Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra provvedimenti personali e provvedimenti patrimoniali, pur consentendo di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, non esclude, però, che, a tal fine, la pericolosità del soggetto debba essere comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta, in quanto la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio è quella di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza.
In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 D.Lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2014, n. 23641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23641 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/02/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 444
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 30209/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AN N. IL 20/12/1961;
avverso il decreto n. 76/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul tema della misura di prevenzione personale e il rigetto del ricorso nella parte relativa alla misura patrimoniale della confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 7 marzo 2013 la Corte d'Appello di Milano operava integrale conferma dei contenuti della decisione emessa in data 27 giugno 2012 dal Tribunale di Milano (Sez. Misure di Prevenzione) nei confronti di ON IV.
Costui, pertanto, risulta raggiunto da decreto applicativo di misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno) per anni uno e mesi sei, nonché da confisca di beni a lui riferibili (un immobile sito in Limbiate, meglio identificato nel primo decreto e il saldo attivo di un conto corrente bancario). In motivazione la Corte milanese, premessa una analitica descrizione dei contenuti del provvedimento impugnato, precisava - in risposta alle deduzioni difensive - che:
- la pericolosità sociale del ON doveva ritenersi "attuale" posto che costui risulta condannato con sentenza definitiva alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per fatti commessi tra il 2002 e il primo periodo del 2007 e consistenti nella partecipazione (sostanzialmente con il ruolo di stabile riciclatore dei proventi in attività imprenditoriali, nel settore dei videopoker) alle attività di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) impiantata nel milanese da soggetti collegati alla cosca di 'ndrangheta di FR (AB AT ed altri);
- tale valutazione di attualita' della pericolosità, nonostante il consistente periodo detentivo trascorso, l'assenza di altri concreti indicatori negativi, la parziale ammissione degli addebiti resa nel processo penale, era stata razionalmente espressa in primo grado con riferimento al ruolo (definito non marginale) ricoperto in detto sodalizio e consistente anche in attività di copertura e supporto logistico, in una con la brevità del periodo di libertà successivo alla espiazione della pena. Da ciò la Corte territoriale confermava che non essendovi prova di un effettivo allontanamento dalle logiche criminose - che avevano interessato un consistente periodo di tempo - il ON, presentandosi favorevoli occasioni, avrebbe ancora potuto compiere similari condotte di reato ed era pertanto da ritenersi - sia pure con grado non elevato - socialmente pericoloso. Quanto alla misura patrimoniale della confisca, la Corte ne confermava il fondamento, trattandosi - quanto al bene immobile - di un investimento (l'acquisto risale al 2002, il prezzo è di 103.000,00 Euro) da ritenersi realizzato con utilizzo dei proventi dell'attività illecita. In particolare, si evidenzia nel provvedimento:
- che il mutuo erogato dall'istituto di credito era stato ottenuto mediante esibizione di documenti relativi alla capacità patrimoniale del ON risultati, almeno in parte, falsi;
- che i redditi percepiti dal ON in riferimento all'attività di amministratore della Star Games erano da qualificarsi come illeciti, posto che detta società svolgeva attività correlata alle vicende del sodalizio criminoso e pertanto la retribuzione del ON altro non era che parte del compenso a lui spettante per il ruolo di compartecipe;
- che le residue entrate lecite - anche valutandosi gli esiti della consulenza di parte - non erano tali da consentire, al di là del sostentamento, accantonamenti per investimenti;
- che il modesto contributo fornito dalla convivente (e dal nucleo familiare di origine di costei nel 2007 rappresentava una somma percentualmente trascurabile sul complessivo ammontare delle risorse utilizzate per l'acquisto dell'immobile.
Assente di specifici motivi era inoltre la richiesta di revoca della confisca del saldo attivo rinvenuto sul conto corrente, ritenuto anch'esso ricollegabile alla pregressa attività illecita.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - ON IV, articolando distinti motivi. Con il primo si deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta "attualità" della pericolosità sociale. Il ricorrente rappresenta che tale presupposto è stato ritenuto sussistente esclusivamente sulla base della pregressa attività illecita emersa e giudicata nel procedimento penale e risalente a circa dieci anni prima.
Ciò rappresenta una violazione evidente delle previsioni di legge e dei criteri interpretativi elaborati nella presente sede di legittimità.
Peraltro il ruolo svolto in seno al sodalizio criminoso dal ON era marginale e la Corte territoriale non valuta l'effetto rieducativo ricollegabile alla intervenuta espiazione di pena. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento alla confisca dell'immobile. Si tratta di un bene di scarso valore acquistato mediante mutuo bancario regolarmente onorato nei successivi pagamenti. Non vi sarebbe alcun danno in capo all'istituto di credito per la falsità di parte della documentazione all'epoca prodotta e il pagamento delle rate, come prospettato nella consulenza di parte, era sostenibile in rapporto ai guadagni ricavati dal ON tramite la propria attività professionale, anche attraverso il sostegno offerto dalla convivente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che seguono, e determina l'annullamento con rinvio della decisione in tema di misura personale, mentre il secondo motivo (relativo alla confisca dei beni) è infondato e va rigettato.
1.1 Vanno premesse talune considerazioni di ordine generale in tema di verifica della attualità della pericolosità, quale indefettibile presupposto della adozione della misura di prevenzione personale, specie nei casi in cui l'accertamento di condotte devianti, operato in sede penale, risulti "datato" rispetto al momento della decisione di primo grado in sede prevenzionale.
Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi.
Giova precisare, infatti, che anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio). Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4).
L'iscrizione in tali categorie criminologiche - rapportata ai sottostanti elementi di fatto - è condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità sociale del soggetto come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nella legge-delega 13 agosto 2010, n. 136, art. 1, comma 3 (recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) che in tal modo esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia;
.. che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto.
Ciò, peraltro, rappresenta l'approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n. 177 del 22.12.1980, con cui proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la categoria criminologica dei "soggetti proclivi a delinquere": .. invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale.., nonché l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a dichiarare infondate le numerosi questioni all'epoca sollevate dai giudici di merito sul testo della L. n. 1423 del 1956: "... non è esatto che dette misure ..possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti;
l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona...
Non vi è dubbio alcuno, dunque, circa la volontà espressa dal legislatore delegante del 2010 di rimarcare - al di là del mero inquadramento criminologico del soggetto - la necessità di un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva legittimante l'applicazione della misura, con norma ricognitiva di un preciso filone giurisprudenziale espresso da tempo nella presente sede di legittimità.
Peraltro, circa il requisito della "attualità" della suddetta pericolosità (che va ovviamente rapportato al momento della decisione di primo grado, sia per la natura di impugnazione dell'appello che per la immediata esecutività del provvedimento applicativo della misura personale) è evidente che la valutazione in parola, una volta constatato il modello criminologico, deve rapportarsi alla "intensità" dei sintomi di deviazione riscontrati ed alla loro "prossimità temporale" rispetto al momento della decisione.
Tale valutazione va compiuta - è opportuno ribadirlo - specie in rapporto alle posizioni dei soggetti cui è stata attribuita una delle qualità soggettive prese in esame dall'art. 4 dell'attuale codice antimafia (si tratta degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. o degli indiziati di uno dei reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis o di altre figure di reato specificamente indicate) atteso che le descrizioni di cui all'art. 1 del medesimo corpus normativo (si tratta della tradizionale area della cd. pericolosità generica mutuata dalla L. n. 1423 del 1956) già contengono riferimenti descrittivi tali da assicurare la verifica della pericolosità concreta ed attuale, mentre il riferimento - operato dall'art.
4 - a specifiche fattispecie penali (non espressamente accompagnato dalla menzione della attuale pericolosità) potrebbe essere fonte di disorientamenti interpretativi - con individuazione di automatismi correlati alla carica lesiva delle fattispecie penali evocate - del tutto impropri e contrastanti con la generale previsione contenuta nella legge-delega del 2010, art. 1, comma 3, in precedenza riportato.
La pericolosità attuale del soggetto è presupposto applicativo generale, da riferirsi ad ogni categoria criminologica specifica, derivante dalla detta previsione di legge, oltre che dal necessario rispetto dei principi costituzionali sul tema. Del resto, una recente presa di posizione della Corte Cost. rappresenta la conferma visibile di tale lettura del sistema.
Si tratta della decisione n. 291 del 2.12.2013 nel cui ambito la Corte Costituzionale ha fermamente ribadito la necessità - senza alcuna possibilità di deroga - della persistenza della pericolosità sociale tanto al momento della decisione che al momento della esecuzione della misura di prevenzione personale, contestando meccanismi presuntivi e richiedendo, per l'ipotesi di sospensione dovuta a periodo detentivo (nel caso che aveva dato luogo all'incidente di costituzionalità) la verifica ex officio di tale fondamentale presupposto, con argomentazioni dalla indubbia portata generale circa l'incidenza del decorso del tempo sulla personalità del soggetto giudicabile: ..già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuris tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione:
presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell'interessato. Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione. Tale decisione, anche in virtù della particolare autorevolezza dell'organo da cui promana l'interpretazione, pone - a ben vedere - una definitiva soluzione alla questione qui in rilievo circa l'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale, e determina la necessaria analisi - già nel provvedimento applicativo - della "gravità" del sintomo di pericolosità rappresentato dalla pregressa violazione della legge penale, in rapporto all'intervenuto decorso del tempo e agli accadimenti successivi, specie ove tali accadimenti abbiano visto in atto un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque siano esenti da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità.
In altre parole, dovendosi in tale settore abbandonare in via definitiva logiche presuntive (che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto legittime, in tema di misure cautelari - ontologicamente vicine al fatto di reato - esclusivamente in rapporto a contesti associativi di stampo mafioso) è evidente che la particolare "gravità" della condotta accertata in sede penale (anche in riferimento al pregresso inserimento in contesti relazionali di tipo associativo) può legittimamente riflettersi sulla formulazione della prognosi di pericolosità, ma lì dove l'accertamento della condotta risalga ad anni addietro (nel caso in esame più di cinque) il giudice della prevenzione ha l'obbligo di considerare e valutare, in assenza di altri sintomi, se la condotta antisociale sia in concreto riproducibile da parte del proposto.
Ciò vale anche nelle ipotesi di constatato inserimento in gruppi organizzati aventi caratteristiche di mafiosità o in quelle di agevolazione di tali organismi criminali o, ancora, in rapporto a condanne in sede penale per il delitto di organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti (si vedano, sul tema, Sez. 5 n. 34150 del 22.9.2006 rv 235203, Sez. 1 n. 20948 del 7.5.2008 rv 240422, Sez. 1 n. 17932 del 10.3.2010 rv 247053, Sez. 1 n. 44327 del 18.7.2013 rv
257637, nonché le ulteriori decisioni puntualmente riportate nell'ampia requisitoria scritta del Proc.Gen. presso questa Corte) stante la portata generale del principio qui illustrato e la estrema mutevolezza delle forme partecipative e/o di contiguità a simili organismi.
Tale valutazione, sempre in presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale e giudizio di pericolosità attuale, va operata - quantomeno - in rapporto a tre indicatori fondamentali:
a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;
b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito;
c) l'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.
Solo la concreta analisi di tali indicatori consente - ad avviso del Collegio - la formulazione di una prognosi di pericolosità attuale immune da vizi e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente.
Nel caso in esame, tale specifica valutazione manca e si risolve in una "apparenza" di motivazione, rientrando nei limiti del sindacato di legittimità (in tal senso Sez. 1 n. 17932 del 10.3.2010 rv 247052, Sez. 3 n. 19061 del 31.3.2010 rv 247502). La Corte, invero, rapporta il giudizio di attualità della pericolosità ad una considerazione eminentemente presuntiva, rapportata al ruolo "non marginale" tenuto dal ON nell'ambito del sodalizio criminoso tra il 2002 e i primi mesi del 2007, a fronte di un decreto applicativo intervenuto a distanza di 5 anni e più dalla interruzione della condotta criminosa accompagnata - per quanto emerge dagli atti - ad una ammissione (quantomeno parziale) dell'addebito e seguita da un lungo periodo detentivo. L'intervallo temporale trascorso dal fatto - peraltro - non viene valutato nella sua interezza (comprensivo della detenzione) ma si ritiene di evidenziare la "brevità del periodo di libertà" (tale da impedire la formulazione di una prognosi positiva) lì dove è evidente che proprio il periodo di detenzione potrebbe aver comportato modifiche in punto di pericolosità (come evidenziato dalla Corte Cost. nella decisione citata).
Tale punto della decisione va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame, dovendosi attenere il giudice di rinvio al seguente principio di diritto, così sintetizzandosi le considerazioni sin qui espresse:
- la valutazione di attualità della pericolosità sociale va operata dal giudice della prevenzione personale in riferimento a tutte le categorie criminologiche tipizzate nelle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4, anche in virtù dei principi espressi nella legge-delega n. 136 del 2010;
- in tale ambito non risultano ammissibili mere presunzioni correlate al titolo di reato oggetto di precedente e separato giudizio, dovendosi accertare in concreto la persistenza del pericolo di reiterazione di condotte antisociali con particolare riferimento ai casi in cui sia maturato un apprezzabile intervallo temporale tra l'emissione del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione e i fatti oggetto del correlato procedimento penale.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Va premesso, sul punto, che risulta possibile - anche in sede di legittimità - la verifica in via autonoma dei vizi relativi alla decisione applicativa della misura personale rispetto a quelli inerenti la misura patrimoniale, data l'autonomia delle due statuizioni, in virtù delle modifiche apportate già nell'anno 2008 (L. n. 125 del 2008) alla legge regolatrice (L. n. 575 del 1965). Come è stato infatti precisato (Sez. 1 n. 5361 del 13.1.2011) l'applicazione del principio della cd. confisca disgiunta presuppone la verifica incidentale della pericolosità soggettiva del proposto, da ritenersi espressa nel periodo in cui si è verificato l'incremento patrimoniale (tra le altre, Sez. 2 n. 3809 del 15.1.2013 ove si è affermato che pur non essendo necessario un accertamento positivo di rigorosa coincidenza cronologica tra l'accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di pericolosità del proposto, è pur sempre necessario postulare che tra l'acquisizione dei beni e la condizione di appartenenza non sia ravvisabile uno iato temporale di dimensioni tali da scardinare la "correlabilità" tra la condizione soggettiva di indiziato di mafiosità con l'intima ragion d'essere di quella presunzione di illecita accumulazione dei beni di cui si è detto, giacché altrimenti i due parametri cesserebbero di essere requisiti concorrenti ai fini della applicazione della misura, pur se disgiunta, per diventare condizioni indipendenti e logicamente scoordinate fra loro;
l'orientamento, cui si aderisce, pur non maggioritario, è stato espresso altresì da Sez. 5, 25.11.1997, rie. Damiani, Sez. 5, n. 18822 del 23.3.2007, ric. Cangialosi, rv 236920). Ora, nel caso in esame non vi è dubbio che entrambi i presupposti ricorrano. Quanto al primo, è lo stesso ricorrente a non contestare la pericolosità "pregressa", posto che il ricorso - accolto al punto che precede - verte esclusivamente sul giudizio di "attualità" della pericolosità al momento della decisione.
Quanto al secondo, vi è sostanziale coincidenza temporale tra l'acquisto (2002) e il periodo in cui sono databili le manifestazioni di pericolosità (tra il 2002 e il 2007) e i vizi specifici ipotizzati nel ricorso non sono fondati, trattandosi di doglianze estremamente generiche ed in fatto, a fronte di motivazione ampia, aderente alle circostanze emerse dall'istruttoria e non affetta da palesi vizi logici.
Dunque non vi è ragione di accoglimento - circa tale aspetto - del ricorso, ferma restando la necessaria rivalutazione della attualità della pericolosità nel momento della decisione di primo grado. Unica precisazione da operarsi sul tema riguarda il profilo - non ipotizzabile nel ricorso perché la confisca impugnata era congiunta alla misura personale - di diritto intertemporale, posto che le manifestazioni di pericolosità qui in rilievo riguardano un periodo (sino al 2007) antecedente alla introduzione espressa della confiscabilità in via disgiunta (D.L. 23 maggio 2008 conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125) il che - secondo un indirizzo interpretativo (in particolare espresso da Sez. 5, n. 14044 del 13/11/2012, ric. Occhipinti, rv. 255043) renderebbe vietata l'applicazione dell'istituto, risultando applicabile l'art. 11 preleggi. Sul punto, il Collegio osserva che questa Sezione - con la decisione n. 39204 del 17.5.2013, rv 256141 (nonché n. 44327 del 18.7.2013, rv 257368) - ha ritenuto superabile il rilievo, sulla base di articolata motivazione da ritenersi del tutto condivisibile.
Si è infatti affermato che la soluzione interpretativa appena richiamata non merita di essere condivisa e sono da ribadirsi i precedenti approdi circa, da un lato, il riferimento alla previsione dell'art. 200 c.p. per la disciplina della successione temporale delle norme in materia di prevenzione e, dall'altro, la natura non sanzionatoria della confisca cd. di prevenzione.
Non è dubbio che le novelle normative del 2008 e del 2009 abbiano definitivamente spezzato il nesso di necessaria presupposizione tra misure personali e misure reali, richiedendo unicamente, ai fini della confisca, l'accertamento incidentale della riconducibilità del proposto in una delle categorie dei potenziali destinatari dell'azione di prevenzione. Esse hanno segnato la conclusione di un processo normativo di progressiva erosione del nesso di presupposizione tra misure personali e misure patrimoniali, che ebbe inizio tempo addietro con l'introduzione - L. n. 55 del 1990 - nell'ordinamento di prevenzione della possibilità di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti dell'assente, del residente o del dimorante all'estero, sottoponibile alla misura personale al solo fine dell'emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca, o anche di aggredire i beni della persona già sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. La raggiunta piena autonomia della confisca non ha determinato, infatti, un mutamento qualitativo così rilevante da imporre una revisione delle ricostruzioni interpretative sino ad ora operate e, in particolare, del principio consolidato per il quale "le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio" - Sez. 6, n. 11006 del 20/1/2010, Cannone, Rv. 246682 -. Detto principio, in particolare, non è posto nel nulla dal fatto che ora la confisca è applicabile in assenza dello stato di pericolosità attuale del proposto, mentre l'art. 200 c.p. implica - come affermato anni addietro dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 1974 (le cui statuizioni sono state ribadite dall'ordinanza n. 392 del 1987) - la correlazione delle misure di sicurezza alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale, assunto questo che smentisce peraltro il diffuso convincimento circa la retroattività delle misure di sicurezza. Occorre, infatti, porre mente ad un dato normativo di non secondaria importanza, ossia che la disposizione dell'art. 200 c.p. trova applicazione in materia di misure di sicurezza patrimoniali, cui sono assimilate a tal fine le misure di prevenzione patrimoniali, non già in via diretta, ma per effetto del richiamo operato dall'art. 236 c.p., che ha cura di selezionare con puntualità le disposizioni applicabili anche alle misure patrimoniali, ovviamente sul presupposto, implicito ma inequivoco, che la diversità strutturale tra i due tipi di misure impedirebbe la naturale estensione di disciplina dettata espressamente per le prime. Ciò vale, per quel che qui interessa, per la disposizione di cui all'art. 200 c.p., comma 1, che per la riferibilità diretta alla misure di sicurezza personali implica la situazione di pericolosità, necessariamente attuale - secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale - se afferisce alla persona.
Non si può, infatti, definire una pericolosità personale che non sia attuale, essendo irragionevole ipotizzare che ad una persona non più pericolosa si possano applicare misure di sicurezza personali. Diverse valutazioni devono invece farsi per le misure patrimoniali, perché, rispetto ai beni, di pericolosità può dirsi in modo non sovrapponibile.
Non ha significato rispetto ad una res, in special modo per quelle la cui pericolosità sia collegata alle modalità di acquisizione alla titolarità di un soggetto e quindi alla loro origine patrimoniale, l'assunto che la pericolosità debba essere per necessità attuale, perché la strutturale staticità dei beni non consente evoluzioni apprezzabili sul piano del giudizio di pericolosità che non siano talmente radicali da identificarsi con l'evento ablatorio, costituito appunto dalla confisca, e quindi con la rottura del nesso originario di illecita acquisizione al patrimonio.
È pur vero che, prima delle novelle normative del 2008 e del 2009, il principio desumibile dal sistema di prevenzione patrimoniale era che le misure del sequestro e della confisca trovavano fondamento non soltanto nei caratteri dei beni che ne erano oggetto, perché esse si rivolgevano "non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, ...(erano) nella disponibilità di persone socialmente pericolose ...", sì che "la pericolosità del bene ...(era) considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne ...(poteva) disporre" - Corte cost., sentenza n. 335 del 1996 -. Ma la più volte menzionata riforma, nel concentrare l'attenzione sulla pericolosità del bene, connessa direttamente alle modalità di acquisto, non ha mutato la natura della confisca, che può ancora essere ritenuta priva di carattere sanzionatorio di natura penale e quindi riconducibile, per le oggettive diversità dalle misure di prevenzione in senso stretto, a un "tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2", secondo la definizione offerta anni addietro da Sez. U, n.
18 del 3/7/1996, P.G. in proc. Simonelli ed altri, Rv. 205262. Questa definizione, del resto, fu modellata nell'esame di un caso parimenti connotato dall'assenza di pericolosità sociale attuale in capo al proposto, in conseguenza dell'intervenuto decesso di questi prima della definitività del provvedimento di prevenzione, seppure dopo che erano stati accertati i presupposti di pericolosità qualificata. Come è stato affermato dalle Sezioni unite con la sentenza appena citata, la confisca risponde al fine di "eliminare dal circuito economico beni provenienti da attività che ... devono ritenersi ricollegate alla ritenuta appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso", e questa connotazione ne esclude il carattere sanzionatorio di natura penale. Deve allora prendersi atto che l'affrancamento dall'attualità della pericolosità del proposto non ha comportato alcun riassestamento teleologia) dell'istituto, quanto, se mai, un rafforzamento dell'efficacia rispetto all'originario fine, sì come poc'anzi indicato con l'espressione mutuata dalla richiamata decisione delle Sezioni unite. È appena il caso di osservare che, se nell'originario sistema di prevenzione patrimoniale lo stato di pericolosità sociale del proposto avesse avuto un ruolo preponderante, tale che ora il ridimensionamento dovrebbe comportare un ripensamento complessivo di sistemazione dommatica e di definizione della disciplina, la confisca non avrebbe potuto strutturarsi con i caratteri dell'intervento ablatorio ordinariamente irreversibile - che ne hanno determinato l'inquadramento in un'autonoma categoria - ma avrebbe dovuto seguire, con il necessario connotato della provvisorietà, le evoluzioni del giudizio sulla posizione personale del proposto, venendo meno con la cessazione della di lui pericolosità sociale. Già questa osservazione elementare può essere sufficiente ad affermare che le novelle normative del 2008 e del 2009 non hanno determinato una radicale inversione di rotta nel disegno legislativo, ma hanno approfondito una tendenza che percorreva da tempo la materia, senza quindi comportare alcuna frattura col precedente sistema. Il vero è che l'interesse pubblico all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta illegittima provenienza, sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a quest'ultimo lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che poi si trovi a farne in qualsiasi modo uso.
A tali considerazioni, va qui aggiunto che il recupero della necessaria "correlazione temporale" in tema di confisca disgiunta, come nel caso in esame, tra l'acquisto o il consolidamento del bene confiscato e il periodo di pericolosità è ulteriore condizione legittimante l'applicazione dell'istituto a vicende antecedenti la novellazione legislativa degli anni 2008/2009 (come ritenuto da Sez. 1 n. 41452 del 17.7.2013, rv 257535 e da Sez. 6 n. 10153 del 18.10.2012 rv 254545). In tal caso, infatti, non può correttamente parlarsi di "retroattività" della nuova disciplina, dato che entrambi i presupposti sostanziali (pericolosità qualificata del soggetto e derivazione delle accumulazioni patrimoniali dalla medesima, in via diretta o indiretta) sono in realtà vigenti dal 1982 (L. n. 646) in poi, dunque nel periodo in cui si calano le vicende fattuali oggetto del procedimento.
Ciò che cambia, dunque, dal 2008, non è il presupposto "in sè" della confiscabilità (ossia la correlazione con una attività pericolosa della persona) quanto le conseguenze del mutato atteggiamento il soggetto (persona fisica) nel corso del tempo. Il soggetto può cambiare, recidere i suoi legami illeciti e dunque abbandonare l'area della pericolosità.
Se ciò avviene non può essere destinatario di una misura di prevenzione personale perché detta misura va rapportata alla condizione della persona nel momento della decisione, come si è detto.
Il bene, per sua natura, non cambia.
Se è stato immesso nel patrimonio in forza della pericolosità del soggetto tale carattere rimane impresso nella sua capacità attuale di far godere all'utilizzatore i benefici correlati al possesso. Ecco che la novella legislativa del 2008, dissolvendo esclusivamente la correlazione tra la affermazione congiunta delle due ipotesi di pericolosità (personale e patrimoniale) che si voleva come ancora presente al momento della decisione, non fa altro che modificare una condizione che può definirsi di natura processuale, prendendo atto della "mancata riqualificazione" del bene, rispetto alla persona e dunque della sua immanente pericolosità.
Da ciò la compatibilità - anche costituzionale - delle sue applicazioni a forme di pericolosità pregresse rispetto alla data di entrata in vigore della norma, come nel caso qui trattato. Il decreto impugnato, come sopra argomentato, va pertanto annullato esclusivamente in rapporto alla misura personale, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente alla misura personale e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014