Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 marzo 1992 |
Commentari • 20
- 1. CANCELLAZIONE CASSA FORENSE: i contributi versati vanno restituitiAvv. Michele Russo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Cassa Forense, se l’avvocato non esercita la professione i contributi non valgonoAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 4567 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4567 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 6343-2015 proposto da: R.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M.P., rappresentato e difeso dall'avvocato X.Y.; – ricorrente – contro CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente …
Leggi di più… - 4. Quotidiano giuridicohttps://ildiritto.it/ · 17 giugno 2025
Diritto di difesa e aggravamento sanzione Con la sentenza n. 427/2024, pubblicata il 13 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato un principio di particolare rilievo per il sistema deontologico forense: l'esercizio del diritto di difesa non può, di per sé, giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare aggravata. La pronuncia, pubblicata il 13 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico forense, rafforza il ruolo della difesa quale diritto inviolabile anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati. Nessuna aggravante per la difesa legittima Secondo quanto chiarito dal CNF, la sola scelta dell'incolpato di …
Leggi di più… - 5. Avvocati: entro il 31 ottobre contributi alla CassaMarina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 10 novembre 2024
di Marina Crisafi - Scade martedì 31 ottobre, il termine per il pagamento dei bollettini Mav relativi ai contributi previdenziali degli avvocati. A ricordarlo è la stessa Cassa Forense sul proprio sito, annunciando che gli avvocati interessati, riceveranno una lettera dall'ente con i bollettini Mav necessari. Contributi previdenziali entro il 31 ottobre: circa 19mila avvocati interessati Cassa Forense ricorda che interessati dalla scadenza dei pagamenti Mav entro il 31 ottobre prossimo, sono circa 19mila professionisti, quasi tutti neoiscritti. Gli stessi riceveranno (o avranno già ricevuto) una lettera contenente uno o più bollettini per ottemperare al pagamento dei contributi …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1033Provvedimento: TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 13.03.2025 la seguente SENTENZA dando lettura mediante lettura del dispositivo nella controversia individuale di lavoro n. 5650 R.G. 2022 TRA , Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 Opponente E , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ALBERTO BAGNOLI Opposta FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.5.2022 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 410-2022, emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari nei suoi …Leggi di più...
- art. 653 c.p.c.·
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- 2. Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1660Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI Giudice IB NI SENTENZA pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 11/11/2025 nella causa iscritta al n. 1302/2023 r.g. tra , con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA CAPITANI, Parte_1 ricorrente e , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, resistente contumace e , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO BRUNI, resistenti Le domande delle parti 1. Parte ricorrente ha agito “per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 01882427 66000 emessa dalla sede in Via G. …Leggi di più...
- art. 25 d.lgs. 46/1999·
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- 3. Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 2Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel. Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere Dott.ssa Viviana Urso Consigliere Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 31/2023 R.G. promossa da ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. Appellante contro (già Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 ( rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lombardo P.IVA_1 Appellata e nei confronti di , in E_ persona del legale rappresentante p.t. Appellata- contumace OGGETTO: appello- …Leggi di più...
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- 4. Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5456Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 5012/2022, 12586/2023 e 15747/2023 del Ruolo Generale vertenti TRA (Avv. JENI MICHELE) Parte_1 ricorrente CONTRO (Avv. PARRINO AR TERESA ed Avv. MUGAVERO …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2024, n. 3708Provvedimento: Tribunale Ordinario di Napoli Nord LAVORO N.R.G. 2971/2023 Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1 GIANLUCA SABATINI ricorrente contro (c.f. , non Controparte_1 P.IVA_1 costituita Resistente (c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to Maria Cavassi. OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE La ricorrente ha proposto opposizione avverso, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Pensioni
- Art. 1. (Pensione di vecchiaia). 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , gia' sostituito dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". 2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione". 3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' abrogato. 4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50", "1,30" e "1,15". 5. Il penultimo comma dell' articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma". 6. L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), cosi' come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.
Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:
a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
Colore che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.
Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo". - Art. 2. (Pensione di inabilita'). 1. L' articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 4. - (Pensione di inabilita'). - 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione".