Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2542/2023 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Zuccaro e dall'Avv. Enrico Minelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Margherita Rindi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
1
B) Confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
C) Per quanto riguarda il diritto di visita della minore in considerazione della grave patologia cui è Per_1 affetto il sig. e dei turni di lavoro, si chiede che venga stabilito come segue: Parte_1
-Fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16 fino alla domenica ore 21; -Infrasettimanalmente nella sola settimana in cui il sig. è di turno di mattina (6-14) il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 19 con la Pt_1 precisazione che nel periodo extrascolastico, allorquando il giorno successivo non vi sia scuola la figlia Per_1 soggiornerà presso il padre fino alle ore 22.30;
ST Natalizie il padre terrà dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre fino al 6 gennaio ad Per_1 anni alterni con la precisazione che per le festività 2023-2024 starà con il padre il periodo comprendente Per_1 il Santo Natele;
ST AS : starà con il padre dal giovedì al sabato Santo compreso e dal sabato sera a martedì Per_1
Albis ad anni alterni con la precisazione che per le festività pasquali 2024 dal giovedì al sabato santo Per_1 starà con il padre;
Periodo Estivo : sia il padre che la madre staranno con la figlia 15 (quindici) giorni anche non consecutivi Per_1 con la relativa sospensione di visita dell'altro genitore, potendo in tale periodo ognuno dei due genitori allontanarsi dal proprio domicilio con la figlia ma con l'obbligo di indicare all'altro genitore dove si trovi. Tale periodo di ferie dovrà, comunque, essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno e subordinato all'autorizzazione aziendale dell'altro mentre per i restanti periodi di vacanza scolastica estiva i coniugi seguiranno il normale calendario già previsto per il corso dell'anno.
Per quanto riguarda il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in considerazione della Per_2 sua maggiore età, potrà liberamente decidere di soggiornare presso la madre ogni volta che vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi,
D) Stabilire, a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 300,00 Pt_1 Per_1 mensili fino alla sua indipendenza economica, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'Iban che la sig.ra avrà cura di indicare oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Prato. CP_1
In particolare, il sig. contribuirà in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di Pt_1 come da Protocollo di Prato da considerarsi parte integrante del presente accordo e tuzioristicamente Per_1 offerto in comunicazione in estratto. Con la precisazione che, le spese per le quali sia prescritto il previo consenso di entrambi i genitori il richiedente avanzerà formale istanza scritta all'altro il quale, a sua volta dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni successivi alla ricezione, qualificandosi il
2 silenzio come tacito assenso di spesa. E con l'ulteriore precisazione che, in caso di anticipazione delle predette spese straordinarie da parte di uno dei due genitori, quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi 15 giorni.
E) Assegno unico al 50%;
F) Accertare e dichiarare che il figlio da luglio 2021 si è volontariamente trasferito dal padre e con lui Per_2 vive stabilmente e pertanto disporre la revoca dell'obbligo del sig. di versare l'assegno di mantenimento Pt_1
a favore della Sig.ra dal luglio 2021 a titolo di mantenimento nei confronti del figlio CP_1 Per_2
G) Accertare e dichiarare che il figlio già maggiorenne è divenuto economicamente autosufficiente e Per_2 pertanto disporre la revoca dell'obbligo per entrambe le parti di versare l'assegno di mantenimento nei suoi confronti;
H) Assegnare la casa coniugale, di comproprietà dei medesimi, sita in Prato Via del Cittadino n. 132 alla Sig.ra poiché nell'interesse della figlia con la precisazione che le spese condominiali di natura CP_1 Per_1 straordinaria saranno a carico di ciascuno al 50% mentre le spese ordinarie nonché la Tari ed il CP_2
saranno integralmente sostenute dalla sig.ra ”.
[...] CP_1
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre cui viene Per_1 assegnata la casa familiare;
3) tenendosi conto dell'interesse della minore, delle situazioni lavorative e familiari di entrambi i coniugi, disponga che la figlia Per_1
- sia durante l'anno scolastico che nel periodo extra scolastico: nella settimana in cui il padre abbia turno lavorativo pomeridiano 14.00 / 22.00 la figlia starà sempre presso la madre;
-nella settimana in cui il padre abbia turno lavorativo 6.00 / 14.00 , la figlia starà il lunedì e mercoledi col padre dall'uscita di scuola e verrà riportata a casa della madre dopo cena alle ore 21.00, il martedì e giovedì dall'uscita di scuola riportandola il padre alle ore 20.00 per la cena;
-la figlia starà inoltre col padre, in tali settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola al lunedì' mattina venendo riaccompagnata direttamente qui dal padre;
-durante le festività natalizie la figlia starà ad anni alterni dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre dopo cena
o dal 30 dicembre mattina all' entrata a scuola del 7 gennaio;
-per le vacanze AS la figlia stara' ad anni alterni col padre dal giovedì Santo mattina al Sabato Santo dopo cena o dalla mattina del Sabato Santo all'ingresso a scuola
-le festività del 25 aprile e del Primo maggio divise ad anni alterni tra i due genitori;
3 -durante le vacanze estive la figlia trascorrerà consecutivamente due settimane con ciascun genitore, in periodo da comunicarsi entro il 30.05. di ogni anno
4)stabilire a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di €. 500,00 mensili, Per_1 aggiornabili automaticamente ISTAT, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
5)stabilire che i coniugi concorrano nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per come Per_1 gia' previsto da questo Tribunale al punto 5 della sentenza di separazione, applicandosi il Protocollo del CNF solo per quanto non risulti in tale statuizione regolamentato;
5)assegno unico al 50% come richiesto dall' Pt_1
NEL CASO IN CUI IL TRIBUNALE RITENGA DI POTER PRONUNCIARE IN ORDINE AL
CONSORZIO DI BONIFICA COME RICHIESTO DALL'EGGER, SI CHIEDE CHE LO STESSO
VENGA POSTO A CARICO DEL 50% TRA I CONIUGI”
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 20.12.2024.”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha citato a comparire Parte_1 CP_1 dinanzi il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Ercolano (NA) in data 08/02/2003, atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003, Parte II, Serie
A, atto n. 5.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli in Per_2 data 28/06/2003 e in data 28/02/2009, il primo ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, mentre la seconda ancora minorenne;
(2) che l'intestato Tribunale, con sentenza n.
299/2016 pubblicata in data 25/03/2016, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi all'esito del giudizio di separazione giudiziale rubricato al n. Rg. 4168/2013; (3) che la comunione materiale e spirituale con la coniuge è venuta meno da molti anni e la ricostituzione della convivenza appare impossibile;
(4) che il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_2 convive col padre presso l'immobile sito in Prato, via G. D'Empoli n. 10; (5) che al ricorrente è stato diagnosticato, nel corso dell'anno 2020, un carcinoma polmonare per cui ha dovuto eseguire un intervento chirurgico ed è costretto a sottoporsi ciclicamente a trattamenti chemioterapici;
(6) che il ricorrente è dipendente presso la Nuova Pignone S.r.l. sita in Firenze, via F. Matteucci n. 2.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e, quali domande accessorie ha demandato: (1) di confermare il regime CP_1 di affidamento condiviso della minore presso entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
(2) di prevedere un regime di frequentazione padre/figlia che tenga
4 conto dei turni lavorativi del ricorrente e delle sue attuali condizioni di salute, secondo le modalità espressamente indicate nel ricorso introduttivo;
(3) di determinare un assegno mensile a carico del ricorrente ed in favore della coniuge, a titolo di contributo al mantenimento economico della figlia nell'importo di € 300,00, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
(4) di revocare l'obbligo, disposto a carico del medesimo, di contribuire al mantenimento economico del figlio , attesa la sua raggiunta indipendenza Per_2 economica;
(5) di ripartire l'importo dell'assegno unico per i figli al 50% tra i genitori;
(6) di assegnare la casa coniugale alla convenuta, quale genitore collocatario della minore con la precisazione Per_1 che le spese condominiali di natura straordinaria saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% mentre le spese ordinarie nonché la Tari e il saranno integralmente Controparte_2 sostenute dalla . CP_1
Si è costituita ritualmente in giudizio che, pur aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte, insistendo: (1) nella conferma del regime di affidamento condiviso della figlia Per_1 con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare;
(2) nello svolgimento del diritto di visita col genitore non collocatario secondo le modalità indicate in comparsa di costituzione e risposta;
(3) nella determinazione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 500,00 mensili, a carico del padre ed in favore della madre, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
(4) nella ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico universale per i figli;
(5) nella ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese relative al CP_2
.
[...]
Con ordinanza del 04.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2024 il
Giudice delegato ha così disposto: “1) conferma le condizioni di separazione relativamente alle modalità di affidamento e collocamento della minore e dell'assegnazione della casa familiare alla convenuta che vi Per_1 abiterà unitamente alla figlia;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un weekend ogni
15 giorni dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica, nonché nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo mattutino il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 21.30, una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio ad anni alterni), tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura di alternarsi con la madre nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quindici giorni durante le vacanze estive avendo cura di comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo di villeggiatura;
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private,
5 ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
” rimettendo le parti al Collegio in ordine alla pronuncia sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 349/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ed e, visti gli artt. 279 c. 1, e 280 cpc ha Parte_1 CP_1 provveduto con separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del giudice delegato il quale, con ordinanza del 2.05.2024, ha fissato l'udienza del 3.07.2024 per l'audizione della minore
Per_1
Con ordinanza emessa il 17.9.2024 il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Preliminarmente il Tribunale conferma le statuizioni rese dal giudice delegato sotto il profilo istruttorio e ritiene che non vi siano i presupposti per rimettere la causa sul ruolo del giudice delegato in attesa di verificare se l' abbia riconosciuto delle somme al ricorrente in ragione della CP_3 propria malattia.
Affidamento della minore, collocamento e diritto di visita della minore – All'esito del giudizio, anche alla luce dell'audizione della minore questo Tribunale ritiene di dover confermare il Per_1 regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come attualmente in essere in assenza di circostanze ostative all'applicazione di
6 tale regime. In ordine al diritto di visita si ritiene di dover confermare l'attuale assetto, come articolato dal giudice delegato, anche alla luce di quanto riferito dalla minore nell'audizione, la quale ha sostanzialmente confermato la bontà di tale calendario in relazione alle sue esigenze.
Assegnazione casa coniugale – Tenuto conto del collocamento prevalente della minore presso la madre l'assegnazione della casa familiare deve essere attribuita alla medesima.
Mantenimento della minore – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt.
147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio,
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso di specie, considerate le condizioni economiche delle parti, si ritiene congruo confermare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale quindi porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 400,00, somma da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50% ciascuno così come l'assegno unico erogato dall CP_3
Tale statuizione appare congrua tenuto conto che la madre ha un reddito lordo di circa 17.800,00 euro annuali e vive nella casa familiare di proprietà di entrambe le parti, mentre il padre guadagna euro 1.800,00/1.900,00 euro mensili e gode di cospicue liquidità (cfr. estratti conto in atti).
Non si ritiene di poter valorizzare le ultime due buste paga depositate dal ricorrente nelle quali emerge una retribuzione netta di euro 1.100,00 circa mensili, poiché tale documentazione risulta insufficiente ad affermare, allo stato, la sistematicità di tale riduzione.
Ulteriori domande – Il Tribunale rileva l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalle parti in ordine alla ripartizione delle spese circa il consorzio di bonifica e la Tari, non essendo connesse oggettivamente al presente giudizio.
Spese di lite – Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite e le spese tecniche dovranno essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
7 2. Assegna la casa familiare sita in Prato via del Cittadino 132 alla madre che vi abiterà unitamente alla figlia;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un weekend ogni 15 giorni dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica, nonché nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo mattutino il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 21.30, una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio ad anni alterni), tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura di alternarsi con la madre nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quindici giorni durante le vacanze estive avendo cura di comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo di villeggiatura;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
8 accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
6. dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
7. spese compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 29/1/2025
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Schiaretti
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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