Legge 11 febbraio 1992, n. 141

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  • 1Cassa Forense, se l’avvocato non esercita la professione i contributi non valgono
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2CANCELLAZIONE CASSA FORENSE: i contributi versati vanno restituiti
    Avv. Michele Russo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 3Cassa Forense. la riforma e la proposta di MGA
    Paolo Rosa · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2024

  • 4Modello 5: sanzioni per l’omesso invioAccesso limitato
    Laura Biarella · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2023

  • 5Iscrizione Cassa forense: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 luglio 2022
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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 515
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 840/2023 TRA rappr. e dif. da sé medesimo nonché dall'Avv. V. Di Parte_1 t. dom. in Vairano Scalo alla via Lazio n. 95, ex via Roma RICORRENTE E , in persona del Controparte_1 . dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla Via De Michele, pal. Pinto RESISTENTE OGGETTO: altre controversie in materia di …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • improponibilità domanda·
    • requisiti pensionistici·
    • art. 14 L. 141/1992·
    • previdenza obbligatoria·
    • pensione di invalidità·
    • pensione di inabilità·
    • regolarizzazione contributiva·
    • art. 21 L. 576/1980·
    • iscrizione tardiva

  • 2Trib. Mantova, sentenza 27/06/2024, n. 150
    Provvedimento: Tribunale di Mantova SEZIONE LAVORO VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO R.G. 70/2024 Oggi 27/06/2024 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi: Per , l'avv.to LO FIEGO MATELDA TERESA e l'avv. Parte_1 personalmente Parte_1 Per , l'avv.to Controparte_1 NOVI LAURA Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per …
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    • art. 27 L. 576/1980·
    • pensione di vecchiaia·
    • art. 418 c.p.c.·
    • contributo soggettivo obbligatorio·
    • interessi su ratei arretrati·
    • principio solidaristico·
    • art. 16 L. 576/1980·
    • inefficacia contributi prescritti·
    • rivalutazione redditi pensionabili·
    • pensione di anzianità·
    • riliquidazione pensione·
    • disapplicazione DM 30/9/1982·
    • art. 15 L. 576/1980·
    • giurisprudenza consolidata

  • 3Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 2
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel. Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere Dott.ssa Viviana Urso Consigliere Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 31/2023 R.G. promossa da ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. Appellante contro (già Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 ( rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lombardo P.IVA_1 Appellata e nei confronti di , in E_ persona del legale rappresentante p.t. Appellata- contumace OGGETTO: appello- …
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    • prescrizione contributi previdenziali·
    • contributo soggettivo previdenza forense·
    • prescrizione sanzioni amministrative·
    • opposizione avviso di fermo·
    • art. 17 legge 576/1980·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • art. 19 legge 576/1980·
    • annullamento debiti D.L. 41/2021

  • 4Trib. Avellino, sentenza 12/12/2024, n. 1185
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1642/2022, a cui è stato riunito il giudizio recante R. G. n. 712/2023, introdotta DA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Luca Grasso, presso cui è elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO (c.f.: Controparte_1 , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1 generale alle liti, dall'avv. Christian Cecere, presso …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • sanzioni amministrative·
    • inammissibilità ricorso·
    • prescrizione quinquennale·
    • giurisdizione giudice del lavoro·
    • contestazione preventiva·
    • opposizione a sanzione amministrativa·
    • art. 14 L. 689/1981·
    • compensazione spese di lite·
    • decadenza potestà sanzionatoria

  • 5Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1660
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI Giudice IB NI SENTENZA pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 11/11/2025 nella causa iscritta al n. 1302/2023 r.g. tra , con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA CAPITANI, Parte_1 ricorrente e , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, resistente contumace e , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO BRUNI, resistenti Le domande delle parti 1. Parte ricorrente ha agito “per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 01882427 66000 emessa dalla sede in Via G. …
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    • art. 25 d.lgs. 46/1999·
    • prescrizione contributi previdenziali·
    • contributo di maternità·
    • interruzione prescrizione·
    • decadenza iscrizione a ruolo·
    • accertamento negativo del credito·
    • contributo integrativo·
    • sanzioni civili·
    • opposizione a cartella di pagamento·
    • contributo soggettivo
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Versioni del testo

  • Capo I : Pensioni
  • Art. 1. (Pensione di vecchiaia). 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , gia' sostituito dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
    "La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". 2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
    "La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione". 3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' abrogato. 4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50", "1,30" e "1,15". 5. Il penultimo comma dell' articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
    "Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
    I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma". 6. L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
    "Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".
    AVVERTENZA
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 2 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), cosi' come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
    Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.
    La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.
    Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:
    a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
    b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
    c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
    Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.
    Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
    Colore che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.
    Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".
  • Art. 2. (Pensione di inabilita'). 1. L' articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
    "ART. 4. - (Pensione di inabilita'). - 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
    a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
    b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo.
    2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
    3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
    4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione".