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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 468/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, v. Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'avv.
Andrea Lippi (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata al ricorso in appello depositato telematicamente
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, patrocinato
[...] P.IVA_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in
Catania, v. Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello – benefici in favore delle vittime del dovere ex L. n.
266/2005.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
FATTO E DIRITTO
, con ricorso in riassunzione del processo precedentemente instaurato Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma - che in data 9/3/2015 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale - agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania chiedendo di essere riconosciuto vittima del dovere per le infermità riportate in occasione dell'attentato subito in data 10/4/1986 a Catania per mano di quattro malviventi armati di mitra e pistole, che esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco al suo indirizzo lo avevano attinto alle gambe, e conseguentemente di accertare il proprio diritto ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art. 3 co. 3 D.P.R.
243/2006, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui agli artt. 1 comma
563 e 564 L. 266/2005 e L. 206/2004, previa disapplicazione di qualsiasi atto o provvedimento confliggente ed in conformità alla percentuale di invalidità riconosciutagli dalla i Augusta con verbale n. BL/G 5240 del 2/5/2012, con Pt_2
condanna del a riconoscergli i benefici della speciale Controparte_1
elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 L. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34
L. 222/2007, sulla base della percentuale del 66% di invalidità complessiva riconosciutagli, per un totale di € 145.200,00, nonché l'assegno vitalizio di cui alla L.
407/1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006, l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 e 4 L. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 della L. 244/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008, e alla corresponsione degli arretrati di tali assegni, oltre interessi e rivalutazione come per legge da calcolare dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Il , costituitosi nel giudizio di primo grado, reiterava le Controparte_1
eccezioni preliminari e di merito – difetto di giurisdizione, prescrizione - sollevate nella memoria difensiva depositata nel giudizio riassunto e, nel merito, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Catania con sentenza n. 5085/2021 del 7/12/2021 così pronunciava:
pag. 2/17 - affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata, nel merito rigettava la domanda richiamando ex art. 118 disp.att.c.p.c. l'orientamento espresso da precedenti pronunce della Sezione Lavoro, con compensazione delle spese di lite, osservando:
- che il riconoscimento dello status di vittima del dovere, alla stregua degli artt. 1 co.
563 e 564 L. 266/2005, 3 L. 466/1980 e 2 co. 2 D.P.R. 243/2006, si fonda sul presupposto dello svolgimento di una 'missione' autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, e sulla ricorrenza di
'particolari condizioni ambientali ed operative' (implicanti 'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto'), come specificamente individuati dal D.P.R.
243/2006 (regolamento di attuazione della normativa richiamata in precedenza);
- che tali condizioni devono costituire causa o concausa efficiente e determinante dell'evento indennizzato;
- che, secondo l'indirizzo interpretativo prevalente, sebbene non sia richiesta la straordinarietà dell'attività in sé, pure è richiesta la straordinarietà delle condizioni di servizio;
- che, alla stregua delle allegazioni delle parti, il ricorrente, all'epoca dei fatti brigadiere di Polizia Penitenziaria, in data 10/4/1986, dopo aver terminato il proprio turno di servizio e durante il percorso per raggiungere la propria residenza a
Carlentini, era stato bloccato in via Crociferi, a Catania, da un'auto che gli impediva di passare ed era stato raggiunto da tre soggetti con volto travisato, armati di mitra e pistole, che facendo fuoco lo avevano attinto in vari punti del corpo lasciandolo in fin di vita;
- che l'accaduto, ricondotto dal ricorrente all'esercizio delle proprie funzioni di responsabile del turno di sorveglianza interna della Casa Circondariale di Catania e alle iniziative adottate per ripristinare il rispetto della legalità nello svolgimento dei colloqui in carcere con i detenuti, non integrava i presupposti di cui all'art. 1 co. 563 pag. 3/17 e 564 L. 266/2005, essendo richiesta, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, una eccezionale sovraesposizione al rischio professionale, ed essendo altresì necessario che l'operatore abbia rivelato eccezionale coraggio o che abbia operato in condizioni ambientali di notevole avversità e che il danno sia direttamente riconducibile a siffatti presupposti operativi;
- che invece, nel caso di specie, non erano state chiarite le ragioni dell'evento criminoso del quale il ricorrente era rimasto vittima, né la sicura riconducibilità dell'accadimento al servizio espletato;
inoltre, le attività svolte nell'ambito della sorveglianza interna dell'istituto e dei colloqui in carcere non rientravano nel compimento di missioni particolari o che comportassero ulteriori specifici rischi rispetto a quelli propri del suo lavoro, né erano caratterizzate da particolari condizioni ambientali ed operative, essendo proprie delle normali funzioni di istituto e dell'ordinario rischio professionale.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando in Parte_1
un unico motivo le proprie censure in ordine alle valutazioni del primo giudice circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005, e reiterava le domande proposte nel giudizio di primo grado, rideterminando la domanda di riconoscimento della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 L. 206/2004 nella misura di € 161.040,00, fatto salvo ulteriore adeguamento ISTAT.
In data 3/11/2022 si costituiva in grado d'appello il
[...]
, deducendo l'insussistenza dei presupposti Controparte_1
previsti dall'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005 e dal regolamento di attuazione D.P.R.
243/2006, e chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi.
La causa, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui agli articoli 348 bis e 436 bis c.p.c., veniva rinviata per la decisione, con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ed è stata posta in decisione compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/17 1. Con l'unico motivo di appello l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, erroneamente interpretando il disposto dell'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005, abbia ritenuto insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Egli in particolare, deducendo che è pacifico ed incontestato, in virtù del giudizio espresso dalla C.M.O. di Messina in data 8/8/1987 e del conseguente decreto definitivo del n. 236697/11698 del 15/7/1987, il riconoscimento della CP_1
dipendenza delle dedotte infermità da causa di servizio, rileva una contraddizione tra il formale riconoscimento della causa di servizio da parte dell'Amministrazione per le lesioni riportate nel descritto attentato ed il successivo diniego dello status di vittima del dovere con la motivazione, ritenuta contraddittoria, secondo la quale l'invalidità che ne è conseguita non sarebbe in diretto rapporto di causalità con il medesimo servizio;
ciò per la considerazione che anche per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio occorre l'accertamento di un fatto di servizio che possa dirsi causa o concausa efficiente e determinante di tale infermità, ai sensi dell'art. 64 ultimo comma D.P.R. 1092/1973, non essendo sufficiente, sotto tale profilo, la mera occasionalità.
L'appellante inoltre deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si rileva che non sono state chiarite le ragioni dell'evento criminoso di cui egli è stato vittima, né la riconducibilità dell'accadimento al servizio prestato, affermando che il fatto di servizio è ormai assodato e non oggetto del presente giudizio;
deduce altresì che il caso che lo riguarda è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 - relative ad infermità riportate nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, lett. b),
o nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, lett. c) - per lo svolgimento del ruolo di responsabile del turno di sorveglianza interna della di Controparte_3
Catania; afferma che, in ogni caso, deve essergli riconosciuta la dipendenza dell'infermità derivante dai patiti esiti lesivi come conseguente ad attività di servizio o all'espletamento di funzioni di istituto, avuto riguardo agli obblighi di intervento incombenti sugli operatori delle Forze dell'Ordine anche fuori dal servizio. pag. 5/17 Sostiene dunque che la patita aggressione a mano armata sia dovuta al proprio tentativo di mantenere l'ordine pubblico nell'esercizio delle funzioni di responsabile del turno di sorveglianza interna della Casa di Catania o alla vigilanza CP_3
posta in essere presso la medesima struttura carceraria, e che il suo stesso ruolo di sorvegliante, unito alla riconosciuta dipendenza delle lesioni riportate da causa di servizio, gli dia diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563 L. 266/2005.
In ogni caso, afferma che sussistono anche i requisiti di cui all'art. 1 co. 564 L. 266 cit., ricorrendo nel suo caso gli estremi di una 'missione', secondo l'ampia accezione del termine, proposta dalla giurisprudenza di legittimità, comprensiva dell'insieme dei compiti e delle attività istituzionali svolte dal personale militare.
Ritiene quindi che il nesso causale tra la patologia riportata ed il servizio prestato debba considerarsi già accertato con provvedimento ormai definitivo e che ricorrano altresì nella patita aggressione le particolari condizioni ambientali ed operative previste dalla legge, implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Si duole infine della valutazione operata dal giudice in ordine alle prove assunte in giudizio, osservando che, ove l'attentato sia ritenuto espressione di un rischio normale per una guardia carceraria nell'espletamento delle sue funzioni, detta attività sarebbe da considerare in sé pericolosa, e che ne deriverebbe una inversione dell'onere della prova - nel caso di specie non assolto da parte dell'Amministrazione
- circa la predisposizione delle misure idonee ad evitare il danno, restando a carico della parte ricorrente la sola prova del danno e del nesso di causalità rispetto al servizio svolto.
2. Le proposte censure sono infondate.
L'art. 1 L. 466 del 13/8/1980, introducendo all'art. 3 L. 629/1973 - in tema di speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22/2/1968 n. 101 - un ulteriore comma, dispone pag. 6/17 che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
Il successivo art. 3 prevede inoltre una speciale elargizione in favore di talune categorie - magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso - che, “in attività di servizio” e “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge” - dove all'art. 2 si fa riferimento alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso - abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564” (così all'art. 1 co. 562, con previsione di una specifica spesa annua per tale causale), all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in pag. 7/17 operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 dispone inoltre che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563” coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n. 266 del 2005, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati - all'art. 1, comma 1, definisce: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal quadro normativo poc'anzi richiamato si desume che, ai fini della estensione ad altre categorie di vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, con la previsione normativa di cui all'art. 1 comma
563 sono state individuate talune attività, ritenute dalla legge pericolose, che nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. Di contro, nel successivo comma 564, è prevista l'estensione delle medesime tutele a favore dei “soggetti equiparati”, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o infermità pag. 8/17 da cui sia derivato il decesso in attività – diverse da quelle elencate al comma 563 lett. da a) a f) – “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, divenute dunque pericolose per l'intervento di circostanze eccezionali. In tale ipotesi, la tutela a favore delle vittime del dovere opera mediante formulazione di una fattispecie aperta che assicura protezione analoga a quella prevista per le attività elencate al precedente comma 563, purché la riportata infermità dipenda dallo svolgimento di missioni di qualunque natura, da intendersi, in senso lato, “nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari”, purché l'infermità in qualunque tipo di servizio - non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - dipenda dal verificarsi di
«particolari condizioni» (in tal senso v. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020).
Tale condizione, specifica e aggiuntiva, è definita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che rilevano “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1 lett. c) D.P.R. 243/2006 citato).
3. Tanto premesso in ordine alla disciplina che regola la materia esaminata, la
Suprema Corte (v. in particolare la cit. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020) ha chiarito che la dipendenza dell'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere da alcune delle attività elencate nel comma 563 non prevede, a differenza delle attività contemplate dal successivo comma 564, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali. Non è, tuttavia, sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L.
266/2005, che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle specifiche attività pag. 9/17 tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f) del comma citato, essendo necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio delle suddette attività.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “... l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che
“per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma
563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e
“gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, pag. 10/17 comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L. sent. n. 34299 del 24/12/2024).
Orbene, posto l'avvenuto riconoscimento all , in sede amministrativa, della Pt_1
dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate a seguito dell'aggressione a mano armata subita il 10 aprile 1986, secondo l'appellante sussisterebbero anche le condizioni per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. b) (svolgimento di servizi di ordine pubblico) e c) (vigilanza ad infrastrutture civili e militari), in ragione delle proprie funzioni di responsabile del turno di sorveglianza interna della Casa Circondariale di Catania e del tentativo di mantenere l'ordine pubblico nella struttura carceraria o, comunque, della vigilanza ivi svolta;
ciò in ragione dell'ordinario rischio professionale che caratterizza l'attività di sorveglianza in carcere.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, ai fini considerati, la mera correlazione dell'evento occorso all'appellante con il servizio svolto presso la di Catania Piazza Lanza, nell'esercizio Controparte_3
dei propri compiti di sorveglianza interna all'istituto, non appare sufficiente, essendo specificamente richiesto dall'art. 1 co. 563 cit., ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, che l'interessato abbia subito una “invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi” verificatisi nello svolgimento di una delle attività elencate alle lett. da a) ad f), mentre nel caso di specie è pacifico che il ricorrente è stato aggredito fuori dal servizio, nel tragitto percorso per tornare a casa dopo avere ultimato il proprio turno di lavoro, e, quindi, non nell'esercizio delle proprie funzioni d'istituto. pag. 11/17 Inoltre, lo svolgimento di compiti di vigilanza all'interno della struttura carceraria, ove siano individuati come causa diretta delle lesioni riportate dall'operatore di polizia penitenziaria, non danno diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere e ai correlati benefici se non in presenza di una specifica connotazione di tale servizio nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, che in proposito ha affermato: “costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria” (così Cass. Sez. L.
14/6/2024 n. 16610, in massima). La Suprema Corte in particolare ha precisato: “9.
Una diversa accezione della vigilanza che, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, la disancori da ogni riferimento all'infrastruttura civile e militare, priverebbe tale nozione della necessaria capacità selettiva, correlata alla massima
d'esperienza che vuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutture vulnerabili agli attacchi. Per questa via, si assimilerebbero fattispecie che, anche dal punto di vista empirico, si rivelano eterogenee. Invero, il servizio di guardia dell'infrastruttura, con i rischi che gli sono connaturati, non può essere comparato all'attività svolta a contatto con i detenuti, che non ha quale referente immediato e riconoscibile l'infrastruttura in quanto tale, secondo la dizione consapevolmente adoperata dalla legge .... A voler assecondare l'interpretazione propugnata nel ricorso, tutte le attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria, in quanto si collocano in un'infrastruttura conforme al paradigma normativo, sarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesa con tale latitudine” (Cass. Sez. L. n. 16610/2024 cit.).
Ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. c) non è, dunque, sufficiente lo svolgimento di funzioni di sorveglianza all'interno della struttura carceraria, dovendosi intendere che la fattispecie contemplata dalla disposizione normativa corrisponde a specifica attività di sorveglianza ad infrastrutture.
