Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 14/05/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7986 /2023 R.G. vertente
TRA
nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. TESONE ANGELO, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO VALENTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pozzuoli (Na) alla via Angelo
Compagnone VIII Traversa n. 3;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1
2022 90244228457 000, notificatagli dall' in data Controparte_3
08.03.2023, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi previdenziali
IVS per le annualità 2015 e 2016, richiesti l'avviso di addebito n. 3712016
0006080625000, asseritamente notificato in data 13.05.2016, eccependo l'omessa notifica di tale avviso, nonché la prescrizione dei crediti;
con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
L' si è costituito deducendo di aver ritualmente notificato l'Ava impugnato, CP_1
eccependo la tardività del ricorso, concludendo per il rigetto.
L' si è costituita, eccependo, in via Controparte_4 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione e la tardività della stessa, deducendo di aver notificato un preavviso di fermo, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, perché sorga l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della
2 pretesa avanzata dall'Istituto previdenziale con le forme della riscossione esattoriale,
è necessaria la esistenza di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa medesima (così Cass. Sez. Un. n. 11087 del 7.5.2010 e, da ultimo Cass. Sez.
Trib. n. 6610 del 15/03/2013) un atto, cioè, con il quale si porta a conoscenza del debitore una pretesa ormai definita ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento (Sez. Un. n. 16293/07 e n. 16429/07) né il debitore può proporre astrattamente in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (così Cass. Sez. II n. 8890 del 14.4.2009).
Nel caso di specie, l' ha comunicato con l'atto di Controparte_2
CP_ intimazione la pretesa dell' (cfr. Cass. Sez. V n. 4513 del 25.2.2009).
Tale comunicazione va qualificata come intimazione di pagamento, in quanto si avvisa il ricorrente che in assenza di pagamento si procederà all'esecuzione forzata sulla base dei titoli portati dalla cartella di pagamento , nel termine di cinque giorni.
Siamo, all'evidenza, in presenza di un atto che radica in capo al preteso debitore un interesse concreto ed attuale alla impugnativa.
Il ricorso in opposizione in esame va qualificato come opposizione ex artt. 24 e 29
Dlgs 46/99 laddove si deduce l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015) nonché come una forma di opposizione all'esecuzione, anteriore alla fase espropriativa, ai sensi dell'art. 615, 1°co. e 618 bis c.p.c., laddove la parte, dopo avere dedotto il vizio dell'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, incentra la sua azione anche sull'estinzione del diritto di credito per effetto dell'intervenuta prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli stessi, qualora validamente intervenuta.
In proposito, Cass. n. 15223 del 12/06/2018: “l'opposizione proposta avverso
l'intimazione di pagamento costituisce una opposizione all'esecuzione, ex art. 615
3 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed, infatti, essendo
stato eccepito un fatto estintivo ( la prescrizione della pretesa contributiva di cui
all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso
del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato
contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la
prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie).
CP_ Tanto premesso, va rilevato che l' ha fornito la prova della rituale notifica dell'avvisi di addebito, richiamato nell'atto di intimazione, impugnato nel presente giudizio, Ava già conosciuto dalla parte ricorrente nel 2021, in quanto il ricorrente ha presentato istanza di sgravio.
Occorre, peraltro, esaminare l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla data di notifica dell'Ava.
L non fornito prova della interruzione del termine Controparte_2
di prescrizione quinquennale, maturata dalla successivamente alla data di notifica del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600038585000 in data
13/12/2016. ( prodotto dall CP_5
Pur a voler ritenere valida tale notifica, l' avrebbe dovuto interrompere CP_5
nuovamente la prescrizione alla data del 13.12.2021.
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, potrebbe rilevare l'eccezione di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, così come formulata dall'
[...]
, alla stregua delle considerazioni che seguono. Controparte_4
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
4 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In base a tali disposizioni, dovendo, ad esempio, stabilire se un credito di cui ad avviso di addebito notificato nel 2015 sia prescritto o meno al momento di notificazione di intimazione di pagamento da parte dell' nel Controparte_2
mese di ottobre 2021, dovrebbe tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione
(gg. 129 + 182).
Risulta evidente che nel caso di specie, l' ha notificato l'intimazione CP_5
opposta oltre il termine quinquennale di prescrizione, pur considerando i citati
311 giorni di sospensione.
Ne consegue che l' non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata in CP_1 base all'avviso di addebito in esame essendo lo stesso relativo a contributi previdenziali ormai prescritti, con la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell' in CP_1
quanto è onere dell' procedere all'azione esecutiva e interrompere il CP_5
decorso della prescrizione.
L' va condannata al pagamento delle spese di lite, per il principio della CP_5
soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
5 a) Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione opposta;
dichiara la prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito 371 2016
0006080625000, notificato il 13.05.2016;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00 per CP_5
compenso professionale con attribuzione, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
come per legge;
c) compensa le spese di lite, nei confronti dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 14/05/2025 -13/06/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 14/06/2025 in
Cancelleria
6