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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
AN Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3154/2025 R.G. promossa da
, C.F. , sito in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo / Via De Gasperi, in persona dell'amministratore condominiale pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Bologna come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via B. Zacchetti n. 6
- ricorrente -
contro
, C.F. , nato a [...] il 6 CP_1 C.F._1 maggio 1968;
- resistente contumace -
OGGETTO: accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale, nel merito
- Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità della sig.ra da parte del sig. ed Parte_2 CP_1 in ogni caso l'acquisto in capo allo stesso della qualità di erede puro e semplice della sig.ra Parte_2
1 di 6 Con vittoria di spese e compensi.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 3 ottobre 2025, il conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
per sentire accertare e dichiarare che quest'ultimo aveva CP_1 accettato, ai sensi dell'art. 485 c.c., l'eredità di sua madre Parte_2
nata a [...] il [...] e deceduta a
[...]
Reggio Emilia il 9 gennaio 2021.
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva di essere creditore nei confronti di per spese condominiali impagate, CP_1 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3113/2024 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 20 ottobre 2024, e notificato al debitore unitamente all'atto di precetto,
e di essere interessato all'accertamento richiesto al fine di poter agire con pignoramento immobiliare sull'intero immobile, per la quota di
1/2 di proprietà del in forza di successione ereditaria paterna e CP_1 per la restante quota di 1/2 ancora intestato alla de cuius.
2. Alla prima udienza del 12 dicembre 2025, sulla dichiarata contumacia di , nei cui confronti la notifica del ricorso e CP_1 pedissequo decreto si perfezionava regolarmente per compiuta giacenza, il procuratore della parte ricorrente, raccolto l'invito del giudice, precisava le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discuteva la causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta da parte ricorrente è diretta all'accertamento dell'avvenuta accettazione “presunta” dell'eredità di nata a [...] il [...] e Parte_2 deceduta a Reggio Emilia il 9 gennaio 2021, da parte del figlio CP_1
.
[...]
Parte ricorrente, infatti, in assenza di atti di accettazione tacita di eredità trascrivibili, ha interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale
2 di 6 che accerti l'accettazione dell'eredità, sì da poter trascrivere l'acquisto mortis causa della quota indivisa di metà sugli immobili e, conseguentemente, procedere alla vendita dell'intero compendio immobiliare.
Infatti, dalla documentazione in atti si ricava che gli immobili posti nel , censiti al NCEU del Comune Parte_1 di Reggio Emilia al foglio 187, particella 319 sub 18, 75 e 76, sono intestati per la quota di metà a in forza di successione CP_1 ereditaria del padre e per la quota di metà a Persona_1 Parte_2
coniuge di e madre di .
[...] Persona_1 CP_1
Come noto, la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485
c.c., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
Pertanto, colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere, ad esempio, un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede ope legis ai sensi dell'art. 485 c.c., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta (Cass.
11634/1991).
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta “accettazione presunta” per effetto della mancata
3 di 6 effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (o dalla notizia della devoluta eredità) da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (Cass. 7226/2006).
La situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass.
15690/2020, Cass. 11018/2008, Cass. 4707/1994, Cass. 4835/1980,
Cass. 1301/1977).
Una volta accertata tale relazione materiale, incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485,
l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione (Cass. 7076/1995 e
Cass. 11018/2008).
Tuttavia, la prova dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 485 c.c., senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia all'eredità (Cass.
6275/2017).
Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre
4 di 6 non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. 15587/2023).
Nella specie, risulta per tabulas che è nel possesso CP_1 dei beni ereditari della madre, risultando egli residente nell'immobile oggetto della successione ereditaria (cfr. certificato di stato di famiglia storico sub doc. 5 e certificato di residenza sub doc. 1, da cui risulta che il era resistente in Via A. De Gasperi n. 40/00 a CP_1
Reggio Emilia alla data dell'11 gennaio 2021 e lo era ancora alla data del 17 ottobre 2024), dove, peraltro, è stato notificato l'atto di precetto, oltre al ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. Cass.
21898/2024).
Dunque, il chiamato all'eredità ha risieduto CP_1 nell'immobile di cui la madre era comproprietaria quantomeno dal decesso della donna ed ha continuato a risiedervi anche in epoca successiva, sicché, non avendo redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione materna nonostante la conservazione del possesso del bene ereditario, costui deve ritenersi erede puro e semplice di Parte_2
2. Stante la condotta non oppositiva del convenuto e la natura della controversia caratterizzata dall'assenza di un obbligo in capo allo stesso di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili (cfr. Cass.
