Articolo 4 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 marzo 1992
Art. 4. (Infrazionabilita' degli anni di iscrizione
ai fini pensionistici). 1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui e' stata presentata la domanda per la pensione di anzianita', di inabilita' o di invalidita' o si e' verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. 2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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