Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e7 della Convenzione EDU, poiché il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria.
Non è applicabile il principio del "ne bis in idem" alle misure di prevenzione, nemmeno in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi. (cfr. CEDU sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia e sentenza 22 febbraio 1989 Ciulla c. Italia).
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- 1. Art. 649 - Divieto di un secondo giudiziohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Come non detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della GrandeStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il decreto qui commentato, clicca qui 1. Allorché il giudice comune non sia convinto che la parola dei giudici di Strasburgo sia cristallizzata all'interno di un orientamento consolidato, quella parola è come non fosse mai stata pronunciata. Né importa se essa provenga dalla massima composizione della Corte, la Grande Camera, la cui recente sentenza nella causa de Tommaso c. Italia[1] viene oggi ritenuta dal Tribunale di Milano non vincolante per il giudice italiano. 2. Sulla base di tale assunto, la sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano – previa proposta avanzata dalla Procura di Busto Arsizio – ha applicato con il decreto in esame la misura di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2015, n. 26235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26235 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 04/06/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1150
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 50323/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO LU PI nata il [...];
avverso il decreto del 02/05/2013 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per l'inammissibilità. FATTO
1. Con decreto del 29/09/2014, la Corte di Appello di Milano confermava il decreto con il quale, in data 02/05/2013 il Tribunale della medesima città aveva ordinato la confisca della relazione bancaria n. 0236/657471 accesa presso UBS S.A. - con un saldo di franchi svizzeri di 1.915.971 - ed intestata a LO UC PI: la suddetta confisca era stata disposta su proposta del Procuratore della Repubblica di Milano del 10/07/2012 ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16 e 17. 2. Avverso il suddetto decreto, la LO, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. In via preliminare (motivo sub 1), la ricorrente ha richiesto che il presente procedimento sia trattato in pubblica udienza al fine di meglio illustrare le proprie ragioni;
2.2. la difesa, dopo avere puntualizzato che l'ultimo atto di alimentazione del conto era avvenuto nei primi mesi dell'anno 1987, sostiene (motivo sub 2) che il presente procedimento non avrebbe potuto essere iniziato a così lunga distanza di tempo. La difesa, poi, si duole (3 motivo) dell'affermazione della Corte la quale nella decisione impugnata aveva affermato che i motivi erano inammissibili in quanto apparenti: su quest'ultimo punto, va peraltro, subito osservato che, in realtà, la Corte, al di là della suddetta affermazione, ha trattato tutte le questioni dedotte;
2.3. quanto alla ritenuta pericolosità sociale (motivo sub 4), la difesa contesta l'affermazione dei giudici di merito secondo i quali la LO apparterrebbe alla mafia: infatti, l'associazione di appartenenza era stata contestata come commessa dagli anni 1989-1990 fino al 1994 e la LO era stata prima assolta in sede penale e, poi, dichiarata non pericolosa sul piano delle misure di prevenzione. Sarebbe quindi illegittimo utilizzare argomenti di prova di condotte risalenti, al più, agli anni 1989-1990, per giudicare una condotta risalente al 1987. Sotto tale profilo, la difesa, con l'ulteriore 5^ motivo (pag. 7/11 del ricorso), lamenta che la Corte territoriale, erroneamente, aveva ritenuto di non accedere alla richieste di acquisizione probatoria (prove orali) essendosi entrambi i giudici di merito basati sui dati risultanti esclusivamente da prove di natura documentale;
2.4. la difesa, con il 6^ motivo (pag. 11 ss), dopo avere nuovamente ribadito che la confisca aveva ad oggetto denaro depositato ai primi mesi del 1987, alla luce della giurisprudenza CEDU (in specie la sentenza RA TE) sostiene che la decisione impugnata "quale decisione che concerne accusa di tipo penale ed irroga una sanzione, che per natura e grado di severità, è di tipo penale, superando gli effetti del ne bis in idem, si pone al di fuori del sistema legale e pertanto dev'essere annullata senza rinvio": in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale nella parte in cui il sistema delle misure di prevenzione, consente l'emissione di provvedimenti fondati sul mero sospetto, essendo tale sistema contrario alla normativa europea di cui all'art. 49, commi 1 e 3 Carta Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e artt. 6 e 7 CEDU. La difesa ritorna, poi, sulla problematica del ne bis in idem con il motivo n. 8 (pag. 17 ss) e sull'illegittimità della prova presuntiva con il motivo n. 9 (pag. 21 ss).
2.5. la difesa, con il 7^ motivo (pag. 16 ricorso), dopo avere premesso che l'attuale sistema di confisca prescinde dalla necessità di dimostrare una pericolosità, stigmatizza la decisione impugnata nella parte in cui, pur non essendo necessario, aveva ritenuto di affermare la pericolosità sociale della ricorrente. La difesa, pertanto, conclude affermando che "l'emenda dell'errore interpretativo comporta l'elisione della parte di motivazione in tema di pericolosità e, pertanto, la necessità di cassazione della decisione con rinvio, per verifica re se la misura regge, anche con l'elisione di tale parte della motivazione";
2.6. infine (con il motivo sub 10), la difesa lamenta la violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 2, per non essere stata la confisca emanata entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario: i beni, infatti erano nel possesso del suddetto organo fin dal 2001 o, a tutto concedere, dal 23/02/2010.
DIRITTO
1. In punto di fatto, dal decreto impugnato, emerge quanto segue: - il conto corrente in questione era stato sottoposto a sequestro il 23/04/2001 sulla base della legislazione svizzera e delle Convenzioni europee di assistenza, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano nell'ambito di un procedimento penale: pag. 2 e 6 decreto impugnato;
con decreto in data 19/9/2007, il Tribunale di Milano - sezione autonoma misure di prevenzione - dispose la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre (poi ridotta ad anni due dalla Corte d'appello di Milano con decreto 25 marzo 2009) e la confisca di diversi beni immobili, mobili registrati, polizze vita e saldo attivo sul conto corrente intestato all'attuale ricorrente LO PI, sul presupposto della riconducibilità all'attività illecita svolta in contesti di criminalità organizzata e sul ruolo attivo della stessa nella gestione finanziaria dei profitti del gruppo criminale facente capo al marito, il noto boss di mafia IS AG: nei beni confiscati non era ricompreso il conto corrente di cui all'attuale ricorso. Il decreto venne modificato dalla Corte d'appello di Milano in data 25 marzo 2009 limitatamente alla durata della misura della sorveglianza speciale, e divenne irrevocabile a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 15 dicembre 2009 la quale, nel ribadire la sussistenza della pericolosità qualificata dall'appartenenza mafiosa, affermò che "a tale conclusione, stante l'autonomia del giudizio di prevenzione, non poteva essere di ostacolo l'assoluzione della ricorrente da un'imputazione per partecipazione ad associazione ex art. 416 bis c.p.: da un lato la nozione di appartenenza, propria della L. n. 575 del 1965, art. 1, è ben più ampia di quella di partecipazione cui ha riguardo la norma del codice penale. DAl'altro, ai fini di una valutazione della pericolosità, è sempre consentita l'utilizzazione di circostanze di fatto desumibili anche dal procedimento conclusosi con l'assoluzione, purché siano significative. E nella specie la Corte di Appello si è avvalsa della messe di elementi, anteriori e successivi al giudizio penale, attestanti il ruolo attivo della LO nella gestione finanziaria dei proventi del gruppo criminale quale consapevole ed autorevole protagonista": cfr pag.
3-4 decreto impugnato;
"come affermato dalle stesse difese, il sequestro del 2001 era stato richiesto nell'ambito del procedimento penale ed il Tribunale nell'emettere il decreto del 19.9.2007 non era a conoscenza del conto corrente acceso dalla LO presso l'UBS ne' la stessa poteva, come rilevato dall'Avv. De Paola, autodenunciarsi. Solo con la richiesta della Procura della Repubblica pervenuta il 10.7.2012 il Tribunale, preso atto dell'esistenza di ulteriori beni della LO e ricorrendone i presupposti di legge, ha disposto il sequestro (...)": pag.
7-8 decreto impugnato.
2. Va disattesa la preliminare richiesta di trattare il procedimento con le forme della pubblica udienza.
Sul punto, va, infatti, rilevato che questa Corte di legittimità, con ordinanza n 43250/2009 riv 245169, sollevò questione di legittimità costituzionale "della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione in sede di legittimità si svolga in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo ritenuto che l'assenza dell'udienza pubblica, nei gradi successivi al primo, può essere giustificata dalla peculiarità della procedura in questione, purché un'udienza pubblica abbia avuto luogo in primo grado (ipotesi non contemplata nel nostro ordinamento)".
Sennonché, la Corte Cost., con sentenza n 80/2011, dichiarò la suddetta questione inammissibile, osservando che "i giudizi di impugnazione dedicati esclusivamente alla trattazione di questioni di diritto possono soddisfare i requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza davanti alle corti di appello o alla corte di cassazione (ex plurimis, sentenza 21 luglio 2009, AK
contro
Polonia;
RA Camera, sentenza 18 ottobre 2006, RM
contro
Italia;
sentenza 8 febbraio 2005, ER
contro
Svezia;
sentenza 25 luglio 2000, RC e altri
contro
San Marino;
sentenza 27 marzo 1998, K.D.B.
contro
Paesi Bassi;
sentenza 29 ottobre 1991, ME
contro
Svezia;
sentenza 26 maggio 1988, BA
contro
Svezia). La valenza del controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza - uno degli strumenti di garanzia della correttezza dell'amministrazione della giustizia - si apprezza, difatti, secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti;
mentre si attenua grandemente allorché al giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative. Si deve, di conseguenza, ritenere che l'avvenuta introduzione nel procedimento di prevenzione, per effetto della sentenza n. 93 del 2010 di questa Corte, del diritto degli interessati di chiedere la pubblica udienza davanti ai tribunali (giudici di prima istanza) e alle corti di appello (giudici di seconda istanza, ma competenti al riesame anche delle questioni di fatto, se non addirittura essi stessi all'assunzione o riassunzione di prove) è sufficiente a garantire la conformità del nostro ordinamento alla CEDU, senza che occorra estendere il suddetto diritto al giudizio davanti alla Corte di cassazione".
3. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente nella parte in cui il sistema delle misure di prevenzione, consentirebbe l'emissione di provvedimenti fondati sul mero sospetto, essendo tale sistema contrario alla normativa europea di cui all'art. 49, commi 1 e 3 Carta Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e artt. 6 e 7 CEDU (sesto motivo del ricorso), e, comunque, sulla prova presuntiva (motivo n. 9).
La ricorrente, in pratica, con i suddetti motivi, mette in discussione tutto il sistema delle misure di prevenzione. Ora, è ben noto il dibattito che, da sempre, ha avuto ad oggetto il suddetto sistema proprio a causa delle regole "meno garantiste" di quelle del processo penale.
Senza ripercorrere l'annoso dibattito, si può, però, affermare che il sistema delle misure di prevenzione, ha sempre superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. ord. nn 368/1964, 721/1988 e sentenze n 465/1993, 487/1995, 335/1996, 21 e 216 del 2012) ed è stato ritenuto legittimo dalla stessa CEDU (sentenza 22/02/1994, Raimondo;
04/09/2001 Riela;
05/07/2001, Arcuri;
05/01/2010, Bongiorno;
06/07/2011, Pozzi;
17/05/2011 Capitani e Campanella). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Cost. che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, di proprietà e di iniziativa economica, ben può essere limitato nell'interesse delle esigenze di sicurezza e dell'utilità generale (art. 41 Cost., comma 2), nonché della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost., comma 2), secondo quelle finalità discrezionalmente riservate al legislatore, che, nel caso di specie, dovendosi individuare in quella di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza, è certamente meritevole di tutela, interpretazione questa, come si è detto, avallata e fatta propria anche dalla CEDU nelle decisioni citate. Piuttosto, va osservato che, nel tempo, lo sforzo degli interpreti si è gradualmente concentrato nell'effettuare interpretazioni costituzionalmente orientate di quelle norme maggiormente sospettate di essere in contrasto con i valori costituzionali.
Ci si riferisce, in particolare, a quella giurisprudenza secondo la quale il giudizio di pericolosità deve fondarsi sull'oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto - accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente: quindi, fatti certi (Cass. 6613/2008 riv 239358) e non sospetti, così come, invece, riteneva una ormai datata e non più condivisibile giurisprudenza: Cass. 487/1990 riv 183673. Infatti, le stesse SSUU, con la sentenza n 13426/2010 riv 246271, hanno chiarito che "È consolidato l'orientamento secondo il quale, nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, si è osservato, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 6 novembre 2008, n. 47764; Sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25919; Sez. 1, 13 giugno 2007, n. 27655; Sez. 6, 30 settembre 2005, n. 39953). Nella medesima linea, d'altra parte, si è collocata pure la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale (RA Camera, 1 marzo 6 aprile 2000, Labita c. Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi della CEDU il fatto che le misure di prevenzione "siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali"; mentre "il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati penali". Il tutto in linea con "le profonde differenze, di procedimento e di sostanza" che è possibile intravedere tra le due sedi, penale e di prevenzione: "la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio della azione penale;
la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato e che sono (...) verificate in un procedimento che, pur se giurisdizionalizzato, vede quali titolari dell'"azione" di prevenzione soggetti diversi, appartenenti all'amministrazione" (v. Corte cost., sentenza n. 275 del 1996)". Ed infine, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il giudizio di prevenzione non si basa su un'inversione dell'onere della prova: la prova della sproporzione, infatti, è sempre a carico dell'accusa, gravando sul proposto, una volta che il suddetto onere sia stato assolto, solo un onere di allegazione diretto a sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa.
Il legislatore, in altri termini, ha agito con il legittimo meccanismo delle presunzioni, indicando, a titolo esemplificativo, quale possibile indizio, anche unico, della illecita provenienza dei beni, l'incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi noti, elemento questo dal quale - una volta che sia provato dalla pubblica accusa - può ragionevolmente risalirsi a redditi ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività redditizie come sono quelle delle organizzazioni mafiose. Infatti, com'è stato ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, che continua ad essere attuale anche alla luce del D.Lgs. n. 159 del 2011, "in tema di misure di prevenzione di carattere patrimoniale nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, ai fini dei provvedimenti di sequestro e di confisca di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, u.c. (articolo introdotto con la L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 14) la legge richiede che sussistano concreti e validi indizi della provenienza illecita dei beni, anche sotto l'aspetto di reimpiego di illeciti guadagni, indizi dei quali la stessa legge fa un esempio (notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati), soltanto in presenza di tali indizi, che il giudice di merito è tenuto ad accertare, è consentita la confisca, sempre che l'interessato non dimostri la legittima provenienza dei beni, come dispone la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 4. In tal modo non è prevista una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di illegittimità costituzionale. Invero a carico dell'interessato è posto, sempre che sia accertata l'esistenza di quegli indizi, soltanto un onere di allegazione, che, in effetti, rientra nel suo stesso interesse di sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa": Cass. 1286/1986 riv. 172412, Cass. 423/1987 riv 175343; Cass. 265/1990 riv 183642; Cass. 368/1996 Rv. 205029; Cass. 35628/2004 Rv. 229725; Cass. 43145/2013 riv Rv. 257609.
4. Passando, ora, alla disamina delle censure più strettamente attinenti al decreto impugnato, le medesime si possono così riassumere:
4.1.: censure riguardanti l'improcedibilità dell'azione per inosservanza dei tempi sostanziali e processuali;
4.2.: censura relativa all'improcedibilità stante la preclusione del ne bis in idem;
4.3.: censure con le quali la ricorrente contesta il merito della decisione impugnata sostenendo:
4.3.1: l'inidoneità della prova della pericolosità sociale desunta solo dalla documentazione acquisita;
4.3.2: l'erroneità della decisione che aveva sequestrato il conto corrente in questione di proprietà di essa ricorrente sulla base di fatti avvenuti posteriormente;
4.3.3.: la mancata considerazione dell'allegazione secondo la quale il denaro sequestrato proveniva da evasione fiscale. Tutte le suddette doglianza sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
Ad 4.1.: la difesa, innanzitutto, dopo avere puntualizzato che l'ultimo atto di alimentazione del conto era avvenuto nei primi mesi dell'anno 1987, sostiene (motivo sub 2^) che il presente procedimento non avrebbe potuto essere iniziato a così lunga distanza di tempo. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, adombrando una sorta di prescrizione dell'azione, è manifestamente infondata in quanto, come hanno correttamente già rilevato entrambi i giudici di merito, non esiste, allo stato, nel nostro ordinamento, per le misure di prevenzione, l'istituto della prescrizione previsto per i reati, ne' il medesimo, ovviamente, è applicabile, per analogia, alle misure di prevenzione.
