Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2015, n. 26235
CASS
Sentenza 4 giugno 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e7 della Convenzione EDU, poiché il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria.

Non è applicabile il principio del "ne bis in idem" alle misure di prevenzione, nemmeno in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi. (cfr. CEDU sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia e sentenza 22 febbraio 1989 Ciulla c. Italia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2015, n. 26235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26235
Data del deposito : 4 giugno 2015

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