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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9382 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall' avv. RUSSO ASSUNTA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], residente Controparte_1
in Napoli alla Via Dei Fiorentini n.61, non costituita;
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, con figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, nulla determinarsi a titolo di contributo al mantenimento della resistente.
All'udienza del 15.03.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, e null'altro prevedeva.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata.
All'udienza cartolare del 03.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente
Il Collegio prende atto che il ricorrente pur in assenza di prole minore e nella contumacia della resistente ha dichiarato la disponibilità a lasciare la casa familiare nella disponibilità di quest'ultima. Essendo il figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non avendo il ricorrente avanzato richieste di natura economica, nessuna statuizione accessoria deve essere emessa in questa sede.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 41, parte
II , Serie C , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9382 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall' avv. RUSSO ASSUNTA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], residente Controparte_1
in Napoli alla Via Dei Fiorentini n.61, non costituita;
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, con figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, nulla determinarsi a titolo di contributo al mantenimento della resistente.
All'udienza del 15.03.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, e null'altro prevedeva.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata.
All'udienza cartolare del 03.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente
Il Collegio prende atto che il ricorrente pur in assenza di prole minore e nella contumacia della resistente ha dichiarato la disponibilità a lasciare la casa familiare nella disponibilità di quest'ultima. Essendo il figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non avendo il ricorrente avanzato richieste di natura economica, nessuna statuizione accessoria deve essere emessa in questa sede.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 41, parte
II , Serie C , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino