Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 3
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttiva di reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell'attività svolta all'epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate, spettando all'accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità. (Fattispecie relativa ad una indagine patrimoniale estesa ad accadimenti avvenuti oltre quaranta anni prima della trattazione del procedimento).
In tema di misura di prevenzione patrimoniale, le decisioni di rigetto di proposte di confisca, emesse ai sensi dell'art. 14 legge 19 marzo 1990, n. 55 allora vigente, non ostano alla trattazione, in epoca successiva alla emanazione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha abrogato detta norma, di un nuovo procedimento, all'esito del quale possono essere oggetto di confisca beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità cd. generica relativamente a reati - come, ad esempio, il reato di rapina - in precedenza non inclusi tra quelli presupposto di tale provvedimento.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.
Commentari • 7
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- 2. Misure di prevenzione e Corte europea, in attesa della CorteFrancesco Menditto · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La Corte di cassazione, con la sentenza che si segnala, affronta il tema della compatibilità con la Cedu delle misure di prevenzione personali applicabili ai soggetti cd. pericolosi generici, divenuto di stringente attualità dopo la sentenza della Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia. Il Giudice di legittimità, ribadendo una giurisprudenza risalente al 2015 e ormai consolidata, delinea la tassatività delle categorie di pericolosità – conformemente a quanto richiesto dalla Corte europea – attraverso un articolato ragionamento che sembra rivolgersi alla Corte costituzionale che dovrà a breve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2017, n. 13375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13375 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
13375-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome DE Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/09/2017 FRANCESCO MA SILVIO BONITO Presidente Sent. n. sez. 3055/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI N.39073/2016 GAETANO DI GIURO RAFFAELLO MAGI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RU AN MA nato il [...] a [...] ( BRASILE) NE MAN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] S.A.S. RM avverso il decreto DE 02/05/2016 DEla CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni DE PG Roberto Ariello, che he concluso per l'inquensicsibilife all ricorso proposto de in wobilière equille e il res e ie мідеть dei restenti ricorsi;
1- RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, Sezione per le Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 4 giugno 2015, esaminava e valutava una proposta esclusivamente a contenuto patrimoniale, formulata il 27.12.2013, in epoca successiva alla applicazione (nel mese di ottobre 2012) ed all'aggravamento (nel febbraio DE 2015) di una misura personale nei confronti di CH AN, classe 1952. In sede di decisione venivano sottoposti a confisca beni ritenuti «riferibili» a CH AN (soggetto portatore di pericolosità, anche in chiave storica) e (per il Tribunale solo formalmente) intestati a terzi. In particolare, i terzi coinvolti quali intestatari formali risultano essere ON AN classe 1927 (madre di CH AN), CH NA (fratello), SS RI (ex convivente, sino all'anno 2003), CH SE classe '88, CH MA DA classe '90 e CH CA classe '98 (figli) nonchè la s.a.s. AR CA (con attuali soci CH SE e CH MA DA).
1.1 Il Tribunale rievoca nel modo che segue il profilo di pericolosità di CH AN, rilevante ai fini di preliminare inquadramento DE soggetto in una DEle categorie criminologiche previste dalla legge. Costui, nato nel 1952, viene ritenuto portatore di pericolosità già a far data dal 1973 (a RM ventuno anni di età) in coincidenza con la commissione dei primi reati (un furto avvenuto nel 1970 ed altri reati contro il patrimonio risalenti al 1971), ed all'attualità (vista la correlata applicazione di misura personale, in atto). Nel corso DE tempo la sua attività criminale si era 'specializzata' nella commissione di rapine di particolare gravità, ad istituti di credito o furgoni portavalori, denotando, in tali occasioni, una particolare capacità di realizzazione di ingenti profitti illeciti (nell'ordine di miliardi di lire, per come indicato in motivazione). Viene in particolare evidenziato - a pagina 16 DE decreto di primo grado - che il CH è stato più volte ritenuto responsabile di DEitti di rapina, porto abusivo di armi, ricettazione, lesioni, favoreggiamento, nonchè DE DEitto di omicidio preterintenzionale commesso nel 1987. E' stato più volte detenuto (in particolare tra il 1977 e il 1986 con breve interruzione successiva, nonchè nel corso degli anni '90 con varie interruzioni e successivi arresti) e non ha praticamente mai svolto attività lavorativa lecita (salvo che per una annualità, nel 2003, con reddito netto pari a circa 7.000 euro). L'inquadramento DEla pericolosità personale può dunque dirsi avvenuto in riferimento alla categoria descritta dal legislatore all'art. 1 comma 1 lett. b DEl'attuale d.lgs. n.159 DE 2011 (in continuità normativa con il testo DEl'art. 1 I. n.1423 DE 1956), quale soggetto dedito abitualmente ad attività DEittuosa produttiva di reddito. 2 in1.2 La misura patrimoniale viene pertanto ritenuta di possibile applicazione riferimento a quanto già previsto dalla legge n.125 DE 2008 - anche in rapporto a beni, intestati a prossimi congiunti, acquistati in epoca risalente nel tempo. Il Tribunale, in particolare, ricostruisce il complesso andamento procedurale che ha riguardato, in precedenza, le proposte di prevenzione a carattere patrimoniale nei confronti DE CH AN : a) una prima procedura di sequestro, nell'anno 2001 si concluse in modo infruttuoso per la pubblica accusa, avendo ritenuto il Tribunale, nel 2003 (con decisione non ulteriormente impugnata), che la pericolosità 'rilevante' a fini di prevenzione DE CH era essenzialmente derivante dalla avvenuta commissione dei DEitti di rapina, il che rendeva impossibile in diritto l'applicazione DEla confisca, in virtù di quanto - - previsto dall'articolo 14 DEla legge n.55 DE 1990. Tale disposizione, più volte modificata nel corso degli anni, limitava la posibilità di applicazione DEle misure patrimoniali DE sequestro e DEla confisca (di cui alla legge n.575 DE 1965, come modificata dalla legge n.646 DE 1982) ai soggetti ritenuti portatori DEla cd. pericolosità generica, nel senso che i provvedimenti patrimoniali potevano essere emessi solo quando (in riferimento all'ultima formulazione DE testo prima DEl'abrogazione avvenuta nel 2008) ..l'attività Roy DEittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648bis, e 648 ter DE codice penale ovvero quella di contrabbando.. Non essendo, pertanto, inserita nella previsione di legge l'ipotesi - quale reato/presupposto - DEla rapina, il Tribunale ebbe ad emettere un provvedimento di diniego DEla confisca;
b) una seconda procedura di sequestro, nell'anno 2006, approdò, in sede di merito, alla confisca parziale DE patrimonio DE HI, sulla base di diversa interpretazione DE dato normativo, ritenendo possibile l'emissione DE provvedimento ablativo anche in ipotesi di derivazione dei profitti da DEitti di rapina. Questa Corte di Cassazione riaffermò, con decisione DE 13.2.2008, la consolidata interpretazione in senso negativo, annullando detto provvedimento di confisca. -L'esistenza, dunque di ben due giudicati reiettivi - in ambito patrimoniale è stata presa in esame dal Tribunale, che (v. le argomentazioni da pag. 5 a pag. 23) ha ritenuto possibile l'applicazione DE novum normativo rappresentato dall'avvenuta abrogazione (d.l. n.92 DE 23.5.2008, conv. in I. n. 125/2008) DEl'art. 14 DEla legge n.55 DE 1990, con riespansione DEla precedente disposizione regolatrice - art. 19 legge n. 152 DE 1975 - che realizzava la parificazione DE trattamento deteriore tra pericolosi 'generici' e pericolosi qualificati', e, conseguentemente, l'applicazione omnibus DEle disposizioni introdotte (nel corpo DEla legge n.575 DE 1965) con legge n.646 DE 1982. Il superamento dei precedenti giudicati si fonda pertanto sulla considerazione, da un lato, DE motivo che li aveva prodotti (ossia la derivazione dei profitti illeciti dal DEitto di - -rapina, che non consentiva all'epoca l'ablazione) dall'altro sulla sopravvenienza DE nuovo assetto regolativo, a partire dal 23 maggio 2008. In ciò, si compie riferimento ad arresti di questa Corte di legittimità che hanno riaffermato la natura giuridica di misura di sicurezza DEla confisca di prevenzione, con applicazione DEla legge vigente al momento DEla decisione, anche se deteriore rispetto ai contenuti di legge previgente (SS.UU. 2015 ric. Spinelli nonchè SS. UU. 2010 ric. NA). Si ritiene, inoltre, possibile l'ablazione di beni acquistati, anche per interposta persona, dal soggetto pericoloso anche prima DEl'anno 1982 (tale è il momento storico di introduzione DEla misura patrimoniale, con novellazione DEla legge n.575 DE 1965 ad opera DEla legge n.646 DE 1982).
1.3 Dando per assodata l'insorgenza DEla pericolosità DE CH AN già all'anno 1973, e il suo mantenimento per l'intero arco DEla sua esistenza, si esamina sempre - nel decreto di primo grado - la ricorrenza o meno degli ulteriori presupposti di legge. Il Tribunale, sul tema, acquisisce e valuta tutti gli atti relativi alle precedenti procedure intentate nei confronti DE CH, prima richiamate. Gli acquisti immobiliari 'sospetti' sono avvenuti, in particolare : - nel 1975, anno in cui la madre DE CH, ON AN, ebbe ad acquistare quattro manufatti (definiti 'scheletri' di ville) insistenti su un terreno in Cavagnolo, via RM Squillero 12, completandoli e realizzando una ulteriore villa ex novo, poi ceduta in comodato allo stesso CH AN per le esigenze abitative sue e DEla famiglia;
nel 1979, quando sempre la ON acquistava un immobile in Nichelino, attualmente intestato anche al figlio NA;
-à nel 2003, quando si verificavano gli acquisti DEla sas AR CA in Torino, corso Palermo n.128. Venivano ritenuti sospetti anche altri acquisti immobiliari realizzata dalla SS NA IA (altri due immobili in Torino con acquisto DE 2001, nonchè tre fabbricati rurali e un terreno nel comune di IN, questi ultimi acquisti avvenuti nel 1999). In parte valutativa, il Tribunale ricostruiva secondo le linee (di sintesi) che seguono, il tema DEla riferibilità di detti beni al soggetto portatore di pericolosità.
1.4 Una consistente parte DE decreto di primo grado (da pag. 26 a pag. 39) è dedicata alla genesi DE patrimonio familiare relativo alla coppia ON IA NA / CH AT (deceduto nel 2004), genitori di CH AN (coniugati dal 1949), al fine di sostenere la riferibilità a CH AN degli acquisti 'familiari' realizzati nei primi anni '70. Il Tribunale, all'esito, dispone la confisca DEla villa sita nel comune di Cavagnolo intestata a ON AN (acquisto DE terreno nel 1975, con rifinitura e vendita a terzi degli altri immobili acquistati allo stato grezzo) e di un immobile sito in Nichelino intestato alla stessa ON ed al figlio HI NA (acquisto DE 1979). In sintesi, viene ritenuto che la capacità di risparmio DEla coppia ON IA NA / CH AT non era tale da consentire, nei primi anni '70, gli investimenti realizzati. CH AT svolgeva attività lecita in provincia di Matera ed era socio, dal 1954, (con il padre ed un fratello) di una ditta di autolinee provinciali. Pur nella obiettiva difficoltà di ricostruire la redditività effettiva di simile impresa, il Tribunale afferma che nel 1963 vi fu un gravissimo incidente nel corso DE servizio di trasporto che comportò azioni risarcitorie e la chiusura di tale iniziale attività, che fu riavviata solo alcuni anni dopo da CH AT e dal fratello. A seguito di dissapori gestionali con il fratello SA, CH AT si traferì a Nichelino nel 1967, momento in cui erano già nati i tre figli DEla coppia. La società viene sciolta nel 1970 e il Tribunale ricostruisce una vicenda liquidatoria in favore DE CH AT che vede la probabile acquisizione di un valore di circa 30 milioni di lire. Tuttavia si afferma che nel periodo in esame ('67-'73) non risultano altri dati reddituali certi, posto che il CH AT ha svolto, in quel periodo, attività da dipendente come autista e le certificazioni INPS non consentono di ricostruire l'entità dei redditi percepiti, sicchè, ad avviso DE Tribunale le entrate non furono tali da consentire la benchè minima forma di risparmio». Solo nel 1973 il CH AT avvia una attività autonoma nel settore DE trasporto, chiusa l'anno successivo, con nuova instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente pil presso una cooperativa. Tali affermazioni determinano la considerazione DEla riferibilità al giovane CH AN, in rapporto alle condotte illecite già manifestatesi all'epoca, DEl'acquisto immobiliare DE 1974, successivamente dato in locazione. Anche l'acquisto successivo, DE gennaio 1975 (i terreni edificabili in Cavagnolo con i rustici da completare) viene ritenuto non in linea con i redditi DE nucleo familiare, sicchè l'intera operazione immobiliare successiva (con realizzazione anche DEla villa oggetto di confisca) si ritiene finanziata dal CH AN. Viene disattesa la opzione difensiva per cui si sarebbe trattato di una operazione speculativa finanziata da mutui, con successiva rivendita dei quattro immobili ultimati tale da coprire ampiamente i costi di realizzazione (e con avvenuta produzione di fatture per le opere di ultimazione). Il Tribunale, sul punto, osserva che i mutui vennero erogati solo due anni dopo rispetto al momento DEl'acquisto e pertanto le risorse per il completamento dei rustici vennero, in larga misura, anticipate. Inoltre si osserva che le vendite degli immobili ultimati avvennero solo nel 1979 ed i mutui non coprivano, ad avviso DE Tribunale, i costi di costruzione per l'intero, così come apprezzati . Si evidenzia, inoltre, che proprio nel 1974 CH AN venne arrestato per detenzione e porto di armi e coinvolto in un episodio DEittuoso di rilievo, la rapina alla Stars spa, fatto per cui venne assolto in primo grado. 5 Conduceva una vita visibilmente al di sopra DEle proprie possibilità e venne tratto in arresto nel febbraio DE 1975, con successiva evasione nel novembre DE 1975. Irreperibile fino al febbraio 1977 resterà in carcere per quasi dieci anni, fino al 1986. La villa residua, che seppur intestata alla ON venne successivamente destinata ad abitazione DE CH AN e si ritiene pertanto un bene realizzato non già con legittime attività di intermediazione immobiliare ma con risorse illecite. casa ove la ON Anche l'acquisto realizzato dalla ON nel 1979 in Nichelino abita sin dal 1967- viene ritenuto riferibile al CH AN. Non risulta valutabile come reddito lecito, per quanto detto sopra, la eventuale plusvalenza legata alla vendita DE primo immobile acquistato nel 1974 e di una DEle villette ultimate. Si precisa altresì che per il risarcimento DE danno correlato all'incidente avvenuto nel 1981 (con decesso di CH EL) venne incassata nel 1981 la sola provvisionale, per un cifra pari a circa 14 milioni di lire.
1.5 Quanto ai beni intestati alla AR CA, il Tribunale osserva che : -una volta scarcerato (nel 1986) CH AN commette nel 1987 una rapina in Lugano particolarmente fruttuosa (per sua stessa ammissione realizza 300 milioni di lire e 9 kg. di oro); sempre nel 1987 risulta essere stato mandante di un omicidio, giudicato successivamente;
viene nuovamente arrestato e resta detenuto sino al 1997, riprendendo immediatamente dopo l'attività illecita (rapina DE 17.6.1998 ad un furgone portavalori in RM Genova, con bottino complessivo di circa 6 miliardi;
rapina DE 3.9.1999, traffico di stupefacenti dalla Colombia ed altro) ; - di nuovo arrestato nell'ottobre DE 1999 resterà detenuto sino al gennaio 2002. Seguono periodi limitati di libertà e nuovi arresti (v. pag. 41 DE decreto di primo grado). Il Tribunale evidenzia come in tale contesto abbia preso vita l'iniziativa commerciale DEla AR CA, società nata nel 2003 tra CH e la SA e successivamente ceduta, solo formalmente, ai due figli DE CH, Nel 2003 viene dunque acquistata l'intera palazzina sita in Torino al corso Palermo, con risorse derivanti, secondo le argomentazioni DE Tribunale (v. pag. da 41 a 46 DE decreto di primo grado, ove viene analizzata l'entità DEl'investimento e confutata la versione difensiva) dall'attività illecita svolta dal CH.
1.6 Quanto ai beni intestati a SS NA IA (acquisti DE 1999 e DE 2001), il Tribunale tratta le questioni patrimoniali nel modo che segue (v. pag. da 46 a 70 DE decreto di primo grado). Viene ritenuto non confiscabile esclusivamente l'acquisto realizzato dalla SS nel 1999 (immobile di IN, ritenuto di valore compatibile con le capacità di risparmio DEla donna) mentre si sottopongono a confisca i due appartamenti siti in Torino al corso 6 Palermo, ritenuta la loro riferibilità al CH (acquisto DE 2001, antecedente alla separazione tra i due, avvenuta nel 2003). Viene esaminata e confutata - con riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione DE reddito, DE valore degli acquisti, DEla spesa media per il tenore di vita sostenuto - la consulenza difensiva (DE dott. Moretti), tesa alla rappresentazione DEla autonoma capacità di risparmio da parte DEla donna, che ha svolto attività commerciale come gioielliera (prima dipendente di una società negli anni 1981-1987, successivamente in proprio). Si ritiene, pertanto, sussistente la sproporzione di valori già in riferimento al primo acquisto immobiliare avvenuto nel 1987 (immobile in Milano) rispetto alle capacità di risparmio di quegli anni, il che rappresenta un indicatore DEl'utilizzo di risorse altrui. A tale primo acquisto seguì un secondo (immobile sempre in Milano, anno 1988) con successive rivendite ed acquisti, sino a pervenire alla condizione oggetto di valutazione (immobile in IN nel 1999 - immobili in Torino, nel fabbricato DEla AR CA, nel 2001). I primi acquisti e la scelta di diventare imprenditrice (abbandonando il lavoro dipendente) si collocano, temporalmente, con l'inizio DEla relazione affettiva (che viene datata con certezza sul finire DE 1986) tra la SS e il CH. Indicatori DEla soggezione RY economica sono, inoltre, la acquisizione in comune tra i due DEle quote DEla società LU.GAR.TO avvenuta nel 1987 (90% in capo alla donna) e l'esistenza di un conto in Svizzera riferibile al HI ma intestato alla SS (fatto ammesso dalla SS nel corso di una DEle procedure antecedenti). Si rievoca, inoltre, la rapina commessa a Lugano dal CH proprio nel giugno DE 1987, particolarmente redditizia. Secondo il Tribunale, dagli atti emerge la costante interferenza, a partire dal 1987 e sino al 2002, DE CH nelle stesse attività di impresa realizzate dalla SS. La vicenda DEl'utilizzo DEla SS nell'affare LU.GAR.TO. (società che era proprietaria di sei mansarde in Torino, poi rivendute) testimonia l'assoluta fiducia che il CH riponeva nella compagna, sì da coinvolgerla in speculazioni economiche che pacificamente erano riferibili allo stesso CH (vengono esaminate nel dettaglio le complesse vicende DEla LU.GAR.TO.) ed estranee alle competenze e professionalità DEla SS, trattandosi di operazioni in campo immobiliare. Anche le successive iniziative commerciali DEla SS, dopo la nascita dei figli DEla coppia, sono state ad avviso DE Tribunale - in larga misura finanziate o agevolate dal - CH (v. pag. 64 e vicenda dei rapporti intercorsi tra CH e la società fornitrice MASTERS di Arezzo), sì da porsi come attività 'collaterale', nell'ambito DEla quale venivano investite risorse provenienti dalla attività illecita DE CH (si compie riferimento ad intercettazioni telefoniche DEl'anno 1999 relative a trattative svolte dal HI per l'acquisto di preziosi) o si ricomponevano interessi patrimoniali DE 7 HI relativi a prestiti concessi nella metà degli anni '80 (vicenda Fieni, ricostruita a pag. 66 e ss. DE decreto di primo grado, riferibile esclusivamente al HI ed i cui introiti servirono, almeno in parte, per l'acquisto degli immobili in Torino nel 2001). Nel 2001 si evidenzia che la SS non aveva alcuna capacità di investimento autonoma (per il valore DEl'acquisto), a conferma DEla riferibilità al CH DEl'investimento realizzato in Torino. Lo scarso valore DEl'immobile di IN è, di contro, a base DEla decisione reiettiva DEla confisca, che non risulta impugnata.
2. La Corte di Appello di Torino, con decreto emesso in data 2 maggio 2016, ha confermato la prima decisione, eccezion fatta che per una autovettura, oggetto di restituzione. Nel valutare le doglianze difensive è stato affermato, in sintesi, che : a) l'appello proposto nell'interesse DEla AR CA dai soci è inammissibile, posto che doveva essere proposto dal legale rappresentante DEla società, potendo al più i soci rivendicare il bene rappresentato dalle singole quote;
b) la pericolosità sociale di CH AN è stata definitivamente accertata nel separato procedimento che ha dato luogo alla applicazione DEla misura personale;
c) sono infondate le questioni in diritto poste in riferimento alla natura giuridica DEla RM confisca di prevenzione (in rapporto alla portata 'retroattiva' DEle disposizioni introdotte nel 2008) nonchè in riferimento all'esistenza DE doppio giudicato favorevole agli attuali appellanti, trattadosi di temi oggetto di adeguata valutazione in primo grado (si rievoca il contenuto di Sez.Un. n.4880/2015 ric. Spinelli); d) risulta pertanto possibile, in presenza dei relativi presupposti, sottoporre a confisca beni acquistati dal soggetto 'pericoloso' anche prima DEl'anno 1982 (momento di introduzione DElo strumento giuridico), data la natura giuridica di misura di sicurezza riaffermata dalle Sezioni Unite, nè tale aspetto determina l'insorgenza di contrasti con il contenuto DEl'art. 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela DEla proprietà, con rispetto DE parametro DEla proporzione;
e) non sussiste alcuna preclusione derivante dai precedenti giudicati, atteso che quelle decisioni riaffermavano, in fatto, la derivazione dei beni dall'attività contra legem svolta dal CH e ponevano esclusivamente il limite normativo di cui all'art. 14 DEla legge n.55 DE 1990, legge successivamente abrogata (si cita, sul tema DE superamento DE giudicato, Sez. Un. n.36 DE 2000); f) nel merito, si condivide la valutazione di scarsa affidabilità, per eccesso di presunzioni, DEla consulenza tecnica di parte, il che conduce alla conferma DE giudizio di sproporzione tra redditi leciti dei terzi e valore degli investimenti, in relazione alle acquisizioni realizzate negli anni '70. Si precisa che «non vi è traccia documentale DEla 8 redditività DEle attività di impresa esercitate dal nonno e dal padre DE proposto, nè degli introiti derivanti alla ON dalla famiglia di origine>> ; g) con particolare riferimento alla posizione DEla SS, si richiamano i contenuti DE decreto di primo grado, che non appaiono superati dalle allegazioni difensive, sostanzialmente tese a riproporre la linea ricostruttiva già smentita. Non vi è prova alcuna DEla complessiva entità dei pretesi compensi 'fuori busta' che sarebbero stati percepiti dalla SS nel periodo indicato, essendo lacunosa - sul punto - la produzione difensiva. Non essendo giustificati gli acquisti iniziali dei due immobili siti in Milano, le successive vendite non danno luogo ad alcuna risorsa lecita, il che porta alla conferma DEla statuizione di confisca.
3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione: ON AN, CH NA, CH SE, CH MA DA e AR CA (unico atto di ricorso a firma avv. Claudio Misiani) nonchè SS NA IA (ricorso avv. Burdese).
3.1 Quanto ai motivi proposti nel ricorso a firma avv. Misiani, gli stessi possono essere così sintetizzati : a) al primo motivo vi è deduzione di violazione di legge in riferimento alla declaratoria di RM inammissibilità DEl'appello proposto dalla AR CA s.a.s.. Si ritiene erronea la decisione, in virtù DE fatto che il socio accomandatario, all'atto DE sequestro, era CH SE. Costui aveva rilasciato procura speciale l'avv. Molinengo, redattore DEl'atto di impugnazione. Si ritiene possibile la costituzione 'in proprio' DEla AR CA in quanto persona giuridica dotata di propria autonomia. In ogni caso si rappresenta che alla società andrebbero estesi eventuali effetti favorevoli DEla impugnazione proposta dalle persone fisiche dei soci;
b) al secondo motivo vi è deduzione di violazione di legge in riferimento alla individuazione DEla normativa applicabile. La difesa dei ricorrenti ritiene, in sostanza, che essendo stati trattati e decisi (con diniego DEla proposta di confisca) due procedimenti di prevenzione prima DE 23 maggio 2008 (d.l. abrogativo DEl'art. 14 I.n.55 DE 1990), la proposta avanzata nel 2013, in occasione DE presente procedimento, andava qualificata come istanza di 'revoca' dei precedenti giudicati, da trattarsi ai sensi DE previgente art. 7 DEla legge n.1423 DE 1956 e non già con l'applicazione DEle norme sopravvenute, ai sensi DEl'art. 117 co.1 d.lgs. n.159 DE 2011. Si fa riferimento, sul tema, ad alcune decisioni di questa Corte di legittimità che hanno ritenuto non 'immediatamente applicabile', pur a fronte di procedimenti definiti, l'art. 28 DE d.lgs. n.159 DE 2011 - in tema di revocazione DEla confisca. Tale opzione interpretativa, ove accolta, renderebbe di per sè inapplicabile il novum normativo intervenuto nel 2008 (e ribadito nel 2011) 6 dovendosi compiere riferimento alla disciplina vigente all'atto DEla definizione dei procedimenti già celebrati, dunque alle legge n.575 DE 1965 e n.1423 DE 1956; c)al terzo motivo vi è deduzione di violazione di legge in riferimento al generale principio DE ne bis in idem. Le due decisioni reiettive DEla proposta di confisca, intervenute nel 2003 e nel 2007, non potrebbero ad avviso DEla difesa- essere rimosse, dato il principio DEla intangibilità DE giudicato. Non vi sarebbe alcuna possibilità di ridiscutere la applicabilità DEla misura patrimoniale in presenza di un mutamento legislativo o interpretativo;
d) al quarto motivo vi è deduzione di mancanza di motivazione circa la disponibilità dei beni oggetto di confisca in capo al proposto. La deduzione viene espressamente indicata come motivo subordinato, rispetto alla ritenuta inapplicabilità DE novum normativo, di cui ai motivi precedenti. Si evidenzia che la disponibilità dei beni da parte DE soggetto pericoloso deve essere accertata anche in via indiziaria ma con il rispetto dei canoni di cui all'art. 192 cod.proc.pen. - e non presunta. Anche il dato DEla sproporzione, ove sussistente, assume pertanto valenza di mero indizio e non può dirsi esaustivo, posto che al terzo non vanno applicate le disposizioni normative dettate per il soggetto proposto. Ciò precisato, si evidenzia che la Corte di Appello finisce con il non trattare il tema DEla effettiva disponibilità dei beni - intestati ai familiari in capo a CH AN e si RM7 rifugia in affermazioni DE tutto apodittiche. Non è stata concretamente apprezzata e ricostruita la capacità di produzione DE reddito da parte di ON AN e, soprattutto, di CH AT, soggetto pacificamente dedito ad attività lavorativa lecita. Non vi inoltre alcuna reale analisi DEla effettiva provenienza dei beni da un investimento realizzato da CH AN;
e) al quinto motivo vi è deduzione di violazione di legge(art. 18 e 23 d.lgs. n.159 DE 2011) in riferimento alla assenza di motivazione in punto di correlazione temporale tra pericolosità e acquisto. La Corte di Appello ha negato l'accesso al tema, affermando in via generale che la pericolosità DE CH era stata già accertata in diverso procedimento. Tale affermazione è lesiva dei diritti dei terzi, destinatari DEla ablazione, posto che sul punto era stato formulato specifico motivo di appello, la cui ammissibilità si rivendica. Viene pertanto riaffermato che, pur richiamandosi in motivazione l'arresto rappresentato da Sez. Un. ric. Spinelli, non vi è stata analisi dei profili di pericolosità DE IZ AN relativamente agli anni '70, periodo in cui si collocano gli acquisti (in relazione alla SA e al CH NA) o le premesse per gli investimenti successivi. HI, poco più che maggiorenne, sino al 1975 era stato condannato soltanto per un furto, per la tentata rapina di un'auto e per fatti collegati alla ricettazione di una vettura. Sarebbe dunque stata operata una erronea perimetrazione cronologica DEla pericolosità (nel caso in esame di tipo generico) in violazione proprio dei contenuti espressi da quell'arresto (Sez. Un. Spinelli) più volte richiamato in motivazione;
10 f) al sesto motivo vi è deduzione di violazione di legge (art. 16 e 24 d.lgs. n.159 DE 2011) in riferimento alla assenza di motivazione in ordine alla illecita provenienza DEle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni. Negli anni settanta e nei primi anni '80 le condotte illecite commesse da CH AN non possono dirsi produttive di reddito illecito. Circa tale aspetto, dedotto nei motivi di appello, non vi è reale argomentazione, così come la ricostruzione dei profili reddituali DEla famiglia di origine, proposta dalla difesa, è stata DE tutto elusa, con semplice rinvio ai contenuti DEla decisione di primo grado. Vengono rievocati gli snodi essenziali DEla prospettazione difensiva, in riferimento alle modalità di finanziamento dei vari acquisti realizzati nel corso DE tempo. Con successiva memoria, l'avv. Misiani ha rappresentato la sopravvenienza (23.2.2017) DEla nota decisione emessa dalla Grande Camera DEla Corte Edu, nel caso De MM
contro
Italia, in tema di contrasto tra i contenuti DEl'attuale art. 1 d.lgs. n.159/2011 (norma applicata nel caso qui in esame) e l'art. 2 prot. 4 DEla Convenzione Europea DE 1950. Il deficit di tassatività e determinatezza DEle previsioni di legge in tema di pericolosità generica ricade anche nel presente procedimento, pur trattandosi di misura patrimoniale. Si chiede, pertanto, la emissione di ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in riferimento a quanto previsto dall'art. 117 co.1 Cost. .
3.2 Il ricorso separato, proposto nell'interesse di SS NA IA dall'avv. Burdese 127 deduce : a) al primo motivo violazione di legge ed erronea applicazione DEl'art. 24 d.lgs. n.159 DE 2011. La terza intestataria SS, si afferma, aveva offerto elementi concreti circa la propria capacità di investimento, tali da confermare la coincidenza tra intestazione formale e provenienza DEle risorse. La ritenuta inattendibilità di tale ricostruzione è figlia di una erronea impostazione DE tema in diritto da parte dei giudici DE merito, che finisce con il determinare una presunzione assoluta di derivazione illecita dei beni e con il gravare il terzo di una probatio diabolica, in difformità dagli orientamenti di questa Corte di legittimità. Il punto, evidenziato nei motivi di appello, non è stato realmente esaminato dalla Corte di secondo grado, che si è limitato a richiamare i contenuti DE decreto emesso dal Tribunale, con acritica ricezione di tali argomentazioni. Viene evidenziato come l'analisi patrimoniale realizzata dal consulente di parte sia stata erroneamente tacciata di inaffidabilità, essendosi mossa nel solco DEle ordinarie tecniche ricostruttive patrimoniali, con ineliminabile ricorso a dati statistici medi elaborati dall' ISTAT al fine di ricostruire i costi di sostentamento e, pertanto, il margine di redditività - da destinare ad investimento. Si rivendica, inoltre, la esistenza di un margine di reddito conseguito con pagamenti 'in nero', non solotanto usuale in quegli anni ma avvalorato da produzione documentale (la lettera DE dott. Sorgato). La consulenza aveva introdotto elementi in fatto capaci di rappresentare l'esistenza DEl'accantonamento finanziario DE 11 tutto autonomo autonomo DEla SS, utilizzato dalla medesima per i primi acquisti immobiliari in Milano. Si trattava di allegazioni ragionevoli, idonee a spezzare la presunzione di riferibilità dei beni al CH. L'autonomia DEla SS, anche in riferimento alla successiva operazione DE 2001 (immobili oggetto di confisca, siti in Torino) sarebbe stata ulteriormente dimostrata dalle vicende successive alla separazione tra i due, avvenuta nel 2003. Tale aspetto risulta, sostanzialmente travisato, così come il Tribunale, nella sovrapposizione tra aspetti personali ed economici, non ha tenuto conto DE fatto che la SS non è mai stata coinvolta in vicende giudiziarie penali ed ha ammesso le specifiche occasioni in cui ha svolto il ruolo di prestanome DE CH. Al più poteva dedursi un coinvolgimento parziale DE CH nell'operazione di acquisto degli immobili in Torino, che avrebbe dovuto dar luogo a confisca di valore, limitata alla verosimile quota, e non per l'intero; b) al secondo motivo si deduce vizio di sostanziale mancanza di motivazione DE decreto impugnato. L'eccesso di affidamento nelle argomentazioni esposte in primo grado ha condotto ad una totale assenza di risposta sul contenuto dei motivi di appello. RM CONSIDERATO IN DIRITTO - quanto alle posizioni dei terzi ON AN e CH 1. Risultano fondati NA il quarto ed il quinto motivo di ricorso proposto dal difensore avv. Misiani. - I restanti ricorsi risultano infondati o inammissibili, per i motivi che seguono.
2. Nell'ambito di una vicenda, come quella oggetto DEla presente decisione, di innegabile complessità anche sotto il profilo DEla individuazione e selezione dei principi di diritto applicabili occorre esaminare i motivi proposti raggruppandone i contenuti per - tipologia» di questioni sollevate.
2.1 Ed invero, con i motivi DE ricorso introdotto, per le posizioni di taluni terzi, dal comune difensore avv. Misiani (v. in particolare il secondo ed il terzo motivo) viene posta una questione preliminare in diritto, dalla cui soluzione è necessario partire. Si sostiene, con spunti di obiettivo rilievo, che la procedura di carattere unicamente patrimoniale, avviata nel 2013 dopo l'avvenuta applicazione a CH AN di misura personale (in riferimento a quanto previsto dall'art. 24 co.3 d.lgs. n.159/2011, con citazione dei soggetti terzi, quali intestatari formali dei beni) non avrebbe potuto svolgersi con l'applicazione DEle disposizioni di cui al d.lgs. n.159 DE 2011 (facoltizzanti la confisca in riferimento all'intera area DEla pericolosità generica), in virtù DEl'avvenuta celebrazione sul medesimo tema di due giudizi precedenti, entrambi definitisi (prima - DEle modifiche legislative intervenute nel 2008) con il diniego DEla proposta di confisca. 12 In tale ottica si afferma, in sintesi : a) che la domanda di confisca intervenuta il 27.12.2013 non potrebbe qualificarsi come 'nuova' proposta, ma come domanda di revoca dei giudicati precedenti;
b) che tale assetto qualificatorio renderebbe impossibile l'applicazione DE novum normativo intervenuto nel 2008 e, per conseguenza, intangibili i due precedenti giudicati reiettivi . A sostegno DEla tesi qui in esame, la difesa cita gli arresti di questa Corte di legittimità ( ex multis Sez. I n. 2945/2014) che hanno ritenuto, sulla base dei contenuti DEla disciplina transitoria di cui all'art. 117 co.1 d.lgs. n.159/2011 (ove si prevede la ultrattività DEle disposizioni abrogate, lì dove alla data DE 13 ottobre 2011 sia stata già formulata una proposta applicativa DEla misura di prevenzione) non esperibile il particolare rimedio DEla revocazione in bonam DEla confisca di cui all'art. 28 d.lgs.n.159/2011 nell'ipotesi in cui il provvedimento da sottoporre a revocazione sia stato emesso sotto la vigenza DEle disposizioni antecedenti (legge n.1423 DE 1956 e legge n.575 DE 1965). Ora, pur se suggestiva, posto che la pretesa ultrattività DEle disposizioni previgenti al 2008 porterebbe effettivamente alla assenza di confiscabilità dei beni (non potendosi rimuovere il limite normativo esistente sino al maggio DE 2008 e derivante dai contenuti DEl'art. 14 DEla legge n.55 DE 1990, prima illustrati) la tesi proposta dalla difesa dei RM ricorrenti è infondata in diritto.
2.2 Va premesso che in sede di prevenzione - pur avendo il provvedimento di merito che definisce il grado di giudizio, pacificamente, natura di sentenza (v. Sez. Un. n. 600 DE 29.10.2009, dep. 2010, ric. Galdieri, rv 245174), in quanto incidente su diritti soggettivi con aspirazione di definitività- la tradizionale nozione di «giudicato» subisce degli adattamenti correlati al particolare oggetto DE giudizio, rappresentato dalla ricostruzione DEla 'condizione' di pericolosità DE proposto (con aderenza alle classificazioni tipizzate a tal fine dal legislatore) e dall'analisi dei profili patrimoniali correlati a tale primario accertamento. Trattandosi di una valutazione composita DEl'agire di un soggetto -e non DEla verifica compiuta DEla singola condotta si ritiene, a partire da Sez. Un. n.18 DE 1996, ric. Simonelli, che in sede di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione DEla pericolosità ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità DEla pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza DEle misure in precedenza adottate. In particolare, si è ritenuto in passato non di ostacolo all'apertura di un nuovo procedimento di prevenzione a carattere patrimoniale l'esistenza di un giudicato favorevole ai potenziali destinatari DEla confisca, pur in assenza di nuovi elementi di fatto, lì dove il motivo DEla prima decisione sia di natura formale». Così Sez. Un. n.36 DE 13.12.2000, dep. 2001, ric. Madonia, dopo aver premesso che la decisione emessa in sede di prevenzione risulta sempre 13 modificabile e rivedibile in rapporto alla sopravvenienza di 'nuovi' elementi, intendendo per tali anche quelli esistenti ma non valutati nel precedente procedimento, espressamente afferma che in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale nessuna preclusione deriva dall'avvenuto annullamento per vizi formali DE decreto di confisca: è, quindi, legittima - in costanza di misura di prevenzione personale l'instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni. Tutto ciò premesso, va anche detto che il tema essenziale DEl'odierno giudizio non è, peraltro, rappresentato dalla (pacifica) rivedibilità in peius di una decisione definitiva (in tema di pericolosità o di confiscabilità) per la sopravvenienza di elementi di fatto non oggetto di valutazione nel procedimento definito (da ultimo, sempre Sez. Un. n. 600 DE 2010, ric. Galdieri), quanto quello dalla capacità di incidenza, sulle precedenti decisioni reiettive definitive, di una modifica DE quadro legislativo in chiave ampliativa DEla possibilità giuridica di procedere a confisca (novum normativo sfavorevole). Questo è infatti ciò che si è verificato con l'abrogazione DEl'art. 14 DEla legge n.55 DE 1990, apportata dal d.l. n.92 DE 23.5.2008, con effetto di riespansione DEla disciplina ancor più risalente, come affermato, in chiave interpretativa da Sez. Un. NA DE 2010 ( secondo cui il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, DEla L. n. 152 DE 1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme my successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie;
ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali DE sequestro e DEla confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici DEittuosi, o perché vivono abitualmente anche solo in parte - con i proventi di attività DEittuose, a - prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento). Dunque in epoca posteriore alla conclusione DEle procedure patrimoniali intentate nei confronti di HI AN è sopravvenuta (nel 2008, con scelta confermata nel 2011, in sede di emanazione DE d.lgs. n.159) una disposizione legislativa tesa ad ampliare l'area DEla confiscabilità derivante da «pericolosità generica», con avvenuta abrogazione DEla norma regolatrice vigente all'epoca DEla trattazione DEle procedure originarie (norma che aveva influito in modo decisivo sul diniego DEle proposte), ed il reale tema DEla decisione è dunque rappresentato dalla possibilità o meno di applicazione nell'odierno procedimento promosso nel 2013-, di detta disciplina ampliativa. La conclusione, positiva, da fornirsi a tale quesito, deriva essenzialmente da tre considerazioni in fatto e in diritto che riguardano rispettivamente: a) la natura DEla nuova domanda;
b) la natura giuridica DEla confisca di prevenzione;
c) il motivo posto a base DEle precedenti decisioni reiettive DEla confisca. 14 2.3 Quanto al punto sub a), va detto che la nuova domanda di confisca (quella DE 27.12.2013) è da ritenersi introduttiva di un nuovo ed autonomo procedimento, regolato dalle disposizioni vigenti alla data DE suo deposito (d. lgs. n.159/2011), non essendo condivisibile la sua qualificazione in termini di 'prosecuzione' dei giudizi definiti, proposta dalla difesa. La sua assimilazione ad una richiesta di revoca DEle statuizioni reiettive definitive muove da un presupposto erroneo, atteso che l'istituto DEla revoca ex tunc (secondo le indicazioni derivanti da Sez. Un.1998 Pisco e successive) copre l'area DEla possibile rivalutazione, su domanda DE sottoposto e per fatti sopravvenuti, dei contenuti di merito DEla prima decisione applicativa DEla misura, lì dove l'intervento DEl'autorità proponente può essere peggiorativo, ma in mera chiave di aggravamento DEla misura già applicata (ai sensi DE previgente art. 7 l.n.1423 DE 1956, attuale art. 11 d.lgs. n.159). Da ciò deriva che nell'ipotesi di provvedimento reiettivo DEla proposta applicativa DEla misura di prevenzione, una nuova «azione» DEl'autorità proponente non è mai qualificabile in termini di revoca (o di revocazione) DEla statuizione definitiva, ma segna l'apertura di una «nuova» procedura, i cui assetti regolativi, in diritto, non possono che derivare dalle disposizioni vigenti al momento DEla domanda. Ovviamente, ciò lascia impregiudicata la possibilità di utilizzare, a fini DEla decisione, aspetti istruttori o conoscitivi emersi nei procedimenti già definiti, se ed in quanto sugli RM stessi sia garantito appieno il contraddittorio nell'ambito DE «nuovo» procedimento. Ciò esclude, in radice, la fondatezza DEla tesi difensiva che, ipotizzando come introdotta la mera prosecuzione» DE procedimento già definito e basandosi sul testo DEl'art. 117 co.1 d.lgs. n.159 che ricade, tra l'altro, sul diverso istituto DEla revocazione in bonam-, condurebbe alla impossibilità di dare applicazione al novum normativo prima descritto.
2.4 Il secondo aspetto quello indicato sub b è strettamente correlato alla natura - - giuridica DEla confisca di prevenzione. E' evidente infatti, che pur nell'ambito di un nuovo» procedimento, apertosi dopo il 13 ottobre DE 2011, mai potrebbe pervenirsi all'applicazione DEla confisca dei beni - per condotte antecedenti alla entrata in vigore DEla disposizione di legge peggiorativa (dunque per condotte antecedenti al maggio DE 2008) se ed in quanto la confisca fosse da ritenersi sanzione penale in senso proprio, in - virtù DE principio di irretroattività DEla norma penale. Tuttavia tale aspetto ha trovato adeguata composizione nell'arresto Sez. Un. ric. Spinelli, DE 2015, nel cui ambito pur con significative precisazioni che saranno riprese in seguito si è riaffermata la natura - giuridica di misura di sicurezza atipica di tale classe di confisca le modifiche introdotte nell'art. 2 bis DEla legge n. 575 DE 1965, dalle leggi n. 125 DE 2008 e n. 94 DE 2009, non hanno modificato la natura preventiva DEla confisca emessa nell'ambito DE procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione DEl'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, 15 DEla previsione di cui all'art. 200 cod. pen.), il che consente l'applicazione DEla legge vigente al momento DEla decisione, anche se per taluni aspetti - peggiorativa DE - trattamento giuridico DEla persona destinataria, rispetto al momento in cui costui avrebbe, in ipotesi, tenuto la condotta «fonte» DEla ablazione patrimoniale. Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che nel «nuovo» procedimento siano riesaminabili in rapporto alla legge vigente, le acquisizioni patrimoniali avvenute non soltanto in epoca antecedente rispetto all'anno 2008 (d.l. n.92 DE 23.5.2008 che segna l'accrescimento DEl'area DEla confiscabilità) ma anche, se DE caso, in epoca antecedente rispetto all'anno 1982, momento che con la legge n.646 - segna il momento DEla introduzione - nel settore DEla prevenzione DElo strumento DEla confisca. Tale è infatti il portato DEla ritenuta natura giuridica, che consente l'applicazione DEla disposizione lì dove i presupposti di fatto siano verificati nella loro materialità e consistenza probatoria, ma non pone limiti temporali di retroazione (se non quelli derivanti dalla logica probatoria, di cui si dirà). Tale è DE resto la risposta giurisprudenziale che venne offerta, sul tema, nei primi anni di vigenza DEla legge n.646 DE 1982, come ricordato dai giudici DE merito (v. Sez. I n. 3833 DE 24.11.1986, ric. Bontade, rv 174988) e come evidenziato in un significativo passaggio argomentativo da Corte Cost. sent. n. 465 DE 1993 - ove si - afferma che la possibilità di trattare il procedimento di prevenzione patrimoniale in epoca successiva alla decisione in tema di misura personale (all'epoca con il limite DEla RM coincidenza temporale tra le due misure, oggi dissolto era ..storicamente occasionata dalla possibilità ed opportunità di effettuare, già in sede di prima applicazione DEla legge n. 646 DE 1982, che ha introdotto gli strumenti di prevenzione patrimoniale in argomento, la confisca dei beni dei soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni di stampo mafioso ai quali prima DEl'entrata in vigore di quella legge fosse già stata applicata la misura di prevenzione personale).
2.5 Il terzo aspetto di fattibilità DEla rimozione dei precedenti giudicati favorevoli al CH e ai terzi, prima indicato sub c, è relativo alla - già segnalata nei giudizi di merito - ragione fondante la loro emissione. Si tratta, infatti, di decisioni che hanno evidenziato, all'epoca, non già ragioni ostative in fatto (essendo stata affermata la pericolosità a fini di prevenzione DE CH AN) quanto l'esistenza di un limite normativo, rappresentato dal fatto che l'allora vigente art. 14 DEla legge n.55 DE 1990 non includeva la rapina (reato abituale DE proposto) tra i DEitti-presupposto DEla confisca di prevenzione. In ciò effettivamente la rimozione DE limite, venuta in esistenza nel 2008, consente di ritenere astrattamente possibile la trattazione di un nuovo procedimento, anche in virtù DEla sola modifica normativa, non essendo mai intervenuta una preclusione valutativa sul fatto. La novella legislativa, in altri termini, ove la si colleghi alla natura giuridica di misura di sicurezza DEla confisca in esame, ha un effetto in tutto paragonabile alla rimozione di una condizione legale di procedibilità (v. art. 345 16 cod. proc.pen., quanto al principio generale sotteso), il che consente la trattazione DE nuovo procedimento, così come avvenuto in sede di merito. Può dunque, riassumendosi la trattazione DE punto, affermarsi che : in sede di prevenzione patrimoniale, l'esistenza di decisioni reiettive DEla proposta di confisca emesse in riferimento ai contenuti DEl'art. 14 DEla legge n.55 DE 1990, allora vigente (nella parte in cui detta disposizione limitava la confiscabilità a talune ipotesi di pericolosità generica) non osta alla trattazione, in epoca successiva alla emanazione DE d.l. n.92 DE 2008, di un nuovo procedimento, nel cui ambito possono essere oggetto di confisca, in presenza dei relativi presupposti, i beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità relativamente a condotte di reato come la rapina in precedenza non ricomprese nell'area DEla confiscabilità per pericolosità generica.
3. La seconda questione introdotta dal difensore dei terzi avv. Misiani che occorre trattare in via pregiudiziale è quella esposta nella memoria e relativa alle ricadute DEla pronunzia emessa dalla Grande Camera DEla Corte EDU in data 23 febbraio 2017 nel caso De MM
contro
Italia, posto che il superamento DE primo quesito rende - in astratto - rilevante il dubbio di legittimità costituzionale incentrato sui contenuti DEl'art. 117 co.1 Cost. La questione, come già affermato in precedenti arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 349/2018; Sez. VI n. 2385 DE 11.10.2017, dep. 2018, Pomilio ed altri) è manifestamente infondata per le ragioni che seguono. RM Va anzitutto affermato, sul tema, che lì dove sia individuabile una «potenziale tensione>> tra una o più norme di legge ordinaria e i principi DEla Convenzione Europea (per come gli stessi vivono nella interpretazione loro data dalla Corte di Strasburgo, primo - anche se non unico - interprete di quel testo) il giudice interno, prima di investire la Corte Costituzionale (ai sensi DEl'art. 23 legge n.87 DE 1953 ed in rapporto ai parametri di rilevanza e non manifesta infondatezza) ha il preciso dovere più volte sottolineato dal giudice DEle leggi di ricorrere allo strumento DEla interpretazione -costituzionalmente e convenzionalmente - conforme DEle disposizioni in rilievo, nel senso che la questione va sollevata solo nel caso in cui il testo DEla disposizione (o DEle disposizioni) non sia interpretabile in modo tale da evitare ogni potenziale conflitto di significato precettivo. Si veda, in proposito, quanto di recente ribadito da Corte Cost. sent. n. 109 DE 5 aprile 2017: [..] nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi DEl'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni DEla Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di ques'ultima ... In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso DE genere verificata - l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in 17 contrasto con la Convenzione e, pertanto, con la Costituzione, alla luce di quanto disposto dall'art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare questione di legittimità - costituzionale DEla norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 150 DE 2015, n. 264 DE 2012, n. 113 DE 2011, n. 93 DE 2010, n. 311 e n. 239 DE 2009) [..]. Dunque, per stare al caso in esame, soltanto nell'ipotesi in cui le disposizioni applicate in sede di ricostruzione DEla pericolosità DE CH art. 1 co.1 lett. b) DE d.lgs. n.159 DE 2011 - per il loro obiettivo contenuto linguistico e significato precettivo, si rivelassero inconciliabili con i principi DEla Convenzione (per come intrepretati dalla Corte Edu e dallo stesso giudice comune) si verrebbe a determinare la necessità di rimettere la quaestio all'esame DE giudice DEle leggi.
3.1 Il ricorrente, cita espressamente l'arresto DEla Grande Camera Corte Edu nel caso De MM
contro
Italia, DE 23.2.2017, dei cui contenuti è necessario sia pur brevemente dare conto. E' noto che con tale decisione la Corte Edu ha evidenziato, in un caso in cui era stata riconosciuta (esclusivamente in primo grado, ma con immediata sottoposizione, come previsto dalla legge, e annullamento in secondo grado) l'appartenenza DE soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di chiarezza e precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna ( al par. 117 di tale decisione si ritiene che che la legge esaminata - n.1423 DE '56 - non contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che RM dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società), con la conseguenza di disancorare in simile visione la scelta applicativa dall'apprezzamento di condotte predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di una argomentata prognosi di pericolosità, con eccesso di discrezionalità DE giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea DE 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la violazione DEl'art. 2 Protocollo n.4 DEla Convenzione, DE 16 novembre 1963, disposizione posta a tutela DEla libertà di circolazione). Giova, in particolare, riportare un passaggio argomentativo di tale sentenza, nel modo che segue : ( .. 116. A tale riguardo, la Corte rileva che la Corte costituzionale italiana ha annullato la legge nei confronti di una categoria di persone che ha ritenuto non fossero definite in maniera sufficientemente dettagliato, ovvero coloro "che per le manifestazioni cui hanno dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a DEinquere"(si veda la sentenza n. 177 DE 1980, paragrafo 55 supra). La disposizione pertinente non era più in vigore all'epoca in cui sono state applicate al ricorrente le misure contestate. Per quanto riguarda tutte le altre categorie di soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione, la Corte costituzionale è pervenuta alla conclusione che la Legge n. 1423/1956 conteneva una descrizione sufficientemente dettagliata dei tipi di comportamento che si riteneva rappresentassero un pericolo per la società. Ha concluso che la semplice appartenenza a 18 una DEle categorie di persone di cui all'articolo 1 DEla Legge non era un motivo sufficiente per l'applicazione di una misura di prevenzione;
al contrario, era necessario accertare l'esistenza di uno specifico comportamento che indicasse che l'interessato costituiva un pericolo reale e non puramente teorico. Le misure di prevenzione non potevano quindi essere adottate sulla base di un semplice sospetto, ma dovevano essere basate su una valutazione oggettiva degli "elementi fattuali", che rivelavano il comportamento abituale DEla persona e il suo tenore di vita, o specifici segni esteriori DEle sue tendenze criminali (si veda la giurisprudenza DEla Corte costituzionale esposta ai paragrafi 45-55 supra). 117. La Corte osserva che, nonostante il fatto che la Corte costituzionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri da utilizzare per valutare se le misure di prevenzione fossero necessarie, l'applicazione di tali misure resta legata a un'analisi prospettica da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le "prove fattuali" o le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di prevenzione. La Corte ritiene pertanto che la Legge in questione non contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società .. ] . Ora, la valutazione espressa dalla Corte Edu sulla 'cattiva qualità' DEla legge (viene esaminata, in tale arresto, la I.n.1423 DE '56, ma ciò non ha rilievo di ridimensionamento RM DEla valenza DEla decisione, essendovi sostanziale continuità normativa con il testo di legge vigente) in punto di chiarezza e precisione DEle categorie criminologiche astratte, con riflessi negativi in punto di prevedibilità DEle 'conseguenze sfavorevoli' DE proprio agire (e correlato eccesso di discrezionalità DE giudice) è, indubbiamente, un segnale di 'sofferenza' di un sistema come quello DEla prevenzione italiana, sistema che tende a porsi con sempre maggior forza in termini di 'alternativa' alla risposta sanzionatoria penale, con avvertita - necessità di cautela sul terreno DEle garanzie fondamentali. - Tuttavia pare di poter affermare che tale giudizio, a ben vedere influenzato da un caso concreto (avvenuto nel 2008) che indubbiamente reca in sè elementi di sfiducia verso la reale portata 'tassativizzante' DEle previsioni di legge (ma con avvenuta esclusione DEla pericolosità in appello), da un lato non può atteggiarsi a giudizio demolitorio DEl'intera piattaforma normativa interna (posto che la stessa Corte Edu ha in più occasioni evidenziato la legittimità convenzionale e, in qualche caso, la sostanziale doverosità di una frazione DEl'ordinamento giuridico che contenga aspetti, anche individualizzanti, tesi alla prevenzione DEle condotte aggressive verso beni giuridici primari) dall'altro tende a valorizzare quell'atteggiamento interpretativo - espresso in tempi più recenti da questa Corte di legittimità già teso a riconoscere portata 'tassativa' alla fase cd. constatativa DE giudizio di prevenzione, con necessario rispetto DEla portata di 'connotazione' DEle 19 scelte linguistiche operate dal legislatore nella costruzione DE primo 'gradino' DE giudizio prevenzionale, rappresentato dalla iscrizione DE proposto nella categoria criminologica tipica sulla base di 'fatti'. In altre parole, la valutazione negativa espressa dalla Corte Edu nel caso De MM può essere recepita e posta a fondamento di un incidente di legittimità costituzionale in quanto si condivida il passaggio 'centrale' di tale arresto, rappresentato (al di là DEle circostanze DE caso di specie portato a Straburgo) dall'assenza di «denotazione fattuale» contenuta nelle previsioni di legge incidenti sul tema, che in virtù di tale eccessiva elasticità - consegnerebbero nelle mani DE giudice un congegno normativo essenzialmente discrezionale e basato su 'sospetti', nel cui ambito il giudizio prognostico di pericolosità sociale (inteso come concreta probabilità DEla commissione di condotte devianti e lesive di beni fondamentali) finisce con il non derivare da una precedente analisi di 'fatti', unica operazione che, in teoria, lo consentirebbe. Se ciò fosse rispondente al quadro legislativo, sia per come scritto che per come applicato dalla giurisprudenza interna, la proposizione DEla questione di legittimità costituzionale - anche in riferimento alla misura patrimoniale che risulti applicata, come nel caso che ci occupa, per constatata pericolosità generica sarebbe indubbiamente - doverosa. Ma il Collegio ritiene che l'analisi DE testo di legge e dei più recenti arresti interpretativi, al di là dei sempre possibili casi di 'cattiva applicazione' DEle disposizioni in rilievo (che è fenomeno diverso rispetto alla 'cattiva qualità' DEla legge) conducano ad RM un apprezzamento diverso.
3.2 Va infatti rilevato che, seguendo il percorso tracciato da questa Corte in diversi arresti, anche antecedenti rispetto alla citata pronunzia DEla Corte Edu (si veda, in particolare, quanto affermato da Sez. I n. 31209 DE 24.3.2015, ric. SC;
Sez. II n. 26235 DE 4.6.2015, ric. Friolo;
Sez. I n. 43720 DE 11.6.2015 ric. Pagone;
Sez. I n. 16038 DE 2.2.2016, ric. Targia, nonchè da Sez. V n. 6067/2017; Sez. I n. 36258/2017; Sez. I n. 54119/2017; Sez. VI 53003/2017) il giudizio di prevenzione, con riferimento, alla attribuzione alla persona DE proposto DEla condizione di - fondamentale «pericolosità», lungi dall'essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, richiede una complessa operazione preliminare di 'inquadramento' DE soggetto - in virtù DEl'apprezzamento di fatti in una DEle categorie criminologiche 'tipizzanti' di rango legisltivo, e ciò sia sul fronte DEla cd. pericolosità generica che di quella qualificata. In particolare, la scissione DE giudizio prevenzionale in due fasi (secondo una linea espressa in Sez. I n. 23641 DE 11.2.2014, ric. Mondini, cui si rinvia per le argomentazioni) è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una DEle categorie criminologiche tipizzate) può seguire la fase «prognostica»>> in senso stretto (ossia la valutazione DEle 2 20 0 probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati DEla prima, secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 cod.pen.. Come è stato osservato in diverso arresto (Sez. I, ric. SC, cit.), nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) DE soggetto proposto in una DEle categorie specifiche>> di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 DEl'attuale D.Lgs. n.159 DE 2001. Solo l'avvenuto inquadramento DE proposto in una DEle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito DE giudizio di primo grado (Sez. VI n. 38471 DE 13.10,2010, rv 248797 ) di applicare la misura di prevenzione personale, se DE caso 'congiunta' a misura patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale (sempre al momento DEla decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale DEla confisca 'disgiunta' . In tali arresti si è evidenziato che affermare la «condizione» di pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita così come previsto in via - generale dall'articolo 203 DE codice penale, norma che non distingue la natura DEla RM violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato -ma implica il precedente inquadramento DE soggetto in una DEle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicchè la espressione DEla prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici DEittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività DEittuose, condotte lesive DEla integrità fisica o morale dei minori o DEla sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. n.159 DE 2011) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione . Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante DE giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico DEla misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione DEla pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso DE tutto generico, senza tener conto DEla selezione normativa DEle specifiche «categorie» di pericolosità. Le indicazioni DE legislatore sono infatti da rienersi 'tipizzanti' e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 DE Decreto Legislativo n.159 DE 2011. Trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure tese a DEimitare la fruibilità di diritti DEla persona 212 2 costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 DE 2010) le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva) il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza DEla descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come 'fonte giustificatrice' di dette limitazioni. Da ciò deriva la considerazione DEla ineliminabile componente «ricostruttiva» DE giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di «fatti» idonei (o meno) a garantire l'iscrizione DE soggetto proposto in una DEle categorie tipizzate di cui sopra. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto «colpevole» o «non colpevole» in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso»> in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad «indice rivelatore» DEla possibilità di compiere future condotte perturbatrici DEl'ordine sociale costituzionale o DEl'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza DEle citate disposizioni di legge che «qualificano» le diverse categorie di pericolosità.
3.3 Dunque, nelle precisazioni e nelle chiavi di lettura DEla legge vigente fornite da questa Corte di legittimità - già negli anni 2014-2016 - è ben presente la considerazione DE giudizio di prevenzione come giudizio ricostruttivo»> di condotte materiali, tali da RY -consentire il preliminare ma non decisivo - inquadramento criminologico DE soggetto in una DEle 'descrizioni legislative' integranti la specifica categoria di destinatari, e ciò esclude che ci si trovi in presenza di un effettivo 'contrasto' tra il testo di legge in esame (art. 1 DE d.lgs. n.159 DE 2011) e i principi convenzionali e costituzionali . La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità DE giudice agli 'ordinari' compiti di interpretazione DE valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da 'quelle' risultanze probatorie è oggettivamente influenzato. In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, dal caso esaminato in sede sovranazionale e dai contenuti di tale decisione è necessario ad avviso DE Collegio - - trarre, come conseguenza, non già la denunzia di incostituzionalità quanto il rafforzamento DEla già espressa - considerazione per cui la descrizione DEla 'categoria - criminologica' di cui agli artt. 1 e 4 DE d.lgs. n.159 DE 2011 ha il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la 'previa' selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di 'indizio di commissione' di un 22 particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un 'fascio di condotte' (le ipotesi di pericolosità generica). Ciò consente di qualificare come non condivisibile anche alla luce - DEle più recenti linee interpretative interne giudizio negativo espresso dalla Corte Edu nel caso De MM in punto di 'qualità DEla legge', nel senso che le disposizioni di riferimento, qui limitate ai casi di 'dedizione abituale a traffici DEittuosi (lettera a art. 1 co.1) e/o al vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di attività DEittuose (lettera b)' contengono spunti tassativizzanti che consentono di ritenerle disposizioni idonee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo (con rispetto DE canone logico-giuridico DEla prevedibilità, richiamato nella decisione Corte Edu). Ciò, ovviamente, nella misura in cui tale approccio 'tassativizzante' alla lettura DEle norme venga rispettato in concreto, sulla base di precedenti interni già orientati in tale direzione (tra cui il citato arresto SC e le successive decisioni di analogo segno sul tema DEla pericolosità generica, tra cui, di recente Sez. I n. 36258/2017 e Sez. V n. 6067/2017). Va ricordato, infine, che l'orientamento interno - cui si presta adesione - è teso in primis ad una interpretazione di significato più pregnante, rispetto al passato, DE termine DEittuose» utilizzato dal legislatore in entrambe le disposizioni in rilevo. Parlare di 'traffici DEittuosi' o di proventi di 'attività DEittuose' in senso non generico, significa come si è detto nei citati arresti che pur senza indicare le fattispecie incriminatrici specifiche (tecnica utilizzata, di contro, nell'art. 4 stessa legge, ove si RM richiede l'indizio di commissione DE DEitto x o y) il legislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che - seppure con valutazione incidentale operata dal giudice DEla prevenzione è ritenuto autore di 'DEitti' consistenti in attività di - intermediazione in vendita di beni vietati (traffici DEittuosi) o genericamente produttivi di reddito (provento di attività DEittuose). In altre parole, il 'DEittuoso' non è connotazione di disvalore generico DEla condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice DEla misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale che attraverso una autonoma ricostruzione incidentale (che non sia contraddetta, però, da esiti assolutori in sede penale) siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante. - In tal senso, l'aderenza a tale linea interpretativa, ormai consolidata, consente di ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, anche considerando che - in campo patrimoniale- la ricostruzione DE periodo di pericolosità, nei termini sin qui esposti, non soltanto viene realizzata su base oggettiva ed in rapporto alla avvenuta commissione di DEitti ma rappresenta, essa stessa, il presupposto funzionale DEl'ablazione, come evidenziato dai contenuti di quello stesso arresto DEle Sezioni Unite ric. Spinelli in precedenza ricordato. 23 Giova precisare, infatti, che tale con tale decisione si è definitivamente affermata l'opzione interpretativa per cui risulta irrinunziabile, a fini di valida emissione DE provvedimento di confisca, la ricostruzione preliminare dei profili di pericolosità soggettiva tali da consentire la constatazione argomentata DEla correlazione temporale tra condotte contra legem DE soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile ( ..la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile DEla confisca di prevenzione, è anche misura temporale DE suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale DE proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale DEla pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato). Tale affermazione di principio rappresenta un ulteriore presidio contro derive soggettivistiche e semplificazioni probatorie, atteso che il giudice DE merito è tenuto, in caso di confisca, non soltanto a ricostruire le specifiche condotte indicative DEl'inquadramento DE soggetto nella categoria tipica di pericolosità ma anche a DEimitare in chiave storica il periodo caratterizzato dalla attitudine alla produzione di reddito illecito, escludendo dall'area di possibile intervento ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti, proprio in quanto non RT ricadenti» in tale ambito temporale.
4. Le argomentazioni che precedono, se da un lato conducono alla DEibazione di manifesta infondatezza DE dubbio di legittimità costituzionale, dall'altro influiscono sull'apprezzamento degli ulteriori motivi DE primo ricorso, specie per quanto riguarda il quarto e il quinto motivo.
4.1 In particolare, va affermato che la decisione di secondo grado, quanto alla confiscabilità dei beni intestati a ON AN e CH NA (acquisti o realizzazioni verificatesi negli anni '70 DE secolo scorso), importa dal decreto di primo grado (integralmente richiamato nei suoi contenuti argomentativi) due vizi di in diritto che sono stati puntualmente denunziati nell'atto di ricorso einquadramento - - che si traducono in motivazione apparente su punti rilevanti. Si è detto che la natura DEla confisca di prevenzione può consentire il 'recupero coatto' di beni immessi nella disponibilità DE soggetto pericoloso anche in epoca risalente (nel caso in esame si è risalito, per l'appunto, agli anni '70), ma ciò può verificarsi a tre condizioni essenziali: a) la previa ricostruzione dei profili concreti di pericolosità DE soggetto che si ipotizza autore DEl'investimento, da rapportarsi alla tassativa descrizione dei presupposti di legge;
b) la verifica DEla correlazione temporale tra la condizione di pericolosità, prima apprezzata, e l'acquisto dei beni;
c) in caso di intestazione formale a soggetti terzi, la 24 - DEl'avvenuto utilizzo di risorse economiche prova anche indiziaria ma concreta provenienti dal soggetto pericoloso. Ora, il decreto di primo grado, pur ricco di informazioni e considerazioni, ha mutuato dal provvedimento separato applicativo DEla misura personale nei confronti DE CH - alcune asserzioni circa i tempi di insorgenza DEla pericolosità non adeguatamente rapportate ai profili patrimoniali, sicchè risulta essere sostazialmente priva di motivazione una così ampia «copertura temporale» DE periodo di pericolosità tipica (datata dal 1973 a tutt'oggi). In effetti, dalle informazioni riversate nella motivazione DE decreto patrimoniale impugnato (che, sarebbe quasi inutile dirlo, non può - specie sui profili temporali DEla pericolosità soggettiva - limitarsi a richiamare il precedente decreto relativo alla misura personale) si evince che nel corso dei primi anni '70 il soggetto (all'epoca poco più che ventenne) aveva già commesso alcune condotte di reato ma non ne viene apprezzata in modo concreto la natura e la valenza e, soprattutto, l'attitudine a rientrare nella nozione 'tipica' di attività DEittuosa abituale e produttiva di reddito, tale da integrare il dies a quo DEla pericolosità rilevante a fini di confisca. Il primo riferimento a fatti di reale interesse, in tale chiave, riguarda la citazione di una rapina che sarebbe stata commessa nel 1974 (rapina alla Stars), procedimento in cui - si aggiunge subito dopo il CH AN è stato assolto. Tale episodio, pertanto, non può concorrere secondo le linee interpretative prima rievocate a fondare, sin da tale momento, il giudizio incidentale di pericolosità rilevante - RM a fini di confisca, trattandosi di un segmento di vita solo ipotizzato come DEittuoso, ma con ipotesi smentita in sede penale e non superata dalla valorizzazione di elementi ulteriori e diversi (v. per tutte Sez. In. 31209/2015, ric. SC, per cui il giudice DEla prevenzione, in sede di verifica DEla pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi DEl'art. 1, comma primo, lett. b) d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio DEla 'valutazione autonoma', fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, atteso che la norma sopra richiamata richiede, quale presupposto applicativo DEla misura preventiva, la constatazione di ricorrenti attività DEittuose produttive di reddito) . Il provvedimento di primo grado, richiamato dalla Corte di Appello sì da diventare l'unico punto di riferimento ricostruttivo, desume in altre parole che CH AN sia soggetto iscrivibile sin dal 1973 nella disposizione tipica di cui all'art. 1 co.1 lett. b d.lgs. n.159/2011 senza indicare concretamente i DEitti, reiterati e produttivi di reddito, oggetto di accertamento pieno in sede penale e valorizza, di contro, il mero coinvolgimento in un processo per un fatto rilevante ma conclusosi con assoluzione e spunti relativi al tenore di vita manifestato, il che - evidentemente - non soddisfa in alcun 2 25 5 modo le esigenze di previo inquadramento DEla persona nella fattispecie tipica prevista dalla legge. Nè tale carenza può essere colmata dall'apprezzamento dei fatti avvenuti in epoca successiva, posto che se da un lato appare indubbia la specializzazione DE CH nella realizzazione di rapine dalla notevole redditività, ciò accade secondo le informazioni riportate nel decreto di primo grado - dalla metà degli anni '80 in avanti (viene indicata, in particolare, la rapina in Lugano commessa nel 1987 ed altri episodi di rilievo, tutti successivi a tale data) . Del resto, gli stessi provvedimenti di diniego DEla confisca emessi negli anni 2003 e 2008 si erano basati sull'inquadramento DEla pericolosità soggettiva DE CH in quanto soggetto dedito a rapine (DEitto all'epoca non ricompreso nella lista dei reati presupposto) e da tale aspetto non può prescindersi, il che porta a dover ricollegare temporalmente l'insorgenza DEla pericolosità 'tipica' DE CH al momento DEla commissione di più fatti di rapina produttivi di reddito. Ciò induce a realizzare una prima precisazione in diritto, anche al fine di orientare i poteri DE giudice DE rinvio, non potendosi che pervenire - sul punto ad un annullamento. Il giudizio 'storico' di pericolosità soggettiva, necessario ( in rapporto ai contenuti di Sez. Un. ric. Spinelli) a realizzare - specie in ipotesi di pericolosità generica ai sensi DEl'art. 1 d.lgs. n.159/2011 - la perimetrazione cronologica al fine di sostenere la correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni, non può alimentarsi dalla constatazione di condotte genericamente indicative DEla propensione al DEitto, ma deve basarsi sull'apprezzamento di condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato dalla norma regolatrice che si intende applicare. Deve trattarsi, in altre parole, ove si intenda applicare la previsione di cui alla lettera b DEl'art. 1 d.lgs. n.159/2011 di attività DEittuose (acclarate con grado di certezza) capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti DEinquenziali. Ciò perchè una diversa lettura DE parametro DEla pericolosità storica porterebbe a nuovi impropri scivolamenti DE giudizio di prevenzione su terreni di incontrollata discrezionalità, vanificando la stessa ragion d'essere DEla lezione - in tema di correlazione temporale contenuta nella decisione Sez. Un. Spinelli, prima ricordata, nonchè il contenuto degli arresti di questa Corte posteriori alla decisione DEla Grande Camera DEla Corte di Strasburgo in tema di recupero di tassatività DEle previsioni di legge. La pericolosità prevenzionale non è mai generica, ma sempre tipica (anche quella di cui all'art. 1, sia pure con indicazione di un 'fascio' di possibili condotte, individuato per tipologia e non per nomen iuris) e la collocazione temporale DE periodo di pericolosità deve appoggiarsi ad indicatori DE tutto univoci. In sede di formulazione DE giudizio storico di pericolosità soggettiva ci si deve, in altre parole, chiedere in che momento gli «indicatori» rappresentati dalla commissione di condotte illecite abbiano raggiunto quella consistenza e abitualità tale da consentire se 26 il giudizio di prevenzione si fosse tenuto contestualmente ai fatti -l'irrogazione DEla misura di prevenzione personale, ossia la prognosi negativa sulle condotte future alimentata dall'apprezzamento di quanto 'sino ad allora' avvenuto. Risulta pertanto erronea in diritto e non in fatto, con piena sindacabilità nella presente sede di legittimità - l'adozione di un criterio di metodo che porti, di contro, ad individuare il dies a quo DEla pericolosità 'prevenzionale' nel momento di avvenuta commissione da parte DE soggetto DE suo primo reato, senza apprezzarne l'entità, la valenza, la capacità di denotare serialità e dunque l'attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza. L'inquadramento operato in sede di merito, quanto al dies a quo DEla condizione di pericolosità tipica DE CH è, pertanto, non rispondente a tale esigenza e, sul punto, va chiesta una rivalutazione DE tema in sede di rinvio.
4.2 L'aspetto sin qui trattato è condizionante, posto che in assenza di concreto inquadramento DE soggetto nella categoria tipica di pericolosità per gli anni di cui si discute non sono in alcun modo 'aggredibili' i beni familiari o personali, difettando il - parametro DEla correlazione temporale,e ciò anche in presenza di sproporzione di valori (fatto che non andrebbe proprio apprezzato in rapporto a beni la cui acquisizione non rientri nel periodo di pericolosità), posto che quest'ultima non può 'tener luogo' DEla previa verifica DEla pericolosità soggettiva, nel periodo preso in esame. Ciò tuttavia, non esime il Collegio dal precisare l'esistenza di un secondo motivo di RM annullamento DE provvedimento, correlato alle modalità con cui è stata ricostruita, nelle decisioni di merito, la sproporzione tra il valore degli investimenti e i redditi DE nucleo familiare di origine DE CH. Anche in tal caso appaiono necessarie alcune precisazioni in punto di metodo. Sempre dall'arresto Sez. Un. Spinelli DE 2015 si trae la conferma DEl'esistenza in caso di intestazione formale a terzi di un onere probatorio gravante sull'accusa in punto di - riferibilità sostanziale DE bene in questione al soggetto pericoloso. Va premesso che la pronunzia DEle Sezioni Unite testè citata tende ad esaltare, in chiave di legittimazione fondante l' ablazione, la proiezione economica DEla pericolosità (sono confiscabili i beni acquistati tramite utilizzo di risorse 'ragionevomente stimate' di provenienza illecita) più che la mera disponibilità di fatto DE bene in capo al soggetto pericoloso, da intendersi solo come possibile indicatore DEl'impiego di risorse da lui provenienti (in tema di valorizzazione DE profilo DEla provenienza DEle risorse dal soggetto pericoloso quale criterio di identificazione DEla nozione di disponibilità, già Sez. VI n. 47983 DE 2012, ove si afferma che la disponibilità sostanziale DE bene può derivare dalla immissione di capitali provenienti dal soggetto pericoloso, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore DE bene). Per le Sezioni Unite Spinelli è solo l'illecita acquisizione DE bene (ovviamente anche per 27 avvenuta interposizione, ma vista come frutto di risorse provenienti dal soggetto pericoloso) ad imprimere quel carattere di immanente pericolosità 'DEla cosa' che ne giustifica, anche in chiave di equilibrio di valori costituzionali, la confisca (.. la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice DEl'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza DEla stessa o con il favore DEle sue peculiari manifestazioni) . Sul tema, DEla disponibilità è stato dunque riaffermato che spetta pur sempre alla parte pubblica l'onere DEla prova circa la natura formale DEla intestazione, anche in base a presunzioni, ma con il rispetto dei criteri generali in tema di prova indiziaria (.. l'assunto DEla provenienza illecita DE patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, purchè connotati da necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza;
così S. U Spinelli). Solo ove sia stata introdotta in modo congruo la tesi DEla fittizietà DEla intestazione è necessario, per il soggetto inciso, attivarsi in chiave di allegazione contraria: l'onus probandi a carico DE soggetto inciso non è certamente calibrato sui canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato su quello vigente in materia petitoria, sì da assurgere, in determinati casi, al rango di probatio diabolica. Per il suo assolvimento, infatti, è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi, che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili (SU 27 Spinelli). In ciò resta confermata la linea interpretativa secondo cui in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini DE sequestro e DEla confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi DE carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere DE bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto DE proposto;
disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus DE medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità DE terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni DEla ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti DEla gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta DEl'assunto che si tende a dimostrare (ex multis, Sez. I n. 6279/1997) . Si è di recente, affermato che la attuale caratterizzazione DEle misure di prevenzione patrimoniale come strumento di inibizione DEla pericolosità «trasferita» al bene in forza DEla ragionevole constatazione di una sua 'genesi illecita' (il bene entra nel patrimonio occulto DE soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione DEla sua pericolosità sociale, se ed in quanto immobilizza DEle risorse di provenienza illecita, correlate alle 28 attività contra legem DE proposto) impone di riempire di ulteriore significato la espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di confisca, che 'quel bene' rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso e non dall'intestatario formale. Dunque, a fronte DE dato rappresentato dalla formale intestazione DE bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili se l'impiego DEle risorse economiche, per l'acquisto, la realizzazione, le migliorie, sia avvenuto ad opera DE soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, DEla confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento DEl'acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque 'diverse' da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» DEl'acquisto). Il titolare formale, che impieghi risorse «proprie» per l'acquisto DE bene è dunque immune da provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole DE fatto che il venditore è soggetto pericoloso) perchè tale condizione (l'acquisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità DE bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima evidenziate (v. Sez. I I 42238/2017). E' evidente, peraltro che in tale DEicata indagine, al di là DEl'operare o meno DEle My presunzioni di cui all'art. 26 , rileva soprattutto l'analisi economica DEla capacità reddituale DEl'intestatario ipotizzato come formale posto che la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria ed il reddito DE terzo intestatario costituisce un indice sintomatico DEla fittizietà di tale intestazione, (v. Sez. VI n. 46500/2017, nonchè Sez. VI n. 43446/2017 ove si è affermato che in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi DEle specifiche presunzioni di cui all'art.
2- ter, comma 13, legge n. 575 DE 1965- ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 DE 2011-, circostanza di fatto significativa DEla fittizietà DEla intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica) . Tuttavia, tale analisi non può di fatto - trasferire sul terzo un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione compiuta DEla legittima provenienza DEle risorse utilizzate per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità ed il primo 'passaggio' DEla catena dimostrativa in punto di dimostrazione DEla scissione tra titolarità formale DE bene ed impiego DEle risorse - spetta, come si è detto, alla pubblica accusa. 29 -Tali aspetti non risultano trattati in modo congruo in sede di merito nella parte relativa all'analisi DEla redditività DE nucleo familiare di origine DE CH AN . E' infatti emerso che il CH AT aveva esercitato per parecchi anni nel territorio di origine una attività di impresa di autotrasporto di certo lecita - e che la liquidazione di tale attività, con vendita DEla quota al fratello, aveva comportato la realizzazione di una somma di denaro di certo non irrilevante, ove rapportata alle capacità di acquisto DEl'epoca (come è doveroso fare). Circa le ulteriori attività svolte dopo il 1967 non può, inoltre, imputarsi al soggetto terzo nel caso in esame la ON, essendo deceduto il marito la carenza di adeguata - -- documentazione DE quantum di redditività (dato il notevole tempo trascorso) posto che è da ritenersi sufficiente allegare l'esistenza DE rapporto di lavoro (nel caso in esame dimostrato) al fine di assolvere un minimo onere di allegazione, che impone di essere contrastato da parte DEl'accusa con argomenti ed elementi precisi e non con - inaccettabili presunzioni tese alla affermazione di inesistenza di qualsiasi capacità di risparmio. Il punto DEla riferibilità dei beni al CH AN risente, pertanto, di una erronea applicazione dei principi di diritto sin qui richiamati. Vanno, pertanto, ritenute viziate da eccesso di presunzione (con apparenza di motivazione) le affermazioni che i giudici di merito hanno speso su tale punto, al fine di RM pervenire alla confisca dei due immobili acquistati o realizzati nel corso degli anni '70. In sede di rinvio, pertanto, oltre a rivalutare l'aspetto DE dies a quo DEla pericolosità tipica DE CH (essendo incontestata quella manifestatasi a partire dalla metà degli anni '80 DE secolo scorso) andrà rivalutato, ove si pervenga ad una datazione compatibile con gli investimenti, il tema DEla riferibilità secondo le linee qui tracciate. In particolare, va affermato che in ipotesi di indagine patrimoniale tesa a verificare la capacità di accantonamento finanziario di un nucleo familare in tempi molto remoti (nel caso in esame la verifica si è estesa ad accadimenti avvenuti oltre 40 anni prima DEla trattazione DE procedimento) non può farsi carico al soggetto terzo di fornire allegazioni che, in tema di capacità produttiva di reddito, vadano oltre la ragionevole indicazione DEl'attività svolta o di eventi specifici tesi a realizzare un incremeto di reddito, spettando alla accusa la introduzione, ove possibile, di dati dimostrativi idonei a fondare la valutazione di sproporzione, indicativa DEla provenienza DEle risrse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità.
5. Resta da dire, quanto al primo ricorso, che il motivo introdotto dalla AR CA è inammissibile, mente i motivi proposti nell'interesse di CH SE e CH MA DA sono infondati. Quanto al ricorso proposto da CH SE in qualità di socio accomandatario DEla AR CA, questa Corte ha già affermato che in sede di prevenzione li dove 30 l'intera compagine societaria sia considerata riferibile al proposto l'esercizio dei diritti di costituzione e difesa spetta ai soggetti - persone fisiche - titolari DEle quote sociali e non già all'ente in quanto tale ( Sez. I n. 42238/2017). Da ciò deriva, in ogni caso, la inammissibilità DE proposto ricorso. I ricorsi proposti nella qualità di persone fisiche sono, per contro, ammissibili ma infondati. L'acquisto DEla palazzina in Torino (concluso per i beni in discussione nel 2003) cade in pieno periodo di manifestazione DEla pericolosità di CH AN ed in sede di merito sono stati ampiamente evidenziati e argomentati i residui presupposti DEla confisca, dato che l'intera operazione fu gestita direttamente dal soggetto portatore di pericolosità e non vi è concreta allegazione di redditività autonoma da parte dei ricorrenti. Dalla inammissibilità DE ricorso proposto nell'interesse DEla società deriva la condanna di CH SE al pagamento DEle spese processuali e di una somma di denaro in favore DEla cassa DEle ammende che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00, mentre dal rigetto dei ricorsi personali deriva la condanna al pagamento DEle spese processuali.
6. Infondato è, infine, il ricorso proposto nell'interesse DEla SS (confisca di beni RM immobili acquistati nel 2001 all'interno DEla palazzina in Torino). Non possono, infatti, trasferisi alla posizione di SS NA IA le considerazioni - prima svolte in riferimento alla condizione patrimoniale DEla ON e DE nucleo familiare di origine DE CH. Ciò perchè in primo grado, con argomentazioni DE tutto esaustive, legittimamente richiamate per relationem dalla Corte di Appello (essendo temi in fatto, riproposti nell'atto di impugnazione, risulta possibile operare il rinvio alle argomentazioni precedenti, ove condivise) è stata analizzata la sequenza degli acquisti - tutti ricadenti nel periodo di manifestata pericolosità DE CH ed è stata ricostruita la stretta - interrelazione tra le attività criminali DE CH e le scelte di vita realizzate dalla compagna, anche sul piano economico e professionale. La pretesa autonomia finanziaria DEla SS, per le attività svolte negli anni precedenti rispetto all'incontro con il CH, ha formato oggetto di accertamento specifico in sede di merito e le argomentazioni con cui è stata disattesa la consulenza di parte, non presentando vizi di impostazione in diritto, appartengono in senso stretto al percorso motivazionale, non sindacabile in sede di legittimità data la nota limitazione dei motivi di ricorso, in sede di prevenzione, alla violazione di legge. Dal rigetto DE ricorso deriva la condanna DEla ricorrente al pagamento DEle spese processuali. 31
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente ai beni confiscati in danno di ON AN e di CH NA e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione;
rigetta i ricorsi proposti da SS NA IA, CH SE e CH MA DA, che condanna al pagamento DEle spese processuali;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da CH SE nella qualità di socio accomandatario DEla AR CA s.a.s. e lo condanna al pagamento DEle spese processuali e al versamento DEla somma di euro 2.000,00 alla cassa DEle ammende. Così deciso il 20.09.2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Мелито Raffaello Magi Francesco IA Silvio Bonito рыpreap DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 MAR 2018 JL CANCELLIERE NI AE 32