1808/1979, secondo cui, nel caso di lite necessaria – quando, cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo – è soccombente la parte che abbia tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accerta e dichiara che il chiamato all'eredità , CP_1 nato a [...] il [...], ha accettato l'eredità di nata a [...] il [...] e Parte_2
5 di 6 deceduta a Reggio Emilia il 9 gennaio 2021, e che lo stesso è erede della predetta de cuius;
2. autorizza le trascrizioni e volture di legge;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN Rago
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
AN Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3154/2025 R.G. promossa da
, C.F. , sito in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo / Via De Gasperi, in persona dell'amministratore condominiale pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Bologna come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via B. Zacchetti n. 6
- ricorrente -
contro
, C.F. , nato a [...] il 6 CP_1 C.F._1 maggio 1968;
- resistente contumace -
OGGETTO: accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale, nel merito
- Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità della sig.ra da parte del sig. ed Parte_2 CP_1 in ogni caso l'acquisto in capo allo stesso della qualità di erede puro e semplice della sig.ra Parte_2
1 di 6 Con vittoria di spese e compensi.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 3 ottobre 2025, il conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
per sentire accertare e dichiarare che quest'ultimo aveva CP_1 accettato, ai sensi dell'art. 485 c.c., l'eredità di sua madre Parte_2
nata a [...] il [...] e deceduta a
[...]
Reggio Emilia il 9 gennaio 2021.
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva di essere creditore nei confronti di per spese condominiali impagate, CP_1 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3113/2024 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 20 ottobre 2024, e notificato al debitore unitamente all'atto di precetto,
e di essere interessato all'accertamento richiesto al fine di poter agire con pignoramento immobiliare sull'intero immobile, per la quota di
1/2 di proprietà del in forza di successione ereditaria paterna e CP_1 per la restante quota di 1/2 ancora intestato alla de cuius.
2. Alla prima udienza del 12 dicembre 2025, sulla dichiarata contumacia di , nei cui confronti la notifica del ricorso e CP_1 pedissequo decreto si perfezionava regolarmente per compiuta giacenza, il procuratore della parte ricorrente, raccolto l'invito del giudice, precisava le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discuteva la causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta da parte ricorrente è diretta all'accertamento dell'avvenuta accettazione “presunta” dell'eredità di nata a [...] il [...] e Parte_2 deceduta a Reggio Emilia il 9 gennaio 2021, da parte del figlio CP_1
.
[...]
Parte ricorrente, infatti, in assenza di atti di accettazione tacita di eredità trascrivibili, ha interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale
2 di 6 che accerti l'accettazione dell'eredità, sì da poter trascrivere l'acquisto mortis causa della quota indivisa di metà sugli immobili e, conseguentemente, procedere alla vendita dell'intero compendio immobiliare.
Infatti, dalla documentazione in atti si ricava che gli immobili posti nel , censiti al NCEU del Comune Parte_1 di Reggio Emilia al foglio 187, particella 319 sub 18, 75 e 76, sono intestati per la quota di metà a in forza di successione CP_1 ereditaria del padre e per la quota di metà a Persona_1 Parte_2
coniuge di e madre di .
[...] Persona_1 CP_1
Come noto, la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485
c.c., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
Pertanto, colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere, ad esempio, un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede ope legis ai sensi dell'art. 485 c.c., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta (Cass.
11634/1991).
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta “accettazione presunta” per effetto della mancata
3 di 6 effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (o dalla notizia della devoluta eredità) da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (Cass. 7226/2006).
La situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass.
15690/2020, Cass. 11018/2008, Cass. 4707/1994, Cass. 4835/1980,
Cass. 1301/1977).
Una volta accertata tale relazione materiale, incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485,
l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione (Cass. 7076/1995 e
Cass. 11018/2008).
Tuttavia, la prova dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 485 c.c., senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia all'eredità (Cass.
6275/2017).
Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre
4 di 6 non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. 15587/2023).
Nella specie, risulta per tabulas che è nel possesso CP_1 dei beni ereditari della madre, risultando egli residente nell'immobile oggetto della successione ereditaria (cfr. certificato di stato di famiglia storico sub doc. 5 e certificato di residenza sub doc. 1, da cui risulta che il era resistente in Via A. De Gasperi n. 40/00 a CP_1
Reggio Emilia alla data dell'11 gennaio 2021 e lo era ancora alla data del 17 ottobre 2024), dove, peraltro, è stato notificato l'atto di precetto, oltre al ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. Cass.
21898/2024).
Dunque, il chiamato all'eredità ha risieduto CP_1 nell'immobile di cui la madre era comproprietaria quantomeno dal decesso della donna ed ha continuato a risiedervi anche in epoca successiva, sicché, non avendo redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione materna nonostante la conservazione del possesso del bene ereditario, costui deve ritenersi erede puro e semplice di Parte_2
2. Stante la condotta non oppositiva del convenuto e la natura della controversia caratterizzata dall'assenza di un obbligo in capo allo stesso di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili (cfr. Cass.
1808/1979, secondo cui, nel caso di lite necessaria – quando, cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo – è soccombente la parte che abbia tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accerta e dichiara che il chiamato all'eredità , CP_1 nato a [...] il [...], ha accettato l'eredità di nata a [...] il [...] e Parte_2
5 di 6 deceduta a Reggio Emilia il 9 gennaio 2021, e che lo stesso è erede della predetta de cuius;
2. autorizza le trascrizioni e volture di legge;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN Rago
6 di 6