Art. 16. (Fondi destinati all'assistenza). 1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, e' fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa. 2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.
Versione
6 marzo 1992
6 marzo 1992
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Gorizia, sentenza 21/02/2023, n. 32Provvedimento: […] L'art. 16, come modificato dall'art. 16, legge n. 141 del 1992, recita: «Gli importi delle pensioni erogate dalla CP_1 sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della CP_1 comunicata al Controparte_2 ed al Controparte_3 per la relativa approvazione. […]Leggi di più...
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- art. 27 legge n. 576/1980·
- giurisprudenza consolidata·
- art. 16 legge n. 576/1980·
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- disapplicazione d.m. 30.09.1982