4. Non può altresì configurarsi, in relazione all'attività di vigilanza propria dell'agente di polizia penitenziaria, lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico pag. 12/17 riconducibile alla fattispecie prevista dalla lett. b) del citato comma 563, non essendo ad essa assimilabili gli ordinari compiti di mantenimento dell'ordine e di vigilanza all'interno del carcere, che rientrano per legge tra i compiti istituzionali propri degli agenti di Polizia Penitenziaria, e che rimangono distinti dalla occasionale partecipazione dei componenti del Corpo all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica per lo svolgimento di compiti di polizia di sicurezza. Tanto ha chiarito la Suprema Corte con sentenza della Sez. Lavoro n. 16571 del 31/7/2020:
“17. Invero, la definizione di ordine pubblico, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017). 18. Il principio è stato ulteriormente ribadito, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione della lettera c) del comma 563, ha ritenuto l'evento dannoso verificatosi «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari», tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza all'esterno della infrastruttura carceraria. 19. Nella vicenda ora all'esame del Collegio la ricomprensione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere. 20. Invero, garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (legge 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di pag. 13/17 polizia penitenziaria. 21. L'articolo 5 della citata legge n.395 del 1990 recita: «1. Il
Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
...». 22. La legge 26 luglio 1975, n. 354, di riforma dell'ordinamento penitenziario, alla quale la norma istitutiva del Corpo ha rinviato, prevede, dettando le regole cui deve conformarsi il trattamento penitenziario, il mantenimento dell'ordine e della disciplina nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà
(art. 1, commi 4 e 5 legge n.354 cit.: «4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari»). 23. E' pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono «essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica» ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell'ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell'espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (art. 16, legge n. 121 del 1981: «Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato ... OMISSIS...
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso». 24. Altro è, dunque, l'impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell'ordine e dalla tutela
pag. 14/17 della sicurezza cui istituzionalmente attende all'interno degli istituti di prevenzione e pena”.
Per i motivi esposti, non appare integrata nel caso dell'appellante alcuna delle fattispecie tipizzate dall'art. 1 co. 563 L. 266 cit., non essendo a tal fine sufficiente la mera connessione dell'evento occorso con le iniziative adottate dall nello Pt_1
svolgimento dei suoi compiti d'istituto.
5. Passando ad esaminare il disposto di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005, non ricorre nel caso in esame, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici, il necessario presupposto della infermità contratta in occasione o a seguito dello svolgimento di una missione di qualsivoglia natura, autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, né della dipendenza da causa di servizio correlata a “particolari condizioni ambientali od operative” che implichino l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio comportanti una esposizione del dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità
– v. in particolare Cass. S.U. n. 21969 del 21/9/2017 – è a tal fine necessario
“identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (conf. anche Cass. Sez. VI ord.
16/12/2020 n. 28696).
Tale condizione non è riscontrata nel caso dell'appellante, avendo questi indicato come causa dell'attentato subito per mano di soggetti non identificati le iniziative di ripristino della legalità da lui adottate nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza interna al carcere - con particolare riferimento alla gestione dei colloqui dei detenuti con i propri familiari - ovvero attività rientranti nell'ordinario servizio di vigilanza, e non eventi o circostanze eccezionali che possano aver reso ancor più rischiosi o gravosi gli ordinari compiti di istituto correlati alla vigilanza nella gestione pag. 15/17 dei colloqui dei detenuti. Depongono in tal senso le dichiarazioni rese in data
14/4/1986 dallo stesso (v. all. 5 fascicolo di parte), ignaro dei motivi di tale Pt_1
aggressione e con un unico specifico sospetto, collegato ad un precedente sequestro di oro al fratello di un detenuto, che però non ha dato luogo ad alcun significativo sviluppo delle indagini: “Non so spiegarmi il motivo del ferimento né tanto meno ho sospetti da elevare su alcuno. Data la mia attività lavorativa, giornalmente, ho frequenti contrasti con familiari di detenuti che vengono per eseguire dei colloqui”.
Sul punto va altresì evidenziato che il requisito della straordinarietà delle condizioni di svolgimento delle funzioni in rapporto all'ordinaria esecuzione dei compiti di istituto, richiesto ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non può farsi coincidere con la straordinarietà del grave evento del quale l'appellante è rimasto vittima, né può da questo presumersi, in mancanza di specifica allegazione dell'insorgenza nell'ambiente di lavoro di un rischio connotato da straordinarietà, eccedente l'ordinario rischio correlato alle funzioni rientranti nei compiti di istituto.
6. Le richieste istruttorie reiterate dall'appellante nell'atto di appello sono, oltre che inconducenti, alla luce dei motivi esposti, anche inammissibili poiché del tutto generiche (il cap. 1 in relazione alla genericità di un presunto incarico affidato all , volto al “ripristino dell'ordine e della legalità” nella gestione dei Pt_1
colloqui dei detenuti con i propri familiari, il cap. 2 perché generico sia in rapporto a presunte continue offese della popolazione carceraria all'indirizzo dell'appellante, non essendo indicati specifici episodi ritenuti sintomatici del profilarsi di un maggior rischio per l'agente, sia in relazione alla “speranza” di taluni detenuti, non meglio indicati, circa una eliminazione fisica dello stesso).
7.
Per questi motivi
, non essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della condizione di vittima del dovere e dei connessi benefici, il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, l'appello proposto da Parte_1
deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
pag. 16/17 Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento in favore del
[...]
delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri CP_1
introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello Sez. Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2022 R.G., così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore del , liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott. Maria Rosaria Carlà dott. Elvira Maltese
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 468/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, v. Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'avv.
Andrea Lippi (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata al ricorso in appello depositato telematicamente
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, patrocinato
[...] P.IVA_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in
Catania, v. Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello – benefici in favore delle vittime del dovere ex L. n.
266/2005.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
FATTO E DIRITTO
, con ricorso in riassunzione del processo precedentemente instaurato Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma - che in data 9/3/2015 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale - agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania chiedendo di essere riconosciuto vittima del dovere per le infermità riportate in occasione dell'attentato subito in data 10/4/1986 a Catania per mano di quattro malviventi armati di mitra e pistole, che esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco al suo indirizzo lo avevano attinto alle gambe, e conseguentemente di accertare il proprio diritto ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art. 3 co. 3 D.P.R.
243/2006, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui agli artt. 1 comma
563 e 564 L. 266/2005 e L. 206/2004, previa disapplicazione di qualsiasi atto o provvedimento confliggente ed in conformità alla percentuale di invalidità riconosciutagli dalla i Augusta con verbale n. BL/G 5240 del 2/5/2012, con Pt_2
condanna del a riconoscergli i benefici della speciale Controparte_1
elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 L. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34
L. 222/2007, sulla base della percentuale del 66% di invalidità complessiva riconosciutagli, per un totale di € 145.200,00, nonché l'assegno vitalizio di cui alla L.
407/1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006, l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 e 4 L. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 della L. 244/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008, e alla corresponsione degli arretrati di tali assegni, oltre interessi e rivalutazione come per legge da calcolare dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Il , costituitosi nel giudizio di primo grado, reiterava le Controparte_1
eccezioni preliminari e di merito – difetto di giurisdizione, prescrizione - sollevate nella memoria difensiva depositata nel giudizio riassunto e, nel merito, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Catania con sentenza n. 5085/2021 del 7/12/2021 così pronunciava:
pag. 2/17 - affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata, nel merito rigettava la domanda richiamando ex art. 118 disp.att.c.p.c. l'orientamento espresso da precedenti pronunce della Sezione Lavoro, con compensazione delle spese di lite, osservando:
- che il riconoscimento dello status di vittima del dovere, alla stregua degli artt. 1 co.
563 e 564 L. 266/2005, 3 L. 466/1980 e 2 co. 2 D.P.R. 243/2006, si fonda sul presupposto dello svolgimento di una 'missione' autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, e sulla ricorrenza di
'particolari condizioni ambientali ed operative' (implicanti 'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto'), come specificamente individuati dal D.P.R.
243/2006 (regolamento di attuazione della normativa richiamata in precedenza);
- che tali condizioni devono costituire causa o concausa efficiente e determinante dell'evento indennizzato;
- che, secondo l'indirizzo interpretativo prevalente, sebbene non sia richiesta la straordinarietà dell'attività in sé, pure è richiesta la straordinarietà delle condizioni di servizio;
- che, alla stregua delle allegazioni delle parti, il ricorrente, all'epoca dei fatti brigadiere di Polizia Penitenziaria, in data 10/4/1986, dopo aver terminato il proprio turno di servizio e durante il percorso per raggiungere la propria residenza a
Carlentini, era stato bloccato in via Crociferi, a Catania, da un'auto che gli impediva di passare ed era stato raggiunto da tre soggetti con volto travisato, armati di mitra e pistole, che facendo fuoco lo avevano attinto in vari punti del corpo lasciandolo in fin di vita;
- che l'accaduto, ricondotto dal ricorrente all'esercizio delle proprie funzioni di responsabile del turno di sorveglianza interna della Casa Circondariale di Catania e alle iniziative adottate per ripristinare il rispetto della legalità nello svolgimento dei colloqui in carcere con i detenuti, non integrava i presupposti di cui all'art. 1 co. 563 pag. 3/17 e 564 L. 266/2005, essendo richiesta, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, una eccezionale sovraesposizione al rischio professionale, ed essendo altresì necessario che l'operatore abbia rivelato eccezionale coraggio o che abbia operato in condizioni ambientali di notevole avversità e che il danno sia direttamente riconducibile a siffatti presupposti operativi;
- che invece, nel caso di specie, non erano state chiarite le ragioni dell'evento criminoso del quale il ricorrente era rimasto vittima, né la sicura riconducibilità dell'accadimento al servizio espletato;
inoltre, le attività svolte nell'ambito della sorveglianza interna dell'istituto e dei colloqui in carcere non rientravano nel compimento di missioni particolari o che comportassero ulteriori specifici rischi rispetto a quelli propri del suo lavoro, né erano caratterizzate da particolari condizioni ambientali ed operative, essendo proprie delle normali funzioni di istituto e dell'ordinario rischio professionale.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando in Parte_1
un unico motivo le proprie censure in ordine alle valutazioni del primo giudice circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005, e reiterava le domande proposte nel giudizio di primo grado, rideterminando la domanda di riconoscimento della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 L. 206/2004 nella misura di € 161.040,00, fatto salvo ulteriore adeguamento ISTAT.
In data 3/11/2022 si costituiva in grado d'appello il
[...]
, deducendo l'insussistenza dei presupposti Controparte_1
previsti dall'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005 e dal regolamento di attuazione D.P.R.
243/2006, e chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi.
La causa, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui agli articoli 348 bis e 436 bis c.p.c., veniva rinviata per la decisione, con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ed è stata posta in decisione compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/17 1. Con l'unico motivo di appello l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, erroneamente interpretando il disposto dell'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005, abbia ritenuto insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Egli in particolare, deducendo che è pacifico ed incontestato, in virtù del giudizio espresso dalla C.M.O. di Messina in data 8/8/1987 e del conseguente decreto definitivo del n. 236697/11698 del 15/7/1987, il riconoscimento della CP_1
dipendenza delle dedotte infermità da causa di servizio, rileva una contraddizione tra il formale riconoscimento della causa di servizio da parte dell'Amministrazione per le lesioni riportate nel descritto attentato ed il successivo diniego dello status di vittima del dovere con la motivazione, ritenuta contraddittoria, secondo la quale l'invalidità che ne è conseguita non sarebbe in diretto rapporto di causalità con il medesimo servizio;
ciò per la considerazione che anche per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio occorre l'accertamento di un fatto di servizio che possa dirsi causa o concausa efficiente e determinante di tale infermità, ai sensi dell'art. 64 ultimo comma D.P.R. 1092/1973, non essendo sufficiente, sotto tale profilo, la mera occasionalità.
L'appellante inoltre deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si rileva che non sono state chiarite le ragioni dell'evento criminoso di cui egli è stato vittima, né la riconducibilità dell'accadimento al servizio prestato, affermando che il fatto di servizio è ormai assodato e non oggetto del presente giudizio;
deduce altresì che il caso che lo riguarda è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 - relative ad infermità riportate nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, lett. b),
o nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, lett. c) - per lo svolgimento del ruolo di responsabile del turno di sorveglianza interna della di Controparte_3
Catania; afferma che, in ogni caso, deve essergli riconosciuta la dipendenza dell'infermità derivante dai patiti esiti lesivi come conseguente ad attività di servizio o all'espletamento di funzioni di istituto, avuto riguardo agli obblighi di intervento incombenti sugli operatori delle Forze dell'Ordine anche fuori dal servizio. pag. 5/17 Sostiene dunque che la patita aggressione a mano armata sia dovuta al proprio tentativo di mantenere l'ordine pubblico nell'esercizio delle funzioni di responsabile del turno di sorveglianza interna della Casa di Catania o alla vigilanza CP_3
posta in essere presso la medesima struttura carceraria, e che il suo stesso ruolo di sorvegliante, unito alla riconosciuta dipendenza delle lesioni riportate da causa di servizio, gli dia diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563 L. 266/2005.
In ogni caso, afferma che sussistono anche i requisiti di cui all'art. 1 co. 564 L. 266 cit., ricorrendo nel suo caso gli estremi di una 'missione', secondo l'ampia accezione del termine, proposta dalla giurisprudenza di legittimità, comprensiva dell'insieme dei compiti e delle attività istituzionali svolte dal personale militare.
Ritiene quindi che il nesso causale tra la patologia riportata ed il servizio prestato debba considerarsi già accertato con provvedimento ormai definitivo e che ricorrano altresì nella patita aggressione le particolari condizioni ambientali ed operative previste dalla legge, implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Si duole infine della valutazione operata dal giudice in ordine alle prove assunte in giudizio, osservando che, ove l'attentato sia ritenuto espressione di un rischio normale per una guardia carceraria nell'espletamento delle sue funzioni, detta attività sarebbe da considerare in sé pericolosa, e che ne deriverebbe una inversione dell'onere della prova - nel caso di specie non assolto da parte dell'Amministrazione
- circa la predisposizione delle misure idonee ad evitare il danno, restando a carico della parte ricorrente la sola prova del danno e del nesso di causalità rispetto al servizio svolto.
2. Le proposte censure sono infondate.
L'art. 1 L. 466 del 13/8/1980, introducendo all'art. 3 L. 629/1973 - in tema di speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22/2/1968 n. 101 - un ulteriore comma, dispone pag. 6/17 che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
Il successivo art. 3 prevede inoltre una speciale elargizione in favore di talune categorie - magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso - che, “in attività di servizio” e “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge” - dove all'art. 2 si fa riferimento alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso - abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564” (così all'art. 1 co. 562, con previsione di una specifica spesa annua per tale causale), all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in pag. 7/17 operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 dispone inoltre che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563” coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n. 266 del 2005, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati - all'art. 1, comma 1, definisce: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal quadro normativo poc'anzi richiamato si desume che, ai fini della estensione ad altre categorie di vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, con la previsione normativa di cui all'art. 1 comma
563 sono state individuate talune attività, ritenute dalla legge pericolose, che nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. Di contro, nel successivo comma 564, è prevista l'estensione delle medesime tutele a favore dei “soggetti equiparati”, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o infermità pag. 8/17 da cui sia derivato il decesso in attività – diverse da quelle elencate al comma 563 lett. da a) a f) – “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, divenute dunque pericolose per l'intervento di circostanze eccezionali. In tale ipotesi, la tutela a favore delle vittime del dovere opera mediante formulazione di una fattispecie aperta che assicura protezione analoga a quella prevista per le attività elencate al precedente comma 563, purché la riportata infermità dipenda dallo svolgimento di missioni di qualunque natura, da intendersi, in senso lato, “nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari”, purché l'infermità in qualunque tipo di servizio - non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - dipenda dal verificarsi di
«particolari condizioni» (in tal senso v. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020).
Tale condizione, specifica e aggiuntiva, è definita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che rilevano “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1 lett. c) D.P.R. 243/2006 citato).
3. Tanto premesso in ordine alla disciplina che regola la materia esaminata, la
Suprema Corte (v. in particolare la cit. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020) ha chiarito che la dipendenza dell'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere da alcune delle attività elencate nel comma 563 non prevede, a differenza delle attività contemplate dal successivo comma 564, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali. Non è, tuttavia, sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L.
266/2005, che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle specifiche attività pag. 9/17 tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f) del comma citato, essendo necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio delle suddette attività.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “... l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che
“per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma
563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e
“gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, pag. 10/17 comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L. sent. n. 34299 del 24/12/2024).
Orbene, posto l'avvenuto riconoscimento all , in sede amministrativa, della Pt_1
dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate a seguito dell'aggressione a mano armata subita il 10 aprile 1986, secondo l'appellante sussisterebbero anche le condizioni per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. b) (svolgimento di servizi di ordine pubblico) e c) (vigilanza ad infrastrutture civili e militari), in ragione delle proprie funzioni di responsabile del turno di sorveglianza interna della Casa Circondariale di Catania e del tentativo di mantenere l'ordine pubblico nella struttura carceraria o, comunque, della vigilanza ivi svolta;
ciò in ragione dell'ordinario rischio professionale che caratterizza l'attività di sorveglianza in carcere.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, ai fini considerati, la mera correlazione dell'evento occorso all'appellante con il servizio svolto presso la di Catania Piazza Lanza, nell'esercizio Controparte_3
dei propri compiti di sorveglianza interna all'istituto, non appare sufficiente, essendo specificamente richiesto dall'art. 1 co. 563 cit., ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, che l'interessato abbia subito una “invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi” verificatisi nello svolgimento di una delle attività elencate alle lett. da a) ad f), mentre nel caso di specie è pacifico che il ricorrente è stato aggredito fuori dal servizio, nel tragitto percorso per tornare a casa dopo avere ultimato il proprio turno di lavoro, e, quindi, non nell'esercizio delle proprie funzioni d'istituto. pag. 11/17 Inoltre, lo svolgimento di compiti di vigilanza all'interno della struttura carceraria, ove siano individuati come causa diretta delle lesioni riportate dall'operatore di polizia penitenziaria, non danno diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere e ai correlati benefici se non in presenza di una specifica connotazione di tale servizio nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, che in proposito ha affermato: “costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria” (così Cass. Sez. L.
14/6/2024 n. 16610, in massima). La Suprema Corte in particolare ha precisato: “9.
Una diversa accezione della vigilanza che, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, la disancori da ogni riferimento all'infrastruttura civile e militare, priverebbe tale nozione della necessaria capacità selettiva, correlata alla massima
d'esperienza che vuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutture vulnerabili agli attacchi. Per questa via, si assimilerebbero fattispecie che, anche dal punto di vista empirico, si rivelano eterogenee. Invero, il servizio di guardia dell'infrastruttura, con i rischi che gli sono connaturati, non può essere comparato all'attività svolta a contatto con i detenuti, che non ha quale referente immediato e riconoscibile l'infrastruttura in quanto tale, secondo la dizione consapevolmente adoperata dalla legge .... A voler assecondare l'interpretazione propugnata nel ricorso, tutte le attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria, in quanto si collocano in un'infrastruttura conforme al paradigma normativo, sarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesa con tale latitudine” (Cass. Sez. L. n. 16610/2024 cit.).
Ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. c) non è, dunque, sufficiente lo svolgimento di funzioni di sorveglianza all'interno della struttura carceraria, dovendosi intendere che la fattispecie contemplata dalla disposizione normativa corrisponde a specifica attività di sorveglianza ad infrastrutture.
4. Non può altresì configurarsi, in relazione all'attività di vigilanza propria dell'agente di polizia penitenziaria, lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico pag. 12/17 riconducibile alla fattispecie prevista dalla lett. b) del citato comma 563, non essendo ad essa assimilabili gli ordinari compiti di mantenimento dell'ordine e di vigilanza all'interno del carcere, che rientrano per legge tra i compiti istituzionali propri degli agenti di Polizia Penitenziaria, e che rimangono distinti dalla occasionale partecipazione dei componenti del Corpo all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica per lo svolgimento di compiti di polizia di sicurezza. Tanto ha chiarito la Suprema Corte con sentenza della Sez. Lavoro n. 16571 del 31/7/2020:
“17. Invero, la definizione di ordine pubblico, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017). 18. Il principio è stato ulteriormente ribadito, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione della lettera c) del comma 563, ha ritenuto l'evento dannoso verificatosi «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari», tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza all'esterno della infrastruttura carceraria. 19. Nella vicenda ora all'esame del Collegio la ricomprensione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere. 20. Invero, garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (legge 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di pag. 13/17 polizia penitenziaria. 21. L'articolo 5 della citata legge n.395 del 1990 recita: «1. Il
Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
...». 22. La legge 26 luglio 1975, n. 354, di riforma dell'ordinamento penitenziario, alla quale la norma istitutiva del Corpo ha rinviato, prevede, dettando le regole cui deve conformarsi il trattamento penitenziario, il mantenimento dell'ordine e della disciplina nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà
(art. 1, commi 4 e 5 legge n.354 cit.: «4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari»). 23. E' pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono «essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica» ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell'ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell'espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (art. 16, legge n. 121 del 1981: «Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato ... OMISSIS...
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso». 24. Altro è, dunque, l'impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell'ordine e dalla tutela
pag. 14/17 della sicurezza cui istituzionalmente attende all'interno degli istituti di prevenzione e pena”.
Per i motivi esposti, non appare integrata nel caso dell'appellante alcuna delle fattispecie tipizzate dall'art. 1 co. 563 L. 266 cit., non essendo a tal fine sufficiente la mera connessione dell'evento occorso con le iniziative adottate dall nello Pt_1
svolgimento dei suoi compiti d'istituto.
5. Passando ad esaminare il disposto di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005, non ricorre nel caso in esame, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici, il necessario presupposto della infermità contratta in occasione o a seguito dello svolgimento di una missione di qualsivoglia natura, autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, né della dipendenza da causa di servizio correlata a “particolari condizioni ambientali od operative” che implichino l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio comportanti una esposizione del dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità
– v. in particolare Cass. S.U. n. 21969 del 21/9/2017 – è a tal fine necessario
“identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (conf. anche Cass. Sez. VI ord.
16/12/2020 n. 28696).
Tale condizione non è riscontrata nel caso dell'appellante, avendo questi indicato come causa dell'attentato subito per mano di soggetti non identificati le iniziative di ripristino della legalità da lui adottate nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza interna al carcere - con particolare riferimento alla gestione dei colloqui dei detenuti con i propri familiari - ovvero attività rientranti nell'ordinario servizio di vigilanza, e non eventi o circostanze eccezionali che possano aver reso ancor più rischiosi o gravosi gli ordinari compiti di istituto correlati alla vigilanza nella gestione pag. 15/17 dei colloqui dei detenuti. Depongono in tal senso le dichiarazioni rese in data
14/4/1986 dallo stesso (v. all. 5 fascicolo di parte), ignaro dei motivi di tale Pt_1
aggressione e con un unico specifico sospetto, collegato ad un precedente sequestro di oro al fratello di un detenuto, che però non ha dato luogo ad alcun significativo sviluppo delle indagini: “Non so spiegarmi il motivo del ferimento né tanto meno ho sospetti da elevare su alcuno. Data la mia attività lavorativa, giornalmente, ho frequenti contrasti con familiari di detenuti che vengono per eseguire dei colloqui”.
Sul punto va altresì evidenziato che il requisito della straordinarietà delle condizioni di svolgimento delle funzioni in rapporto all'ordinaria esecuzione dei compiti di istituto, richiesto ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non può farsi coincidere con la straordinarietà del grave evento del quale l'appellante è rimasto vittima, né può da questo presumersi, in mancanza di specifica allegazione dell'insorgenza nell'ambiente di lavoro di un rischio connotato da straordinarietà, eccedente l'ordinario rischio correlato alle funzioni rientranti nei compiti di istituto.
6. Le richieste istruttorie reiterate dall'appellante nell'atto di appello sono, oltre che inconducenti, alla luce dei motivi esposti, anche inammissibili poiché del tutto generiche (il cap. 1 in relazione alla genericità di un presunto incarico affidato all , volto al “ripristino dell'ordine e della legalità” nella gestione dei Pt_1
colloqui dei detenuti con i propri familiari, il cap. 2 perché generico sia in rapporto a presunte continue offese della popolazione carceraria all'indirizzo dell'appellante, non essendo indicati specifici episodi ritenuti sintomatici del profilarsi di un maggior rischio per l'agente, sia in relazione alla “speranza” di taluni detenuti, non meglio indicati, circa una eliminazione fisica dello stesso).
7.
Per questi motivi
, non essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della condizione di vittima del dovere e dei connessi benefici, il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, l'appello proposto da Parte_1
deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
pag. 16/17 Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento in favore del
[...]
delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri CP_1
introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello Sez. Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2022 R.G., così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore del , liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott. Maria Rosaria Carlà dott. Elvira Maltese
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