Con il quinto motivo gli appellanti sostengono che le fideiussioni omnibus che hanno accompagnato la concessione del mutuo concorrono ad integrare l'ipotesi di usura trattandosi di garanzie eccessive sia rispetto al credito effettivamente concesso che al residuo credito azionato in via monitoria.
Vi sarebbe, infatti, una palese sproporzione tra il preteso credito nei confronti della di Parte_1
€ 300.000 ed il rilascio di due fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 300.000 ciascuna e di un pegno, sempre per € 300.000, rilasciato da Sarebbero, quindi, state rilasciate garanzie Parte_2 per € 900.000 a fronte di un debito di € 300.000.
Con il sesto motivo d'appello, parte appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia solamente confermato il contenuto dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, richiamandosi a principi di diritto non ben specificati.
A fondamento del rigetto della richiesta di prova testimoniale il giudice richiamava, invero, la superfluità ed irrilevanza dei capitoli di prova rispetto al thema decidendum nonché la loro formulazione generica, valutativa e su circostanze suscettibili di prova documentale. Gli appellanti,
8 invece, in sede di istanza ex art. 177 c.p.c. evidenziavano come la prova testimoniale verta su circostanze dirette a dimostrare l'illegittimità e la malafede del comportamento di controparte e sia quindi perfettamente in linea con il thema decidendum. Sui singoli capitoli di prova formulati la giurisprudenza avrebbe, inoltre, chiarito che il requisito della specificità sarebbe rispettato ogniqualvolta “i fatti sono rappresentati nei loro elementi essenziali, in modo tale da consentire al Giudice di controllarne la pertinenza e l'influenza e mettere la controparte in grado di formulare un'adeguata prova contra”.
Ciò indurrebbe necessariamente a riconoscere la specificità dei capitoli di prova testimoniale articolati dagli appellanti in quanto relativi a circostanze ben determinate nel tempo e riguardanti prese di posizione di controparte, senza rilevare che alcune di esse possano provarsi anche documentalmente.
Circa la presunta presenza di elementi valutativi, gli appellanti osservano come la giurisprudenza abbia ritenuto ammissibile la prova testimoniale ogniqualvolta le deposizioni sui fatti siano inscindibili da apprezzamenti personali. Tale principio consentirebbe di ritenere ammissibili le prove testimoniali articolate su elementi oggettivi e apprezzamenti personali.
Erronea sarebbe anche la qualificazione della CTU come “meramente esplorativa”, avendo la Suprema
Corte escluso tale qualifica allorquando la stessa sia richiesta alla luce della documentazione presente agli atti del giudizio, salvo che il giudice non qualifichi come irrilevante la documentazione posta alla base della medesima CTU. Si sarebbe, inoltre, giunti ad ammettere la superabilità del divieto di compiere indagini esplorative allorquando “l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi esclusivamente con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche”.
Poiché la richiesta di CTU contabile mirava a ricostruire il corretto andamento dei rapporti contabili intercorsi tra l'istituto di credito e gli appellanti, la stessa era pienamente ammissibile ed era priva di ogni carattere esplorativo.
Col il settimo motivo gli appellanti impugnavano la condanna al pagamento delle spese di lite.
3. Le difese delle appellate
Si costituiva in grado di appello , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'appello per la CP_1 mancata produzione in giudizio della copia notificata della sentenza di primo grado, munita della relativa relata.
In ordine al primo motivo di appello ne rileva l'inammissibilità trattandosi della mera CP_1 reiterazione delle argomentazioni svolte in primo grado. Nel merito osserva, comunque, che sarebbe onere di controparte dimostrare che le parti non avrebbero concluso il contratto di garanzia in assenza delle clausole di esso eventualmente da ritenersi nulle ed altresì di dimostrare che la Banca si sarebbe approfittata del garante.
Quanto al secondo motivo di appello osserva come lo stesso non sia esaminabile nel merito CP_1 non avendo gli appellanti prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e non essendosi confrontati con le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale. Gli appellanti avrebbero,
9 inoltre, richiamato orientamenti giurisprudenziali superati essendo ormai la giurisprudenza pressoché unanime nel ritenere che il citato provvedimento costituisca prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni stipulate nell'arco temporale da esso considerato
(2002-2005), mentre la fideiussione in esame fu stipulata nel 2013, a molti anni di distanza dalla pronuncia del garante. evidenzia, inoltre, come la fideiussione di cui si discute non riproduca tutte le clausole CP_1 oggetto di censura da Banca d'Italia, ma solo una di esse, avendo la seconda un contenuto e una portata applicative diversa da quella di cui all'art. 2 del modello ABI del 2003. In ogni caso la Banca evidenzia la tardività dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. perché sollevata solo in grado di appello.
Il terzo ed il quarto motivo d'appello, secondo reitererebbero pedissequamente CP_1
l'affermazione secondo cui i documenti contabili prodotti in giudizio dalla Banca non sarebbero affidabili perché terrebbero conto di interessi e costi illegittimi ed anche l'affermazione secondo cui l'ammortamento alla francese del mutuo chirografario determinerebbe, automaticamente, effetti anatocistici ed il superamento del tasso-soglia d'usura.
La documentazione prodotta dall'appellata sarebbe, invece, completa e idonea a dimostrare l'esistenza non solo dei rapporti contrattuali, ma anche del credito derivante dal mutuo chirografario.
La giurisprudenza sarebbe, infatti, costante nel ritenere che le doglianze relative all'anatocismo debbano indicare in modo specifico quali importi sarebbero stati addebitati illegittimamente mentre la doglianza relativa all'usura necessiterebbe, per non essere generica, dell'indicazione specifica dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso-soglia, e dei singoli periodi in cui detto superamento si sarebbe verificato.
In mancanza di tali elementi, il Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza di ammissione di CTU che avrebbe finalità meramente esplorative risolvendosi le allegazioni avversarie in un mero sospetto.
Infondata sarebbe anche l'affermazione secondo cui si realizzerebbe un automatico effetto anatocistico in seno al piano di ammortamento alla francese;
tale meccanismo di calcolo è, invero, costantemente ritenuto legittimo e prevedendo il pagamento, con ogni rateo, di una quota di capitale e di tutti gli interessi maturati sul capitale residuo, fa sì che il debito residuo di un mutuo in cui i pagamenti risultano essere regolari, sia interamente costituito da capitale essendo così in radice escluso qualunque effetto anatocistico.
In punto di usura soggettiva nei confronti del – usura allegata dalla controparte come Pt_2 sussistente in forza della sproporzione fra le garanzie richieste dalla Banca e l'importo finanziato –
evidenzia come controparte non ne abbia dimostrato la sussistenza e sia, quindi, infondato CP_1 il quinto motivo di appello.
L'appellata chiede, inoltre, il rigetto del sesto e del settimo motivo di appello e che siano, conseguentemente, confermati il rigetto delle istanze istruttoria di controparte in uno con la richiesta di disporsi CTU e le statuizioni in punto spese.
10 Si costituiva in grado di appello anche quale mandataria con Controparte_2 rappresentanza di eccependo la tardività della domanda di Controparte_2 decadenza dalla garanzia formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. e chiedendo il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata e, solo in caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie di ammettersi prova per testi in materia contraria sui capitoli avversari.
In relazione ai motivi di appello dedotti dalle controparti, evidenziava come le stesse CP_2 non avessero dimostrato l'essenzialità delle clausole della fideiussione asseritamente viziate da nullità non essendovi prova del fatto che le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; vi sarebbero, invero, elementi per sostenere il contrario posto che per la banca ottenere la fideiussione, anche senza detta clausola, sarebbe stato vantaggioso rispetto a non averla e che per il la garanzia, senza detta clausola, sarebbe stata meno gravosa. Pt_2
Quanto alla valenza probatoria del provvedimento n. 55/52005 di Banca D'Italia, l'appellata evidenzia la correttezza della decisione del giudice di primo grado secondo cui l'efficacia di prova privilegiata del provvedimento suddetto è limitato alle fideiussioni stipulate tra il 2003 e il 2005, non rilavando che la decisione delle Sezioni Unite n. 41994/21 fu adottata in relazione ad una fideiussione prestata nel
2006 poiché in tal caso il contratto riproduceva fedelmente lo schema ABI oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
La fideiussione prestata dal risale, invece, al 2013, molto tempo dopo il provvedimento di Pt_2
Banca d'Italia e dopo che il 14.05.05 l'ABI adottò un nuovo schema di fideiussione che costituiva un mero modello non vincolante per le banche.
In merito all'ammontare del credito della banca l'appellata sostiene che gli appellanti abbiano mosso solo doglianze generiche ed evidenzia che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre
2020, hanno affermato che spetta al debitore che allega l'usurarietà dei tassi applicati, l'onere di dedurre il tipo di contratto, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato.
Nel caso in esame i debitori non avrebbero assolto a tale onere motivo per cui il Giudice di primo grado avrebbe correttamente rigettato la richiesta di CTU perché la stessa si sarebbe risolta in un mezzo di ricerca della prova. Analoga genericità contraddistinguerebbe l'allegazione dell'indebita capitalizzazione degli interessi (peraltro indicata come capitalizzazione trimestrale ancorchè concernente un contratto di mutuo).
L'appellata evidenzia, poi, come l'ammortamento alla francese non implichi alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, rispettando anzi il disposto di cui all'art. 1194 c.c. che prevede l'imputazione di un pagamento prima agli interessi e poi al capitale.
In merito all'usura impropria, parte appellata rammenta che è onere della parte che invoca l'usura soggettiva provare sia il requisito della sproporzione tra debito e garanzia sia della conoscenza da parte della Banca della situazione di difficoltà in cui verserebbe il debitore. Nel caso di specie a difettare sarebbe anche l'allegazione di tali elementi. Evidenzia, inoltre, l'appellata che avendo i garanti assunto delle obbligazioni solidali, non sarebbe possibile effettuare alcuna somma o moltiplicazione tra gli importi massimi garantiti.
11 In merito alle istanze istruttorie di controparte, l'appellata evidenzia come le stesse non potessero essere accolte perché relative a fatti non tempestivamente allegati e irrilevanti ai fini del decidere.
Alla prima udienza di trattazione della causa, chiedeva di essere estromessa dal Controparte_7 giudizio stante la costituzione della cessionaria del credito. Tale richiesta, in assenza del consenso degli appellanti, nel caso di specie mancante, non può trovare accoglimento.
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore di e . Parte_2 Parte_1 comunicava l'avvenuta revoca del mandato difensivo da parte delle sue assistite e chiedeva un Pt_1 termine per permettere loro di munirsi di un nuovo difensore. Detto termine non veniva concesso atteso, da un lato che si era medio tempore costituito in giudizio con un nuovo difensore Parte_2
e, dall'altro, che è onere della parte che revochi il mandato al proprio difensore munirsi di un nuovo legale.
. non provvedeva alla nomina di un nuovo difensore e nel suo interesse non venivano, Parte_1 Pt_1 quindi, né precisate le conclusioni né depositate memorie conclusionali e di replica.
Esaminate le memorie conclusionali depositate dalle altre parti la Corte osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: profili preliminari e istanze istruttorie
Innanzitutto ritiene la Corte che sia infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per la mancata produzione in giudizio della copia notificata della sentenza di primo grado, munita della relativa relata, formulata da Controparte_7
La sentenza di primo grado fu, infatti, notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione il 23.05.22 (come riconosciuto dalla stessa appellata a pag. 2 della comparsa di costituzione); l'appello fu notificato a il 23.06.22, come dimostrata dalla relata della CP_1 notifica a mezzo PEC allegata all'atto di citazione ed è, quindi, in ogni caso tempestivo.
La mancata produzione in giudizio della copia notificata della sentenza non integra, quindi, un vizio tale da determinare l'inammissibilità dell'appello essendo aliunde ricavabile la tempestività dell'impugnazione. Peraltro, secondo la giurisprudenza “la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte” (Cass. Civ. ord. 24415/20). Si ritiene, quindi, che solo in caso di impugnazione avvenuta nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ed a fronte dell'eccezione di tardività dell'appello, la produzione della relata di notifica da parte del soggetto che intende avvalersi del decorso del termine breve di impugnazione assuma carattere dirimente ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'appello.
Si ritiene pertanto che l'eccezione dell'appellata sia infondata e che l'impugnazione sia tempestiva.
12 In merito alle istanze istruttorie, fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla richiesta CTU contabile, si rileva come gli appellanti, nelle dedotte conclusioni, non abbiano formalmente insistito per l'ammissione della prova per testi chiesta in primo grado e rigettata dal Tribunale. Nell'atto di appello avevano, tuttavia, criticato la decisione resa sul punto dal Giudice di primo grado sostenendo l'ammissibilità dei dedotti capitoli di prova.
Nella presente sede si osserva, quindi, come i capitoli dedotti dagli appellanti con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. siano inammissibili perché concernenti circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
gli stessi fanno, infatti, riferimento alle trattative intercorse tra le parti nel 2015, dopo che a causa di un sequestro subito dal il mutuo non fu più pagato regolarmente. Trattasi, Pt_2 quindi, di circostanze che non riguardano la genesi del rapporto contrattuale, la validità delle fideiussioni e delle clausole in esse contenute, gli interessi e le spese pattuite e pagate o il superamento dei tassi soglia.
Si conferma, quindi, l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti in primo grado dagli appellanti perché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
Si può, quindi, passare all'esame, nel merito, dei motivi di impugnazione dedotti dagli appellanti che si confrontano con la sentenza di primo grado in modo sufficientemente specifico da essere ammissibili.
5. La nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 lettera a) della L.287/1990.
Coi primi due motivi gli appellanti deducono la nullità della fideiussione prestata da in Parte_2 data 10.01.13 (doc. 34 fasc. primo grato att.) perché le clausole ivi indicate alle voci 'rimborso' e
'dispensa del fideiussore alla banca' riprodurrebbero gli artt. 2 e 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 ritenuto nullo per contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a della L. 287/90 perché frutto di un accordo anticoncorrenziale, come accertato con provvedimento 55/05 di Banca
d'Italia.
Secondo gli appellanti, infatti, le fideiussioni sarebbero nulle perché recanti clausole conformi a quelle riportate nello schema contrattuale ABI del 2003, motivo per cui le stesse sarebbero il frutto ed il compimento dell'intesa anticoncorrenziale censurata da Banca d'Italia nel 2005. Il provvedimento di Banca d'Italia costituirebbe, infatti, prova privilegiata in ordine alla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale ed ai fini della declaratoria di nullità sarebbe sufficiente accertare la mera corrispondenza tra la fideiussione sottoposta al vaglio del Giudice, anche se prestata successivamente al provvedimento di Banca d'Italia, e lo schema ABI ritenuto illegittimo.
Le appellate si oppongono all'accoglimento dei dedotti motivi di appello evidenziando: che la fideiussione di cui si discute fu stipulata nel 2013 mentre il provvedimento di Banca d'Italia risale al
2005 con conseguente necessità, ai fini dell'eventuale declaratoria di nullità, di dimostrare che CP_1
abbia continuato ad utilizzare per le fideiussioni stipulate dopo il provvedimento di censura, il
[...] modello ABI ritenuto lesivo del principio della libera concorrenza;
che la fideiussione prestate dal
13 non corrispondeva al modello considerato illegittimo da Banca d'Italia non essendo in essa Pt_2 contenute clausole che riproducessero il contenuto degli artt. 2 e 8 di cui al modello ABI oggetto di censura;
che l'eventuale violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. 287/90 determinerebbe solo la nullità delle clausole oggetto di censura da parte di Banca d'Italia e non l'intera fideiussione;
che gli appellanti hanno tardivamente eccepito la decadenza di ai sensi dell'art. 1597 c.c. CP_1
I motivi di appello in esame sono infondati.
Si ritiene, innanzitutto, utile ricordare come con provvedimento del 02.05.05 n. 55 (prodotto dagli attori in opposizione quale doc. 33), Banca d'Italia abbia ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, contenessero disposizioni che, poiché risultavano applicate in modo uniforme dal sistema bancario, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Ebbene, lo schema ABI oggetto di censura nel 2005 prevedeva:
− all'art. 2 che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
− all'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
− all'art. 8 che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito alle conseguenze dell'accertata violazione delle norme poste a tutela della concorrenza, hanno ritenuto che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (S.U. Civ. sentenza 41994/21).
Allo stato si deve, quindi, ritenere che, qualora un contratto di fideiussione omnibus sia stato concluso sulla base del modello ABI censurato da Banca d'Italia, le clausole ivi contenute che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello, siano nulle, senza che detta nullità si estenda all'intera fideiussione a meno che dal contratto emerga una diversa volontà delle parti.
Nel caso in esame si ritiene che non vi sia prova del fatto che la fideiussione sottoscritta dal Pt_2 sia il frutto dell'intesa vietata perché anticoncorrenziale.
14 Si deve, invero, considerare come la fideiussione fu prestata il 10.01.13, a molti anni di distanza, quindi, dalla decisione di Banca d'Italia, in un'epoca in cui il sistema bancario aveva avuto tutto il tempo di avvedersi della necessità di modificare i propri schemi contrattuali, non fosse altro per evitare di correre il rischio di vedere dichiarata la nullità delle fideiussioni che andava concludendo.
La fideiussione prodotta in giudizio non contiene, inoltre, tutte le clausole ritenute frutto dell'intesa vietata;
in essa non vi è, infatti, alcuna clausola che riproduca il contenuto dell'art. 8.
Il contenuto dell'art. 2 è, invece, solo parzialmente evocato alla clausola denominata 'rimborso' laddove si prevede che “il/i fideiussore/i si impegna/impegnano altresì a rimborsare alla Banca le somme che quest'ultima avesse incassato dal/i debitore/i o da terzi in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in quanto oggetto di revocatoria fallimentare” senza, quindi, alcun riferimento alle ipotesi di annullamento, inefficacia e revocatoria ordinaria, riferimenti contenuti, invece, nel censurato art. 2 del modello ABI del 2003.
A di là del tenore letterale, quindi, la portata applicativa di detta clausola è sensibilmente diversa da quella frutto dell'intesa anticoncorrenziale.
La fideiussione di cui si discute contiene, quindi, una sola clausola, quella denominata 'dispensa del fideiussore alla banca' che riproduce (pur con diverso tenore letterale) il contenuto dell'art. 6 prevedendo che “il/i fideiussore/i dispensa/dispensano inoltre la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ. intendendo di rimanere obbligato/i in deroga a tale disposizione anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il/i debitore/i o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate” (doc. 34 di primo grado attori).
Si deve, perciò, escludere che vi sia una sovrapponibilità tra il regolamento negoziale censurato da
Banca d'Italia e quello oggetto del presente giudizio tale da portare a ritenere che la fideiussione concessa dal rientri tra quelle stipulate in forza del modello ABI censurato da Banca d'Italia. Pt_2
In aggiunta a ciò, si deve rilevare come il modulo su cui fu redatta la fideiussione in nessun modo menzioni o rinvii al modello ABI del 2003 non essendo presenti in calce o a margine dello stesso sigle o date che portino a ritenere che le parti abbiano fatto uso di un modello di fideiussione redatto sulla base di quello (ormai risalente) oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
Tali elementi, singolarmente ma, soprattutto, complessivamente considerati, portano ad escludere che la fideiussione di cui si discute costituisca l'attuazione dell'intesa ritenuta illegittima da Banca d'Italia nel 2005: la fideiussione è accompagnata da un regolamento contrattuale che non riproduce tutte le clausole oggetto di censura (clausole che, invece, erano tutte presenti nel modello ABI oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia) e che, laddove le riproduce, lo fa solo parzialmente;
si tratta, inoltre, di una fideiussione prestata ad oltre sette anni di distanza dalla decisione di Banca d'Italia, su moduli che non menzionano né fanno rinvio al modello ABI del 2003 oggetto di censura.
Non si può, quindi, ritenere che la fideiussione prestata dal sia (in tutto o in parte) nulla per Pt_2 violazione della normativa antitrust.
Ne consegue la validità e l'efficacia della fideiussione anche, per quel che rileva nel caso in esame, nella clausola che prevede la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. essendo stata, comunque, la relativa eccezione sollevata tardivamente in giudizio dagli attori solo con l'atto di appello.
15
6. Il credito della banca, l'ammortamento alla francese.
Col terzo motivo gli appellanti sostengono che non abbia dimostrato in giudizio la CP_1 sussistenza del proprio credito dovendosi considerare che i documenti prodotti dalla controparte indicano risultati contabili inaffidabili perché 'viziati' dall'illegittimo addebito di interessi anatocistici ed usurari, di commissioni, costi e remunerazioni non pattuiti o applicati in modo difforme da quanto contrattualmente stabilito, mentre col quarto motivo sostengono di aver dedotto in giudizio in modo specifico, fin dall'atto introduttivo, l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi.
I motivi sono infondati.
Si deve, infatti, constatare come fin dalla costituzione in giudizio, abbia prodotto tutti i CP_1 contratti e i documenti contabili ad essi inerenti a dimostrazione della fonte e dell'ammontare del proprio credito nei confronti degli appellanti.
Relativamente ad essi gli appellanti hanno mosso contestazioni del tutto generiche, contestazioni che sono rimaste immutate sin dall'atto di citazione in opposizione nonostante la copiosa produzione documentale da parte di documentazione che avrebbe potuto fornire agli opponenti CP_1 elementi conoscitivi e contabili utili per specificare quali costi, quali commissioni e quali remunerazioni sarebbero state addebitate in assenza di pattuizione o in difformità rispetto a quanto pattuito.
Si ritiene, quindi, che in difetto di allegazione da parte degli appellanti in ordine a quali oneri sarebbero stati illegittimamente applicati dalla banca, nessun approfondimento istruttorio possa essere compiuto non potendosi dare ingresso ad una CTU contabile che sarebbe, sul punto, totalmente esplorativa.
In merito all'addebito di interessi anatocistici ed usurari le allegazioni degli appellanti sono analogamente generiche salvo che per il ritenuto effetto anatocistico derivante dal fatto che il mutuo prevedesse l'ammortamento alla francese e che l'addebito di interessi anatocistici avrebbe determinato il superamento dei tassi soglia.
La Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite avente ad oggetto una questione attinente alla necessità che la modalità di ammortamento alla francese sia o meno esplicitata in contratto, ha recentemente affrontato (anche) il tema degli effetti derivanti dall'ammortamento alla francese chiarendo che “esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
16 determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”. Nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno anche osservato che “al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”» (Cass. n. 13144/2023)” specificando che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla
Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti
[e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».
Le Sezioni Unite hanno, quindi, ritenuto che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (SU Civili sentenza n. 15130/24).
Si deve, quindi, disattendere la prospettazione difensiva secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe, in sé, un effetto anatocistico dovendosi, anzi, osservare come nei mutui che prevedono detta modalità di ammortamento il debito a titolo di interessi si estingua totalmente col pagamento di ogni rateo, il che esclude, nella fisiologia del rapporto, che si determini un effetto anatocistico.
Esclusa la sussistenza, sotto il profilo specificato, dell'anatocismo si deve passare ad esaminare il tema dell'usura. Relativamente all'addebito di interessi usurari le allegazioni degli appellanti sono totalmente generiche non avendo gli stessi indicato in quali periodi sarebbe stato superato il tasso soglia, a quanto sarebbero ammontati detti interessi, per quale ragione il TAEG indicato in contratto non corrisponderebbe a quella applicato ecc.
17 La giurisprudenza di legittimità sul punto è costante nel ritenere che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (S.U. Civ. sentenza 19597/20).
Si ritiene, quindi, che anche l'analisi di tale profilo non possa essere demandata ad un CTU essendo le allegazioni svolte sul punto dalla parte troppo generiche, il che renderebbe del tutto esplorativa l'indagine demandata al consulente.
Si conferma, quindi, la decisione del giudice di primo grado in punto dimostrazione documentale della sussistenza e dell'ammontare del credito di della genericità delle allegazioni circa CP_1
l'applicazione di costi, commissione e remunerazioni non pattuiti e di interessi usurati. Si ritengono infondate le argomentazioni di parte volte a sostenere che l'ammortamento alla francese determini un meccanismo anatocistico e si conferma il rigetto della richiesta di CTU poiché questa avrebbe contenuto totalmente esplorativo.
7. L'usura soggettiva
Nell'ambito del quinto motivo di appello è ribadita la sussistenza della c.d. usura soggettiva alla cui configurazione contribuirebbero anche le fideiussioni, trattandosi di garanzie eccessive rispetto al credito effettivamente concesso.
Il fondamento normativo dell'usura c.d. soggettiva (fattispecie 'di chiusura' volta a sanzionare quelle situazioni in cui può non verificarsi il superamento del tasso soglia) è rinvenibile nell'art. 644 co. 3 seconda parte c.p.
Mentre, infatti, la prima parte di tale comma prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” ipotizzando un'usura di carattere oggettiva, che prescinde dalle condizioni economiche della persona offesa, la seconda parte prevede che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Tale seconda parte della norma incriminatrice permette, quindi, di configurare il delitto di usura anche in caso di mancato superamento del tasso soglia essendo, però, necessario in tal caso che la persona offesa si trovi in una condizione di difficoltà.
Ebbene nel caso in esame tale situazione di difficoltà non è nemmeno stata allegata dagli appellanti.
Gli attori in opposizione non hanno mai, invero, allegato che al momento della richiesta di mutuo la versasse in una situazione di stress economico o finanziario, tant'è che il mutuo fu Parte_1 regolarmente pagato per i successivi due anni.
18 Manca, quindi, il prerequisito della c.d. usura soggettiva o usura concreta, vale a dire l'approfittamento da parte del creditore di una condizione di difficoltà del debitore che gli permetta di ottenere da lui vantaggi che, altrimenti, non gli sarebbero stati concessi.
Ciò è sufficiente a escludere la fondatezza della prospettazione difensiva.
Ad ogni modo si osserva come la coesistenza di più garanzie tutte per l'intero importo oggetto di finanziamento non costituisca uno svantaggio né per la debitrice principale, né per i garanti: per la debitrice principale si tratta di circostanza neutra o, semmai vantaggiosa atteso che in presenza di solide garanzia la banca sarà tendenzialmente più propensa a concedere il prestito o a concederlo a condizioni meno gravose;
per ciascun garante la presenza di altri garanti diminuisce le possibilità che a fronte dell'inadempimento della debitrice principale la creditrice si soddisfi in suo danno;
anche considerando la posizione del solo (che diede dei suoi titolo in pegno e prestò la fideiussione) si Parte_2 osserva come la banca si potesse soddisfare nei suoi confronti solo fino alla concorrenza del debito della non oltre, di talchè le garanzie prestate non erano, comunque, destinate ad Parte_1 operare oltre l'ammontare del mutuo (ed in caso di capienza di una garanzia l'altra non sarebbe nemmeno stata azionata).
Si ritiene, quindi, infondata la tesi difensiva volta a sostenere la sussistenza di un'usura di carattere soggettivo data dalla sproporzione tra garanzie prestate e ammontare del debito garantito attesa la mancata allegazione di una situazione di difficoltà economica in capo alla debitrice e l'assenza di una sproporzione tra ammontare del credito e garanzie prestate.
8. Conclusioni e spese legali.
Per le suesposte ragioni l'appello viene integralmente rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, anche in punto di spese legali.
Le spese del presente grado di giudizio vengono parimenti poste a carico degli appellanti Parte_2
e integralmente soccombenti nel presente grado di giudizio. Parte_1
Si condannano, quindi, gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a e Controparte_1 [...]
le spese del grado che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 9.991 (€ 2.977 Controparte_2 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta) oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA in applicazione dei parametri medi di riferimento di cui al DM 44/15 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000) in considerazione della normale complessità della causa.
Non si liquidano spese a favore e a carico di che non si è costituita in giudizio e Controparte_6 non ha proposto appello.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 e Parte_2 Parte_1 sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] la stessa impugnazione principale.
19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 avverso la sentenza n. 183/22 pronunciata in data 17.05.22 dal Tribunale di Biella, Parte_1 così provvede:
− rigetta l'appello e per l'effetto integralmente conferma la sentenza di primo grado;
− condanna e in solido tra loro a rifondere a e a Parte_2 Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado che si liquidano in favore di ciascuna Controparte_2 di esse in € 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_4
Così deciso in Torino il 28.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
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