Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 marzo 1992 |
Commentari • 21
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 17232 del 22https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17232 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente – Dott. MONACI Stefano – Consigliere – Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere – Dott. STILE Paolo – Consigliere – Dott. CURZIO Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI SABINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAZZU' CARLO, giusta delega in calce al ricorso; – ricorrente – contro C.N.P.A.F.; – intimata – avverso la sentenza n. 33/2005 del …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 8583Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8761/ 2024 promossa da Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti LO FIEGO EL , AT NO Ricorrenti contro Controparte_1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti A. LUCIANI e P.I. D'ANDREA Resistente Oggetto: Riliquidazione pensione Esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 4.3.2024 e regolarmente notificato, gli avvocati Parte_1 e Parte_2 premesso di avere ottenuto l'accoglimento della domanda di pensione, l'una con …Leggi di più...
- prescrizione contributiva·
- pensione di vecchiaia·
- art. 16 l. 576/1980·
- DM 30.9.1982·
- giurisprudenza Cassazione·
- art. 27 l. 576/1980·
- rivalutazione redditi pensionabili·
- pensione di anzianità·
- riliquidazione pensione·
- inefficacia contributiva
Versioni del testo
- Capo I : Pensioni
- Art. 1. (Pensione di vecchiaia). 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , gia' sostituito dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". 2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione". 3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' abrogato. 4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50", "1,30" e "1,15". 5. Il penultimo comma dell' articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma". 6. L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), cosi' come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.
Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:
a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
Colore che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.
Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo". - Art. 2. (Pensione di inabilita'). 1. L' articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 4. - (Pensione di inabilita'). - 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione".