Articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 marzo 1992
Art. 16. (Fondi destinati all'assistenza). 1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, e' fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa. 2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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