Sotto altro profilo, la ricorrente (con il motivo sub 10), lamenta la violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 2. Sul punto, null'altro si ritiene di aggiungere a quanto rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria e a quanto scritto prima dal tribunale (riportato a pag. 12 del decreto impugnato) e, poi, dalla Corte territoriale (pag. 19 decreto impugnato) sullo stesso argomento e cioè che "diversamente da quanto opinato in ricorso, il sequestro, in adesione alla proposta del Procuratore della Repubblica di Milano pervenuta il 10 luglio 2012, è stato disposto dal tribunale il 13 luglio 2012 e la confisca è sopravvenuta con provvedimento del 02 maggio 2013" (pag. 6 requisitoria). D'altra parte, "il tentativo di retrodatare al 2010, o addirittura al 2001, la decorrenza del termine per la confisca, si scontra con gli insuperabili argomenti sviluppati dal tribunale e che già erano stati analizzati dalla stessa Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale della Confederazione elvetica che, non a caso, aveva ritenuto nuova la domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione e che dunque poggiava "dal 13/7/2012 su nuove basi" (pag. 19 decreto impugnato). Ad 4.2.: censura relativa all'improcedibilità stante la preclusione del ne bis in idem derivante dal decreto 12/10/1998 che, a definizione del procedimento ng 29/98 RG M.P. aveva statuito l'inesistenza della pericolosità personale della ricorrente (motivo sub 7, pag. 16 ricorso).
Sotto altro profilo (motivo sub 8) la ricorrente, invoca la decisione del 04/03/2014 della Corte EDU - RA TE vs Italia - secondo la quale "al fine di stabilire la sussistenza di una "accusa in materia penale", occorre tener presente tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità della "sanzione" (EL e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, 82, serie A n. 22). Questi criteri sono peraltro alternativi e non cumulativi: affinché si possa parlare di "accusa in materia penale" ai sensi dell'art. 6 p. 1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura "penale" rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l'interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell'ambito della "materia penale". Ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una "accusa in materia penale" (Jussila c. Finlandia (GC),73053/01, 30 e 31, CEDU 2006-13, e Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, 31, CEDU 2007-09 (estratti)". Anche la suddetta censura è infondata.
Questa Corte, anche a SS.UU., ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo il quale "Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate": SS.UU. 600/2009 Rv. 245176; SS.UU. 36/2000 riv 217668; Cass. 5649/2002 Rv. 221155;
Cass. 33077/2006 Rv. 235144; Cass. 25514/2006 234995. Si è, infatti, osservato che "La decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto-reato e la responsabilità di una persona, sicché elementi non presi in considerazione nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto della decisione sfuggono alla preclusione, ponendosi in una relazione di novità (Sez. Un. 30- 3-98 Pisco e Sez. 1, 6-3-92 Santapaola). La misura di prevenzione ha carattere strumentale, ha insita la provvisorietà, è finalizzata al contenimento della pericolosità sociale e quindi alla prevenzione di reati. È evidente, pertanto, l'affinità strutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e di provvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili": SS.UU 36/2000 cit.
Anche la ricorrente, a ben vedere, non disconosce il suddetto principio di diritto ma, a suo avviso, il medesimo dovrebbe essere rimeditato alla luce della sentenza 4 marzo 2014, con la quale la Seconda Sezione della Corte EDU, pronunciandosi nella causa RA TE e altri
contro
Italia, ha rilevato, nel sistema legislativo italiano in materia di abusi di mercato, una violazione del diritto all'equo processo (art. 6, p. 1, CEDU) e del diritto a non essere giudicati o puniti due volte (art. 4, Protocollo n. 7). In particolare, secondo la ricorrente, le misure di prevenzione avrebbero una natura sostanzialmente "penale" e, quindi, sarebbero soggette al principio del ne bis in idem.
Sennonché, sul punto, deve osservarsi in contrario quanto segue. È vero, che, secondo la giurisprudenza della CEDU, risalente alla pronuncia "EL e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, 82, serie A n. 22", "al fine di stabilire la sussistenza di una "accusa in materia penale", occorre tener presente tre criteri la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità della "sanzione".
Ma, è altrettanto vero che, come si è già detto supra al 3, il sistema delle misure di prevenzione ha sempre superato il vaglio della stessa Cedu sotto tutti i profili denunciati.
In particolare, quanto alla natura giuridica delle misure di prevenzione, la CEDU ha espressamente affermato che "(...) 43. Col Governo e la Commissione, la Corte stima che la sorveglianza speciale non saprebbe confrontarsi ad una pena perché mira ad impedire il compimento di atti criminali;
il procedimento ivi relativo non verte dunque sul "bene-fondato" di una "accusa in materia penale" (sentenza Guzzardi precitato, p. 40, paragrafo 108)": sentenza 22/02/1994, Raimondo c. Italia;
principio ribadito, con il decreto 15/06/1999, Prisco in cui la Corte, dopo avere richiamato il suddetto precedente scrive: "Or, la Cour vient de constater que les mesures de prevention ne peuvent pas comparer à une peine et que la procedure y relative ne porte pas sur le "bien fonde d'une accusation en matiere penale". Des lors, aucun probleme relatif au principe du ne bis idem se pose en l'espece".
In altri termini, la Corte di Strasburgo, ha escluso la natura penale delle misure di prevenzione, rilevando che esse non possono essere assimilate ad una pena (Ciulla c. Italia, 22.2.89, 39; Guzzardi c. Italia, 6.11.80, 100), in quanto tendono ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionarne la realizzazione. Sotto altro profilo, la Corte Edu, nella sentenza Raimondo, ha rilevato ancora che "30. Col Governo e la Commissione, la Corte nota che la confisca - prevista lei anche per la L. del 1965, art. 2 ter - serviva un scopo di interesse generale: impedire che l'uso dei beni riguardati non procurasse al richiedente, o all'associazione di malfattori alla quale si sospettava appartenesse, dei benefici allo scapito della collettività. La Corte non ignora le difficoltà incontrate dallo stato italiano nella lotta contro la mafia. Grazie alle sue attività illegali, in particolare il traffico di stupefacenti, ed ai suoi legami internazionali, questa "organizzazione" prepara delle enormi quantità di denaro investito poi, tra altri, nel settore immobiliare. Destinata a bloccare tali movimenti dei capitali sospetti, la confisca costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere il flagello. Appare proporzionata all'obiettivo ricercato dunque, tanto più che non comporta in realtà nessuna restrizione addizionale rispetto al sequestro. Infine, il carattere preventivo della confisca ne giustifica l'applicazione immediata nonostante ogni ricorso. In conclusione, lo stato convenuto non ha superato il margine di valutazione predisposta dal secondo capoverso dell'art. 1 (P1-1)":
cfr sul punto, anche Corte EDU 25 marzo 2003 Madonia c. Italia, n. 55927/00; Corte EDU 5 luglio 2001 Arcuri e altri c. Italia, n. 52024/99; Corte EDU 4 settembre 2001 Riela c. Italia, n. 52439/99;
Corte EDU Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02.
Quindi, la Corte Edu, ha recepito le indicazioni del Governo Italiano e la giurisprudenza costante sia di questa Corte di legittimità (da ultimo SS.UU. 4880/2014 Rv. 262602 ha ribadito l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza) che della Corte Cost. sulla natura giuridica delle misure di prevenzione come misure non assimilabili a quelle penali.
È chiaro, a questo punto, che nessuna ripercussione la sentenza RA TE può avere nell'ambito delle misure di prevenzione, come, peraltro, è già stato affermato da questa Corte la quale ha rilevato che "in relazione alla nota recente sentenza RA TE c. Italia, se ne esaminiamo i parametri si può osservare che sul piano della classificazione legale (formale) dell'illecito, non ci troviamo a fronte della comparazione tra illecito penale e amministrativo, in quanto il presupposto della misura di prevenzione non è un "illecito" di qualsivoglia natura, quanto una "condizione". I criteri ulteriori indicati prescindono dal superamento del dato "formale" della qualifica dell'illecito, in quanto ci troviamo a fronte di un presupposto totalmente differente e non comparabile. Non ci può essere confronto tra un fatto (sia naturalisticamente che giuridicamente inteso) e una condizione personale. Neppure quando la condizione personale viene ricostruita anche (ma non solo) sulla base di condotte ed eventi che possono assumere un'autonoma valenza penale e che come tali possono e devono essere valutati in tale sede. Occorre, inoltre, considerare che la violazione del "ne bis in idem" si avrebbe, secondo l'ottica convenzionale, solo quando il secondo procedimento applica una sanzione dopo che il procedimento parallelo si è concluso con decisione irrevocabile. Condizione che non è ravvisabile nel caso di specie e che quindi appare ostativa all'applicazione comunque del principio del "ne bis in idem"": Cass. 32715/2014 Rv. 261444.
In conclusione, come ha correttamente osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, non è in gioco alcuna violazione del ne bis in idem perché la confisca ha colpito un bene che, se scoperto all'epoca della precedente applicazione della misura di prevenzione (e cioè quella del 2009), sarebbe stato già oggetto della precedente ablazione: la circostanza che la sua scoperta e l'indagine circa la sua provenienza si collochi in epoca successiva non impedisce certo di acclararne eventualmente (così come nella specie avvenuto) l'origine illecita nel senso della sua evidente sproporzione rispetto ai redditi del soggetto già dichiarato pericoloso.
Ad 4.3.: Anche le censure con le quali la ricorrente contesta il merito della decisione impugnata sono infondate.
La complessa censura dedotta dalla ricorrente si snoda attraverso i seguenti passaggi:
a) l'inidoneità della prova della pericolosità sociale desunta solo dalla documentazione acquisita;
b): l'erroneità della decisione che aveva sequestrato il conto corrente in questione di proprietà di essa ricorrente sulla base di fatti avvenuti posteriormente;
c): la mancata considerazione dell'allegazione secondo la quale il denaro sequestrato proveniva da evasione fiscale.
In ordine al profilo della mancata assunzione delle prove, la Corte ha disatteso la richiesta ritenendola generica (pag. 19) avendo la richiesta il solo scopo "di stravolgere il sistema delle misure di prevenzione introducendo ed applicando istituti propri del processo di cognizione del tutto estranei al sistema".
La richiesta di istruttoria probatoria, in effetti, per come risulta essere stata formulata (cfr pag. 15 decreto impugnato;
pag. 8 ricorso), appare manifestamente infondata.
Oggetto del giudizio non era tanto l'accertamento della pericolosità sociale (effettuato dal tribunale, espressamente, solo in modo incidentale: cfr pag. 3 del decreto impugnato), non peraltro perché la medesima era già stata accertata definitivamente con decreto divenuto irrevocabile nel 2009, quanto se il bene sequestrato (e cioè la relazione bancaria) potesse essere anch'esso confiscato sulla base dei principi delle misure di prevenzione (possesso di un ingente capitale a fronte di redditi insufficienti). In ogni caso, la decisione di entrambi i giudici di merito è incensurabile essendo indiscusso che il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità (cfr SS.UU. 13426/2010 cit.). Certamente il proposto può offrire prove in contrario, ma tali non possono essere considerate quelle che tendono a rimettere in discussione - attraverso l'esame degli stessi testi - le acquisizioni e le risultanze dei procedimenti penali acquisiti tanto più ove il proposto abbia ad essi partecipato e, quindi, in essi abbia avuto modo di esercitare il diritto alla prova.
Infondata è anche la doglianza circa il fatto che i giudici di merito avrebbero tratto argomenti da fatti successivi al momento in cui la ricorrente era già nel possesso della somma confiscata. Sul punto, deve prendersi atto che le SS.UU., con la sentenza n 4880 (dep. 02/02/2015) Rv. 262605 ha affermato l'innovativo principio di diritto secondo il quale "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato".
Nel caso di specie, però, la pericolosità accertata a carico della ricorrente è quella qualificata dall'appartenenza mafiosa (cfr pag. 4 decreto impugnato): quindi, per essa, continua a valere il consolidato principio di diritto secondo il quale "In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato": Cass. 16311/2014 Rv. 259872.
Non solo, ma, nel caso di specie, come risulta dal decreto impugnato (pag. 4 ss) "la stessa, a partire dal 1977, (quando venne arrestata per detenzione di armi e per il favoreggiamento personale di Colia e Careccia, evasi da San Vittore, aiutati dalla LO a sottrarsi alle ricerche, affittando una villa in Puglia) sia sempre stata contigua ad ambienti di notevole spessore criminale (il primo marito ST, la banda AS, il narcotrafficante IS AG, suo secondo marito, indiscusso capo di associazione dedita al narcotraffico che gestiva la attività di spaccio in forma monopolistica nel quartiere di Quarto Oggiaro, attraverso un capillare controllo del territorio tanto da essere condannato in via definitiva sia per l'associazione, sia per il tentato omicidio di TO AS e l'omicidio di AG GE, soggetti che pretendevano di spacciare autonomamente sulla piazza di Quarto Oggiaro). Sul punto va ricordato (...) che LO è stata ritenuta interponente fittizia del marito IS AG nei procedimenti di prevenzione patrimoniali, divenuti irrevocabili, che hanno portato alla confisca di beni di ingenti valore (quote sociali della Costruzioni Cieffe sas, della Finim srl, della Givil Immobiliare e relativi complessi aziendali, degli immobili in Paderno Dugnano), siti anche all'estero (villa sita in Cap d'Antibes, comprata il 29.3.93 per quattro milioni di franchi francesi, cointestata a IS AG ed a LO UC, acquisto per il quale entrambi i coniugi erano stati raggiunti da mandato di arresto emesso dalla Corte di Appello di Nizza per riciclaggio di capitali ricavati dal traffico di stupefacenti). Ma la attività e le funzioni svolte da LO non si sono esaurite in un ruolo passivo e meramente connivente quale fittizia intestataria del coniuge, avendo ella sempre, in modo pienamente attivo e consapevole, gestito risorse finanziarie illecite anche nell'interesse del marito, partecipando direttamente ed attivamente in prima persona alle attività illecite condotte da personaggi collegati a IS AG e svoltesi in piena autonomia anche durante i periodi di detenzione di questi (arrestato il 26.10.84 per violazione della legge sugli stupefacenti e trovato in possesso di documenti falsi e di Lire 205 milioni in contanti;
colpito da o.c.c. per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'operazione c.d. "Nord-Sud" e l'11.4.94 nell'operazione c.d. "Terra bruciata" per analoghi reati;
latitante dall'ottobre 1993, arrestato in Francia il 16.10.95, rimesso in libertà il 16.5.97 a seguito di versamento di cauzione di 500.000 franchi francesi, nuovamente latitante e, n'arrestato in Francia, estradato in Italia il 16.6.1999 e da allora detenuto con fine pena fissato per il 16.2.2026). Non può non sottolinearsi, infatti, che nel procedimento di prevenzione di cui al decreto del 19.9.07 (irr. 15.2.2009) a LO è stata applicata la misura di prevenzione personale, quale soggetto socialmente pericoloso, pericolosità, come visto, qualificata dall'appartenenza mafiosa ed è stata disposta la confisca degli immobili siti in Nova Milanese e di polizze vita a lei intestate, stante la totale sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti sostenuti, atteso che LO non è stata mera destinataria di versamenti da parte di DA NT ma protagonista del complesso sistema, anche societario, ideato per occultare e riciclare denaro illecito. Inoltre, ha continuato a commettere reati, rendendosi responsabile di plurimi episodi di usura, accertati fino al 2004": quindi, risulta effettuato anche quell'accertamento di fatto richiesto dalle SS.UU. nella sentenza cit. proprio perché è stato accertato che la pericolosità qualificata della ricorrente, investe, in pratica, l'intero suo percorso esistenziale coprendo un arco temporale che va dal 1977 al 2004 e, quindi, ad almeno dieci anni prima del possesso della somma sequestrata (anno 1987). Quanto, infine, alla circostanza che entrambi i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcun conto l'allegazione secondo la quale la somma di denaro confiscata era il frutto di evasione fiscale, va osservato che la Corte territoriale si è adeguata al principio di diritto, che in questa sede va ribadito, enunciato dalle SSUU con la sentenza n 33451/2014 Rv. 260244 secondo il quale: "In tema di confisca di prevenzione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (attualmente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso".
5. In conclusione, l'impugnazione dev'essere rigettata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2015