Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3081/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3081/2024, promossa con ricorso depositato il 19/07/2024
1) Parte_1
Nata a Varese (VA) il 12/06/1972 residente a [...] codice fiscale cittadina italiana C.F._1
con gli Avv ti Monica Goergen e Roberta Guasco
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 03/09/1972
residente a [...], interno 4
codice fiscale cittadino italiano C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese il 12 luglio 2012 (anno 2012 atto n. 73 Parte I )
separati con sentenza n. 380/2024 dell'11/11/2024 (passata in giudicato il 26/11/2024, v. documenti in atti).
con la seguente FI maggiorenne:
nata a [...] in data [...]. Persona_1
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I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19 luglio 2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.10.2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 380/2024 dell'11/11/2024 (passata in giudicato il
26/11/2024) il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15.5.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita a Varese in via Carnia 267, ora di proprietà esclusiva della GN
, viene assegnata in godimento alla stessa che vi abiterà con la FI Parte_1
; Per_1
2) In considerazione della maggior età di , padre e FI si incontreranno con accordi Per_1
direttamente tra loro definiti.
3) Il signor verserà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 della FI la somma mensile di € 351,00 , somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat 2025 costo vita;
4) Il signor contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie extra Pt_2
assegno relative alla FI , come individuate dalle “Linee Guida spese extra assegno” Per_1
approvate dal Tribunale di Varese in data 1/2/2018, documento al quale i coniugi faranno riferimento.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di contributo al mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla FI non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 12/07/2012, in Varese
(VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese al (anno 2012 atto n. 73 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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