Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato con più provvedimenti in misura eccedente quella prevista, senza necessità di revocare i condoni applicati in eccesso, in quanto l'art. 174, comma secondo, cod. pen. stabilisce che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2017, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
06067-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Sent. n. sez. 1269/2017 Adet Toni Novik CC 07/04/2017 Angela Tardio R.G.N. 9484/2016 Relatore - Marco Vannucci Palma Talerico ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI AU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2015 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2015 il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, il beneficio dell'indulto, previsto dalla legge n. 241 del 2006 e concesso in favore di AU NI, con ordinanza del 5 maggio 2008 della Corte di appello di Bologna, quanto alla pena di anni due, mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione, irrogata con sentenza emessa dalla stessa Corte il 15 febbraio 2005, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, irrevocabile il 9 maggio 2007. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, dopo avere ripercorso i contenuti della ordinanza del 7 gennaio 2008 del proprio Ufficio che aveva applicato al medesimo NI l'indulto, di cui alla indicata legge, alla pena di anni tre di reclusione e di euro 1.464,81 di multa, irrogata con le sentenze della Corte di appello di Bologna del 19 marzo 2007 e del 3 marzo 2004, irrevocabili rispettivamente il 5 giugno 2007 e il 3 marzo 2005, e della indicata ordinanza del 5 maggio 2008, che aveva applicato l'indulto sulla pena di anni due, mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, irrogata con la ridetta sentenza del 15 febbraio 2005, che: -l'entità della pena per la quale era stato applicato l'indulto era eccedente, nella misura indicata nella richiesta (anni due, mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione), rispetto al limite massimo di pena per il quale era applicabile;
- in coerenza con il richiamato orientamento di legittimità, era presumibile ritenere che, nel momento di concessione dell'indulto da parte della Corte di appello di Bologna, non fosse ancora desumibile dal casellario giudiziale il provvedimento del Tribunale di Forli di concessione dell'indulto, anteriore cronologicamente di circa sei mesi;
- la concessione in eccedenza dell'indulto era fondata, pertanto, su una evidente mancata conoscenza dell'indulto già concesso nei limiti massimi previsti per la pena detentiva.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Fabrizio Ragni, l'interessato NI, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, l'ordinanza è incorsa nel denunciato vizio per essersi il Tribunale basato sulla presunzione che la Corte di appello di Bologna si fosse pronunciata sulla base di un certificato del casellario, dal quale non era ancora ricavabile il precedente provvedimento di concessione dell'indulto dello stesso Tribunale, e in successivo passaggio sul rilievo che la concessione dell'indulto andava ricollegata alla evidente mancata conoscenza dell'indulto già concesso nei limiti massimi per la pena detentiva. In tal modo, il legittimo dubbio iniziale è stato superato con affermazioni apodittiche e non in termini di certezza, previa acquisizione dei documenti e delle informazioni occorrenti, senza esplicarsi la sequenza logico-giuridica della decisione.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per la sua palese infondatezza, rilevando che il provvedimento applicativo dell'indulto è sempre revocabile in sede esecutiva se la causa ostativa al riconoscimento del beneficio, pur se preesistente, non sia stata nota al giudice, che non l'abbia presa, sia pure implicitamente, in esame, e che, mentre non risulta, nemmeno dal ricorso, che la preesistente causa ostativa al beneficio è stata apprezzata, la possibilità dell'errore macroscopico incorso è da ritenere possibile solo sulla base della presupposta ignoranza della precedente concessione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Si premette in diritto che, secondo consolidato orientamento di legittimità, quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista, non va disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso va ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, secondo comma, cod. pen., il cui provvedimento si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite (tra le altre, Sez. 1, n. 5277 del 15/10/1996, Girardi, Rv. 206748; Sez. 1, n. 31697 del 15/04/2010, Marchio, Rv. 248024), senza la necessità di formali provvedimenti di revoca da parte del giudice (Sez. 1, n. 3247 del 26/04/1999, Galasso, Rv. 213721). La revoca dell'indulto, invero, deve essere disposta solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza, dovendosi salvaguardare il principio della intangibilità del giudicato, e non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta (tra le altre Sez. 1, n. 3247 del 26/04/1999, citata).
2.1. Si è, in particolare, rimarcato che il giudicato si forma sul solo diritto al beneficio, sì che la concessione del condono non può più essere messa in discussione in relazione all'an della sua applicazione, mentre non c'è alcuna preclusione in relazione al quantum, ovvero alla misura del condono, alla stregua della ridetta regola generale -che sottolinea il carattere provvisorio del provvedimento applicativo dell'indulto adottato in relazione a singole condanne-, contenuta nell'art. 174, secondo comma, cod. pen. secondo cui «nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le 3 norme concernenti il concorso dei reati» (tra le altre, Sez. 1, n. 5978 del 21/01/2009, Di Silvio, Rv. 243353; Sez. 1, n. 40028 del 30/09/2009, Secolo, Rv. 245326; Sez. 1, n. 31697 del 15/04/2010, citata;
Sez. 1, n. 27664 del 15/05/2012, Marotta, Rv. 253278; Sez. 1, n. 43264 del 23/09/2013, Serraiocco, Rv. 257813; Sez. 1, n. 51089 del 19/11/2013, Vitaglione, Rv. 257887).
2.2. Una chiara esplicazione di questi principi è espressa, a conferma della continuità interpretativa del testo normativo e della ratio degli istituti in esame, in risalente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18 del 1957, Spanò, Rv. 097842), che hanno affermato, come da massimazione ufficiale, che: «La revoca del condono, che sia stato già applicato nel corso del procedimento penale ovvero in sede esecutiva, è ammessa esclusivamente nel caso in cui il condannato non osservi le condizioni o gli obblighi previsti dal decreto di concessione (art. 174, ultimo comma, cod. pen., art. 596, secondo comma, cod. proc. pen.). Al di fuori dell'ipotesi prevista dal sistema legislativo non è ammesso il ricorso al rimedio revocatorio. Non è revocabile, quindi, il provvedimento del giudice che applichi un condono fuori dei limiti oggettivi e soggettivi fissati dal decreto e siano decorsi i termini per la proposizione dei gravami: tale provvedimento, benché giuridicamente erroneo, diventa definitivo. La stessa regola vale per il caso in cui di uno stesso decreto di indulto siano state fatte plurime applicazioni nei rispettivi confronti di diverse pronunzie di condanne autonome ad opera dei giudici competenti. In tal caso, per assicurare l'osservanza del precetto di cui all'art. 174, secondo comma, cod. pen. (per cui l'indulto si applica una sola volta sulla pena complessiva risultante dal cumulo), non c'è alcuna necessità di revocare provvedimenti estintivi in precedenza emessi: questi sono, peraltro, giuridicamente ineccepibili, ma, non incidendo l'applicazione dello stesso indulto da essi pronunciata sul contenuto delle singole condanne bensì sull'intero rapporto di soggezione punitiva, non escludono che la osservanza del precetto in parola sia assicurata dal competente organo esecutivo, che emetterà il provvedimento di cumulo ex art. 582 cod. proc. pen. e computerà la concreta entità del beneficio, già ritenuto applicabile con le diverse pronunzie, con l'eseguire per una sola volta sulla entità complessiva della pena espianda la decurtazione stabilita dal decreto di indulto».
3. Alla luce de suddetti principi, riaffermati nel tempo e qui condivisi, non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali (Sez. 1, n. 32857 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542; Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865), 4 operati dal Giudice dell'esecuzione, che li ha valorizzati a sostegno della decisione di revoca dell'indulto «eccedente» i limiti massimi previsti per la non conoscibilità, in sede di ulteriore applicazione dell'indulto in executivis, di preesistente causa ostativa, laddove, invece, il Giudice doveva limitarsi a ricondurre l'indulto «eccedente» nei limiti stabiliti dalla legge, consentendoglielo l'art. 174, secondo comma, cod. pen. e formandosi il giudicato solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura. La motivazione, che non ha inciso sulla correttezza sostanziale della statuizione finale, deve, per l'effetto, essere rettificata, a norma dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., nel senso della non pertinenza al thema decidendum degli operati richiami a orientamento di legittimità, estraneo alla questione di dritto in oggetto, e delle ragioni esplicate a fondamento della disposta revoca dell'indulto.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Alla disposta rettificazione segue la trasmissione al giudice a quo, a cura della Cancelleria, della copia della sentenza secondo il disposto dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Mariastefania Di Tomassi و ماركة Tomar كره اي DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA S